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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3324/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 34145 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAPOGNA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 34145 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAPOGNA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Lupo il giorno 13/08/2016 (atto n. 7, P. 2, S. A, anno 2016) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa.
- La casa coniugale sita in Trieste (TS), in Via Lussinpiccolo n. 6, già casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_2
- Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre la data del Parte_1
01.12.2024.
- I figli minorenni e vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_3 collocamento e residenza presso la madre presso l'abitazione di Trieste, Via Lussinpiccolo n. 6.
- I genitori, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi
e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Le modalità di visita dei figli minori e e di permanenza degli stessi presso la residenza del Per_1 Per_3 padre verranno concordate di volta in volta dai coniugi anche in ordine alla ferie invernali ed estive nonché per le festività.
- Il SI. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_1 intestato alla SI.ra , un contribuire al mantenimento per i figli minori e , Parte_2 Per_1 Per_2 pari ad € 200,00 cadauno, rivalutabile ISTAT.
- I coniugi, inoltre, faranno fronte rispettivamente al 50% delle spese straordinarie, concordate previamente fra le parti, in ossequio alle previsioni del protocollo ratificato dall'Ordine degli Avvocati di
Trieste ed il Tribunale di Trieste dd. 18/05/2015.
- Le parti convengono che l'assegno unico e universale per i figli minori, ai sensi della normativa vigente, verrà percepito esclusivamente dalla madre, la SI.ra , come da accordi intervenuti tra le Parte_2 parti.
- I due cani di proprietà della SI.ra rimarranno tali ed interamente a carico di quest'ultima. Pt_2
- I coniugi si concedono il più ampio consenso reciproco, laddove necessario, per ottenere ciascuno direttamente e senza la partecipazione dell'altro, qualsivoglia documento, autorizzazione, licenza, carta
d'identità, lasciapassare ecc. rilasciati da qualunque Ufficio e/o Autorità Pubblica o privata per sé stessi e per i figli e , fatta eccezione unicamente per il passaporto, con riferimento al quale si rende Per_1 Per_3 necessaria l'autorizzazione di entrambi i coniugi.
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
- I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Hanno inoltre chiesto che la causa, emanata la sentenza sulla separazione, sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in San Lupo il 13/08/2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lupo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 34145 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAPOGNA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 34145 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAPOGNA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Lupo il giorno 13/08/2016 (atto n. 7, P. 2, S. A, anno 2016) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa.
- La casa coniugale sita in Trieste (TS), in Via Lussinpiccolo n. 6, già casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_2
- Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre la data del Parte_1
01.12.2024.
- I figli minorenni e vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_3 collocamento e residenza presso la madre presso l'abitazione di Trieste, Via Lussinpiccolo n. 6.
- I genitori, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi
e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Le modalità di visita dei figli minori e e di permanenza degli stessi presso la residenza del Per_1 Per_3 padre verranno concordate di volta in volta dai coniugi anche in ordine alla ferie invernali ed estive nonché per le festività.
- Il SI. si impegna a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_1 intestato alla SI.ra , un contribuire al mantenimento per i figli minori e , Parte_2 Per_1 Per_2 pari ad € 200,00 cadauno, rivalutabile ISTAT.
- I coniugi, inoltre, faranno fronte rispettivamente al 50% delle spese straordinarie, concordate previamente fra le parti, in ossequio alle previsioni del protocollo ratificato dall'Ordine degli Avvocati di
Trieste ed il Tribunale di Trieste dd. 18/05/2015.
- Le parti convengono che l'assegno unico e universale per i figli minori, ai sensi della normativa vigente, verrà percepito esclusivamente dalla madre, la SI.ra , come da accordi intervenuti tra le Parte_2 parti.
- I due cani di proprietà della SI.ra rimarranno tali ed interamente a carico di quest'ultima. Pt_2
- I coniugi si concedono il più ampio consenso reciproco, laddove necessario, per ottenere ciascuno direttamente e senza la partecipazione dell'altro, qualsivoglia documento, autorizzazione, licenza, carta
d'identità, lasciapassare ecc. rilasciati da qualunque Ufficio e/o Autorità Pubblica o privata per sé stessi e per i figli e , fatta eccezione unicamente per il passaporto, con riferimento al quale si rende Per_1 Per_3 necessaria l'autorizzazione di entrambi i coniugi.
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
- I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Hanno inoltre chiesto che la causa, emanata la sentenza sulla separazione, sia rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in San Lupo il 13/08/2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lupo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trieste, il 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli