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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9806 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 68194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 28.03.2025, vertente
TRA
; Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Teulada n. 52, presso lo studio dell'avv. Massimo Gabrielli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E la Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via della Balduina n. 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Ciccopiedi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E
; Controparte_1
- appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9004/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma – risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 9004/2022, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto a Roma, in viale delle Medaglie d'Oro, il 17.11.2020 e la domanda di condanna della al risarcimento dei danni subiti. Parte_2
Il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte ritenendo il sinistro ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attrice, per aver parcheggiato la vettura davanti ai cassonetti della spazzatura, così restringendo la carreggiata, e per aver aperto lo sportello dell'auto, che veniva successivamente attinto dall'autovettura Honda Jazz targata EP768VD, condotta dal proprietario Controparte_1
Avverso tale statuizione ha proposto appello , evidenziando l'erroneità della sentenza Parte_1
di prime cure, per non aver valutato gli elementi istruttori acquisiti, costituiti dalle prove orali assunte e dal modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, dai quali si desumerebbe che lo sportello era già completamente aperto al momento del sinistro, la cui responsabilità graverebbe pertanto integralmente su . Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame in quanto Parte_2
infondato, risultando il sinistro ascrivibile alla condotta imprudente dell'attrice, per aver posteggiato la propria vettura a fianco di altre vetture già posteggiate, occupando conseguentemente larga parte della carreggiata ed intralciando il regolare transito degli altri veicoli.
è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_1
2. L'appello è fondato dei termini che seguono.
Dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, emerge che il sinistro è avvenuto Tes_1
allorquando l'attrice, avendo arrestato il proprio veicolo a fianco di un cassonetto della spazzatura, occupando così parzialmente la carreggiata, apriva lo sportello dell'auto.
Il teste ha riferito che al momento dell'urto lo sportello era stato già aperto e l'attrice era ferma accanto all'auto.
Risulta così accertata la responsabilità dell'appellante, per violazione dell'art. 157 comma 7 d.lgs. n.
285/1992, in base al quale: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”.
pagina 2 di 4 Risulta altresì accertata la concorrente pari responsabilità di , per aver mantenuto una Controparte_1
velocità non adeguata allo stato dei luoghi, che non gli ha consentito di arrestare tempestivamente la marcia a fronte dell'ostacolo presente sulla carreggiata, considerato che viale delle Medaglie D'Oro è ubicata in una zona trafficata e che la presenza di auto parcheggiate sul lato della strada rendeva prevedibile la possibilità che veicoli occupassero temporaneamente la carreggiata, per entrare o uscire dai posteggi.
Nessun elemento istruttorio ha confermato che l'apertura della portiera è stata improvvisa, non potendo al riguardo essere valorizzate le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio e non assunte nel rispetto del contraddittorio tra le parti e delle garanzie del processo (cfr. all. 4 e 5 del fascicolo dell'assicurazione, depositato nel primo grado di giudizio).
Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria svolta deve ritenersi il sinistro del 17.11.2020 sia imputabile alla concorrente pari responsabilità di e di . Controparte_1 Parte_1
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, pari ai costi di riparazione del veicolo, va osservato che la perizia di stima dell'assicurazione, che ha valutato la spesa da sostenere in complessivi euro 3.172,77 iva inclusa, trova parziale riscontro nella fattura pro forma prodotta dall'appellante, che evidenzia un costo di riparazione pari ad euro 3.600,00 iva inclusa.
Il danno subito dall'attrice può pertanto essere quantificato nella somma di euro 3.172,77, in difetto di elementi istruttori che consentano di ritenere provata la maggiore pretesa dell'attrice, attesa l'impossibilità di espletare allo stato consulenza tecnica d'ufficio atteso il lasso temporale ormai trascorso e la presumibile intervenuta riparazione del veicolo.
In conclusione, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, la deve Parte_2
essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.586,38 (euro 3.172,77/2).
L'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore.
Spetta pertanto all'attrice la rivalutazione monetaria in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dalla data della perizia che ha liquidato l'importo all'attualità (il 18.12.2020), oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base al medesimo indice.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza e di . Le spese processuali sono liquidate in base ai Parte_2 Controparte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
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P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5731/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa: accogli parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta che il sinistro avvenuto il 17.11.2020 a Roma, in via delle Medaglie d'Oro è imputabile alla concorrente pari responsabilità di e di Parte_1
; Controparte_1
condanna la al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1
di euro 1.586,38, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice
FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 18.12.2020; condanna la e in solido tra loro al rimborso delle spese Parte_2 Controparte_1
processuali in favore di , liquidate per il primo grado di giudizio in euro 125,00 per Parte_1
esborsi e in euro 900,00 per compensi e per l'appello in euro 147,00 esborsi e in euro 1.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 30.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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