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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 167/2023 promossa da: dai sig.ri nato a [...] il 12.1.2.1949 ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...]( ), , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dell'Avv. Francesco De Luca;
ATTORI OPPONENTI CONTRO
i sigg.ri nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...] ( , Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pasquino ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in 89900 Vibo Valentia alla via Lacquari, 62;
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni per l'opponente
In via preliminare, INAUDITA ALTERA PARTE, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva degli atti di precetti opposti notificati in data 01.02.2023 ed evitare in tal modo che i sig.ri
) e nata a [...] il [...] Controparte_1 Parte_3 possano promuovere l'esecuzione forzata in danno degli esponenti, considerato che sussistono alla luce delle motivazioni sopra esposte tutte le ragioni necessarie per l'accoglimento dell'istanza. 2) Nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE che i sig.ri nato a [...] il [...] ( e Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] ( non Parte_3 C.F._4 hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno degli esponenti, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia degli atti di precetto notificati in data 01.02.2023; 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per l'opposto
Il rigetto della proposta opposizione con rivalsa delle spese di lite e con ulteriore condanna per lite temeraria, essendo stati informati con la comparsa di appello degli intervenuti accordi bonari e transattivi con gli altri condomini. ALTRESI' Il rigetto della richiesta di sospensione del titolo, gravemente temeraria, ed il rigetto delle richieste istruttorie, assolutamente inconferenti.
Ragioni in fatto e in Diritto sulla decisione
Con atto di citazione gli opponenti proponevano opposizione avverso due atti di precetto con i quali, rispettivamente, gli era stato intimato di pagare la somma di euro 12.624,43 (€ 6.611,64 ciascuno) oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 1.2.2023 fino al saldo in virtù della sentenza n. 1124/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nel proc. Rg 932/2019, munita di formula esecutiva in data 4.11.2022 e notificata ai coniugi in data 20.01.2023, con la quale Controparte_2 quest'ultimi, in qualità di condomini appellanti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, venivano condannati, alla refusione delle spese di lite di secondo grado pari ad euro 9.090,00 oltre accessori come per legge. Si costituivano gli opposti con comparsa di costituzione, i quali chiedevano il rigetto della domanda Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie e all'udienza del 8 ott 2024 precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione con i termini 190 cpc la Suprema Corte di Cassazione con sentenza, 16 dicembre 2015, n. 25288, in tema di legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio a difesa degli interessi del
, ha statuito che il singolo condomino può impugnare la sentenza Parte_4 sfavorevole al . La Cassazione rileva infatti che, configurandosi il Parte_4
come un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella Parte_4 dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati ad impugnare personalmente, anche in Cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l'amministratore.
L'unico onere che incombe in capo al singolo condominio è quello di notificare il gravame anche all'amministratore, persistendo la legittimazione del a Parte_4 stare in giudizio nella medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente l'iniziativa di ricorrere in cassazione.
Nel caso di specie, gli odierni opponenti hanno notificato in data 23/4/2019 a mezzo ufficiale giudiziario l'atto di gravame anche al in persona del suo Parte_4 amministratore rimasto contumace Pertanto, il condominio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio
Con la sentenza n. 1124/2022 del 10.10.2022 La Corte di Appello di Catanzaro ha ridotto alla metà (ad € 13.802,10 oltre accessori.) le spese legali alle quali il era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia, Parte_4 tuttavia , ha condannato i condomini e al pagamento delle spese di Pt_1 Pt_2 secondo grado pari ad € 9.090,00 oltre accessori.
A differenza di quanto ribadito da controparte(e per come chiarito anche dalla Corte di Appello di Catanzaro in secondo grado, a pag. 8 della sentenza ) in assenza di atto formale atto di dissenso e in assenza di alcuna delibera in tal senso da parte del
, l'eventuale transazione avvenuta tra i sig.ri e alcuni Parte_4 Parte_5 condomini con riguardo alla sentenza di primo grado non comporta acquiescenza da parte del alla medesima sentenza di primo grado. Controparte_3
Come statuito al terzo comma dell'art. 1132 c.c.” Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. Pertanto, l'opposizione va accolta e gli atti di precetto sono illegittimi e conseguentemente inefficaci Le spese di lite vanno compensate per giusti motivi
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione Dichiara l'illegittimità e l' inefficacia degli atti di precetto Compensa le spese di lite per giusti motivi.
Così deciso in Vibo Valentia, in data 27 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 167/2023 promossa da: dai sig.ri nato a [...] il 12.1.2.1949 ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...]( ), , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dell'Avv. Francesco De Luca;
ATTORI OPPONENTI CONTRO
i sigg.ri nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...] ( , Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pasquino ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in 89900 Vibo Valentia alla via Lacquari, 62;
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni per l'opponente
In via preliminare, INAUDITA ALTERA PARTE, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva degli atti di precetti opposti notificati in data 01.02.2023 ed evitare in tal modo che i sig.ri
) e nata a [...] il [...] Controparte_1 Parte_3 possano promuovere l'esecuzione forzata in danno degli esponenti, considerato che sussistono alla luce delle motivazioni sopra esposte tutte le ragioni necessarie per l'accoglimento dell'istanza. 2) Nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE che i sig.ri nato a [...] il [...] ( e Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] ( non Parte_3 C.F._4 hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno degli esponenti, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia degli atti di precetto notificati in data 01.02.2023; 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per l'opposto
Il rigetto della proposta opposizione con rivalsa delle spese di lite e con ulteriore condanna per lite temeraria, essendo stati informati con la comparsa di appello degli intervenuti accordi bonari e transattivi con gli altri condomini. ALTRESI' Il rigetto della richiesta di sospensione del titolo, gravemente temeraria, ed il rigetto delle richieste istruttorie, assolutamente inconferenti.
Ragioni in fatto e in Diritto sulla decisione
Con atto di citazione gli opponenti proponevano opposizione avverso due atti di precetto con i quali, rispettivamente, gli era stato intimato di pagare la somma di euro 12.624,43 (€ 6.611,64 ciascuno) oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 1.2.2023 fino al saldo in virtù della sentenza n. 1124/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nel proc. Rg 932/2019, munita di formula esecutiva in data 4.11.2022 e notificata ai coniugi in data 20.01.2023, con la quale Controparte_2 quest'ultimi, in qualità di condomini appellanti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, venivano condannati, alla refusione delle spese di lite di secondo grado pari ad euro 9.090,00 oltre accessori come per legge. Si costituivano gli opposti con comparsa di costituzione, i quali chiedevano il rigetto della domanda Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie istruttorie e all'udienza del 8 ott 2024 precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione con i termini 190 cpc la Suprema Corte di Cassazione con sentenza, 16 dicembre 2015, n. 25288, in tema di legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio a difesa degli interessi del
, ha statuito che il singolo condomino può impugnare la sentenza Parte_4 sfavorevole al . La Cassazione rileva infatti che, configurandosi il Parte_4
come un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella Parte_4 dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati ad impugnare personalmente, anche in Cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l'amministratore.
L'unico onere che incombe in capo al singolo condominio è quello di notificare il gravame anche all'amministratore, persistendo la legittimazione del a Parte_4 stare in giudizio nella medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente l'iniziativa di ricorrere in cassazione.
Nel caso di specie, gli odierni opponenti hanno notificato in data 23/4/2019 a mezzo ufficiale giudiziario l'atto di gravame anche al in persona del suo Parte_4 amministratore rimasto contumace Pertanto, il condominio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio
Con la sentenza n. 1124/2022 del 10.10.2022 La Corte di Appello di Catanzaro ha ridotto alla metà (ad € 13.802,10 oltre accessori.) le spese legali alle quali il era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia, Parte_4 tuttavia , ha condannato i condomini e al pagamento delle spese di Pt_1 Pt_2 secondo grado pari ad € 9.090,00 oltre accessori.
A differenza di quanto ribadito da controparte(e per come chiarito anche dalla Corte di Appello di Catanzaro in secondo grado, a pag. 8 della sentenza ) in assenza di atto formale atto di dissenso e in assenza di alcuna delibera in tal senso da parte del
, l'eventuale transazione avvenuta tra i sig.ri e alcuni Parte_4 Parte_5 condomini con riguardo alla sentenza di primo grado non comporta acquiescenza da parte del alla medesima sentenza di primo grado. Controparte_3
Come statuito al terzo comma dell'art. 1132 c.c.” Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. Pertanto, l'opposizione va accolta e gli atti di precetto sono illegittimi e conseguentemente inefficaci Le spese di lite vanno compensate per giusti motivi
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Annamaria Fortuna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione Dichiara l'illegittimità e l' inefficacia degli atti di precetto Compensa le spese di lite per giusti motivi.
Così deciso in Vibo Valentia, in data 27 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna