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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 20469/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Biella, via Trento 9, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Andrea Alberto, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
CP_1
convenuta.
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… NEL MERITO: in principalità: Accertato e dichiarato l'intervenuto grave e colpevole inadempimento di in relazione al contratto di appalto del 11/09/2023 per CP_1 cui è causa e l'infruttuoso spirare della diffida ad adempiere del 01/07/2024, dichiarare ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., l'intervenuta risoluzione di diritto del medesimo contratto di appalto e per l'effetto a) Condannare lla restituzione a favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di € 20.000,00= pari all'acconto versato in data 29/09/2023 ed in data
02/01/2024, oltre rivalutazione ed interessi;
b) Condannare a pagare a favore della ricorrente la somma di € CP_2
5.000,00= a titolo di penale ex art. 7 lett. E) del contratto di appalto e/o in quella veriore somma accertanda in corso di causa;
c) Condannare a pagare a favore della ricorrente la somma di € CP_1
6.000,00= a titolo di clausola n. 10 lettera b) e/o di quella veriore somma accertanda in corso di causa;
d)
Condannare risarcire, in via equitativa, a favore della ricorrente la CP_1
voce di danno emergente e lucro cessante conseguente alla mancata esecuzione dei lavori appaltati;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga legittima la risoluzione del contratto ex art 1454 c.c., accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere da dichiarare risolto il CP_1 contratto di appalto ex art 1453 c.c e per l'effetto:
e) Condannare lla restituzione a favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 della somma di € 20.000,00= pari all'acconto versato in data 29/09/2023 ed in data
02/01/2024, oltre rivalutazione ed interessi;
f) Condannare a pagare a favore della ricorrente la somma di € CP_2
5.000,00= a titolo di penale ex art. 7 lett. E) del contratto di appalto e/o in quella veriore somma accertanda in corso di causa;
g) Condannare a pagare a favore della ricorrente la somma di € CP_1
6.000,00= a titolo di clausola n. 10 lettera b) e/o di quella veriore somma accertanda in corso di causa;
h) Condannare risarcire, in via equitativa, a favore della ricorrente CP_1
la voce di danno emergente e lucro cessante conseguente alla mancata esecuzione dei lavori appaltati;
IN OGNI CASO: con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge;
”.
MOTIVAZIONE
2 Le domande attoree hanno a oggetto l'accertamento della risoluzione dell'appalto dell'11/09/2023 e la condanna della convenuta al pagamento di €
20.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di restituzioni, €
5.000,00 a titolo di penale per il ritardo ed € 6.000,00 a titolo di penale per l'inadempimento, oltre danno emergente e lucro cessante.
Le domande attoree devono essere parzialmente accolte, atteso che ha provato la fonte del suo diritto - costituita dal contratto Parte_1 dell'11/09/2023, dal pagamento di complessivi € 20.000,00 e dalla stipulazione di clausole penali (doc. 2 e 3 fasc. att.) - e ha allegato l'inadempimento della Con controparte, mentre la Cpm non ha dimostrato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sull'onere della prova in materia,
Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Rileva al riguardo anche la contumacia della convenuta, valutata ex art. 116
c. 2 Cpc, con riferimento al parametro del “contegno delle parti … nel processo”
(Cass. 21251/2010, 7739/2007 e 3601/2006).
A titolo di restituzioni, risultano pertanto dovuti € 20.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal 29/09/2023 su € 10.000,00 e dal 02/01/2024 su € 10.000,00
(doc. 3 fasc. att.) al 17/11/2024 ed ex art. 1284 c. 4 Cc dal 18/11/2024 (data della domanda) al saldo.
In assenza di allegazioni sul punto, deve invece essere rigettata la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c. 2 Cc.
A titolo di penali, in applicazione delle clausole contrattuali 7 e) e 10 b), risultano inoltre dovuti € 11.000,00, attesa la cumulabilità della penale per il ritardo e di quella per l'inadempimento (Cass. 27994/2018).
La mancata previsione della risarcibilità del danno ulteriore esclude, ai sensi dell'art. 1382 c. 1 Cc, l'accoglimento delle residue domande relative a danno emergente e lucro cessante.
Ne discendono l'accertamento della risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a pagare all'attrice € 31.000,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.358,00 per
3 compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria) con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti l'11/09/2023; condanna la pagare a € 31.000,00, oltre interessi CP_1 Parte_1
legali dal giorno del dovuto al saldo;
condanna la rimborsare a le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 in € 4.358,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 25/02/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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