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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 220-quater. (( (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo) )) (( 1. Se l'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ))
2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ))
Giurisprudenza • 1
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- tutela sociale dei lavoratori·
- comparabilità delle situazioni·
- principio di proporzionalità·
- settore edile·
- distacco dei lavoratori·
- agevolazioni fiscali e sociali·
- libera prestazione dei servizi·
- lotta alla frode fiscale·
- art. 56 TFUE