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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 277/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE/ resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 8/6/2023 ha convenuto davanti al Parte_2
Tribunale di Tempio Pausania-giudice del lavoro l' per chiedere:” 1) CP_1
Per le ragioni esposte in premessa dichiarare la nullità, l'illegittimità e
l'inefficacia – anche parziale - dell'atto impugnato e connesso ruolo e quindi dichiarare infondata/prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria
dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. 2) Con
vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato
antistatario. Con riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre
documenti, di notificare motivi aggiunti, di dedurre altre circostanze, di
modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni anche in ragione
delle difese spiegate dal resistente”.
A fondamento della pretesa ha dedotto di avere ricevuto in data
27.05.2022 dall di Sassari a mezzo di raccomandata ordinaria il CP_1
provvedimento con il codice pratica 14366983 con cui gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 276,22 asseritamente indebitamente percepita nel periodo dall'1.1.2017 al 31.07.2018 in riferimento alla
Num pensione n. 7300 04014383 per i seguenti motivi: “sono state riscosse
rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ha eccepito la nullità dell'atto perché carente dei requisiti formali richiesti dalla legge per mancanza di motivazione e l'illegittimita' della richiesta di pagamento.
Ha affermato che poiché nel provvedimento non era stata adeguatamente motivata la richiesta di restituzione aveva ipotizzato che la richiesta CP_1
Pag. 2 di 14 conseguisse ad un errore, e nello specifico che l avesse ipotizzato CP_1
erroneamente il trasferimento all'estero fin dall'anno 2009; e infatti nel ricorso proposto in via amministrativa il ricorrente aveva allegato il proprio certificato storico di residenza con ciò documentando che nel periodo dal'1.1.2001 al 28.06.2019 lo stesso risiedeva in Italia e di conseguenza le somme erogate a titolo di pensione erano state da lui legittimamente percepite.
Ha altresì esposto che con avviso di accertamento del 09.03.2022 gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 28.190,96 per il periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019, con una incomprensibile duplicazione della richiesta di restituzione somme per il periodo 1.1.2017/31.7.2018, e che con avviso di accertamento del 27.10.2021 gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 5.543,60 per il periodo dall'1.6.2019 al
30.4.2021 con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; Ha affermato che non essendogli chiara la ragione di tale richiesta, aveva ipotizzato che la stessa conseguisse al suo trasferimento all'estero avvenuto in data 28.06.2019, e per tale ragione aveva inoltrato richiesta di rateizzazione del debito.
Ha da ultimo affermato che si era già impegnato a restituire le somme percepite dall'1.6.2019 al 30.4.2021 stante il suo trasferimento all'estero,
Pag. 3 di 14 per cui nulla doveva in riferimento al periodo precedente di cui all'accertamento.
Si è costituito in giudizio l ed ha esposto che con ricorso notificato in CP_1
data 12/01/2023, controparte aveva adito il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del lavoro per sentire dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'inefficacia anche parziale del provvedimento di recupero dell'indebito di € 276,22, notificatole dall in data 27/05/2022, con CP_1
vittoria di spese e compensi di giudizio e che l , ritualmente costituito CP_1
con memoria depositata in data 29/05/2023, aveva concluso per il rigetto delle domande avversarie poiché destituite di fondamento giuridico e fattuale, con il favore delle spese di lite.
Ha affermato che il Tribunale di Sassari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 08/06/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Tempio Pausania,
fissando il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione della causa davanti a quest'ultimo; il ricorso in riassunzione era stato irritualmente notificato, in data 13/12/2022, piuttosto che al procuratore costituito nella fase svoltasi davanti al Tribunale di Sassari, all che CP_1
con il presente atto, si costituiva comunque nel presente procedimento,
Pag. 4 di 14 reiterando eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni formulate nella prima memoria difensiva.
Ha contestato l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato ed ha precisato che il ricorrente, titolare di pensione cat. AS n. 04014383, con decorrenza 12/2019, il 13/06/2018 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale volta a verificare l'indebito n. 13969144 pari ad €
306,48 afferente il periodo dall'1/01/2016 al 30/11/2017, derivante da ricostituzione d'ufficio (cd. batch), operata dalla Direzione Centrale in data
02/11/2017 all'esito della verifica dei redditi dal medesimo comunicati per il 2015.
Ha affermato di avere dato immediato seguito all'istanza di cui sopra,
provvedendo alla ricostituzione on line del suddetto trattamento pensionistico, risultando, dalla riliquidazione e, precisamente,
dall'inserimento e dalla valorizzazione dei redditi relativi agli anni 2017 e
2018, come dichiarati per la prima volta, da controparte in seno alla suindicata domanda di ricostituzione, il debito di € 276,22 oggetto del provvedimento impugnato, conseguente alla riduzione dell'importo dell'assegno sociale percepito nei suddetti anni.
Ha altresì precisato che il riferimento all'indebito n. 16043399, pari ad €
5.543,60, era conseguente a ricostituzione effettuata online per motivi
Pag. 5 di 14 reddituali in data 24/03/2021, relativamente al periodo da 01/06/2019 a
30/04/2021 sull'assegno sociale del quale è titolare il ricorrente, nonché
all'indebito n. 16112716 di € 28.190,96, derivante da ricostituzione online del 17/06/2021 all'esito di accertati periodi di permanenza all'estero e/o per irreperibilità, per l'arco temporale da 01/01/2009 a 31/01/2019 sullo stesso trattamento pensionistico, in ogni caso nessuno di tali provvedimenti era stato impugnato in via giudiziaria e, segnatamente con il presente ricorso.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le domande avversarie, poiché non provate e
manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, ritenere e
dichiarare la ripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 276,22,
oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
L'eccezione di nullità per mancata motivazione non è fondata e deve essere rigettata;
si osserva infatti che i giudici di legittimità hanno chiarito che è
necessario che l convenuto, "nel provvedimento amministrativo di CP_1
recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
Pag. 6 di 14 l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento" (cfr.
ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Ciò premesso, nella fattispecie, si osserva che nella comunicazione di indebito l ha espressamente indicato il periodo di riferimento CP_1
dell'indebito, la causale dello stesso e l'imputazione delle somme indebitamente erogate.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale
(assegno sociale) ricalcolata dall sulla base della comunicazione dei CP_1
redditi del ricorrente.
La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n. 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto: “In termini generali, questa
Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza
Pag. 7 di 14 obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola,
propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Su questo principio si è accostata anche la giurisprudenza della Corte Cost.
in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette
Pag. 8 di 14 dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993
Sulla principale questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019).
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18, richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Pag. 9 di 14 E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326
del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali -
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1
dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente,
il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
Cassazione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a
Pag. 10 di 14 partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009,
art.15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Pag. 11 di 14 Lo stesso principio risulta poi ribadito dal D.L. n. 78 del 2010, art.13,
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all l la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Pag. 12 di 14 A tali regulae iuris intende attenersi questo giudicante anche ai fini della soluzione della presente controversia, che anche in altre precedenti decisioni ne ha condiviso le ragioni giuridiche.
Lo stesso Istituto riconosce che il ricorrente ha comunicato il suo reddito all ( pag. 2 memoria di costituzione , l'istituto quindi ha avuto sin CP_1 CP_1
da subito piena conoscenza del reddito del ricorrente.
La circostanza che l abbia continuato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'assegno sociale ha generato in quest'ultimo, cui non è stato mai contestato alcun indebito, un affidamento incolpevole in ordine alla possibilità di percepire la suindicata prestazione nella misura intera, pur in presenza del superamento dei limiti reddituali.
Conseguentemente, alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, gli indebiti sono irripetibili.
In parziale accoglimento del ricorso, va quindi dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell'importo, pari a complessivi Euro 276,22
corrisposti, a titolo di ratei di assegno sociale, per il periodo indicato nella nota di contestazione dell'indebito del 27.05.2022, che va dichiarata illegittima.
Le spese, alla luce del rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento si ritiene giustificato compensarle fra le parti. CP_1
Pag. 13 di 14
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale erogati dall nella misura di Euro 276,22 CP_1
pretesi nel provvedimento del 27/5/2022
-spese compensate.
30/04/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 277/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE/ resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 8/6/2023 ha convenuto davanti al Parte_2
Tribunale di Tempio Pausania-giudice del lavoro l' per chiedere:” 1) CP_1
Per le ragioni esposte in premessa dichiarare la nullità, l'illegittimità e
l'inefficacia – anche parziale - dell'atto impugnato e connesso ruolo e quindi dichiarare infondata/prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria
dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. 2) Con
vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato
antistatario. Con riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre
documenti, di notificare motivi aggiunti, di dedurre altre circostanze, di
modificare e di ampliare le argomentazioni e conclusioni anche in ragione
delle difese spiegate dal resistente”.
A fondamento della pretesa ha dedotto di avere ricevuto in data
27.05.2022 dall di Sassari a mezzo di raccomandata ordinaria il CP_1
provvedimento con il codice pratica 14366983 con cui gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 276,22 asseritamente indebitamente percepita nel periodo dall'1.1.2017 al 31.07.2018 in riferimento alla
Num pensione n. 7300 04014383 per i seguenti motivi: “sono state riscosse
rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ha eccepito la nullità dell'atto perché carente dei requisiti formali richiesti dalla legge per mancanza di motivazione e l'illegittimita' della richiesta di pagamento.
Ha affermato che poiché nel provvedimento non era stata adeguatamente motivata la richiesta di restituzione aveva ipotizzato che la richiesta CP_1
Pag. 2 di 14 conseguisse ad un errore, e nello specifico che l avesse ipotizzato CP_1
erroneamente il trasferimento all'estero fin dall'anno 2009; e infatti nel ricorso proposto in via amministrativa il ricorrente aveva allegato il proprio certificato storico di residenza con ciò documentando che nel periodo dal'1.1.2001 al 28.06.2019 lo stesso risiedeva in Italia e di conseguenza le somme erogate a titolo di pensione erano state da lui legittimamente percepite.
Ha altresì esposto che con avviso di accertamento del 09.03.2022 gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 28.190,96 per il periodo dall'1.1.2009 al 31.1.2019, con una incomprensibile duplicazione della richiesta di restituzione somme per il periodo 1.1.2017/31.7.2018, e che con avviso di accertamento del 27.10.2021 gli era stata chiesta la restituzione della somma di euro 5.543,60 per il periodo dall'1.6.2019 al
30.4.2021 con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; Ha affermato che non essendogli chiara la ragione di tale richiesta, aveva ipotizzato che la stessa conseguisse al suo trasferimento all'estero avvenuto in data 28.06.2019, e per tale ragione aveva inoltrato richiesta di rateizzazione del debito.
Ha da ultimo affermato che si era già impegnato a restituire le somme percepite dall'1.6.2019 al 30.4.2021 stante il suo trasferimento all'estero,
Pag. 3 di 14 per cui nulla doveva in riferimento al periodo precedente di cui all'accertamento.
Si è costituito in giudizio l ed ha esposto che con ricorso notificato in CP_1
data 12/01/2023, controparte aveva adito il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del lavoro per sentire dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'inefficacia anche parziale del provvedimento di recupero dell'indebito di € 276,22, notificatole dall in data 27/05/2022, con CP_1
vittoria di spese e compensi di giudizio e che l , ritualmente costituito CP_1
con memoria depositata in data 29/05/2023, aveva concluso per il rigetto delle domande avversarie poiché destituite di fondamento giuridico e fattuale, con il favore delle spese di lite.
Ha affermato che il Tribunale di Sassari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 08/06/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Tempio Pausania,
fissando il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione della causa davanti a quest'ultimo; il ricorso in riassunzione era stato irritualmente notificato, in data 13/12/2022, piuttosto che al procuratore costituito nella fase svoltasi davanti al Tribunale di Sassari, all che CP_1
con il presente atto, si costituiva comunque nel presente procedimento,
Pag. 4 di 14 reiterando eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni formulate nella prima memoria difensiva.
Ha contestato l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato ed ha precisato che il ricorrente, titolare di pensione cat. AS n. 04014383, con decorrenza 12/2019, il 13/06/2018 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale volta a verificare l'indebito n. 13969144 pari ad €
306,48 afferente il periodo dall'1/01/2016 al 30/11/2017, derivante da ricostituzione d'ufficio (cd. batch), operata dalla Direzione Centrale in data
02/11/2017 all'esito della verifica dei redditi dal medesimo comunicati per il 2015.
Ha affermato di avere dato immediato seguito all'istanza di cui sopra,
provvedendo alla ricostituzione on line del suddetto trattamento pensionistico, risultando, dalla riliquidazione e, precisamente,
dall'inserimento e dalla valorizzazione dei redditi relativi agli anni 2017 e
2018, come dichiarati per la prima volta, da controparte in seno alla suindicata domanda di ricostituzione, il debito di € 276,22 oggetto del provvedimento impugnato, conseguente alla riduzione dell'importo dell'assegno sociale percepito nei suddetti anni.
Ha altresì precisato che il riferimento all'indebito n. 16043399, pari ad €
5.543,60, era conseguente a ricostituzione effettuata online per motivi
Pag. 5 di 14 reddituali in data 24/03/2021, relativamente al periodo da 01/06/2019 a
30/04/2021 sull'assegno sociale del quale è titolare il ricorrente, nonché
all'indebito n. 16112716 di € 28.190,96, derivante da ricostituzione online del 17/06/2021 all'esito di accertati periodi di permanenza all'estero e/o per irreperibilità, per l'arco temporale da 01/01/2009 a 31/01/2019 sullo stesso trattamento pensionistico, in ogni caso nessuno di tali provvedimenti era stato impugnato in via giudiziaria e, segnatamente con il presente ricorso.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le domande avversarie, poiché non provate e
manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, ritenere e
dichiarare la ripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 276,22,
oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
L'eccezione di nullità per mancata motivazione non è fondata e deve essere rigettata;
si osserva infatti che i giudici di legittimità hanno chiarito che è
necessario che l convenuto, "nel provvedimento amministrativo di CP_1
recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
Pag. 6 di 14 l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento" (cfr.
ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Ciò premesso, nella fattispecie, si osserva che nella comunicazione di indebito l ha espressamente indicato il periodo di riferimento CP_1
dell'indebito, la causale dello stesso e l'imputazione delle somme indebitamente erogate.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale
(assegno sociale) ricalcolata dall sulla base della comunicazione dei CP_1
redditi del ricorrente.
La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n. 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto: “In termini generali, questa
Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza
Pag. 7 di 14 obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola,
propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Su questo principio si è accostata anche la giurisprudenza della Corte Cost.
in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è
tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette
Pag. 8 di 14 dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993
Sulla principale questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".(Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019).
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18, richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Pag. 9 di 14 E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326
del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali -
preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_1
dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente,
il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
Cassazione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a
Pag. 10 di 14 partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP_1
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009,
art.15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Pag. 11 di 14 Lo stesso principio risulta poi ribadito dal D.L. n. 78 del 2010, art.13,
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario CP_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all l la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n.
326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Pag. 12 di 14 A tali regulae iuris intende attenersi questo giudicante anche ai fini della soluzione della presente controversia, che anche in altre precedenti decisioni ne ha condiviso le ragioni giuridiche.
Lo stesso Istituto riconosce che il ricorrente ha comunicato il suo reddito all ( pag. 2 memoria di costituzione , l'istituto quindi ha avuto sin CP_1 CP_1
da subito piena conoscenza del reddito del ricorrente.
La circostanza che l abbia continuato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'assegno sociale ha generato in quest'ultimo, cui non è stato mai contestato alcun indebito, un affidamento incolpevole in ordine alla possibilità di percepire la suindicata prestazione nella misura intera, pur in presenza del superamento dei limiti reddituali.
Conseguentemente, alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, gli indebiti sono irripetibili.
In parziale accoglimento del ricorso, va quindi dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell'importo, pari a complessivi Euro 276,22
corrisposti, a titolo di ratei di assegno sociale, per il periodo indicato nella nota di contestazione dell'indebito del 27.05.2022, che va dichiarata illegittima.
Le spese, alla luce del rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento si ritiene giustificato compensarle fra le parti. CP_1
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale erogati dall nella misura di Euro 276,22 CP_1
pretesi nel provvedimento del 27/5/2022
-spese compensate.
30/04/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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