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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/11/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 359/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale
e promossa
D A
, nata il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ASSIRELLI GIANNI e BERLINCIONI VALENTINA per procura in atti
- RICORRENTE -
C O N T R O
, nato il [...] a [...], residente in [...] Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. RICCI DARIO MARIA per procura in atti - CONVENUTO -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in calce al decreto di fissazione d'udienza presidenziale in data 15.3.2021 e in calce all'ordinanza presidenziale del 7.7.2021
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 13/06/2024 :
PER LA RICORRENTE : Per_
“ -Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
disporre che i minori stiano con il padre dal lunedi all'uscita di scuola sino al giovedi mattina, quando verranno riportati a scuola o presso la casa coniugale, o in subordine dal martedi all'uscita di scuola sino al venerdi mattina quando verranno riportati a scuola o presso la casa coniugale.
Ciascun genitore, alternativamente ogni anno, potrà trascorrere con i figli, durante le vacanze natalizie una settimana ininterrotta e per le vacanze pasquali tre giorni ininterrotti.
Le festività di Natale e S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, sa- ranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. Per_
-Durante l'estate, i minori e trascorreranno con ciascun genitore un periodo Per_1 di almeno quindici giorni anche non consecutivi;
tale periodo dovrà essere concordato dai coniugi entro il mese di maggio.
-disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Follo (SP) alla via Europa n. 68/A alla signora in ragione della collocazione prevalente dei minori presso di Parte_1 lei.
-Dichiarare il sig. tenuto alla corresponsione del contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario nella misura di € 700,00, ovvero € 350,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente.
-porre a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie che saranno sostenute per i minori come da linee guida in vigore presso il Tribunale di La Spezia.;
-dichiarare il sig. tenuto al pagamento del 50% della rata del mutuo relativo alla CP_1 casa familiare;
-dichiarare il sig. tenuto alla corresponsione alla signora degli assegni CP_1 Parte_1 familiari eventualmente percepiti e/o dell'assegno unico e/o qualsiasi agevolazione o
2 contributo possa essere previsto per i figli minori, in ragione della collocazione prevalente dei figli minori presso la stessa.
-respingere le domande di parte resistente per tutte le motivazioni indicate in atti.
-con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
PER IL CONVENUTO:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, Per_
- affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli e , con CP_2 Per_1 residenza anagrafica presso la casa coniugale ove resterà ad abitare la IG.ra
[...]
; Parte_1
- prevedere che i figli si alternino con i genitori con le seguenti modalità: a settimane alternate, una settimana con il padre dalle ore 16:00 del martedì alle ore 16:00 del venerdì ed i restanti giorni con la madre, l'altra settimana con il padre dalle ore 18:00 del martedì alle ore 12:00 del sabato ed i restanti giorni con la madre, o come meglio ritenuto dal
Tribunale nell'interesse dei minori;
- assegnare la casa coniugale alla moglie perché ci resti con i figli nei periodi di sua spettanza (con disponibilità fin da ora del resistente ad alternarsi con la IG.ra Parte_1 nella casa coniugale per i periodi paritetici di custodia dei minori);
- riformare l'ordinanza del 07.07.2021 con eliminazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del IG. , in considerazione della situazione economica reddituale CP_1 della IG.ra emersa dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta Parte_1
2021 e 2022;
- stabilire che ciascuno dei genitori provveda all'obbligo economico in regime di mantenimento ordinario diretto dei figli, con paritaria divisione al 50% di tutte le spese straordinarie secondo le linee guida emesse dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018;
- con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza parziale n. 664/2021 in data 22.11.2021 la separazione tra i
3 coniugi e , uniti in matrimonio il 27/07/2015 in Parte_1 Controparte_1 Per_ GI e genitori di nato il [...] e , nata il [...], la causa è Per_1 stata rimessa in istruttoria in relazione alle ulteriori domande oggetto proposte dalle parti.
Espletata l'istruttoria, la causa giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13/06/2024. Per_ Non vi è questione sull'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, Per_1 sulla loro residenza anagrafica presso la casa coniugale.
Non è contestato che, nonostante il provvedimento presidenziale prevedesse la permanenza dei minori con il padre “dal martedi all'uscita da scuola o al termine dell'orario di lavoro di quest'ultimo sino al venerdi mattina quando verranno riportati a scuola ovvero presso la casa coniugale (al venerdi sera alle ore 19.00 nella settimana in cui i minori stanno sabato e domenica con la madre) nonché due fine settimana al mese dal sabato alle ore 14.00 alla domenica sera alle ore 19.00” (oltre a festività alternate e periodi di vacanze), di fatto il prende con sé i figli solo nel periodo infrasettimanale. CP_1
La circostanza del resto è stata confermata in sede di ascolto dal minore , il quale, Per_1 parlando anche a nome della sorellina, ha anche dichiarato di non voler maggiori periodi di permanenza con il padre, essendo fallito il tentativo di stare con i genitori a settimane alterne, e di trovarsi bene con tale sistema organizzativo, pur confermando un ottimo rapporto sia con il padre che con i nonni paterni, presso i quali vive il . CP_1
Conseguentemente non è applicabile il regime dell'alternanza a settimane, mentre è auspicabile almeno un fine settimana al mese con il padre previo accordo con la madre ad inizio di ogni mese.
Quanto alla casa coniugale sita in Follo (SP), v. Europa n.68/A in comproprietà delle parti e già provvisoriamente assegnata alla ricorrente, va rilevata in primo luogo la contraddittorietà delle conclusioni precisate dal convenuto, laddove dapprima chiede che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la casa coniugale,” ove resterà ad abitare la IG.ra ” e poi chiede di “assegnare la casa coniugale alla Parte_1 moglie perché ci resti con i figli nei periodi di sua spettanza (con disponibilità fin da ora del resistente ad alternarsi con la IG.ra nella casa coniugale per i periodi paritetici Parte_1 di custodia dei minori)”
In ogni caso, va confermato il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla
4 ricorrente, in quanto genitore prevalentemente collocatario dei minori.
Poiché non vi è una permanenza paritetica dei genitori con i figli, si impone una valutazione delle rispettive capacità reddituali delle parti al fine di valutare la sussistenza del diritto della a percepire un contributo al mantenimento dei figli da parte del Parte_1 CP_1
e la quantificazione dell'importo mensile dovuto a tale titolo (provvisoriamente disposto in
€ 300,00 in sede presidenziale).
La , madre anche di altra figlia, maggiorenne ma non economicamente Parte_1 indipendente in quanto studentessa universitaria, è dipendente a tempo indeterminato della società Nespresso Italiana s.p.a. presso il centro commerciale “Le Terrazze” e ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile netta pari ad € 900,00 e di svolgere altresì
l'incarico di amministratrice di condomini da cui le deriva un'entrata pari ad € 100,00- €
200,00 mensili netti
In realtà dalla comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione dei redditi 2023, si evince che la stessa ha un reddito netto annuo di € 18.819,00 (reddito imponibile
19398,00, imposta netta 579,00) e cioè un reddito mensile netto di circa € 1500,00.
Il lavora in una pasticceria in centro città ed ha dichiarato di percepire uno CP_1 stipendio mensile di circa € 1100/1200, lavorando sei giorni su sette, anche nei festivi, due volte dalle 4 o 5 del mattino e le altre volte dalle ore 7 o dalle 9, sempre fino alle 14/15 (di fatto l'importo mensile dichiarato corrisponde al CU depositato relativo ai redditi 2021).
Tuttavia è indubbia la sua capacità lavorativa, avendo in precedenza espletato anche tre attività contemporaneamente come ammesso dallo stesso , potendosi presumere CP_1 che anche attualmente svolga seconda attività quale pizzaiolo (cfr. dichiarazioni teste non smentite da quelle del teste indicato dal convenuto) e ritenendosi in Tes_1 Tes_2 ogni caso non verosimile lo stipendio percepito per un impegno lavorativo così pressante
(almeno come orari e giorni) presso la pasticceria.
La comparazione delle rispettive capacità reddituali delle parti, la considerazione dei rispettivi diversi tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, le esigenze di vita di minori correlate alle loro età inducono a ritenere congruo a titolo di contributo al mantenimento dovuto dal l'importo mensile di € 225,00 per ciascun figlio, a partire CP_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, nonché a ripartire in pari misura le spese straordinarie disciplinate e specificate come da Linee Guida in uso presso questo
5 Tribunale, al fine di evitare ulteriori futuri contenziosi.
L'assegno unico familiare spetterà ad entrambi i genitori come per legge
Le domande relative alla ripartizione del mutuo cointestato sono inammissibili, in quanto non strettamente connesse alla separazione, e rientrando della gestione dei rapporti tra comproprietari-coobbligati
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese processuali rispettivamente sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 359/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale ato atto della sentenza n. 664/2021 in data 22.11.2021, che ha dichiarato la separazione tra i coniugi e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 Per_ DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i coniugi con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Follo (SP) alla via Europa n. 68/A alla signora , genitore collocatario in via prevalente dei minori;
Parte_1
DISPONE che i minori stiano:
- con il padre dal martedì all'uscita di scuola, ovvero dalle ore 14 del pomeriggio in periodo di vacanza scolastica, sino al venerdi mattina quando verranno riportati a scuola o presso la casa coniugale, nonché un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera da concordarsi tra i genitori all'inizio di ogni mese;
- con ciascun genitore, alternativamente ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, nonché nei giorni di festività civili e religiose;
- con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni anche non consecutivi durante l'estate, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
DICHIARA tenuto alla corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese e a Controparte_1 mezzo bonifico bancario, del contributo al mantenimento ordinario dei figli per l'importo di
€ 225,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente.
6 PONE a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi per i minori come da linee guida vigenti presso il Tribunale di La Spezia a far data dal 13.12.2018;
DICHIARA che l'assegno unico familiare deve essere ripartito tra i genitori come per legge
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
. Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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