TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10210/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo QUINTILIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Bologna, Via Montello, n. 18 RICORRENTE contro
nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo BOSI ed elettivamente domiciliata
[...] presso il suo studio a Bologna, Via San Giorgio n. 9; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 24 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno convissuto more uxorio fino Parte_1 Controparte_1
a maggio 2023. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento in Bologna, via di Vagno, n. 11, concesso in comodato d'uso al signor dai propri genitori, Parte_1 con contratto registrato e termine di 36 mesi rinnovabile, salvo disdetta da formalizzare sei mesi prima. Nel mese di agosto 2023 la signora si è trasferita con il bambino in un CP_1 una nuova abitazione condotta in locazione. pagina 1 di 5 2. Con ricorso depositato il 1° agosto 2023 il signor ha chiesto che: Parte_1
- sia affidato in forma condivisa ai genitori e collocato presso la madre;
Per_1
- gli sia assegnata la casa familiare e, in via subordinata, che l'immobile sia assegnato alla convenuta nei limiti di durata del contratto di comodato vigente;
- il figlio stia con lui: a) tutti i sabati, dall'ingresso al lavoro della madre fino alle 20:00; b) a weekend alterni dal venerdì dall'uscita dall'asilo nido al lunedì mattina, oltre un giorno a settimana con pernottamento;
c) nei periodi di vacanze natalizie e pasquali, al pari della madre, metà del tempo;
d) in estate tre settimane non consecutive e, in subordine, due settimane non consecutive;
- sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora la CP_1 somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
in subordine che i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, oltre a suddividere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora la quale nulla ha opposto rispetto CP_1 all'affido e al collocamento di per il resto ha domandato che: Per_1
- sia stabilito che il padre possa vedere il figlio: a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita del nido alle ore 20,30; b) a weekend alterni dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.30; c) nelle vacanze natalizie per due periodi non continuativi di tre giorni ciascuno ricomprendendovi il giorno del Natale o del Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua;
e) in estate tre/quattro periodi non consecutivi di quattro giorni ciascuno;
- sia posto a carico del ricorrente un contributo di 450,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. A seguito di un rinvio, nell'udienza del 25 gennaio 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 5 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la Giudice:
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno;
- con decorrenza dalla domanda, ha posto a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma mensile complessiva di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti, rinviando la causa per le ulteriori questioni. Nell'udienza del 24 aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
pagina 2 di 5 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 agosto 2023 e il 4 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso ciascun genitore in forma paritaria alternata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 calendario:
- I SETTIMANA: dal lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina con prelevamento e accompagnamento a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con prelevamento accompagnamento a scuola;
- II SETTIMANA: dal martedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con prelevamento e accompagnamento a scuola;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
- nelle festività pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- in estate per quindici giorni anche non consecutivi;
- in occasione delle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni con la madre;
pagina 3 di 5 - nel giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) fatte salve per il pregresso le previgenti statuizioni, dalla pubblicazione della sentenza pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo perequativo di 180,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 4 di 5 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica;
7) prende atto che il signor ha rinunciato alla sua quota di assegno Parte_1 unico e si è impegnato a trasmettere alla signora a documentazione che gli CP_1 verrà richiesta a tale fine entro 5 giorni dalla ricezione dell'apposita pec;
8) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
9) fa obbligo a ciascuna parte di comunicare all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente subito da un genitore o dai figli per la difficoltà di reperire l'altro;
10) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo QUINTILIANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Bologna, Via Montello, n. 18 RICORRENTE contro
nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo BOSI ed elettivamente domiciliata
[...] presso il suo studio a Bologna, Via San Giorgio n. 9; RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 24 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno convissuto more uxorio fino Parte_1 Controparte_1
a maggio 2023. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento in Bologna, via di Vagno, n. 11, concesso in comodato d'uso al signor dai propri genitori, Parte_1 con contratto registrato e termine di 36 mesi rinnovabile, salvo disdetta da formalizzare sei mesi prima. Nel mese di agosto 2023 la signora si è trasferita con il bambino in un CP_1 una nuova abitazione condotta in locazione. pagina 1 di 5 2. Con ricorso depositato il 1° agosto 2023 il signor ha chiesto che: Parte_1
- sia affidato in forma condivisa ai genitori e collocato presso la madre;
Per_1
- gli sia assegnata la casa familiare e, in via subordinata, che l'immobile sia assegnato alla convenuta nei limiti di durata del contratto di comodato vigente;
- il figlio stia con lui: a) tutti i sabati, dall'ingresso al lavoro della madre fino alle 20:00; b) a weekend alterni dal venerdì dall'uscita dall'asilo nido al lunedì mattina, oltre un giorno a settimana con pernottamento;
c) nei periodi di vacanze natalizie e pasquali, al pari della madre, metà del tempo;
d) in estate tre settimane non consecutive e, in subordine, due settimane non consecutive;
- sia posto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora la CP_1 somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
in subordine che i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, oltre a suddividere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituita in giudizio la signora la quale nulla ha opposto rispetto CP_1 all'affido e al collocamento di per il resto ha domandato che: Per_1
- sia stabilito che il padre possa vedere il figlio: a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana dall'uscita del nido alle ore 20,30; b) a weekend alterni dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.30; c) nelle vacanze natalizie per due periodi non continuativi di tre giorni ciascuno ricomprendendovi il giorno del Natale o del Capodanno;
d) nelle festività pasquali tre giorni, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua;
e) in estate tre/quattro periodi non consecutivi di quattro giorni ciascuno;
- sia posto a carico del ricorrente un contributo di 450,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. A seguito di un rinvio, nell'udienza del 25 gennaio 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza del 5 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la Giudice:
- ha affidato in via condivisa a entrambi i genitori;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno;
- con decorrenza dalla domanda, ha posto a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma mensile complessiva di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti, rinviando la causa per le ulteriori questioni. Nell'udienza del 24 aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
pagina 2 di 5 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 agosto 2023 e il 4 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso ciascun genitore in forma paritaria alternata;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 calendario:
- I SETTIMANA: dal lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina con prelevamento e accompagnamento a scuola;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con prelevamento accompagnamento a scuola;
- II SETTIMANA: dal martedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina con prelevamento e accompagnamento a scuola;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno;
- nelle festività pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- in estate per quindici giorni anche non consecutivi;
- in occasione delle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni con la madre;
pagina 3 di 5 - nel giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
4) fatte salve per il pregresso le previgenti statuizioni, dalla pubblicazione della sentenza pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo perequativo di 180,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 4 di 5 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica;
7) prende atto che il signor ha rinunciato alla sua quota di assegno Parte_1 unico e si è impegnato a trasmettere alla signora a documentazione che gli CP_1 verrà richiesta a tale fine entro 5 giorni dalla ricezione dell'apposita pec;
8) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
9) fa obbligo a ciascuna parte di comunicare all'altra, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente subito da un genitore o dai figli per la difficoltà di reperire l'altro;
10) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5