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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23044/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pierfrancesco Micillo ( ), presso lo studio del quale, in C.F._1
Napoli, via E. Pessina n. 90, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio Moschiano Controparte_2
) ed Alessandro Moschiano ( ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3
quali, in Napoli, via Depretis n. 102, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio P.IVA_3
D'Amico ( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Loggia dei Pisani n. C.F._4
13, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 25.3.2025.
pagina 1 di 10 ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta Controparte_1
depositata il 3.4.2025. di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha precisato le conclusioni Per_1
come da nota per la trattazione scritta depositata il 2.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. società che gestisce un locale di “show bowl” in Agnano, ha convenuto in Parte_1
giudizio e Controparte_1 Controparte_4
per conseguire la cancellazione del protesto levato con rep. n. 3060 ed iscritto
[...]
il 26.05.2021 presso la Camera di commercio di Napoli, nonché per sentir condannare la banca al risarcimento dei danni (quantificati in euro 50.000,00 “di cui € 35.200,00 per danno emergente, €
14.800,00 per lucro cessante oltre danno d'immagine, per perdita di chance, per discredito commerciale e per l'inibizione alla attività commerciale ed imprenditoriale il cui importo si chiede che venga valutato in via equitativa dal GI” -p. 11 dell'atto di citazione) derivanti dalla illegittima levata di protesto (del tutto priva di motivazione) in relazione all'effetto cambiario emesso il 2 settembre 2019 con scadenza 31 marzo 2021 dell'importo di euro 4.066,67 pur sussistendo la provvista per il pagamento (effettivamente eseguito secondo quanto risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca -doc.
2- e confermato dal “creditore facciale” del titolo -docc. 3 e 4). L'attrice, premesso di avere vanamente chiesto spiegazioni dell'accaduto al proprio istituto di credito e di avere, all'esito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 16684/2021), conseguito provvedimento di sospensione della pubblicazione del proprio nominativo tra i soggetti protestati, nonché di sospensione della segnalazione presso l'archivio CAI di Banca d'Italia (doc. 10), ha dedotto di avere, in conseguenza dell'illegittima levata del protesto, subito “il discredito commerciale con conseguente imposizione dei fornitori di mutare le usuali condizioni di pagamento, l'inibizione alla traenza di assegni usualmente usati per il pagamento,
l'inibizione all'accesso al credito bancario e finanziario oltre all'equity di privati interessati a finanziare l'attività in virtù del peggioramento del range di affidabilità (all.7)” (circostanze particolarmente pregiudizievoli, considerato che il protesto illegittimo è stato levato in un periodo di chiusura del locale a causa della pandemia da Covid-19) e di non avere, in conseguenza della illiquidità derivante dal protesto, “versato i canoni di locazione alla società immobiliare di famiglia
Fochi Group Srl con cui ha sottoscritto un contratto di sub locazione (all.12) che a sua volta non avendo provviste per pagare il canone di locazione alla proprietà delle mura è stata esposta al
pagina 2 di 10 procedimento di sfratto per morosità notificato a ministero dell'avv. Giuseppe Pistone (all.13)” (p.
4 dell'atto di citazione).
, richiamata la difesa (già svolta in sede cautelare) secondo la quale Controparte_1
il mancato pagamento della cambiale va imputato alla correntista in quanto il relativo ordine è stato impartito “oltre l'orario limite previsto per le disposizioni presentate tramite canali telematici
(flussi CBI)” (p. 2 comparsa di costituzione e risposta) ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che, secondo giurisprudenza più recente di quella richiamata dalla controparte, il danno da illegittima levata di protesto non può ritenersi in re ipsa e, quindi, deve essere pienamente provato dalla parte che ne richieda il risarcimento (la quale, con riferimento al caso concreto, si è limitata a svolgere deduzioni inconsistenti); ii) che anche il giudice della cautela non ha ravvisato alcuna lesione della dignità personale e professionale della ricorrente avendo, in realtà, adottato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. in ragione della impossibilità, per l'imprenditore protestato, di accedere al credito;
iii) che il protesto è stato immediatamente cancellato a seguito del provvedimento d'urgenza adottato da questo Tribunale e che il nominativo dell'odierna attrice non è mai stato segnalato in CAI. di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, pur non eccependo il proprio Per_1
difetto di legittimazione passiva (stante la domanda di cancellazione del protesto) ha osservato che la propria vocatio in ius trova fondamento in un'esigenza meramente processuale (legata alla
“compiuta costituzione del contraddittorio”) come del resto confermato dalla mancata formulazione di domande nei propri confronti.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il 7.4.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande formulate dall'attrice sono fondate nella misura di seguito indicata.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che ha fondato le proprie domande su Parte_1 una assunta responsabilità contrattuale “e/o” extracontrattuale della banca. Dato atto delle -note- differenze esistenti (anche sotto il profilo delle allegazioni e della prova) tra i due titoli di responsabilità evocati dall'attrice, ritiene questo Giudice che la domanda fondata sull'art. 1218 c.c. sia fondata (con conseguente assorbimento di quella fondata sugli artt. 2043 ss. c.c.).
Risulta infatti pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra le parti ed allegato l'inadempimento della banca quanto al pagamento della cambiale sopra indicata pur sussistendone la provvista, mentre non ha provato il fatto estintivo dell'altrui Controparte_1
pretesa (tra le tante, Cass., S. U., sent 30 ottobre 2001, n. 13533). In particolare, quanto a tale ultimo pagina 3 di 10 profilo, l'assunto difensivo della convenuta secondo il quale il protesto sarebbe conseguenza dell'esecuzione dell'ordine telematico di pagamento oltre il limite orario previsto per le disposizioni presentate tramite canali telematici (flussi CBI), già disatteso in sede cautelare (si veda il provvedimento da questo Tribunale reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ove si osserva che la banca non ha prodotto contratto di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente contenente il vincolo delle ore
18:30 del giorno antecedente la scadenza dell'effetto per la disposizione del pagamento), non è stato in alcun modo provato nel presente giudizio.
Ne discende che (pacifica l'esistenza della provvista), la levata del protesto non può che ritenersi illegittima e della stessa deve essere ritenuta responsabile Controparte_1 che non ha provveduto all'esecuzione del pagamento in ottemperanza al pacifico rapporto di conto corrente.
2.2. Stante l'illegittimità del protesto, dello stesso deve essere ordinata la cancellazione con ordine alle convenute, per quanto di competenza, di provvedere alle conseguenti comunicazioni della cancellazione (in primis, a Banca d'Italia).
Non è invece possibile condannare alla pubblicazione della Controparte_1
presente sentenza su un quotidiano. Tale pubblicazione, infatti, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito (Cass., sez. 1, sent. 21 gennaio 2016, n. 1091) a differenza del risarcimento del danno per equivalente che è invece teso a ristorare un pregiudizio già verificatosi.
Ebbene, il tempo trascorso dalla illegittima levata del protesto, la già disposta sospensione dell'iscrizione e la disponenda cancellazione della stessa, nonché l'esistenza di un pregiudizio all'immagine in una cerchia di soggetti (esercenti attività imprenditoriale) ristretta (soggetti cui ben sarà conoscibile la cancellazione del protesto -con conseguente venir meno di ulteriori pregiudizi all'immagine dell'attrice), sono elementi che concorrono ad escludere la possibilità (una volta disposta la cancellazione del protesto) dell'ulteriore propagazione di conseguenze pregiudizievoli a fronte del fatto oggetto di causa.
2.3. Con riferimento alla domanda risarcitoria occorre osservare quanto segue.
2.3.1. L'attrice ha lamentato i seguenti danni patrimoniali: i) la revoca dei fidi e delle elasticità di cassa precedentemente assicuratale con conseguente, mancata possibilità di utilizzare le risorse economiche altrimenti disponibili;
ii) la sfratto subito con riferimento ad un locale del quale aveva disponibilità; iii) la mancata conclusione di contratto di appalto con General TR s.r.l. (stante la richiesta di immediato pagamento integrale dei lavori formulata da tale società); iv) la mancata fruizione dei benefici previsti dal decreto sostegni;
iv) la mancata conclusione di un contratto di sell pagina 4 di 10 out con Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. con conseguente, mancata percezione del corrispettivo pattuito su base annua e mancata possibilità di poter somministrare taluni marchi di birra rivenduti solo dalla Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a.
Solo in parte questi danni possono ritenersi effettivamente provati ed in relazione di diretta causalità con l'illegittimo protesto.
2.3.1.1. In particolare, in relazione al danno sopra richiamato sub i) (con riferimento al quale le allegazioni dell'attrice risultano confortate dal documento 6.1 e dalle dichiarazioni della teste Fochi
-nonché, sia pur per profili parzialmente differenti, dalla documentazione prodotta con riferimento ai lavori da eseguirsi da General TR s.r.l.), ritiene questo Giudice che abbia Parte_1 provato la revoca dei fidi e la mancata possibilità di godere dell'elasticità di cassa in precedenza assicuratale, ma non, anche, le effettive conseguenze pregiudizievoli occorse in conseguenza di tali circostanze. Alcun elemento è stato specificamente dedotto (prima ancora che provato) in ordine a simili conseguenze (si pensi, ad esempio, all'allegazione delle modalità di utilizzo del denaro non immediatamente impiegato per i pagamenti precedentemente al protesto, o, ancora, al tipo di pubblicità che -nella prospettazione di parte- non sarebbe stato possibile effettuare stante la mutata disponibilità dei partner commerciali in ordine al differimento dei pagamenti -fermo restando che la parte neppure ha provato di aver effettivamente impiegato, prima del protesto, somme per pubblicità
o per musica dal vivo). Una tale carenza (si ribadisce, di allegazioni e prove) preclude la possibilità di valorizzare il pregiudizio qui prospettato dall'attrice anche nella prospettiva della perdita di c.d.
“chance”, la quale “è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato” la cui perdita è distinta dal risultato perduto ed “è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica
a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza” (Cass., sez. 3, ord. 7 agosto 2023, n. 24050), non potendo peraltro non considerarsi che, al fine del relativo risarcimento, la chance deve essere connotata da serietà ed apprezzabilità
(Cass., sez. 6-3, ord. 26 gennaio 2022, n. 2261.
2.3.1.2. Anche in relazione al profilo sopra richiamato sub ii) non è possibile riconoscere alcun risarcimento per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea a sorreggere la presente decisione).
Per un verso, essendo i locali asseritamente utilizzati dall'attrice locati da altro soggetto (Fochi
Group s.r.l. -si veda il doc. 12 di parte attrice- che lo ha poi sublocato all'attrice -doc. 12.1), lo sfratto intimato alla conduttrice Fochi Group s.r.l. non può essere -in via diretta- ricollegato all'inadempimento di ma, appunto e solo, all'inadempimento della Fochi Parte_1
Group s.r.l.
pagina 5 di 10 D'altro canto, secondo quanto risulta dall'intimazione di sfratto (dall'attrice prodotta quale documento 13), Fochi Group s.r.l. è rimasta morosa già con riferimento ai canoni dovuti per i mesi di maggio e giugno 2020, nonché di aprile e maggio 2021, sì che le difficoltà nelle quali è incorsa in conseguenza del protesto iscritto il 26 maggio 2021 (si ribadisce non Parte_1
eziologicamente ricollegabili, in via diretta, allo sfratto già solo per il profilo precedentemente richiamato) non possono comunque essere la causa dei pregressi inadempimenti da parte della conduttrice.
2.3.1.3. Anche in relazione al profilo sopra richiamato sub iii) l'attrice ha documentato (docc. 15 e
15.1) la mancata disponibilità della General TR s.r.l. (a fronte del verificato protesto) ad eseguire i lavori dietro pagamenti secondo le modalità originariamente concordate. Parte_1
non ha tuttavia allegato (prima ancora che provato) di non avere eseguito tali lavori avvalendosi
[...]
di altre imprese, né ha offerto elementi idonei a valutare le conseguenze pregiudizievoli (in termini, ad esempio, di minore apprezzamento del proprio locale) derivanti dalla (asserita) mancata esecuzione dei lavori. Alcun pregiudizio (sia pur solo in termini di perdita di chance) è, quindi, anche in relazione a tale voce di danno, ristorabile.
2.3.1.4. Neppure è possibile riconoscere il risarcimento del danno per la mancata erogazione delle somme dovute sulla base del c.d. “decreto sostegni”. L'attrice non ha infatti provato che tali somme non le sono state erogate a causa del protesto illegittimo. Piuttosto, dallo stesso documento 14 prodotto da tale parte, emerge che già in data anteriore al 6.5.2021 (e, pertanto, anteriore all'iscrizione del protesto) il procedimento avente ad oggetto l'erogazione del sussidio in esame era stato sospeso a causa di una “discrepanza tra la dichiarazione IVA ed il fatturato rappresentato in bilancio”.
2.3.1.5. ha invece provato: a) che il protesto illegittimo oggetto del presente Parte_1
giudizio è stato la causa della mancata conclusione, nel 2021, del contratto di sell out con Anheuser-
Busch InBev Italia s.p.a.; b) (nella misura di seguito precisata) l'entità del pregiudizio subito.
Con riferimento al profilo sopra richiamato alla lettera a) la prova deve ritenersi raggiunta alla luce delle concordanti (e sufficientemente precise) dichiarazioni rese dai testi e Fochi. Che il Tes_1
protesto sia stata la causa della mancata conclusione, nel 2021, del contratto è, del resto, almeno indirettamente, confermato dal fatto che lo stesso contratto è stato effettivamente concluso tra le stesse parti, sia pur, solo, nel 2023 una volta venuta meno l'iscrizione dello stesso protesto.
In proposito non può condividersi l'argomento (svolto dalla convenuta nella comparsa conclusionale) secondo il quale risulta inverosimile che, a fronte della repentina cancellazione del protesto, il contratto di sell out sia stato concluso solo ad inizio 2023 (sì che, nella sostanza, secondo pagina 6 di 10 la parte, la mancata conclusione del medesimo contratto nel 2021 andrebbe imputata a circostanze diverse dal protesto). Per un verso, infatti, tale argomento non tiene conto che la verosimiglianza (o, nel caso concreto, il difetto di verosimiglianza) attiene all'allegazione del fatto e non alla prova dello stesso, mirando il giudizio di verosimiglianza solo a stabilire se il fatto, così come affermato, corrisponde a qualche criterio di normalità e, pertanto, non è acquisizione di una prova (nel caso di specie, del fatto -diverso dal protesto- che avrebbe comportato il differimento nella conclusione del contratto), ma mera allegazione di un fatto normale. Per altro verso, risulta assolutamente plausibile
(avuto riguardo alle conseguenze che -comunque- si producono, nei rapporti commerciali, a fronte della pubblicazione di un protesto) la dichiarazione resa dal teste secondo la quale Tes_1
“nonostante la cancellazione del protesto dopo solo due mesi, il contratto di sell out è stato concluso solo nel 2023 perché si erano raffreddati i rapporti tra e la Anheuser Busch Inbev Pt_1
Italia spa”. Lo stesso teste ha inoltre dichiarato che per la conclusione di un contratto di sell out “la multinazionale procede a svolgere delle indagini”; indagini che, a maggior ragione a fronte dell'iscrizione del protesto, hanno, con ogni probabilità, inciso sul (significativo) differimento del tempo di conclusione del contratto.
Tanto detto, ritiene questo Giudice di poter riconoscere a titolo di risarcimento del danno la sola somma di euro 15.000,00 corrispondente al “compenso” pattuito ai sensi dell'art. 3 del contratto concluso nel 2023 (doc. 18 di parte attrice) ed alla somma indicata dal teste Fochi quale “bonus” dovuto su base annua sulla base del contratto da concludersi già nel 2021 (il riconoscimento dell'importo di euro 15.000,00 per un solo anno si giustifica considerato che ancora nel maggio
2021 il contratto di sell out non era stato concluso -né l'attrice ha offerto elementi alla stregua dei quali ritenere che le trattative già intraprese avrebbero portato alla conclusione di un contratto prima del 2022- e che lo stesso è stato poi perfezionato ad inizio 2023). Su tale importo sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda (23.9.2021) al saldo.
Non è possibile riconoscere invece ulteriori somme in conseguenza della mancata possibilità (sin dal
2021) di somministrare bevande delle quali la sola Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. sarebbe stata esclusiva distributrice. Tanto sia perché l'attrice non ha provato l'impossibilità di conseguire la somministrazione di tali bevande tramite altra società sia perché, in ogni caso, alcun elemento è stato da offerto (già solo sotto il profilo delle allegazioni) al fine di provare che Parte_1
la mancata vendita delle birre delle quali Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. è rivenditrice si sia tradotto in un effettivo pregiudizio economico (e tanto a maggior ragione ove si consideri che non vi sono elementi per escludere che, sino al 2023, l'attrice abbia comunque somministrato presso i propri locali birre di altri marchi, muniti di analogo apprezzamento sul mercato).
pagina 7 di 10 2.3.2. Con riferimento al danno non patrimoniale, occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità (applicabile anche all'illecito che viene qui in rilievo) secondo la quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11269). Ancora, la Suprema Corte ha pure ritenuto che la liquidazione in via equitativa del danno richieda che il danneggiato provi l'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e che l'impossibilità o elevata difficoltà di una esatta quantificazione del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza del danneggiato nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le altre, di recente, Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744 e Cass., sez. 3, ord. 29 aprile 2022, n. 13525).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il danno all'immagine patito da in Parte_1 conseguenza dell'illegittimo protesto sia provato alla luce tanto del livello di rischio “altissimo” risultante dal report prodotto dall'attrice quale documento 7 (che un simile livello di rischio vada rapportato proprio al protesto oggetto di causa è desumibile, in particolare, dal complessivo contenuto della pagina 3 del richiamato documento 7), quanto dalla revoca dei fidi e dalla richiesta di pagamenti immediati da parte dei fornitori e del potenziale appaltatore General TR s.r.l. Tali ultimi elementi, per quanto detto, non giustificano il riconoscimento di un danno patrimoniale, ma non possono non essere valutati come indice del discredito patito dall'attrice in conseguenza del protesto illegittimo. Ancora, la stessa conclusione del contratto di sell out solo nel 2023 (per le ragioni sopra illustrate) costituisce conferma ulteriore del pregiudizio all'immagine ed alla reputazione commerciale subito dall'attrice.
Né la possibilità di riconoscere un risarcimento per il danno non patrimoniale può (come preteso dalla banca convenuta) essere esclusa in ragione del periodo di tempo limitato per il quale v'è stata l'iscrizione del protesto (avuto riguardo all'immediata ottemperanza al provvedimento da questo
Tribunale adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c.). Il tempo dell'iscrizione del protesto è, infatti, elemento da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento (non, anche, della stessa esistenza di un danno risarcibile), fermo restando che, come condivisibilmente osservato dall'attrice nella memoria di replica, gli effetti del protesto (in termini di discredito commerciale) sono destinati, in una certa qual misura, a protrarsi anche oltre la relativa cancellazione (secondo quanto del resto confermato proprio dai tempi occorsi per la conclusione del contratto di sell out).
Ebbene, ritenuto (sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) che nel caso concreto l'impossibilità o elevata difficoltà di una esatta quantificazione del danno dipenda da fattori pagina 8 di 10 oggettivi, tenuto conto della propagazione (quale risultante dagli elementi in fatto sopra richiamati con riferimento al danno patrimoniale) del danno all'immagine patito dall'attrice in conseguenza dell'illegittimo protesto, del tempo per il quale, verosimilmente, tale pregiudizio si è protratto, nonché dello svolgimento, da parte dell'attrice, di attività imprenditoriale in un contesto territoriale limitato, ritiene questo Giudice di potere liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 5.000,00.
Su tale somma devono essere riconosciuti la rivalutazione e gli interessi (a far data dalla proposizione della domanda, nella misura dell'art. 1284, co. 4, c.c.) secondo il principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712. Sull'importo così liquidato alla data odierna (pari ad euro 8.083,48) devono essere poi (limitatamente al capitale di euro 5.000,00) riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la Camera di commercio concordando le parti in ordine al coinvolgimento di tale convenuta (che ha qui svolto minima attività) in giudizio per esigenze di carattere processuale, non risultando destinataria di alcuna domanda. deve invece Controparte_1
essere condannata, stante il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dall'attrice; spese che sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione del protesto levato nei confronti di con rep. n. Parte_1
3060, iscritto il 26/05/2021 presso la C.C.I.A.A. di Napoli, con ordine alle convenute di provvedere alle consequenziali comunicazioni;
2) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1
p. t., della somma di euro 15.000,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.9.2021 al saldo a titolo di danno patrimoniale;
3) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1
p. t., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 8.083,48, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 5.000,00 dalla data odierna al saldo;
pagina 9 di 10 4) compensa le spese di lite tra e di commercio, industria, Parte_1 Per_1
artigianato e agricoltura di Napoli;
5) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'avv. Pierfrancesco Micillo, difensore distrattario, delle
[...]
spese del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro
5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23044/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pierfrancesco Micillo ( ), presso lo studio del quale, in C.F._1
Napoli, via E. Pessina n. 90, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio Moschiano Controparte_2
) ed Alessandro Moschiano ( ), presso lo studio dei C.F._2 C.F._3
quali, in Napoli, via Depretis n. 102, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio P.IVA_3
D'Amico ( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Loggia dei Pisani n. C.F._4
13, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 25.3.2025.
pagina 1 di 10 ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta Controparte_1
depositata il 3.4.2025. di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha precisato le conclusioni Per_1
come da nota per la trattazione scritta depositata il 2.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. società che gestisce un locale di “show bowl” in Agnano, ha convenuto in Parte_1
giudizio e Controparte_1 Controparte_4
per conseguire la cancellazione del protesto levato con rep. n. 3060 ed iscritto
[...]
il 26.05.2021 presso la Camera di commercio di Napoli, nonché per sentir condannare la banca al risarcimento dei danni (quantificati in euro 50.000,00 “di cui € 35.200,00 per danno emergente, €
14.800,00 per lucro cessante oltre danno d'immagine, per perdita di chance, per discredito commerciale e per l'inibizione alla attività commerciale ed imprenditoriale il cui importo si chiede che venga valutato in via equitativa dal GI” -p. 11 dell'atto di citazione) derivanti dalla illegittima levata di protesto (del tutto priva di motivazione) in relazione all'effetto cambiario emesso il 2 settembre 2019 con scadenza 31 marzo 2021 dell'importo di euro 4.066,67 pur sussistendo la provvista per il pagamento (effettivamente eseguito secondo quanto risulta dalla quietanza rilasciata dalla banca -doc.
2- e confermato dal “creditore facciale” del titolo -docc. 3 e 4). L'attrice, premesso di avere vanamente chiesto spiegazioni dell'accaduto al proprio istituto di credito e di avere, all'esito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 16684/2021), conseguito provvedimento di sospensione della pubblicazione del proprio nominativo tra i soggetti protestati, nonché di sospensione della segnalazione presso l'archivio CAI di Banca d'Italia (doc. 10), ha dedotto di avere, in conseguenza dell'illegittima levata del protesto, subito “il discredito commerciale con conseguente imposizione dei fornitori di mutare le usuali condizioni di pagamento, l'inibizione alla traenza di assegni usualmente usati per il pagamento,
l'inibizione all'accesso al credito bancario e finanziario oltre all'equity di privati interessati a finanziare l'attività in virtù del peggioramento del range di affidabilità (all.7)” (circostanze particolarmente pregiudizievoli, considerato che il protesto illegittimo è stato levato in un periodo di chiusura del locale a causa della pandemia da Covid-19) e di non avere, in conseguenza della illiquidità derivante dal protesto, “versato i canoni di locazione alla società immobiliare di famiglia
Fochi Group Srl con cui ha sottoscritto un contratto di sub locazione (all.12) che a sua volta non avendo provviste per pagare il canone di locazione alla proprietà delle mura è stata esposta al
pagina 2 di 10 procedimento di sfratto per morosità notificato a ministero dell'avv. Giuseppe Pistone (all.13)” (p.
4 dell'atto di citazione).
, richiamata la difesa (già svolta in sede cautelare) secondo la quale Controparte_1
il mancato pagamento della cambiale va imputato alla correntista in quanto il relativo ordine è stato impartito “oltre l'orario limite previsto per le disposizioni presentate tramite canali telematici
(flussi CBI)” (p. 2 comparsa di costituzione e risposta) ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che, secondo giurisprudenza più recente di quella richiamata dalla controparte, il danno da illegittima levata di protesto non può ritenersi in re ipsa e, quindi, deve essere pienamente provato dalla parte che ne richieda il risarcimento (la quale, con riferimento al caso concreto, si è limitata a svolgere deduzioni inconsistenti); ii) che anche il giudice della cautela non ha ravvisato alcuna lesione della dignità personale e professionale della ricorrente avendo, in realtà, adottato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. in ragione della impossibilità, per l'imprenditore protestato, di accedere al credito;
iii) che il protesto è stato immediatamente cancellato a seguito del provvedimento d'urgenza adottato da questo Tribunale e che il nominativo dell'odierna attrice non è mai stato segnalato in CAI. di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, pur non eccependo il proprio Per_1
difetto di legittimazione passiva (stante la domanda di cancellazione del protesto) ha osservato che la propria vocatio in ius trova fondamento in un'esigenza meramente processuale (legata alla
“compiuta costituzione del contraddittorio”) come del resto confermato dalla mancata formulazione di domande nei propri confronti.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento depositato il 7.4.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande formulate dall'attrice sono fondate nella misura di seguito indicata.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che ha fondato le proprie domande su Parte_1 una assunta responsabilità contrattuale “e/o” extracontrattuale della banca. Dato atto delle -note- differenze esistenti (anche sotto il profilo delle allegazioni e della prova) tra i due titoli di responsabilità evocati dall'attrice, ritiene questo Giudice che la domanda fondata sull'art. 1218 c.c. sia fondata (con conseguente assorbimento di quella fondata sugli artt. 2043 ss. c.c.).
Risulta infatti pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra le parti ed allegato l'inadempimento della banca quanto al pagamento della cambiale sopra indicata pur sussistendone la provvista, mentre non ha provato il fatto estintivo dell'altrui Controparte_1
pretesa (tra le tante, Cass., S. U., sent 30 ottobre 2001, n. 13533). In particolare, quanto a tale ultimo pagina 3 di 10 profilo, l'assunto difensivo della convenuta secondo il quale il protesto sarebbe conseguenza dell'esecuzione dell'ordine telematico di pagamento oltre il limite orario previsto per le disposizioni presentate tramite canali telematici (flussi CBI), già disatteso in sede cautelare (si veda il provvedimento da questo Tribunale reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ove si osserva che la banca non ha prodotto contratto di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente contenente il vincolo delle ore
18:30 del giorno antecedente la scadenza dell'effetto per la disposizione del pagamento), non è stato in alcun modo provato nel presente giudizio.
Ne discende che (pacifica l'esistenza della provvista), la levata del protesto non può che ritenersi illegittima e della stessa deve essere ritenuta responsabile Controparte_1 che non ha provveduto all'esecuzione del pagamento in ottemperanza al pacifico rapporto di conto corrente.
2.2. Stante l'illegittimità del protesto, dello stesso deve essere ordinata la cancellazione con ordine alle convenute, per quanto di competenza, di provvedere alle conseguenti comunicazioni della cancellazione (in primis, a Banca d'Italia).
Non è invece possibile condannare alla pubblicazione della Controparte_1
presente sentenza su un quotidiano. Tale pubblicazione, infatti, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito (Cass., sez. 1, sent. 21 gennaio 2016, n. 1091) a differenza del risarcimento del danno per equivalente che è invece teso a ristorare un pregiudizio già verificatosi.
Ebbene, il tempo trascorso dalla illegittima levata del protesto, la già disposta sospensione dell'iscrizione e la disponenda cancellazione della stessa, nonché l'esistenza di un pregiudizio all'immagine in una cerchia di soggetti (esercenti attività imprenditoriale) ristretta (soggetti cui ben sarà conoscibile la cancellazione del protesto -con conseguente venir meno di ulteriori pregiudizi all'immagine dell'attrice), sono elementi che concorrono ad escludere la possibilità (una volta disposta la cancellazione del protesto) dell'ulteriore propagazione di conseguenze pregiudizievoli a fronte del fatto oggetto di causa.
2.3. Con riferimento alla domanda risarcitoria occorre osservare quanto segue.
2.3.1. L'attrice ha lamentato i seguenti danni patrimoniali: i) la revoca dei fidi e delle elasticità di cassa precedentemente assicuratale con conseguente, mancata possibilità di utilizzare le risorse economiche altrimenti disponibili;
ii) la sfratto subito con riferimento ad un locale del quale aveva disponibilità; iii) la mancata conclusione di contratto di appalto con General TR s.r.l. (stante la richiesta di immediato pagamento integrale dei lavori formulata da tale società); iv) la mancata fruizione dei benefici previsti dal decreto sostegni;
iv) la mancata conclusione di un contratto di sell pagina 4 di 10 out con Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. con conseguente, mancata percezione del corrispettivo pattuito su base annua e mancata possibilità di poter somministrare taluni marchi di birra rivenduti solo dalla Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a.
Solo in parte questi danni possono ritenersi effettivamente provati ed in relazione di diretta causalità con l'illegittimo protesto.
2.3.1.1. In particolare, in relazione al danno sopra richiamato sub i) (con riferimento al quale le allegazioni dell'attrice risultano confortate dal documento 6.1 e dalle dichiarazioni della teste Fochi
-nonché, sia pur per profili parzialmente differenti, dalla documentazione prodotta con riferimento ai lavori da eseguirsi da General TR s.r.l.), ritiene questo Giudice che abbia Parte_1 provato la revoca dei fidi e la mancata possibilità di godere dell'elasticità di cassa in precedenza assicuratale, ma non, anche, le effettive conseguenze pregiudizievoli occorse in conseguenza di tali circostanze. Alcun elemento è stato specificamente dedotto (prima ancora che provato) in ordine a simili conseguenze (si pensi, ad esempio, all'allegazione delle modalità di utilizzo del denaro non immediatamente impiegato per i pagamenti precedentemente al protesto, o, ancora, al tipo di pubblicità che -nella prospettazione di parte- non sarebbe stato possibile effettuare stante la mutata disponibilità dei partner commerciali in ordine al differimento dei pagamenti -fermo restando che la parte neppure ha provato di aver effettivamente impiegato, prima del protesto, somme per pubblicità
o per musica dal vivo). Una tale carenza (si ribadisce, di allegazioni e prove) preclude la possibilità di valorizzare il pregiudizio qui prospettato dall'attrice anche nella prospettiva della perdita di c.d.
“chance”, la quale “è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato” la cui perdita è distinta dal risultato perduto ed “è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica
a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza” (Cass., sez. 3, ord. 7 agosto 2023, n. 24050), non potendo peraltro non considerarsi che, al fine del relativo risarcimento, la chance deve essere connotata da serietà ed apprezzabilità
(Cass., sez. 6-3, ord. 26 gennaio 2022, n. 2261.
2.3.1.2. Anche in relazione al profilo sopra richiamato sub ii) non è possibile riconoscere alcun risarcimento per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea a sorreggere la presente decisione).
Per un verso, essendo i locali asseritamente utilizzati dall'attrice locati da altro soggetto (Fochi
Group s.r.l. -si veda il doc. 12 di parte attrice- che lo ha poi sublocato all'attrice -doc. 12.1), lo sfratto intimato alla conduttrice Fochi Group s.r.l. non può essere -in via diretta- ricollegato all'inadempimento di ma, appunto e solo, all'inadempimento della Fochi Parte_1
Group s.r.l.
pagina 5 di 10 D'altro canto, secondo quanto risulta dall'intimazione di sfratto (dall'attrice prodotta quale documento 13), Fochi Group s.r.l. è rimasta morosa già con riferimento ai canoni dovuti per i mesi di maggio e giugno 2020, nonché di aprile e maggio 2021, sì che le difficoltà nelle quali è incorsa in conseguenza del protesto iscritto il 26 maggio 2021 (si ribadisce non Parte_1
eziologicamente ricollegabili, in via diretta, allo sfratto già solo per il profilo precedentemente richiamato) non possono comunque essere la causa dei pregressi inadempimenti da parte della conduttrice.
2.3.1.3. Anche in relazione al profilo sopra richiamato sub iii) l'attrice ha documentato (docc. 15 e
15.1) la mancata disponibilità della General TR s.r.l. (a fronte del verificato protesto) ad eseguire i lavori dietro pagamenti secondo le modalità originariamente concordate. Parte_1
non ha tuttavia allegato (prima ancora che provato) di non avere eseguito tali lavori avvalendosi
[...]
di altre imprese, né ha offerto elementi idonei a valutare le conseguenze pregiudizievoli (in termini, ad esempio, di minore apprezzamento del proprio locale) derivanti dalla (asserita) mancata esecuzione dei lavori. Alcun pregiudizio (sia pur solo in termini di perdita di chance) è, quindi, anche in relazione a tale voce di danno, ristorabile.
2.3.1.4. Neppure è possibile riconoscere il risarcimento del danno per la mancata erogazione delle somme dovute sulla base del c.d. “decreto sostegni”. L'attrice non ha infatti provato che tali somme non le sono state erogate a causa del protesto illegittimo. Piuttosto, dallo stesso documento 14 prodotto da tale parte, emerge che già in data anteriore al 6.5.2021 (e, pertanto, anteriore all'iscrizione del protesto) il procedimento avente ad oggetto l'erogazione del sussidio in esame era stato sospeso a causa di una “discrepanza tra la dichiarazione IVA ed il fatturato rappresentato in bilancio”.
2.3.1.5. ha invece provato: a) che il protesto illegittimo oggetto del presente Parte_1
giudizio è stato la causa della mancata conclusione, nel 2021, del contratto di sell out con Anheuser-
Busch InBev Italia s.p.a.; b) (nella misura di seguito precisata) l'entità del pregiudizio subito.
Con riferimento al profilo sopra richiamato alla lettera a) la prova deve ritenersi raggiunta alla luce delle concordanti (e sufficientemente precise) dichiarazioni rese dai testi e Fochi. Che il Tes_1
protesto sia stata la causa della mancata conclusione, nel 2021, del contratto è, del resto, almeno indirettamente, confermato dal fatto che lo stesso contratto è stato effettivamente concluso tra le stesse parti, sia pur, solo, nel 2023 una volta venuta meno l'iscrizione dello stesso protesto.
In proposito non può condividersi l'argomento (svolto dalla convenuta nella comparsa conclusionale) secondo il quale risulta inverosimile che, a fronte della repentina cancellazione del protesto, il contratto di sell out sia stato concluso solo ad inizio 2023 (sì che, nella sostanza, secondo pagina 6 di 10 la parte, la mancata conclusione del medesimo contratto nel 2021 andrebbe imputata a circostanze diverse dal protesto). Per un verso, infatti, tale argomento non tiene conto che la verosimiglianza (o, nel caso concreto, il difetto di verosimiglianza) attiene all'allegazione del fatto e non alla prova dello stesso, mirando il giudizio di verosimiglianza solo a stabilire se il fatto, così come affermato, corrisponde a qualche criterio di normalità e, pertanto, non è acquisizione di una prova (nel caso di specie, del fatto -diverso dal protesto- che avrebbe comportato il differimento nella conclusione del contratto), ma mera allegazione di un fatto normale. Per altro verso, risulta assolutamente plausibile
(avuto riguardo alle conseguenze che -comunque- si producono, nei rapporti commerciali, a fronte della pubblicazione di un protesto) la dichiarazione resa dal teste secondo la quale Tes_1
“nonostante la cancellazione del protesto dopo solo due mesi, il contratto di sell out è stato concluso solo nel 2023 perché si erano raffreddati i rapporti tra e la Anheuser Busch Inbev Pt_1
Italia spa”. Lo stesso teste ha inoltre dichiarato che per la conclusione di un contratto di sell out “la multinazionale procede a svolgere delle indagini”; indagini che, a maggior ragione a fronte dell'iscrizione del protesto, hanno, con ogni probabilità, inciso sul (significativo) differimento del tempo di conclusione del contratto.
Tanto detto, ritiene questo Giudice di poter riconoscere a titolo di risarcimento del danno la sola somma di euro 15.000,00 corrispondente al “compenso” pattuito ai sensi dell'art. 3 del contratto concluso nel 2023 (doc. 18 di parte attrice) ed alla somma indicata dal teste Fochi quale “bonus” dovuto su base annua sulla base del contratto da concludersi già nel 2021 (il riconoscimento dell'importo di euro 15.000,00 per un solo anno si giustifica considerato che ancora nel maggio
2021 il contratto di sell out non era stato concluso -né l'attrice ha offerto elementi alla stregua dei quali ritenere che le trattative già intraprese avrebbero portato alla conclusione di un contratto prima del 2022- e che lo stesso è stato poi perfezionato ad inizio 2023). Su tale importo sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda (23.9.2021) al saldo.
Non è possibile riconoscere invece ulteriori somme in conseguenza della mancata possibilità (sin dal
2021) di somministrare bevande delle quali la sola Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. sarebbe stata esclusiva distributrice. Tanto sia perché l'attrice non ha provato l'impossibilità di conseguire la somministrazione di tali bevande tramite altra società sia perché, in ogni caso, alcun elemento è stato da offerto (già solo sotto il profilo delle allegazioni) al fine di provare che Parte_1
la mancata vendita delle birre delle quali Anheuser-Busch InBev Italia s.p.a. è rivenditrice si sia tradotto in un effettivo pregiudizio economico (e tanto a maggior ragione ove si consideri che non vi sono elementi per escludere che, sino al 2023, l'attrice abbia comunque somministrato presso i propri locali birre di altri marchi, muniti di analogo apprezzamento sul mercato).
pagina 7 di 10 2.3.2. Con riferimento al danno non patrimoniale, occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità (applicabile anche all'illecito che viene qui in rilievo) secondo la quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11269). Ancora, la Suprema Corte ha pure ritenuto che la liquidazione in via equitativa del danno richieda che il danneggiato provi l'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e che l'impossibilità o elevata difficoltà di una esatta quantificazione del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza del danneggiato nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le altre, di recente, Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744 e Cass., sez. 3, ord. 29 aprile 2022, n. 13525).
Ebbene, ritiene questo Giudice che il danno all'immagine patito da in Parte_1 conseguenza dell'illegittimo protesto sia provato alla luce tanto del livello di rischio “altissimo” risultante dal report prodotto dall'attrice quale documento 7 (che un simile livello di rischio vada rapportato proprio al protesto oggetto di causa è desumibile, in particolare, dal complessivo contenuto della pagina 3 del richiamato documento 7), quanto dalla revoca dei fidi e dalla richiesta di pagamenti immediati da parte dei fornitori e del potenziale appaltatore General TR s.r.l. Tali ultimi elementi, per quanto detto, non giustificano il riconoscimento di un danno patrimoniale, ma non possono non essere valutati come indice del discredito patito dall'attrice in conseguenza del protesto illegittimo. Ancora, la stessa conclusione del contratto di sell out solo nel 2023 (per le ragioni sopra illustrate) costituisce conferma ulteriore del pregiudizio all'immagine ed alla reputazione commerciale subito dall'attrice.
Né la possibilità di riconoscere un risarcimento per il danno non patrimoniale può (come preteso dalla banca convenuta) essere esclusa in ragione del periodo di tempo limitato per il quale v'è stata l'iscrizione del protesto (avuto riguardo all'immediata ottemperanza al provvedimento da questo
Tribunale adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c.). Il tempo dell'iscrizione del protesto è, infatti, elemento da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento (non, anche, della stessa esistenza di un danno risarcibile), fermo restando che, come condivisibilmente osservato dall'attrice nella memoria di replica, gli effetti del protesto (in termini di discredito commerciale) sono destinati, in una certa qual misura, a protrarsi anche oltre la relativa cancellazione (secondo quanto del resto confermato proprio dai tempi occorsi per la conclusione del contratto di sell out).
Ebbene, ritenuto (sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) che nel caso concreto l'impossibilità o elevata difficoltà di una esatta quantificazione del danno dipenda da fattori pagina 8 di 10 oggettivi, tenuto conto della propagazione (quale risultante dagli elementi in fatto sopra richiamati con riferimento al danno patrimoniale) del danno all'immagine patito dall'attrice in conseguenza dell'illegittimo protesto, del tempo per il quale, verosimilmente, tale pregiudizio si è protratto, nonché dello svolgimento, da parte dell'attrice, di attività imprenditoriale in un contesto territoriale limitato, ritiene questo Giudice di potere liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 5.000,00.
Su tale somma devono essere riconosciuti la rivalutazione e gli interessi (a far data dalla proposizione della domanda, nella misura dell'art. 1284, co. 4, c.c.) secondo il principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712. Sull'importo così liquidato alla data odierna (pari ad euro 8.083,48) devono essere poi (limitatamente al capitale di euro 5.000,00) riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la Camera di commercio concordando le parti in ordine al coinvolgimento di tale convenuta (che ha qui svolto minima attività) in giudizio per esigenze di carattere processuale, non risultando destinataria di alcuna domanda. deve invece Controparte_1
essere condannata, stante il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dall'attrice; spese che sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione del protesto levato nei confronti di con rep. n. Parte_1
3060, iscritto il 26/05/2021 presso la C.C.I.A.A. di Napoli, con ordine alle convenute di provvedere alle consequenziali comunicazioni;
2) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1
p. t., della somma di euro 15.000,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.9.2021 al saldo a titolo di danno patrimoniale;
3) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1
p. t., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 8.083,48, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'importo di euro 5.000,00 dalla data odierna al saldo;
pagina 9 di 10 4) compensa le spese di lite tra e di commercio, industria, Parte_1 Per_1
artigianato e agricoltura di Napoli;
5) condanna in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'avv. Pierfrancesco Micillo, difensore distrattario, delle
[...]
spese del presente giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi e, per compensi, in euro
5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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