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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 239/2024 RGA avverso la sentenza n. 725/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1304/2022, pubblicata in data 24.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Botta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Arno, 38, come da procura in atti;
Appellante; contro
Cont
– di seguito: - (C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
rappresentato e difeso, tanto congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria
[...]
Rosaria Russo Valentini e dall'Avv. Prof. Roberto Bonatti ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi, sito in Via Marconi n. 34, come da procura in atti;
CP_1
1 - Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8.7.2022 e ritualmente notificato, contenente anche istanza cautelare, – premesso di essere Parte_1
Cont dipendente, quale tecnico di laboratorio, dello di – conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ricevuto da parte della di il 20/10/2021 per mancata ottemperanza all'obbligo Parte_2 CP_1 vaccinale, chiedendo, nel merito, la reintegra e/o ricollocazione nel posto di lavoro, con condanna della controparte alla corresponsione dello stipendio a far data dalla sospensione al reintegro e/o dal 27/11/2021 ovvero, in subordine, alla corresponsione dell'assegno alimentare
Il Giudice di I grado, verificata la regolare costituzione delle parti ed istruita la causa sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta in atti, rigettata l'istanza cautelare con ordinanza resa il 31 agosto 2022 (non reclamata), definiva il giudizio e, previo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla parte resistente (che aveva invocato la giurisdizione del Giudice Amministrativo), dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra/ricollocazione della ricorrente sul posto di lavoro, essendo venuto meno l'obbligo vaccinale per evoluzione della normativa nel frattempo intervenuta e - posto, che il giudizio era proseguito sulla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla dalla sospensione fino al rientro in servizio e sulla domanda subordinata di Pt_1 corresponsione dell'assegno alimentare - decideva per il rigetto di tali domande in quanto ritenute infondate con riguardo ai molteplici profili esposti da parte ricorrente;
cionondimeno, riteneva di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della
2 complessità e della novità delle questioni trattate nonché della contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia.
2. La parte soccombente proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza con formulazione di 12 motivi di appello che di seguito si indicano, in via di sintesi, in ragione della rubrica di ciascuna di essi come rilevabile dall'atto di appello:
1. “errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi- mancata statuizione su un punto deciso della controversia punto 13 del ricorso introduttivo”;
2. “illogicita' della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati - mancanza di statuizione sul punto e piu' precisamente punto 4 del ricorso – errata interpretazione sull'obbligo di repêchage applicazione analogica della norma”;
3. “trasmissione del virus in egual modo tra vaccinati e non vaccinati mancanza di motivazione sul punto”;
4. “travisamento della sentenza della Corte Costituzionale e sua applicazione al caso di specie - discriminazione tra vaccinati e non vaccinati trasmissione del virus in egual modo;
mancata pronuncia sul punto – violazione del diritto al consenso informato, errata interpretazione della norma anche alla luce della sentenza del tribunale dei ministri – mancata pronuncia sugli eventi avversi”;.
5. “decadenza della sospensione per abrogazione disciplina precedente – mancata procedura di cui al dl 172/21 – prestazione eseguita non a contatto con il pubblico”;
6. “sull'art. 2087 c.c.- erronea interpretazione dello stesso e della sua applicazione al caso de qua”;
7. “Sul consenso informato”, con violazione della Costituzione ed anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all'art. 3;
8. “Errata interpretazione su richiesta violazione regolamento europeo 953/2021 e principio di discriminazione -violazione Carta di Nizza e di Oviedo”;
9. “mancata pronuncia sull'illegittimita' dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattivita' delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”;
3 10. “mancata pronuncia su richiesta dati sanitari”;
11. “mancata pronuncia e considerazione sugli eventi avversi- mancata rilevazione della mancanza informazione sui vaccini”;
12. “errata interpretazione della normativa sull'assegno alimentare”, ove si invoca l'applicazione il DPR n. 3/1957, laddove all'art. 82 prevede che: “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia” al fine di garantire un livello minimo di sussistenza in caso di sospensione a seguito di sanzione.
Alla luce di tali molteplici motivi, l'appellante instava per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle reiterate domande formulate in I grado, instando - in via istruttoria - per l'acquisizione di maggiori informazioni di carattere medico-scientifico.
L'ente appellato si costituiva ritualmente contestando le modalità di redazione dell'atto di appello, in particolare con riguardo alla non perfetta aderenza dell'atto di appello al dovere di sinteticità degli atti difensivi.
Evidenziava - sempre in via preliminare - come talune delle parti della sentenza di primo grado – segnatamente afferenti alla riconducibilità della ricorrente all'interno delle categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale e all'osservanza delle regole procedimentali, da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, prima di effettuare la doverosa segnalazione al datore di lavoro circa la mancata vaccinazione dell'iscritto – risultino coperte dal giudicato, perché non oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.
Tanto premesso, l'ente appellato ha preso specifica posizione su ogni motivo di doglianza, instando per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
3. Ritiene questa Corte che l'appello – da giudicarsi sulla base delle allegazioni e degli atti presenti al fascicolo di secondo grado, senza che si renda necessario alcun approfondimento di natura istruttoria invocato dalla parte appellante - sia infondato per le ragioni appresso indicate.
3.1 Anteriormente alla disamina dei motivi di appello – che, invero, come correttamente posto eccepito dalla parte appellata, non risulta certo perfettamente rispettoso del canone di sinteticità che dovrebbe inspirare la redazione degli atti di parte alla luce della generale previsione di cui all'art. 121, comma 2, c.p.c., come aggiunto dall'art. 3, co. 9, lett.
4 a), D. Lgs. n.149/2022 - si ritiene opportuno premettere taluni dati per meglio delineare il quadro fattuale di riferimento.
Si precisa che l'odierna appellante, già ricorrente, è tecnico di laboratorio presso il laboratorio di anatomia patologica dell laboratorio che risulta allocato nello Controparte_1 stabile di via di Barbiano 10/1, struttura incontrovertibilmente accreditata ai sensi CP_1
dell'art. 8 ter d.lgs. n. 502/92; si precisa, altresì, che la professione di “tecnico di laboratorio” è inserita tra le professioni sanitarie ai sensi del D.M. Salute del 13 marzo
2018.
Proprio in ragione della normativa applicabile alla data del 20/10/ 2021, perveniva al datore di lavoro - dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di - la Parte_2 CP_1
comunicazione afferente al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di
[...]
Cont ; di talché, con provvedimento reso dal Direttore Generale dello in data Pt_1
21710/2021, la lavoratrice veniva sospesa – senza retribuzione - in ragione della normativa applicabile ratione temporis.
Nel provvedimento si dava, altresì, atto che la sospensione era stata adottata previa ricognizione aziendale negativa circa la presenza di eventuali posti vacanti che non implicassero contatto con soggetti terzi a cui poter adibire la lavoratrice.
Peraltro, con nota dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche del dicembre 2021, pervenuta in data 9 gennaio 2022, si precisava – del tutto correttamente – come le modifiche apportate all'art. 4 del DL 44/2021 dall'art.1, comma 1, del DL 172/2021 avessero posto, in capo agli ordini professionali, l'accertamento del mancato assolvimento degli obblighi vaccinali, della riabilitazione e della prevenzione di si confermava che la non era in regola con l'obbligo vaccinale, di CP_1 Pt_1 talché veniva sospesa anche dall'esercizio della professione sanitaria dal proprio Ordine di riferimento;
è altresì da segnalare che tale ultimo provvedimento non risulta essere stato impugnato, né – tanto meno - sospeso o annullato.
Cionondimeno, la adiva in sede giudiziale nei termini già sopra sintetizzati. Pt_1
E' stato, poi, posto in rilievo che, in ragione dell'art. 7 del D.L. n. 162 del 31 ottobre
2022 (conv. con modifiche nella L. n. 199 del 30 dicembre 2022) veniva anticipata la cessazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 e s.m.i., invero
5 originariamente prorogato fino al 31 dicembre 2022: segnatamente l'obbligo vaccinale rimaneva vigente per le professioni sanitarie sino al 1° novembre 2022 compreso.
E', quindi, risultato incontrovertibilmente come l'appellante non si fosse mai sottoposta alla vaccinazione in questione di talché, in ragione della normativa emergenziale succedutasi nel tempo1, veniva riammessa nel suo posto di lavoro a decorrere dal 2 novembre 2022, situazione fattuale che comportava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta in via principale di riammissione in servizio
(come già posto in rilievo nella parte della presente pronuncia relativa all'esposizione delle parti significative della decisione impugnata, ponendosi conseguente in rilievo come il giudice si sia pronunciato – negativamente - sulle domande residue relative alla retribuzione ovvero, in subordine all'assegno alimentare, quali forme di tutele economiche invocate dalla 1 Quanto al quadro normativo di riferimento, si richiama la inappuntabile ricostruzione operata dal giudice di prime cure nella sentenza gravata (cfr. pagg.8-9): “Il DL 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, nella sua versione originaria, all'art. 4 sanciva che la vaccinazione anti Covid era requisito necessario per gli esercenti la professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario;
che erano esonerati unicamente coloro per i quali vi era un accertato pericolo per la salute in caso di vaccinazione che poteva, dunque, essere omessa o differita;
che i datori di lavoro dovevano entro 5 giorni trasmettere alla GI l'elenco dei soggetti che svolgevano le mansioni suddette;
che le Regioni nei dieci giorni successivi dovevano verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, segnalandolo in assenza alle ASUR;
che la ASUR doveva invitare l'interessato a produrre entro cinque giorni documentazione attestante la vaccinazione o l'esonero dall'obbligo; che in assenza di presentazione doveva invitare l'interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando termini e modalità; che in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'ASUR accertava tale inadempimento e ne dava comunicazione al datore di lavoro, determinando l'accertamento dell'ASUR la sospensione dal diritto di svolgere le mansioni o prestazioni per le categorie sopra indicate;
che il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione ASUR, verificava la possibilità di adibire l'interessato ad altre mansioni che non implicassero rischi di diffusione e, in mancanza, sospendeva il lavoratore che non aveva diritto ad alcuna 6 retribuzione;
che la sospensione permaneva sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Con il DL 10 settembre 2021 n. 122 è stato inserito l'art. 4 bis che, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per gli esercenti professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, con esclusione dell'obbligo di ricollocazione di cui al comma 8 per chi non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale, ha introdotto con decorrenza dal 10.10.2021 e sino al 31.12.2021
l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni operanti all'interno di strutture di cui all'art. 1 bis (ospedali, RSA, strutture residenziali per anziani, etc.). Pertanto, in tale lasso temporale gli esercenti la professione sanitaria che non si sono sottoposti a vaccinazione Covid incorrono nella sospensione dal rapporto e dalla retribuzione senza possibilità di essere assegnati a diverse mansioni, atteso che chiunque operi all'interno delle strutture di cui all'art. 1 bis deve essere sottoposto ad obbligo vaccinale a prescindere dall'attività svolta.
Residua, in ogni caso, il disposto dell'art. 4 comma 10 con obbligo di verificare le possibilità di reimpiego senza decurtazione della retribuzione per i lavoratori che sono esenti temporaneamente o permanentemente dall'obbligo vaccinale. A decorrere dal 27.11.2021, la normativa è stata nuovamente modificata con il DL 26 novembre 2021 n. 172, con una revisione integrale anche della procedura dell'art. 4, assegnando agli ordini professionali la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale degli iscritti esercenti la professione sanitaria o operatori di interesse sanitario e prevedendo per l'esenzione dall'obbligo vaccinale la necessità di attestazione del medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid. Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha confermato la vigenza degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 44/2021 sino al 31 dicembre 2022. Successivamente, l'art. 7 del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 (conv. con modifiche in legge n. 199 del 30 dicembre 2022) ha anticipato la cessazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 e s.m.i., già prorogato fino al 31 dicembre 2022, e l'obbligo è rimasto fino al 1 novembre 2022 (compreso: “fino al 1 novembre 2022… gli esercenti le professioni sanitarie… sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita…”)”. 6 , dalla sospensione decorsa dal 22/10/2021 - ritenuta dalla medesima illegittima - Pt_1
sino alla riammissione in servizio, avvenuta il 2/11/2022).
3.2 Tanto premesso con riguardo alla vicenda fattuale trattata nella presente causa, occorre porre in rilievo, preliminarmente rispetto alla trattazione dei motivi di appello, come l'eccezione di giudicato interno sollevata dall'ente appellato sia fondata con riferimento alla questione afferente alla riconducibilità della ricorrente all'interno delle categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, come ben chiarito in sede di sentenza gravata nella parte in cui è stato accertato – senza che sia intervenuta alcuna specifica impugnazione
– che (da pagg. 9 e 10): “Tutto ciò premesso, si osserva che la ricorrente ha anzitutto contestato la legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sul rilievo che ella, “essendo Tecnico di laboratorio, non esercita ne l'assistenza né la cura, pertanto l'obbligo vaccinale così come concepito, non riguarda minimamente la IG.ra , che non lavora assolutamente a contatto con il pubblico”. Pt_1
L'assunto non può essere condiviso.
Ed invero, l'art. 4 del DM 44/21 non lascia adito a dubbi nel prevedere l'obbligo vaccinale a carico di tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, ma anche negli studi professionali, e ciò a prescindere dalle mansioni (di cura o meno) effettivamente svolte: la ricorrente è tecnico radiologo, come tale indubbiamente rientrante tra gli esercenti professioni sanitarie, e opera presso l che è una struttura accreditata ex art. 8 ter d.lgs. n. 502/92. Controparte_1
Ella era pertanto senz'altro assoggettata all'obbligo vaccinale ex lege”.
3.3 Passando ora alla disamina dei motivi di appello come sopra indiati in termini di sintesi, questa Corte ne ritiene l'infondatezza per le ragioni appresso indicate.
Quanto al I° motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto l'errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi, con richiamo del punto 13 del ricorso introduttivo di I grado.
L'argomento centrale che viene sviluppato attiene alla distinzione tra “Prevenzione dell'Infezione” e “Prevenzione della Malattia” nel quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 4 del D.L. 44/2021 (modificato dal D.L. 172/2021), che stabilisce l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie "per la prevenzione
7 dell'infezione da SARS-CoV-2". Nello specifico, assume parte appellante che vi sarebbe una contraddizione fondamentale tra il testo di legge - che prevede la vaccinazione per
"prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” – e le “schede tecniche dei farmaci” – che, invece, indicano efficacia solo per la "prevenzione della malattia Covid-19".
Si pone, quindi, in rilievo la diversità – tale da creare un'incongruenza giuridica – tra il concetto di “infezione” - che è il processo di penetrazione e moltiplicazione di microrganismi patogeni nei tessuti viventi – e quello di “malattia” – che è invece lo stato di sofferenza dell'organismo prodotto da una causa dannosa.
Tanto premesso, si contesta al giudice di prime cure di non aver applicato l'art. 12 delle
Preleggi, quale principio interpretativo fondamentale: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.".
In definitiva, secondo parte appellante – che sul punto deduce, peraltro, quantomeno l'apparenza della motivazione - se il giudice avesse correttamente applicato i principi interpretativi e le evidenze scientifiche disponibili, avrebbe dovuto riconoscere l'inadeguatezza dei vaccini utilizzati rispetto al dettato legislativo, dovendo così superare anche l'applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, espressamente richiamati in sentenza.
Si ritiene che tale ragione di doglianza possa essere trattata unitamente a quelle di cui al III° e IV° motivo di appello, con cui parte appellante ha inteso censurare la pronuncia gravata con riferimento al profilo dedotto in I grado di assunta discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, assumendo che in realtà la trasmissione sarebbe avvenuta del virus in egual modo.
Secondo parte appellante, questi motivi si fondano sulla necessità di accertare la "verità materiale" dei fatti come emersa – secondo la prospettazione della medesima parte - attraverso il procedimento contro il e AIFA, per garantire una "giustizia Controparte_4 della decisione" che sia basata su dati scientifici non manipolati.
8 Si contesta al giudice di prime cure di avere adottato una motivazione fittizia, apparente, e comunque viziata, e ciò per avere travisto la giurisprudenza costituzionale richiamata, in quanto applicata oltre i limiti.
Peraltro nello sviluppo argomentativo del IV° motivo si introduce anche la tematica degli
“eventi avversi” – trattata anche nell'XI° motivo e quindi da ritenersi trattato in tale sede – ritenuti sistematicamente omessi nel contesto delle valutazioni, con conseguente incidenza sulla questione del “consenso informato” – anche tale questione ripresa in altro motivo, di gravame, il VII°, da ritenersi qui trattato congiuntamente - con richiamo alle Sentenze
Corte Costituzionale n. 258/1994 e n. 5/2018, da cui si trae il principio secondo cui "un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato" – consenso che nel caso della vaccinazione Covid, secondo la linea difensiva di parte appellante, non poteva dirsi informato, libero, quanto – piuttosto – coartato.
Tanto premesso al fine di dare ordine alla trattazione di ragioni di censure sovrapposte nel corso dell'atto di appello - dalla non agevole intellegibilità – questa Corte ritiene, in linea di impostazione generale, che le questioni relative alla distinzione tra concetto di “infezione” e “malattia”, degli “eventi avversi” nel corso del tempo inseriti nei
“burgiardini” dei vaccini, con conseguente incidenza sul consenso informato, non possa ritenersi di stretta attinenza nell'ambito della presente causa rivolta nei confronti del solo datore di lavoro, invero sottoposto all'obbligo normativo vigente ratione temporis e dallo stesso non sindacabile;
si tratta, in altri termini, di questioni non riversabili nei confronti del datore di lavoro – come detto, tenuto all'osservanza di un obbligo normativo - quanto piuttosto nei confronti dello Stato, che non è parte di questo giudizio non essendo state rivolte domande nei confronti dello stesso.
Pur ritenendo tranciante tale valutazione, si ritiene comunque di porre in rilievo come il Giudice di prime cure abbia efficacemente dato risposta alle ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo di I grado - ed in sostanza veicolate nell'ambito di tale giudizio dalla parte appellante - attraverso il puntuale – e non certo travalicante – richiamo
9 ai principi delle Sentenze della Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 20232 – con particolare attenzione alle prime due, da cui si evince che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, so è stabilito che la sospensione è legittima per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro sanitari, con enfasi del diritto all'autodeterminazione di ogni singolo individuo, che non implica necessariamente il diritto di svolgere attività lavorativa che costituisca rischio per la salute pubblica.
Questa Corte ritiene, quindi, di avallare pienamente, l'iter motivazionale del giudice di prime cure che qui si riporta un quanto inappuntabile ed efficace (da pag. 10 della sentenza gravata): “Si legge in particolare nella sent. n. 15, in motivazione: “Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3
e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 4, commi 1,
4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato. 12.- La 2 La Corte Costituzionale, in data 9\02\2023, ha pubblicato le sentenze nn. 14\2023, 15\2023 e 16\2023 (rese in data
1\12\2022) richiamate in parte motiva, con le quali ha tra l'altro dichiarato:
1) inammissibili per difetto di giurisdizione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice amministrativo;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la GI SI;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la GI SI;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di PA;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di PA, entrambi in funzione di giudici del lavoro;
6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro. In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della normativa in materia di trattamento vaccinale apparendo evidente “…in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio …” . 10 questione è altresì non 8 fondata con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. 12.1.-
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti
SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. 12.2.- Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4
e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non
11 abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4,32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del
2018). Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”.
I passaggi argomentativi di cui alla predetta pronuncia consentono di superare molti dei profili di censura posti alla base del ricorso.
La Corte, in particolare, delinea il perimetro entro il quale va ricondotta la presente controversia. Ciò che deve essere esaminato nel giudizio de quo è se la sospensione del servizio e dalla retribuzione disposta nei confronti della ricorrente prima della sua riammissione al lavoro sia legittima o, al contrario, contraria a disposizioni di legge. La
Corte non ha negato il diritto di ogni individuo di autodeterminarsi e di scegliere liberamente di non sottoporsi al vaccino;
tuttavia ha evidenziato la necessità di ogni datore di lavoro, specie se operante nel campo sanitario, di dover contemperare il diritto del singolo con le esigenze di tutela della sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei lavoratori.
Ciò premesso, non si discute del diritto al consenso informato e del diritto del singolo dipendente a scegliere se sottoporsi o non sottoporsi al vaccino. Le informazioni offerte sono state quelle che, nei vari momenti la scienza era nelle condizioni di offrire. Il singolo individuo non è stato costretto alla vaccinazione, ha potuto scegliere e questo supera ogni profilo di censura.
Le conseguenze adottate dal datore di lavoro in conformità alla legge non si ritengono mezzo coercitivo che abbia annullato il consenso. Ed, invero, occorre ricordare che il singolo è un soggetto sociale, che ha deciso di vivere in una comunità e di lavorare svolgendo un determinato lavoro che comporta relazioni e contatti con altri. La sua libertà di scelta, quindi, non può essere assoluta ed incondizionata, ma deve contemperarsi con l'esigenza di tutela degli altri individui”. 12 Quanto allo specifico tema del consenso informato e dell'affidabilità dei vaccini, con incidenza anche sulla questione della dedotta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, è stata parimenti puntualmente richiamata e applicata la pronuncia n. 14/23 della Corte
Costituzionale.
Si osserva, inoltre, che alle sentenze delle Corte Costituzionale sopra richiamate, sono poi seguite – nella stessa direzione - anche le sentenze della stessa Corte del 20 luglio 2023, n.
156, n. 171/2023 e n. 185 del 05.10.2023, da cui si trae che la misura con cui il legislatore ha imposto l'obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori sia del tutto ragionevole e proporzionata e, come tale, non lesiva dei principi contenuti nella
Costituzione; si veda, altresì, la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 9 ottobre 2023, che conferma - ancora una volta - la legittimità costituzionale delle dibattute norme impositive dell'obbligo vaccinale da e della conseguente sospensione dall'esercizio della CP_5
professione per inadempimento dello stesso, di cui al d.l. 1 aprile 2021, n. 44.
Con riguardo poi alla tematica (invero rilevata come la prima tra le questioni da trattare) nel senso della sua destituzione di fondamento, circa la diversità – tale da creare un'incongruenza giuridica – tra il concetto di “infezione” - che è il processo di penetrazione e moltiplicazione di microrganismi patogeni nei tessuti viventi – e quello di “malattia” – che
è invece lo stato di sofferenza dell'organismo prodotto da una causa dannosa, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. la recente sentenza della Cassazione civile, Sez. Lav. - n.
31217 del 05/12/2024, laddove si legge (nel capo di interesse): “[…]
1.1 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
È indubbio che la norma (art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
13 Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi”.
Per stretta attinenza delle questioni trattate, si ritiene superabile anche la questione - riproposta nel contesto del motivo VIII° del gravame in esame - afferente alla dedotta incompatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione
Europea.
Sul punto, si richiamano, innanzitutto, le condivisibili valutazioni già svolte dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, laddove si legge: “Quanto poi, al presunto contrasto tra la normativa interna nazionale e la normativa europea, basti osservare come la direttiva della Commissione Europea del 3 giugno 2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4
D.L. n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.
Né pare al giudicante che si possa porre questione di compatibilità della normativa di cui al
DL 44/21 con il Regolamento CE 953/2021, che mira a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID digitali dell'UE, le cui norme dunque hanno questo specifico ambito di applicazione”.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si ritiene utile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 in data 20 ottobre 2021 (conformi: Consiglio di Stato n.1381 del
28/02/2022 e n. 416 del 28/01/2022; n. 6401 del 2 dicembre 2021 e n. 6790 dell'11 ottobre
2021) laddove si ravvisa la piena compatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione Europea essendo “…incontestabile, alla luce del diritto vivente, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella delle Corti
14 supreme in altri Stati non ha affatto escluso la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie a tutela della salute pubblica e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili, a cominciare dai minori…” ; nella stessa pronuncia è stato correttamente precisato che: “… vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed
«esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale – v., sul punto, Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37 –, perché tanto la Corte di
Giustizia UE – v., ex plurimis, Corte di Giustizia UE, 5 ottobre 2010, in C-400/10 ed e ad.,
28 novembre2019, inC653/19 –, quanto la Corte costituzionale – v., ex plurimis, la sentenza dell'11 marzo 2011, n. 80 – hanno più volte ribadito che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione può essere invocata come parametro di costituzionalità soltanto nel caso in cui la fattispecie, oggetto di legislazione interna, sia disciplinata da una norma del diritto europeo diversa da quelle della Carta e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”, inferendosene che il giudice nazionale non può disapplicare la normativa nazionale contrastante con la CDFUE, poiché la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Ed ancora, sul tema peraltro involgente la questione della dedotta natura sperimentale dei vaccini con conseguente incidenza su libero consenso alla vaccinazione - si ritiene di aderire alle valutazioni svolte dal Tribunale di Torino con la sentenza del 17.1.2023, n. 42 – che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – secondo cui: “Quanto alla natura sperimentale del vaccino anti- Covid 19, con conseguente illegittimità del relativo obbligo per contrasto con il diritto internazionale e comunitario (e in particolare con il
Regolamento UE 2014/536), è dirimente e condivisa la recente pronuncia del Tar Fr.
[T.A.R. Tr., sez. I, 10/09/2021, n.262] che afferma: “la 'sperimentazione' dei vaccini
(COVID, n.d.r.) si è conclusa con la loro autorizzazione all'immissione in commercio, all'esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica, e non è corretto affermare che la
15 sperimentazione sia ancora in corso solo perché l'autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L'equiparazione dei vaccini a "farmaci sperimentali", dunque, è frutto di un'interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi” (Trib. Milano sez. lav., 08/11/2022, n. 2241). Anche la Corte
d'Appello di To. si è pronunciata sul punto affermando che: “i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid–19 non sono farmaci sperimentali, come sembra affermare l'appellato, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti europei n. 726/04 e n.
507/06 dalle autorità competenti, vale a dire da quella europea (EM.), e da quella italiana
(AI.), le quali - nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva - ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da
Covid-19, virus inserito dalla direttiva 2020/739/UE tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive. Si tratta di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della
“autorizzazione condizionata” prevista e regolata dai citati regolamenti per le “situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità”. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (…) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata” (Consiglio di Stato, 20.10.2021, n. 7045). Dunque, in considerazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, rilasciata sulla base di dati certificati e validati, non hanno alcun rilievo le generiche contestazioni dell'appellato in merito
16 all'asserita insicurezza, inefficacia e inadeguatezza dei vaccini” (App. Torino, 3.11.2022 n.
594)”.
Alla luce di quanto sopra esposto, infondati si ritengono - quindi - le ragioni di doglianza dell'appello di cui ai motivi: I, III, IV, VII, VIII e XI, con assorbimento di ogni altro profilo ivi dedotto, in quanto ritenuto ultroneo.
Proseguendo nella disamina delle ragioni di doglianza, al motivo II° parte appellante
– oltre a riprendersi la questione già dedotta al motivo I quanto alla “illogicità” della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati, su cui si è già dato risposta in precedenza ritenendone la totale infondatezza - si deduce l'errata interpretazione, da parte del giudice di prime cure, dell'obbligo di repêchage.
Si assume, nello specifico, che quanto alla questione dell'adibizione a mansioni diverse, il principio di "repêchage" dovrebbe applicarsi anche ai sanitari così come avviene per il personale scolastico;
inoltre, nel motivo in trattazione, si critica il giudice di prime cure per non aver richiesto documentazione dettagliata sulla disposizione degli uffici e relazione sul personale aziendale, al fine di verificare il concreto possibile ricollocamento.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed infatti, parte appellante non ha fornito alcun elemento che consenta di confutare efficacemente quanto accertato sul punto specifico dal giudice di prime cure, le cui considerazioni – come di seguito riportate – sono da avallare pienamente in quanto inappuntabilmente coerenti con il quadro normativo e fattuale (da pag.10 della sentenza gravata) -:
“Come detto, il provvedimento di sospensione veniva adottato il 21 ottobre 2021.
Il cd. obbligo di repêchage previsto dall'art. 4 comma 8 vigeva fino al 9 ottobre 2021, poiché dal giorno successivo, in forza dell'art.
4-bis, il comma 8 dell'art. 4 non era più applicabile;
la normativa in vigore alla data della sospensione della ricorrente prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro – inizialmente sussistente nei confronti di tutti i dipendenti non vaccinati – di verificare se fosse possibile adibire il lavoratore a diverse mansioni solo
17 in relazione ai lavoratori esonerati dalla vaccinazione per motivi di salute, fra cui pacificamente non rientra la ricorrente.
In ogni caso, l'onere di adibire il lavoratore "ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio", sussistente per un tempo sostanzialmente irrilevante ai fini di causa, non poteva essere equiparato a quello gravante sul datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerato che il rapporto di lavoro veniva soltanto sospeso e soprattutto che non si trattava di una scelta discrezionale del datore di lavoro, per cui non potevano ritenersi applicabili i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage.
Pertanto, le allegazioni della parte convenuta, circa la ricognizione effettuata nel tentativo di riallocare la lavoratrice, e la documentazione prodotta attestante un esito negativo di tale ricognizione (doc. 9- 10-11-12 res.) risultano comunque sufficienti a ritenere assolto l'obbligo di ricollocamento”.
Si deve peraltro porre in rilievo, al fine di dare compiuta risposta alle doglianze di parte appellante, come la documentazione richiamata in sentenza comprovi efficacemente la circostanza circa l'esito negativo della ricognizione finalizzata all'individuazione di un posto in cui eventualmente ricollocare la lavoratrice in trattazione, giacché l'attività in tal senso veniva svolta dagli organi di carattere tecnico dell'organizzazione aziendale, di cui non vi è dato dubitare, non essendo stata svolta alcuna censura specifica sul punto nel ricorso di I grado.
Parimenti infondato è il V° motivo di gravame.
Con tale ragione di censura parte appellante ha dedotto l'intervenuta “decadenza della sospensione per abrogazione disciplina precedente – mancata procedura di cui al dl
172/21 – prestazione eseguita non a contatto con il pubblico”.
In sintesi, con tale motivo di gravame, viene trattata la questione dell'abrogazione tacita, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 172/2021 del 27/11/2021, della precedente normativa sull'obbligo vaccinale per i sanitari e le conseguenti violazioni procedurali
18 nell'applicazione della nuova disciplina;
nuova disposizione normativa - art. 4 – che, nello stabilire l'obbligo vaccinale per sanitari come requisito essenziale per l'esercizio della professione al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere condizioni di sicurezza, al comma 3, prevedeva che la procedura di verifica avvenisse da parte degli Ordini professionali tramite Piattaforma nazionale-DGC (verifica automatizzata delle certificazioni verdi COVID-19), di talché in caso di accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale, era l'Ordine a procedere alla comunicazione - alle Federazioni Nazionali e al datore di lavoro con atto avente natura dichiarativa, non disciplinare – l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento in quanto si basa su una disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto entrata in vigore successivamente all'adozione della sospensione a carico della;
è risultato, infatti, incontrovertibilmente accertato che Pt_1
in data 20 ottobre 2021, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Parte_2 CP_1 inviava alla ricorrente, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza, la nota prot. Pt_3
n. 104716 del 20/10/2021, contenente comunicazione relativa al mancato assolvimento
[...]
dell'obbligo vaccinale da parte della sig.ra (doc. 2 ric.). Il giorno Parte_1 successivo, 21.10.2021, l' Controparte_6
Provincia di preso atto
[...] CP_1 della comunicazione procedeva alla “Notifica di sospensione temporanea Pt_4
dall'esercizio della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico del professionista sanitario per inadempimento dell'obbligo di Parte_1
vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44 e alla legge 28 maggio 2021, n.
76” (doc. 3 ric.), in piena attuazione della normativa vigente nel momento dell'adozione del provvedimento rispetto al quale non risulta esservi stata alcuna forma di impugnazione.
Peraltro, parimenti incontrovertibile è la circostanza fattuale che, con provvedimento reso in Cont pari data, il Direttore Generale dello , alla luce della nota del Dipartimento di Sanità
Pubblica di di - dando atto (come già evidenziato), ancorché non Parte_2 CP_1 vi fosse tenuto per legge come già accertato nel trattate il motivo di gravame precedente, che non era possibile rinvenire mansioni diverse a cui assegnare la lavoratrice tali da non comportare contatti interpersonali con colleghi ed utenti o, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da – comunicava alla ricorrente la sua sospensione dal CP_7
19 servizio, senza retribuzione, con decorrenza dal 22 ottobre 2021, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 4 D.L. n. 44/2021.
Si ribadisce, pertanto, la piena legittimità della procedura di adozione del provvedimento sospensivo a carico della in quanto adottato in piena attuazione della normativa Pt_1 vigente al momento, dovendosi ritenere irrilevante la successiva modifica della disciplina procedurale, applicabile alle sospensioni adottate dal momento dell'entrata in vigore della novità normativa e non anche retroattivamente alle sospensioni già disposte, in quanto non espressamente previsto.
Destituito di fondamento è anche il VI° motivo di appello.
Con tale ragione di doglianza l'appellante ha inteso censurare la decisione gravata con riguardo all'art. 2087 c.c., in particolare ritenendo che, nell'utilizzarlo quale strumento di giustificazione dell'obbligo vaccinale, vi abbia dato erronea interpretazione ed applicazione nel caso di specie.
Piuttosto, secondo l'appellante, il principio fondamentale a cui avere riguardo sul tema è che l'art. 2087 c.c. sarebbe norma posta a salvaguardia dei lavoratori e non contro di essi;
una diversa lettura – ossia quella offerta dal giudice di prime cure – porterebbe a forzare la norma di riferimento che dovrebbe essere letta nel senso di non dover imporre misure ai lavoratori quanto, piuttosto, strutturare l'ambiente lavorativo in modo tale che i lavoratori non subiscano pregiudizi alla loro integrità psico-fisica.
Ed invece, il datore di lavoro nel caso di specie – secondo la linea difensiva adottata dalla lavoratrice – anche in difformità all'art. 28 D.lgs 81/08, non avrebbe posto in essere tutte le precauzioni stabilite, giacché non avrebbe verificato se i soggetti erano sani o meno, non avrebbe ottemperato a tutte le direttive europee ed, in particolare, alla Direttiva Europea
2000/54/CE, che stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti biologici, prevedendo misure da adottare per determinare natura, grado e durata dell'esposizione.
La Corte dissente da tale lettura, dovendosi invece avallare - anche sul punto - la decisione di I grado, laddove - valorizzando la Direttiva della Commissione Europea del 3 giugno 2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125/2020, convertito in L.
20 159/2020, da cui emerge l'inclusione del Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici, ha inteso come obbligatoria la protezione nell'ambiente lavorativo, il tutto in ottica di coerenza con l'art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008, nella direzione di tutelare il luogo di lavoro.
Si richiama a fini motivazionali sul punto specifico, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., altro recente precedente di questa Corte, in linea con l'intero impianto decisorio della presente pronuncia (sentenza Corte d'Appello di Bologna, n. 193/2025) - che sul tema specifico ora in trattazione così esplicita: “[…] Obbligo vaccinale che risponde sia al preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (già desumibile dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008) sia al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.) che deve ritenersi prevalente sul diritto al lavoro ex art. 36 Cost. “…l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico…il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza…la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio 21 giuridico-economico del contratto…” avendo in ogni caso “ …il legislatore introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito…trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…”.
Non è quindi irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 di introdurre l'obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.). […]”.
Non coglie nel segno nemmeno il IX° motivo di gravame, con cui si contesta al Giudice di prime cure la “mancata pronuncia sull'illegittimita' dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattivita' delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”.
Nell'argomentare tale ragione di censura, l'appellante riprende la questione della dichiarazione dello Stato di emergenza, seppur cessato al 31/3/2022, in quanto ritenuto di fondamentale importanza. Nello specifico si contesta la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza rilevando che, nonostante le ricerche, “non risulta nessuna autorizzazione della Protezione Civile per la decretazione dello Stato di emergenza, ne è stato rispettato l'iter imposto dalla normativa per la decretazione del medesimo, come si legge nella DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del
01-02-2020)”. E comunque si sostiene che, non essendo previsto nella Costituzione alcun riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 sarebbe stata emanata in assenza dei presupposti
22 legislativi, dovendosene inferire l'illegittimità così come di tutti gli atti amministrativi conseguenti.
Ora, si ritiene che il Giudice di prime cure, ancorché in via implicita, abbia inteso come del tutto infondata la questione in trattazione e ciò a ragione delle considerazioni che seguono, con cui si integra la motivazione della sentenza gravata.
Come efficacemente replicato dall'istituto resistente, qui appellato (cfr. comparsa di costituzione in appello, cap. 6, pag. 17 e ss.) che ha sul punto rilevato financo la carenza di interesse ad una tale motivo di doglianza: “I provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, di sospensione dall'attività lavorativa che” hanno colpito la “non trovano la loro fonte in una delibera del Consiglio dei Pt_1
Ministri né sono frutto dei successivi DPCM che, sulla base di tale dichiarazione, hanno nell'emergenza disciplinato taluni comportamenti dei consociati prevedendone limitazione ed obblighi.
I provvedimenti che l'hanno colpita, invece, trovano fonte in una norma avente forza di legge, ossia in una norma primaria adottata con decretazione d'urgenza a norma dell'art. 77 Cost. e regolarmente convertiti in legge ordinaria dal Parlamento.
Sicché non v'è ragione di scomodare i provvedimenti del Governo che hanno dichiarato lo stato di emergenza né i successivi atti del Presidente del Consiglio dei Ministri che l'hanno prorogata. Qui vengono in discussione esclusivamente norme di legge.
Ad ogni buon conto, per evidenziare l'assoluta erroneità giuridica dell'assunto avversario, val la pena di segnalare alla ricorrente che, anche qualora ci si occupasse dei provvedimenti emergenziali del Governo, la Corte Costituzionale ha già da tempo dichiarato la legittimità costituzionale della delibera del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza e la legittimità dei successivi atti del Governo che ne sono conseguiti (sent. n. 198/2021 del 23.9-22.10.2021).
Il Giudice delle Leggi ha infatti osservato che “L'alternatività dei modelli di regolazione non solleva tuttavia un problema di legittimità costituzionale.
23 Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo
«ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021).
8.1.2.– D'altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi “rinforzate”, sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati”.
Tanto basta per ritenere infondato anche tale motivo di doglianza.
Del pari destituita di fondamento è la successiva censura alla sentenza, contenuta nel X° motivo di appello, con cui si censura la sentenza impugnata per mancata pronuncia con riguardo alla richiesta dei dati sanitari.
Anche in tale caso si ritiene che l'infondatezza della doglianza sia evincibile dalla complessiva struttura della motivazione della sentenza impugnata, ancorché non vi sia una capo di esplicita trattazione;
in altri termini, così come per la doglianza precedentemente esaminata in questa sede, si ritiene che il giudice di prime cure – nel trattare in modo le questioni di maggior interesse argomentativo - l'abbia ritenuta implicitamente superabile.
24 E comunque si ritiene – così integrando sul punto la motivazione della sentenza gravata – che la destituzione di fondatezza del motivo di censura in trattazione derivi dal rilievo secondo cui era la legge stessa – fonte primaria – ad imporre agli ordini professionali, in caso di accertato mancato assolvimento dell'obbligo vaccinali, la trasmissione di tali informazioni al datore di lavoro, su cui poggiare il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, dovendosi pertanto ritenere l'argomentazione riproposta in tale sede dalla parte appellante del tutto infondata.
Si perviene ora alla trattazione dell'ultimo motivo di appello - il XII° - con cui si ripropone la questione circa l'errata interpretazione della normativa sull'assegno alimentare.
Segnatamente parte appellante - nel censurare la sentenza che esclude la debenza dell'assegno alimentare - invoca l'applicazione il DPR n. 3/1957, il quale prevede nella parte di interesse, all'art. 82 che: “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”, rilevando che l'assegno alimentare sarebbe stato pensato per garantire un livello minimo di retribuzione in caso di sospensione, peraltro sottolineando che l'assegno alimentare, per acclarata giurisprudenza, non riguarderebbe la materia disciplinare avendo, invero, natura assistenziale, rimanendo quindi estranea alla norma di cui all'art. 55, comma 2, del d.lgs n.
165/2001.
Invero, ancora una volta, in modo inappuntabile il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza di tale domanda, richiamando quanto sul punto affermato dalla Corte
Costituzionale con riferimento specifico a tale tematica, con sentenza n. 15/2023 la quale ha affermato quanto segue (nelle parti di maggior interesse):
““14.2.- Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
25 L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4.- L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
26 La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.- I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto
27 soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
Si rileva, peraltro, che tali argomentazioni sono state riprese dalla stessa Corte
Costituzionale nella più recente sentenza n. 188/2024 nei termini che seguono (nelle parti di interesse specifico): “ Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare.
Come già chiarito da questa Corte, l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi - evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della
28 sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata».
Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile».
5.- Tali conclusioni - ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
29 4. Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello giacché, come sopra esposto, non sono state offerte a questo Collegio argomentazioni idonee ad incrinare la solidità del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, da confermarsi integralmente.
Cionondimeno, quanto alle spese del presente grado di giudizio, si ritiene che possano essere compensate, in linea con le ragioni esposte dal giudice di prime cure ove efficacemente poneva in rilievo la complessità delle questioni trattate e la contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia, ragioni che si ritengono idonee a soddisfare i criteri applicativi del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. come modificato a seguito dell'intervento manipolativo della Core Costituzionale giusta sentenza n. 77/2018.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione Lavoro - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.725/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata in data
24/10/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado d'appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 17.07.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 239/2024 RGA avverso la sentenza n. 725/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1304/2022, pubblicata in data 24.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.7.2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Botta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Arno, 38, come da procura in atti;
Appellante; contro
Cont
– di seguito: - (C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
rappresentato e difeso, tanto congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria
[...]
Rosaria Russo Valentini e dall'Avv. Prof. Roberto Bonatti ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi, sito in Via Marconi n. 34, come da procura in atti;
CP_1
1 - Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8.7.2022 e ritualmente notificato, contenente anche istanza cautelare, – premesso di essere Parte_1
Cont dipendente, quale tecnico di laboratorio, dello di – conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ricevuto da parte della di il 20/10/2021 per mancata ottemperanza all'obbligo Parte_2 CP_1 vaccinale, chiedendo, nel merito, la reintegra e/o ricollocazione nel posto di lavoro, con condanna della controparte alla corresponsione dello stipendio a far data dalla sospensione al reintegro e/o dal 27/11/2021 ovvero, in subordine, alla corresponsione dell'assegno alimentare
Il Giudice di I grado, verificata la regolare costituzione delle parti ed istruita la causa sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta in atti, rigettata l'istanza cautelare con ordinanza resa il 31 agosto 2022 (non reclamata), definiva il giudizio e, previo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla parte resistente (che aveva invocato la giurisdizione del Giudice Amministrativo), dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra/ricollocazione della ricorrente sul posto di lavoro, essendo venuto meno l'obbligo vaccinale per evoluzione della normativa nel frattempo intervenuta e - posto, che il giudizio era proseguito sulla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla dalla sospensione fino al rientro in servizio e sulla domanda subordinata di Pt_1 corresponsione dell'assegno alimentare - decideva per il rigetto di tali domande in quanto ritenute infondate con riguardo ai molteplici profili esposti da parte ricorrente;
cionondimeno, riteneva di disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della
2 complessità e della novità delle questioni trattate nonché della contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia.
2. La parte soccombente proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza con formulazione di 12 motivi di appello che di seguito si indicano, in via di sintesi, in ragione della rubrica di ciascuna di essi come rilevabile dall'atto di appello:
1. “errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi- mancata statuizione su un punto deciso della controversia punto 13 del ricorso introduttivo”;
2. “illogicita' della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati - mancanza di statuizione sul punto e piu' precisamente punto 4 del ricorso – errata interpretazione sull'obbligo di repêchage applicazione analogica della norma”;
3. “trasmissione del virus in egual modo tra vaccinati e non vaccinati mancanza di motivazione sul punto”;
4. “travisamento della sentenza della Corte Costituzionale e sua applicazione al caso di specie - discriminazione tra vaccinati e non vaccinati trasmissione del virus in egual modo;
mancata pronuncia sul punto – violazione del diritto al consenso informato, errata interpretazione della norma anche alla luce della sentenza del tribunale dei ministri – mancata pronuncia sugli eventi avversi”;.
5. “decadenza della sospensione per abrogazione disciplina precedente – mancata procedura di cui al dl 172/21 – prestazione eseguita non a contatto con il pubblico”;
6. “sull'art. 2087 c.c.- erronea interpretazione dello stesso e della sua applicazione al caso de qua”;
7. “Sul consenso informato”, con violazione della Costituzione ed anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all'art. 3;
8. “Errata interpretazione su richiesta violazione regolamento europeo 953/2021 e principio di discriminazione -violazione Carta di Nizza e di Oviedo”;
9. “mancata pronuncia sull'illegittimita' dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattivita' delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”;
3 10. “mancata pronuncia su richiesta dati sanitari”;
11. “mancata pronuncia e considerazione sugli eventi avversi- mancata rilevazione della mancanza informazione sui vaccini”;
12. “errata interpretazione della normativa sull'assegno alimentare”, ove si invoca l'applicazione il DPR n. 3/1957, laddove all'art. 82 prevede che: “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia” al fine di garantire un livello minimo di sussistenza in caso di sospensione a seguito di sanzione.
Alla luce di tali molteplici motivi, l'appellante instava per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle reiterate domande formulate in I grado, instando - in via istruttoria - per l'acquisizione di maggiori informazioni di carattere medico-scientifico.
L'ente appellato si costituiva ritualmente contestando le modalità di redazione dell'atto di appello, in particolare con riguardo alla non perfetta aderenza dell'atto di appello al dovere di sinteticità degli atti difensivi.
Evidenziava - sempre in via preliminare - come talune delle parti della sentenza di primo grado – segnatamente afferenti alla riconducibilità della ricorrente all'interno delle categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale e all'osservanza delle regole procedimentali, da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, prima di effettuare la doverosa segnalazione al datore di lavoro circa la mancata vaccinazione dell'iscritto – risultino coperte dal giudicato, perché non oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.
Tanto premesso, l'ente appellato ha preso specifica posizione su ogni motivo di doglianza, instando per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
3. Ritiene questa Corte che l'appello – da giudicarsi sulla base delle allegazioni e degli atti presenti al fascicolo di secondo grado, senza che si renda necessario alcun approfondimento di natura istruttoria invocato dalla parte appellante - sia infondato per le ragioni appresso indicate.
3.1 Anteriormente alla disamina dei motivi di appello – che, invero, come correttamente posto eccepito dalla parte appellata, non risulta certo perfettamente rispettoso del canone di sinteticità che dovrebbe inspirare la redazione degli atti di parte alla luce della generale previsione di cui all'art. 121, comma 2, c.p.c., come aggiunto dall'art. 3, co. 9, lett.
4 a), D. Lgs. n.149/2022 - si ritiene opportuno premettere taluni dati per meglio delineare il quadro fattuale di riferimento.
Si precisa che l'odierna appellante, già ricorrente, è tecnico di laboratorio presso il laboratorio di anatomia patologica dell laboratorio che risulta allocato nello Controparte_1 stabile di via di Barbiano 10/1, struttura incontrovertibilmente accreditata ai sensi CP_1
dell'art. 8 ter d.lgs. n. 502/92; si precisa, altresì, che la professione di “tecnico di laboratorio” è inserita tra le professioni sanitarie ai sensi del D.M. Salute del 13 marzo
2018.
Proprio in ragione della normativa applicabile alla data del 20/10/ 2021, perveniva al datore di lavoro - dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di - la Parte_2 CP_1
comunicazione afferente al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di
[...]
Cont ; di talché, con provvedimento reso dal Direttore Generale dello in data Pt_1
21710/2021, la lavoratrice veniva sospesa – senza retribuzione - in ragione della normativa applicabile ratione temporis.
Nel provvedimento si dava, altresì, atto che la sospensione era stata adottata previa ricognizione aziendale negativa circa la presenza di eventuali posti vacanti che non implicassero contatto con soggetti terzi a cui poter adibire la lavoratrice.
Peraltro, con nota dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche del dicembre 2021, pervenuta in data 9 gennaio 2022, si precisava – del tutto correttamente – come le modifiche apportate all'art. 4 del DL 44/2021 dall'art.1, comma 1, del DL 172/2021 avessero posto, in capo agli ordini professionali, l'accertamento del mancato assolvimento degli obblighi vaccinali, della riabilitazione e della prevenzione di si confermava che la non era in regola con l'obbligo vaccinale, di CP_1 Pt_1 talché veniva sospesa anche dall'esercizio della professione sanitaria dal proprio Ordine di riferimento;
è altresì da segnalare che tale ultimo provvedimento non risulta essere stato impugnato, né – tanto meno - sospeso o annullato.
Cionondimeno, la adiva in sede giudiziale nei termini già sopra sintetizzati. Pt_1
E' stato, poi, posto in rilievo che, in ragione dell'art. 7 del D.L. n. 162 del 31 ottobre
2022 (conv. con modifiche nella L. n. 199 del 30 dicembre 2022) veniva anticipata la cessazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 e s.m.i., invero
5 originariamente prorogato fino al 31 dicembre 2022: segnatamente l'obbligo vaccinale rimaneva vigente per le professioni sanitarie sino al 1° novembre 2022 compreso.
E', quindi, risultato incontrovertibilmente come l'appellante non si fosse mai sottoposta alla vaccinazione in questione di talché, in ragione della normativa emergenziale succedutasi nel tempo1, veniva riammessa nel suo posto di lavoro a decorrere dal 2 novembre 2022, situazione fattuale che comportava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda svolta in via principale di riammissione in servizio
(come già posto in rilievo nella parte della presente pronuncia relativa all'esposizione delle parti significative della decisione impugnata, ponendosi conseguente in rilievo come il giudice si sia pronunciato – negativamente - sulle domande residue relative alla retribuzione ovvero, in subordine all'assegno alimentare, quali forme di tutele economiche invocate dalla 1 Quanto al quadro normativo di riferimento, si richiama la inappuntabile ricostruzione operata dal giudice di prime cure nella sentenza gravata (cfr. pagg.8-9): “Il DL 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, nella sua versione originaria, all'art. 4 sanciva che la vaccinazione anti Covid era requisito necessario per gli esercenti la professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario;
che erano esonerati unicamente coloro per i quali vi era un accertato pericolo per la salute in caso di vaccinazione che poteva, dunque, essere omessa o differita;
che i datori di lavoro dovevano entro 5 giorni trasmettere alla GI l'elenco dei soggetti che svolgevano le mansioni suddette;
che le Regioni nei dieci giorni successivi dovevano verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, segnalandolo in assenza alle ASUR;
che la ASUR doveva invitare l'interessato a produrre entro cinque giorni documentazione attestante la vaccinazione o l'esonero dall'obbligo; che in assenza di presentazione doveva invitare l'interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando termini e modalità; che in caso di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, l'ASUR accertava tale inadempimento e ne dava comunicazione al datore di lavoro, determinando l'accertamento dell'ASUR la sospensione dal diritto di svolgere le mansioni o prestazioni per le categorie sopra indicate;
che il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione ASUR, verificava la possibilità di adibire l'interessato ad altre mansioni che non implicassero rischi di diffusione e, in mancanza, sospendeva il lavoratore che non aveva diritto ad alcuna 6 retribuzione;
che la sospensione permaneva sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Con il DL 10 settembre 2021 n. 122 è stato inserito l'art. 4 bis che, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per gli esercenti professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, con esclusione dell'obbligo di ricollocazione di cui al comma 8 per chi non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale, ha introdotto con decorrenza dal 10.10.2021 e sino al 31.12.2021
l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni operanti all'interno di strutture di cui all'art. 1 bis (ospedali, RSA, strutture residenziali per anziani, etc.). Pertanto, in tale lasso temporale gli esercenti la professione sanitaria che non si sono sottoposti a vaccinazione Covid incorrono nella sospensione dal rapporto e dalla retribuzione senza possibilità di essere assegnati a diverse mansioni, atteso che chiunque operi all'interno delle strutture di cui all'art. 1 bis deve essere sottoposto ad obbligo vaccinale a prescindere dall'attività svolta.
Residua, in ogni caso, il disposto dell'art. 4 comma 10 con obbligo di verificare le possibilità di reimpiego senza decurtazione della retribuzione per i lavoratori che sono esenti temporaneamente o permanentemente dall'obbligo vaccinale. A decorrere dal 27.11.2021, la normativa è stata nuovamente modificata con il DL 26 novembre 2021 n. 172, con una revisione integrale anche della procedura dell'art. 4, assegnando agli ordini professionali la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale degli iscritti esercenti la professione sanitaria o operatori di interesse sanitario e prevedendo per l'esenzione dall'obbligo vaccinale la necessità di attestazione del medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid. Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha confermato la vigenza degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del D.L. 44/2021 sino al 31 dicembre 2022. Successivamente, l'art. 7 del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 (conv. con modifiche in legge n. 199 del 30 dicembre 2022) ha anticipato la cessazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 e s.m.i., già prorogato fino al 31 dicembre 2022, e l'obbligo è rimasto fino al 1 novembre 2022 (compreso: “fino al 1 novembre 2022… gli esercenti le professioni sanitarie… sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita…”)”. 6 , dalla sospensione decorsa dal 22/10/2021 - ritenuta dalla medesima illegittima - Pt_1
sino alla riammissione in servizio, avvenuta il 2/11/2022).
3.2 Tanto premesso con riguardo alla vicenda fattuale trattata nella presente causa, occorre porre in rilievo, preliminarmente rispetto alla trattazione dei motivi di appello, come l'eccezione di giudicato interno sollevata dall'ente appellato sia fondata con riferimento alla questione afferente alla riconducibilità della ricorrente all'interno delle categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, come ben chiarito in sede di sentenza gravata nella parte in cui è stato accertato – senza che sia intervenuta alcuna specifica impugnazione
– che (da pagg. 9 e 10): “Tutto ciò premesso, si osserva che la ricorrente ha anzitutto contestato la legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sul rilievo che ella, “essendo Tecnico di laboratorio, non esercita ne l'assistenza né la cura, pertanto l'obbligo vaccinale così come concepito, non riguarda minimamente la IG.ra , che non lavora assolutamente a contatto con il pubblico”. Pt_1
L'assunto non può essere condiviso.
Ed invero, l'art. 4 del DM 44/21 non lascia adito a dubbi nel prevedere l'obbligo vaccinale a carico di tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, ma anche negli studi professionali, e ciò a prescindere dalle mansioni (di cura o meno) effettivamente svolte: la ricorrente è tecnico radiologo, come tale indubbiamente rientrante tra gli esercenti professioni sanitarie, e opera presso l che è una struttura accreditata ex art. 8 ter d.lgs. n. 502/92. Controparte_1
Ella era pertanto senz'altro assoggettata all'obbligo vaccinale ex lege”.
3.3 Passando ora alla disamina dei motivi di appello come sopra indiati in termini di sintesi, questa Corte ne ritiene l'infondatezza per le ragioni appresso indicate.
Quanto al I° motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto l'errata interpretazione della legge applicativa della vaccinazione, anche con riferimento all'art. 12 delle preleggi, con richiamo del punto 13 del ricorso introduttivo di I grado.
L'argomento centrale che viene sviluppato attiene alla distinzione tra “Prevenzione dell'Infezione” e “Prevenzione della Malattia” nel quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 4 del D.L. 44/2021 (modificato dal D.L. 172/2021), che stabilisce l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie "per la prevenzione
7 dell'infezione da SARS-CoV-2". Nello specifico, assume parte appellante che vi sarebbe una contraddizione fondamentale tra il testo di legge - che prevede la vaccinazione per
"prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” – e le “schede tecniche dei farmaci” – che, invece, indicano efficacia solo per la "prevenzione della malattia Covid-19".
Si pone, quindi, in rilievo la diversità – tale da creare un'incongruenza giuridica – tra il concetto di “infezione” - che è il processo di penetrazione e moltiplicazione di microrganismi patogeni nei tessuti viventi – e quello di “malattia” – che è invece lo stato di sofferenza dell'organismo prodotto da una causa dannosa.
Tanto premesso, si contesta al giudice di prime cure di non aver applicato l'art. 12 delle
Preleggi, quale principio interpretativo fondamentale: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.".
In definitiva, secondo parte appellante – che sul punto deduce, peraltro, quantomeno l'apparenza della motivazione - se il giudice avesse correttamente applicato i principi interpretativi e le evidenze scientifiche disponibili, avrebbe dovuto riconoscere l'inadeguatezza dei vaccini utilizzati rispetto al dettato legislativo, dovendo così superare anche l'applicazione dei principi espressi dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia, espressamente richiamati in sentenza.
Si ritiene che tale ragione di doglianza possa essere trattata unitamente a quelle di cui al III° e IV° motivo di appello, con cui parte appellante ha inteso censurare la pronuncia gravata con riferimento al profilo dedotto in I grado di assunta discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, assumendo che in realtà la trasmissione sarebbe avvenuta del virus in egual modo.
Secondo parte appellante, questi motivi si fondano sulla necessità di accertare la "verità materiale" dei fatti come emersa – secondo la prospettazione della medesima parte - attraverso il procedimento contro il e AIFA, per garantire una "giustizia Controparte_4 della decisione" che sia basata su dati scientifici non manipolati.
8 Si contesta al giudice di prime cure di avere adottato una motivazione fittizia, apparente, e comunque viziata, e ciò per avere travisto la giurisprudenza costituzionale richiamata, in quanto applicata oltre i limiti.
Peraltro nello sviluppo argomentativo del IV° motivo si introduce anche la tematica degli
“eventi avversi” – trattata anche nell'XI° motivo e quindi da ritenersi trattato in tale sede – ritenuti sistematicamente omessi nel contesto delle valutazioni, con conseguente incidenza sulla questione del “consenso informato” – anche tale questione ripresa in altro motivo, di gravame, il VII°, da ritenersi qui trattato congiuntamente - con richiamo alle Sentenze
Corte Costituzionale n. 258/1994 e n. 5/2018, da cui si trae il principio secondo cui "un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato" – consenso che nel caso della vaccinazione Covid, secondo la linea difensiva di parte appellante, non poteva dirsi informato, libero, quanto – piuttosto – coartato.
Tanto premesso al fine di dare ordine alla trattazione di ragioni di censure sovrapposte nel corso dell'atto di appello - dalla non agevole intellegibilità – questa Corte ritiene, in linea di impostazione generale, che le questioni relative alla distinzione tra concetto di “infezione” e “malattia”, degli “eventi avversi” nel corso del tempo inseriti nei
“burgiardini” dei vaccini, con conseguente incidenza sul consenso informato, non possa ritenersi di stretta attinenza nell'ambito della presente causa rivolta nei confronti del solo datore di lavoro, invero sottoposto all'obbligo normativo vigente ratione temporis e dallo stesso non sindacabile;
si tratta, in altri termini, di questioni non riversabili nei confronti del datore di lavoro – come detto, tenuto all'osservanza di un obbligo normativo - quanto piuttosto nei confronti dello Stato, che non è parte di questo giudizio non essendo state rivolte domande nei confronti dello stesso.
Pur ritenendo tranciante tale valutazione, si ritiene comunque di porre in rilievo come il Giudice di prime cure abbia efficacemente dato risposta alle ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo di I grado - ed in sostanza veicolate nell'ambito di tale giudizio dalla parte appellante - attraverso il puntuale – e non certo travalicante – richiamo
9 ai principi delle Sentenze della Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 20232 – con particolare attenzione alle prime due, da cui si evince che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, so è stabilito che la sospensione è legittima per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro sanitari, con enfasi del diritto all'autodeterminazione di ogni singolo individuo, che non implica necessariamente il diritto di svolgere attività lavorativa che costituisca rischio per la salute pubblica.
Questa Corte ritiene, quindi, di avallare pienamente, l'iter motivazionale del giudice di prime cure che qui si riporta un quanto inappuntabile ed efficace (da pag. 10 della sentenza gravata): “Si legge in particolare nella sent. n. 15, in motivazione: “Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3
e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 4, commi 1,
4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato. 12.- La 2 La Corte Costituzionale, in data 9\02\2023, ha pubblicato le sentenze nn. 14\2023, 15\2023 e 16\2023 (rese in data
1\12\2022) richiamate in parte motiva, con le quali ha tra l'altro dichiarato:
1) inammissibili per difetto di giurisdizione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice amministrativo;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la GI SI;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la GI SI;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di PA;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di PA, entrambi in funzione di giudici del lavoro;
6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro. In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della normativa in materia di trattamento vaccinale apparendo evidente “…in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio …” . 10 questione è altresì non 8 fondata con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. 12.1.-
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti
SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. 12.2.- Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4
e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non
11 abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4,32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del
2018). Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”.
I passaggi argomentativi di cui alla predetta pronuncia consentono di superare molti dei profili di censura posti alla base del ricorso.
La Corte, in particolare, delinea il perimetro entro il quale va ricondotta la presente controversia. Ciò che deve essere esaminato nel giudizio de quo è se la sospensione del servizio e dalla retribuzione disposta nei confronti della ricorrente prima della sua riammissione al lavoro sia legittima o, al contrario, contraria a disposizioni di legge. La
Corte non ha negato il diritto di ogni individuo di autodeterminarsi e di scegliere liberamente di non sottoporsi al vaccino;
tuttavia ha evidenziato la necessità di ogni datore di lavoro, specie se operante nel campo sanitario, di dover contemperare il diritto del singolo con le esigenze di tutela della sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei lavoratori.
Ciò premesso, non si discute del diritto al consenso informato e del diritto del singolo dipendente a scegliere se sottoporsi o non sottoporsi al vaccino. Le informazioni offerte sono state quelle che, nei vari momenti la scienza era nelle condizioni di offrire. Il singolo individuo non è stato costretto alla vaccinazione, ha potuto scegliere e questo supera ogni profilo di censura.
Le conseguenze adottate dal datore di lavoro in conformità alla legge non si ritengono mezzo coercitivo che abbia annullato il consenso. Ed, invero, occorre ricordare che il singolo è un soggetto sociale, che ha deciso di vivere in una comunità e di lavorare svolgendo un determinato lavoro che comporta relazioni e contatti con altri. La sua libertà di scelta, quindi, non può essere assoluta ed incondizionata, ma deve contemperarsi con l'esigenza di tutela degli altri individui”. 12 Quanto allo specifico tema del consenso informato e dell'affidabilità dei vaccini, con incidenza anche sulla questione della dedotta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, è stata parimenti puntualmente richiamata e applicata la pronuncia n. 14/23 della Corte
Costituzionale.
Si osserva, inoltre, che alle sentenze delle Corte Costituzionale sopra richiamate, sono poi seguite – nella stessa direzione - anche le sentenze della stessa Corte del 20 luglio 2023, n.
156, n. 171/2023 e n. 185 del 05.10.2023, da cui si trae che la misura con cui il legislatore ha imposto l'obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori sia del tutto ragionevole e proporzionata e, come tale, non lesiva dei principi contenuti nella
Costituzione; si veda, altresì, la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 9 ottobre 2023, che conferma - ancora una volta - la legittimità costituzionale delle dibattute norme impositive dell'obbligo vaccinale da e della conseguente sospensione dall'esercizio della CP_5
professione per inadempimento dello stesso, di cui al d.l. 1 aprile 2021, n. 44.
Con riguardo poi alla tematica (invero rilevata come la prima tra le questioni da trattare) nel senso della sua destituzione di fondamento, circa la diversità – tale da creare un'incongruenza giuridica – tra il concetto di “infezione” - che è il processo di penetrazione e moltiplicazione di microrganismi patogeni nei tessuti viventi – e quello di “malattia” – che
è invece lo stato di sofferenza dell'organismo prodotto da una causa dannosa, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. la recente sentenza della Cassazione civile, Sez. Lav. - n.
31217 del 05/12/2024, laddove si legge (nel capo di interesse): “[…]
1.1 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
È indubbio che la norma (art.
4-ter D.L. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
13 Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi”.
Per stretta attinenza delle questioni trattate, si ritiene superabile anche la questione - riproposta nel contesto del motivo VIII° del gravame in esame - afferente alla dedotta incompatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione
Europea.
Sul punto, si richiamano, innanzitutto, le condivisibili valutazioni già svolte dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, laddove si legge: “Quanto poi, al presunto contrasto tra la normativa interna nazionale e la normativa europea, basti osservare come la direttiva della Commissione Europea del 3 giugno 2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4
D.L. n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.
Né pare al giudicante che si possa porre questione di compatibilità della normativa di cui al
DL 44/21 con il Regolamento CE 953/2021, che mira a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID digitali dell'UE, le cui norme dunque hanno questo specifico ambito di applicazione”.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si ritiene utile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 in data 20 ottobre 2021 (conformi: Consiglio di Stato n.1381 del
28/02/2022 e n. 416 del 28/01/2022; n. 6401 del 2 dicembre 2021 e n. 6790 dell'11 ottobre
2021) laddove si ravvisa la piena compatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione Europea essendo “…incontestabile, alla luce del diritto vivente, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella delle Corti
14 supreme in altri Stati non ha affatto escluso la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie a tutela della salute pubblica e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili, a cominciare dai minori…” ; nella stessa pronuncia è stato correttamente precisato che: “… vi è ragione anzitutto di dubitare che l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed
«esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», come prevede l'art. 51 della Carta stessa nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale – v., sul punto, Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37 –, perché tanto la Corte di
Giustizia UE – v., ex plurimis, Corte di Giustizia UE, 5 ottobre 2010, in C-400/10 ed e ad.,
28 novembre2019, inC653/19 –, quanto la Corte costituzionale – v., ex plurimis, la sentenza dell'11 marzo 2011, n. 80 – hanno più volte ribadito che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione può essere invocata come parametro di costituzionalità soltanto nel caso in cui la fattispecie, oggetto di legislazione interna, sia disciplinata da una norma del diritto europeo diversa da quelle della Carta e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”, inferendosene che il giudice nazionale non può disapplicare la normativa nazionale contrastante con la CDFUE, poiché la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Ed ancora, sul tema peraltro involgente la questione della dedotta natura sperimentale dei vaccini con conseguente incidenza su libero consenso alla vaccinazione - si ritiene di aderire alle valutazioni svolte dal Tribunale di Torino con la sentenza del 17.1.2023, n. 42 – che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – secondo cui: “Quanto alla natura sperimentale del vaccino anti- Covid 19, con conseguente illegittimità del relativo obbligo per contrasto con il diritto internazionale e comunitario (e in particolare con il
Regolamento UE 2014/536), è dirimente e condivisa la recente pronuncia del Tar Fr.
[T.A.R. Tr., sez. I, 10/09/2021, n.262] che afferma: “la 'sperimentazione' dei vaccini
(COVID, n.d.r.) si è conclusa con la loro autorizzazione all'immissione in commercio, all'esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica, e non è corretto affermare che la
15 sperimentazione sia ancora in corso solo perché l'autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L'equiparazione dei vaccini a "farmaci sperimentali", dunque, è frutto di un'interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi” (Trib. Milano sez. lav., 08/11/2022, n. 2241). Anche la Corte
d'Appello di To. si è pronunciata sul punto affermando che: “i vaccini in commercio ed offerti per la vaccinazione gratuita da parte del servizio sanitario nazionale per la prevenzione della malattia Covid–19 non sono farmaci sperimentali, come sembra affermare l'appellato, bensì autorizzati sulla base dei Regolamenti europei n. 726/04 e n.
507/06 dalle autorità competenti, vale a dire da quella europea (EM.), e da quella italiana
(AI.), le quali - nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica esclusiva - ne hanno valutato l'adeguatezza e l'efficacia ai fini della prevenzione e riduzione del rischio di infezione da
Covid-19, virus inserito dalla direttiva 2020/739/UE tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive. Si tratta di vaccini autorizzati attraverso lo strumento della
“autorizzazione condizionata” prevista e regolata dai citati regolamenti per le “situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità”. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (…) e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare le emissioni in commercio ordinarie perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita - ciò che diverse volte si è verificato in passato - in un'autorizzazione non condizionata” (Consiglio di Stato, 20.10.2021, n. 7045). Dunque, in considerazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, rilasciata sulla base di dati certificati e validati, non hanno alcun rilievo le generiche contestazioni dell'appellato in merito
16 all'asserita insicurezza, inefficacia e inadeguatezza dei vaccini” (App. Torino, 3.11.2022 n.
594)”.
Alla luce di quanto sopra esposto, infondati si ritengono - quindi - le ragioni di doglianza dell'appello di cui ai motivi: I, III, IV, VII, VIII e XI, con assorbimento di ogni altro profilo ivi dedotto, in quanto ritenuto ultroneo.
Proseguendo nella disamina delle ragioni di doglianza, al motivo II° parte appellante
– oltre a riprendersi la questione già dedotta al motivo I quanto alla “illogicità” della normativa emergenziale anche sotto il profilo di discriminazione tra non vaccinati ed esentati, su cui si è già dato risposta in precedenza ritenendone la totale infondatezza - si deduce l'errata interpretazione, da parte del giudice di prime cure, dell'obbligo di repêchage.
Si assume, nello specifico, che quanto alla questione dell'adibizione a mansioni diverse, il principio di "repêchage" dovrebbe applicarsi anche ai sanitari così come avviene per il personale scolastico;
inoltre, nel motivo in trattazione, si critica il giudice di prime cure per non aver richiesto documentazione dettagliata sulla disposizione degli uffici e relazione sul personale aziendale, al fine di verificare il concreto possibile ricollocamento.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed infatti, parte appellante non ha fornito alcun elemento che consenta di confutare efficacemente quanto accertato sul punto specifico dal giudice di prime cure, le cui considerazioni – come di seguito riportate – sono da avallare pienamente in quanto inappuntabilmente coerenti con il quadro normativo e fattuale (da pag.10 della sentenza gravata) -:
“Come detto, il provvedimento di sospensione veniva adottato il 21 ottobre 2021.
Il cd. obbligo di repêchage previsto dall'art. 4 comma 8 vigeva fino al 9 ottobre 2021, poiché dal giorno successivo, in forza dell'art.
4-bis, il comma 8 dell'art. 4 non era più applicabile;
la normativa in vigore alla data della sospensione della ricorrente prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro – inizialmente sussistente nei confronti di tutti i dipendenti non vaccinati – di verificare se fosse possibile adibire il lavoratore a diverse mansioni solo
17 in relazione ai lavoratori esonerati dalla vaccinazione per motivi di salute, fra cui pacificamente non rientra la ricorrente.
In ogni caso, l'onere di adibire il lavoratore "ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio", sussistente per un tempo sostanzialmente irrilevante ai fini di causa, non poteva essere equiparato a quello gravante sul datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerato che il rapporto di lavoro veniva soltanto sospeso e soprattutto che non si trattava di una scelta discrezionale del datore di lavoro, per cui non potevano ritenersi applicabili i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage.
Pertanto, le allegazioni della parte convenuta, circa la ricognizione effettuata nel tentativo di riallocare la lavoratrice, e la documentazione prodotta attestante un esito negativo di tale ricognizione (doc. 9- 10-11-12 res.) risultano comunque sufficienti a ritenere assolto l'obbligo di ricollocamento”.
Si deve peraltro porre in rilievo, al fine di dare compiuta risposta alle doglianze di parte appellante, come la documentazione richiamata in sentenza comprovi efficacemente la circostanza circa l'esito negativo della ricognizione finalizzata all'individuazione di un posto in cui eventualmente ricollocare la lavoratrice in trattazione, giacché l'attività in tal senso veniva svolta dagli organi di carattere tecnico dell'organizzazione aziendale, di cui non vi è dato dubitare, non essendo stata svolta alcuna censura specifica sul punto nel ricorso di I grado.
Parimenti infondato è il V° motivo di gravame.
Con tale ragione di censura parte appellante ha dedotto l'intervenuta “decadenza della sospensione per abrogazione disciplina precedente – mancata procedura di cui al dl
172/21 – prestazione eseguita non a contatto con il pubblico”.
In sintesi, con tale motivo di gravame, viene trattata la questione dell'abrogazione tacita, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 172/2021 del 27/11/2021, della precedente normativa sull'obbligo vaccinale per i sanitari e le conseguenti violazioni procedurali
18 nell'applicazione della nuova disciplina;
nuova disposizione normativa - art. 4 – che, nello stabilire l'obbligo vaccinale per sanitari come requisito essenziale per l'esercizio della professione al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere condizioni di sicurezza, al comma 3, prevedeva che la procedura di verifica avvenisse da parte degli Ordini professionali tramite Piattaforma nazionale-DGC (verifica automatizzata delle certificazioni verdi COVID-19), di talché in caso di accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale, era l'Ordine a procedere alla comunicazione - alle Federazioni Nazionali e al datore di lavoro con atto avente natura dichiarativa, non disciplinare – l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento in quanto si basa su una disposizione inapplicabile al caso di specie in quanto entrata in vigore successivamente all'adozione della sospensione a carico della;
è risultato, infatti, incontrovertibilmente accertato che Pt_1
in data 20 ottobre 2021, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Parte_2 CP_1 inviava alla ricorrente, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza, la nota prot. Pt_3
n. 104716 del 20/10/2021, contenente comunicazione relativa al mancato assolvimento
[...]
dell'obbligo vaccinale da parte della sig.ra (doc. 2 ric.). Il giorno Parte_1 successivo, 21.10.2021, l' Controparte_6
Provincia di preso atto
[...] CP_1 della comunicazione procedeva alla “Notifica di sospensione temporanea Pt_4
dall'esercizio della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico del professionista sanitario per inadempimento dell'obbligo di Parte_1
vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44 e alla legge 28 maggio 2021, n.
76” (doc. 3 ric.), in piena attuazione della normativa vigente nel momento dell'adozione del provvedimento rispetto al quale non risulta esservi stata alcuna forma di impugnazione.
Peraltro, parimenti incontrovertibile è la circostanza fattuale che, con provvedimento reso in Cont pari data, il Direttore Generale dello , alla luce della nota del Dipartimento di Sanità
Pubblica di di - dando atto (come già evidenziato), ancorché non Parte_2 CP_1 vi fosse tenuto per legge come già accertato nel trattate il motivo di gravame precedente, che non era possibile rinvenire mansioni diverse a cui assegnare la lavoratrice tali da non comportare contatti interpersonali con colleghi ed utenti o, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da – comunicava alla ricorrente la sua sospensione dal CP_7
19 servizio, senza retribuzione, con decorrenza dal 22 ottobre 2021, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 4 D.L. n. 44/2021.
Si ribadisce, pertanto, la piena legittimità della procedura di adozione del provvedimento sospensivo a carico della in quanto adottato in piena attuazione della normativa Pt_1 vigente al momento, dovendosi ritenere irrilevante la successiva modifica della disciplina procedurale, applicabile alle sospensioni adottate dal momento dell'entrata in vigore della novità normativa e non anche retroattivamente alle sospensioni già disposte, in quanto non espressamente previsto.
Destituito di fondamento è anche il VI° motivo di appello.
Con tale ragione di doglianza l'appellante ha inteso censurare la decisione gravata con riguardo all'art. 2087 c.c., in particolare ritenendo che, nell'utilizzarlo quale strumento di giustificazione dell'obbligo vaccinale, vi abbia dato erronea interpretazione ed applicazione nel caso di specie.
Piuttosto, secondo l'appellante, il principio fondamentale a cui avere riguardo sul tema è che l'art. 2087 c.c. sarebbe norma posta a salvaguardia dei lavoratori e non contro di essi;
una diversa lettura – ossia quella offerta dal giudice di prime cure – porterebbe a forzare la norma di riferimento che dovrebbe essere letta nel senso di non dover imporre misure ai lavoratori quanto, piuttosto, strutturare l'ambiente lavorativo in modo tale che i lavoratori non subiscano pregiudizi alla loro integrità psico-fisica.
Ed invece, il datore di lavoro nel caso di specie – secondo la linea difensiva adottata dalla lavoratrice – anche in difformità all'art. 28 D.lgs 81/08, non avrebbe posto in essere tutte le precauzioni stabilite, giacché non avrebbe verificato se i soggetti erano sani o meno, non avrebbe ottemperato a tutte le direttive europee ed, in particolare, alla Direttiva Europea
2000/54/CE, che stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti biologici, prevedendo misure da adottare per determinare natura, grado e durata dell'esposizione.
La Corte dissente da tale lettura, dovendosi invece avallare - anche sul punto - la decisione di I grado, laddove - valorizzando la Direttiva della Commissione Europea del 3 giugno 2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125/2020, convertito in L.
20 159/2020, da cui emerge l'inclusione del Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici, ha inteso come obbligatoria la protezione nell'ambiente lavorativo, il tutto in ottica di coerenza con l'art. 2087 c.c. e D.lgs. n. 81/2008, nella direzione di tutelare il luogo di lavoro.
Si richiama a fini motivazionali sul punto specifico, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., altro recente precedente di questa Corte, in linea con l'intero impianto decisorio della presente pronuncia (sentenza Corte d'Appello di Bologna, n. 193/2025) - che sul tema specifico ora in trattazione così esplicita: “[…] Obbligo vaccinale che risponde sia al preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (già desumibile dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008) sia al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.) che deve ritenersi prevalente sul diritto al lavoro ex art. 36 Cost. “…l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico…il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza…la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio 21 giuridico-economico del contratto…” avendo in ogni caso “ …il legislatore introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito…trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…”.
Non è quindi irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 di introdurre l'obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.). […]”.
Non coglie nel segno nemmeno il IX° motivo di gravame, con cui si contesta al Giudice di prime cure la “mancata pronuncia sull'illegittimita' dell'introduzione dello stato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattivita' delle norme sull'obbligo vaccinale – principio tempus regit actum”.
Nell'argomentare tale ragione di censura, l'appellante riprende la questione della dichiarazione dello Stato di emergenza, seppur cessato al 31/3/2022, in quanto ritenuto di fondamentale importanza. Nello specifico si contesta la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza rilevando che, nonostante le ricerche, “non risulta nessuna autorizzazione della Protezione Civile per la decretazione dello Stato di emergenza, ne è stato rispettato l'iter imposto dalla normativa per la decretazione del medesimo, come si legge nella DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del
01-02-2020)”. E comunque si sostiene che, non essendo previsto nella Costituzione alcun riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 sarebbe stata emanata in assenza dei presupposti
22 legislativi, dovendosene inferire l'illegittimità così come di tutti gli atti amministrativi conseguenti.
Ora, si ritiene che il Giudice di prime cure, ancorché in via implicita, abbia inteso come del tutto infondata la questione in trattazione e ciò a ragione delle considerazioni che seguono, con cui si integra la motivazione della sentenza gravata.
Come efficacemente replicato dall'istituto resistente, qui appellato (cfr. comparsa di costituzione in appello, cap. 6, pag. 17 e ss.) che ha sul punto rilevato financo la carenza di interesse ad una tale motivo di doglianza: “I provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, di sospensione dall'attività lavorativa che” hanno colpito la “non trovano la loro fonte in una delibera del Consiglio dei Pt_1
Ministri né sono frutto dei successivi DPCM che, sulla base di tale dichiarazione, hanno nell'emergenza disciplinato taluni comportamenti dei consociati prevedendone limitazione ed obblighi.
I provvedimenti che l'hanno colpita, invece, trovano fonte in una norma avente forza di legge, ossia in una norma primaria adottata con decretazione d'urgenza a norma dell'art. 77 Cost. e regolarmente convertiti in legge ordinaria dal Parlamento.
Sicché non v'è ragione di scomodare i provvedimenti del Governo che hanno dichiarato lo stato di emergenza né i successivi atti del Presidente del Consiglio dei Ministri che l'hanno prorogata. Qui vengono in discussione esclusivamente norme di legge.
Ad ogni buon conto, per evidenziare l'assoluta erroneità giuridica dell'assunto avversario, val la pena di segnalare alla ricorrente che, anche qualora ci si occupasse dei provvedimenti emergenziali del Governo, la Corte Costituzionale ha già da tempo dichiarato la legittimità costituzionale della delibera del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza e la legittimità dei successivi atti del Governo che ne sono conseguiti (sent. n. 198/2021 del 23.9-22.10.2021).
Il Giudice delle Leggi ha infatti osservato che “L'alternatività dei modelli di regolazione non solleva tuttavia un problema di legittimità costituzionale.
23 Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo
«ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021).
8.1.2.– D'altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi “rinforzate”, sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati”.
Tanto basta per ritenere infondato anche tale motivo di doglianza.
Del pari destituita di fondamento è la successiva censura alla sentenza, contenuta nel X° motivo di appello, con cui si censura la sentenza impugnata per mancata pronuncia con riguardo alla richiesta dei dati sanitari.
Anche in tale caso si ritiene che l'infondatezza della doglianza sia evincibile dalla complessiva struttura della motivazione della sentenza impugnata, ancorché non vi sia una capo di esplicita trattazione;
in altri termini, così come per la doglianza precedentemente esaminata in questa sede, si ritiene che il giudice di prime cure – nel trattare in modo le questioni di maggior interesse argomentativo - l'abbia ritenuta implicitamente superabile.
24 E comunque si ritiene – così integrando sul punto la motivazione della sentenza gravata – che la destituzione di fondatezza del motivo di censura in trattazione derivi dal rilievo secondo cui era la legge stessa – fonte primaria – ad imporre agli ordini professionali, in caso di accertato mancato assolvimento dell'obbligo vaccinali, la trasmissione di tali informazioni al datore di lavoro, su cui poggiare il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, dovendosi pertanto ritenere l'argomentazione riproposta in tale sede dalla parte appellante del tutto infondata.
Si perviene ora alla trattazione dell'ultimo motivo di appello - il XII° - con cui si ripropone la questione circa l'errata interpretazione della normativa sull'assegno alimentare.
Segnatamente parte appellante - nel censurare la sentenza che esclude la debenza dell'assegno alimentare - invoca l'applicazione il DPR n. 3/1957, il quale prevede nella parte di interesse, all'art. 82 che: “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”, rilevando che l'assegno alimentare sarebbe stato pensato per garantire un livello minimo di retribuzione in caso di sospensione, peraltro sottolineando che l'assegno alimentare, per acclarata giurisprudenza, non riguarderebbe la materia disciplinare avendo, invero, natura assistenziale, rimanendo quindi estranea alla norma di cui all'art. 55, comma 2, del d.lgs n.
165/2001.
Invero, ancora una volta, in modo inappuntabile il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza di tale domanda, richiamando quanto sul punto affermato dalla Corte
Costituzionale con riferimento specifico a tale tematica, con sentenza n. 15/2023 la quale ha affermato quanto segue (nelle parti di maggior interesse):
““14.2.- Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
25 L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4.- L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
26 La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.- I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto
27 soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
Si rileva, peraltro, che tali argomentazioni sono state riprese dalla stessa Corte
Costituzionale nella più recente sentenza n. 188/2024 nei termini che seguono (nelle parti di interesse specifico): “ Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare.
Come già chiarito da questa Corte, l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile» (sentenza n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi - evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della
28 sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, «la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata».
Diversamente da tali ipotesi, in cui «il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile».
5.- Tali conclusioni - ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
29 4. Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello giacché, come sopra esposto, non sono state offerte a questo Collegio argomentazioni idonee ad incrinare la solidità del ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di Bologna nella gravata sentenza, da confermarsi integralmente.
Cionondimeno, quanto alle spese del presente grado di giudizio, si ritiene che possano essere compensate, in linea con le ragioni esposte dal giudice di prime cure ove efficacemente poneva in rilievo la complessità delle questioni trattate e la contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia, ragioni che si ritengono idonee a soddisfare i criteri applicativi del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. come modificato a seguito dell'intervento manipolativo della Core Costituzionale giusta sentenza n. 77/2018.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione Lavoro - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.725/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata in data
24/10/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado d'appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 17.07.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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