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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. COPPOLA THOMAS;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di il verbale di contestazione n. Parte_1 CP_1
276057437 emesso a suo carico per violazione dell'art 186/2 comma lett. A del CDS, assumendo che il superamento della soglia consentita era ascrivibile all'assunzione di un farmaco a base alcolica e, quindi, poteva considerarsi una condotta scriminata.
Il giudice di pace rigettava il ricorso.
L ha proposto appello con atto di citazione, convenendo in giudizio la . Pt_1 CP_1
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito ordinario nel rito del lavoro e ordinato la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, considerato che non erano stati rispettati i termini a comparire, né forniti gli avvisi di Legge.
Seguivano plurimi rinvii, in quanto l chiedeva nuovi termini per la rinnovazione della Pt_1
notifica, ma non vi provvedeva. Infine, la scrivente avvertiva che la notifica doveva essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato
e che l'ennesima notifica nulla o omessa sarebbe stata valutata ai fini della verifica dell'effettivo interesse al ricorso.
In ordine alla corretta notifica, giova rammentare che in tema di opposizione
a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e
difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del
1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità,
presso la suddetta Avvocatura dello Stato (così Cass. 15263/2018).
L non ha mai provveduto a notificare il ricorso alla controparte presso l'Avvocatura, ma Pt_1
solo presso la Prefettura, omettendo di ottemperare all'ordine più volte reiterato dalla scrivente, ciò che consente di escludere il perdurante interesse a coltivare il ricorso, con conseguente necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio di appello per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione della causa;
- nulla per le spese.
Rimini, 17/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. COPPOLA THOMAS;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di il verbale di contestazione n. Parte_1 CP_1
276057437 emesso a suo carico per violazione dell'art 186/2 comma lett. A del CDS, assumendo che il superamento della soglia consentita era ascrivibile all'assunzione di un farmaco a base alcolica e, quindi, poteva considerarsi una condotta scriminata.
Il giudice di pace rigettava il ricorso.
L ha proposto appello con atto di citazione, convenendo in giudizio la . Pt_1 CP_1
Il Giudice ha disposto il mutamento del rito ordinario nel rito del lavoro e ordinato la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, considerato che non erano stati rispettati i termini a comparire, né forniti gli avvisi di Legge.
Seguivano plurimi rinvii, in quanto l chiedeva nuovi termini per la rinnovazione della Pt_1
notifica, ma non vi provvedeva. Infine, la scrivente avvertiva che la notifica doveva essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato
e che l'ennesima notifica nulla o omessa sarebbe stata valutata ai fini della verifica dell'effettivo interesse al ricorso.
In ordine alla corretta notifica, giova rammentare che in tema di opposizione
a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e
difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del
1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità,
presso la suddetta Avvocatura dello Stato (così Cass. 15263/2018).
L non ha mai provveduto a notificare il ricorso alla controparte presso l'Avvocatura, ma Pt_1
solo presso la Prefettura, omettendo di ottemperare all'ordine più volte reiterato dalla scrivente, ciò che consente di escludere il perdurante interesse a coltivare il ricorso, con conseguente necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio di appello per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione della causa;
- nulla per le spese.
Rimini, 17/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi