CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Teresa Laurito Giud. Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 64/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 15.1.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
1)Avv. (c.f ) n. Roma il 12/9/1964, dom. in Colleferro Parte_1 C.F._1 via Fontana dell'Oste n. 29/A, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 cpc con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 0697231399 Email_1
2)Avv. ROMANO BR HE (c.f. ) n. Colleferro il 10/10/1962, ivi C.F._2
dom. via Giovanni XXIII n.1, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cpc con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 0697231399 Email_2
Entrambi elett. Dom, in Roma via Re Tancredi n.6 c/o Avv. Massimo Parisella appellanti e
1) (cf. ) con sede in Genova piazza Piccapietra n. 48, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano DO (cf ) e C.F._3
Marco SA (cf ), giusta procura in atti C.F._4
1 2) già Controparte_2 Controparte_3
con sede in Genova piazza Piccapietra n. 48, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano DO (cf ) e Marco SA (cf ) giusta C.F._3 C.F._4
procura in atti
Entrambe elettivamente domiciliate in Frascati via F. Cecconi n.37 c/o Avv. Giulia Adotti
Appellate
Avverso
Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1673/2020
Oggetto: azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA HE BR e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla Parte_1
figlia minore hanno citato in giudizio dinanzi il Tribunale di Velletri la Persona_1 [...]
e l' ora CP_1 Controparte_3 Controparte_2
affermando di aver subito dei disservizi e dei disagi durante le operazioni di imbarco e sbarco dalla nave “Costa Pacifica” relativamente ad una crociera alla quale hanno partecipato dal 26 Luglio al 2
Agosto 2009, chiedendo la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 25.000,00.
Con sentenza n. 325/2013 il Tribunale di Velletri accoglieva le domande degli attori condannando le società convenute al pagamento di un risarcimento quantificato nella misura di € 10.000,00 oltre le spese di lite.
In esecuzione della sentenza n. 325/2013 la effettuava il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 13.339,74 agli attori comprensiva delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 325/2013 proponevano appello le società convenute e con sentenza n
5201/2013 la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado, rigettando le domande originariamente avanzate dai coniugi condannando questi ultimi al rimborso delle Parte_2 spese di lite del doppio grado che ha liquidato in € 3.000,00 per il primo grado ed € 3.700,00 per il secondo grado.
I coniugi interponevano sia ricorso per Cassazione che per revocazione della Parte_2
sentenza n. 5201/2013 della Corte di Appello.
Poiché, però, non restituivano spontaneamente quanto ricevuto in virtù della sentenza n. 325/2013 riformata in appello, la otteneva dal Tribunale di Velletri l'emissione del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2044/2014 avverso il quale i proponevano opposizione respinta dal Parte_2
2 Tribunale di Velletri con sentenza n. 444/2018, e condanna degli opponenti alle spese del giudizio di opposizione liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
La e la notificavano atti di precetto per ottenere il CP_1 Controparte_2
pagamento delle somme, precetti che venivano opposti, ed effettuavano pignoramento presso terzi in danno dei debitori, pignoramenti che, sebbene siano risultati infruttuosi per dichiarazione negativa dei terzi, sono stati comunque opposti dai debitori.
I giudizi di opposizione ai precetti e di opposizione all'esecuzione venivano riuniti e decisi dal
Tribunale di Velletri con sentenza n. 2856/2016 che rigettava le opposizioni condannando i
[...]
al pagamento delle spese di quel giudizio liquidate in € 2.430,00 oltre accessori, dovendosi Pt_3
precisare che in detto giudizio si instaurava il subprocedimento per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza n. 5201/2013 della Corte di Appello di Roma, subprocedimento definito dal Tribunale di Velletri con ordinanza n. 4960 /2015 che rigettava l'istanza di sospensione condannando i al pagamento in favore di ciascuna società, della ulteriore somma Parte_2 di € 1.620,00 oltre accessori, per spese della fase cautelare.
Con sentenza n. 4932/2016 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei Parte_2
avverso la sentenza n. 5201/2013 della Corte di Appello di Roma, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di quel giudizio liquidate in € 3.200,00 oltre accessori, oltre al pagamento della ulteriore somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 comma 3 cpc.
In virtù dei titoli giudiziali sopra indicati i coniugi risultano debitori nei confronti Parte_2 della dell'importo complessivo di € 39.777,24, mentre della Controparte_1 [...] dell'importo complessivo di € 24.770,00. Controparte_2
In considerazione del fatto che a seguito di accertamenti sulla consistenza patrimoniale dei debitori è risultato che i beni immobili di proprietà del MA sono confluiti in un fondo patrimoniale costituito in data 4/11/2008, e che anche i beni immobili della unitamente all'autovettura Pt_1
di proprietà del MA, sono confluiti in un fondo patrimoniale costituito il 15/5/2014, le società
creditrici con il presente giudizio hanno proposto azione per accertare la simulazione e/o la revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio del 15/5/2014, Per_2
trascritto il 19/5/2014 rep. N. 6193 racc. n. 4385, trascritto a margine dell'atto di matrimonio in data
21/5/2014, quale atto posto in essere per sottrarre i beni ai creditori.
Si sono costituiti in primo grado i chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
Con sentenza n. 1673/2020 il Tribunale di Velletri ha accolto la revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti delle società creditrici dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto Notaio
3 del 15/5/2014, trascritto il 19/5/2014 rep. N. 6193 racc. n. 4385, annotato a margine dell'atto Per_2
di matrimonio in data 21/5/2014, con compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i per i seguenti motivi: Parte_2
1)nullità della sentenza impugnata per difetto dello ius postulandi per nullità del mandato conferito ai difensori DO e SA quali procuratori delle parti in conflitto di interessi tra loro.
2)nullità della sentenza impugnata per omessa declaratoria di nullità della citazione per indeterminatezza dell'azione proposta, ovvero almeno della parte riferentesi all'azione risarcitoria.
3)invalidità della sentenza impugnata per carenza della prova della simulazione
4)invalidità della sentenza impugnata per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Gli appellanti hanno altresì formulato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, istanza dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 13/4/2021 con condanna degli istanti al pagamento della somma di € 1.150,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Si costituivano in appello e le quali si sono opposte CP_1 Controparte_2 all'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado, nel merito hanno concluso per il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
All'udienza del 16/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti denunciano la nullità della sentenza impugnata per difetto dello ius postulandi per nullità del mandato conferito ai difensori DO e SA quali procuratori di parti in conflitto di interessi tra loro.
Il motivo è infondato.
In virtù dei titoli giudiziali venutisi a creare nel corso della lunga querelle giudiziaria tra gli odierni appellanti e le società appellate, i coniugi risultano debitori nei confronti della Parte_2
dell'importo complessivo di € 39.777,24, mentre della Controparte_1 Controparte_2 dell'importo complessivo di € 24.770,00.
[...]
Orbene rileva la Corte che non sussiste alcun conflitto di interessi tra le due società creditrici che hanno chiesto la revocatoria a seguito della scoperta della costituzione di fondo patrimoniale per atto
Notaio del 15/5/2014, trascritto il 19/5/2014 rep. N. 6193 racc. n. 4385, atto che ha sottratto i Per_2
beni di proprietà dei debitori alla garanzia delle ragioni creditorie di entrambe le società.
4 Difatti le due società hanno crediti distinti nei confronti degli appellanti, sebbene nascenti dalla medesima controversia e, in relazione alla proposta azione revocatoria non si trovano in alcuna posizione di conflitto di interessi tra loro avendo, al contrario, il medesimo convergente interesse ad ottenere la revoca dell'atto pregiudizievole posto in essere dai debitori, con conseguente declaratoria di inefficacia nei loro confronti, al fine di soddisfare le rispettive ragioni creditorie sul patrimonio dei debitori mediante esecuzione forzata.
Conseguenza di ciò è che non sussiste alcuna nullità del mandato difensivo conferito dalle due società ai medesimi difensori né alcun difetto di ius postulandi.
Con il secondo motivo si lamenta la omessa declaratoria da parte del Tribunale della nullità della citazione per indeterminatezza dell'azione proposta (simulazione o revocatoria), ovvero almeno della parte riferentesi all'azione risarcitoria, mentre con il terzo motivo gli appellanti invocano l'invalidità della sentenza impugnata per carenza della prova della simulazione.
I motivi vengono trattati congiuntamente in ragione della loro connessione ed il secondo motivo è da ritenersi infondato con assorbimento del terzo motivo.
Rileva la Corte che sussiste causa di nullità della citazione per insufficiente determinazione della domanda soltanto nel caso in cui gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad essi allegati e non consentano alla controparte di apprestare adeguate difese (Cass. sez. II n. 1681/2015).
Nel caso in esame dal tenore complessivo dell'atto di citazione e della documentazione allegata, si comprende chiaramente che la domanda formulata dalle società creditrici è finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto
Notaio del 15/5/2014, trascritto il 19/5/2014 rep. N. 6193 racc. n. 4385, atto che ha sottratto i Per_2
beni di proprietà dei debitori alla garanzia delle ragioni delle società creditrici, tanto che gli odierni appellanti, costituitisi in primo grado, hanno potuto compiutamente difendersi nel merito per contrastare la domanda delle società creditrici in ordine alla asserita insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale nei confronti delle odierne appellate.
Né può essere considerata causa di nullità della citazione per insufficiente determinazione della domanda, la proposizione in via alternativa, come nel caso in esame, nello stesso giudizio dell'azione di simulazione e dell'azione revocatoria, atteso che in questa fattispecie l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra (Cass sez. III n. 7121/2024), potere discrezionale correttamente esercitato dal Tribunale nella sentenza impugnata laddove ha qualificato la domanda come azione revocatoria.
5 Conseguentemente anche in relazione a tali profili deve essere confermata la sentenza impugnata.
Con il quarto motivo gli appellanti eccepiscono l' invalidità della sentenza impugnata per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo – o eventus damni – si rammenta che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez. 3, 04/07/2006, n.
15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813).
Ebbene, nel caso di specie, si deve constatare come l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, quale atto dispositivo a titolo gratuito, peraltro compiuto a distanza di anni dal matrimonio e successivamente all'insorgenza dei crediti vantati dalle società, comporti senza dubbio una variazione quantitativa del patrimonio degli appellanti tale da non consentire ai creditori di soddisfarsi.
Difatti nel fondo patrimoniale costituito il 15/5/2014 sono confluiti l'unico bene di proprietà del
MA (l'autovettura) e gli immobili di proprietà della ed i debitori non hanno dato prova Pt_1
alcuna di avere un patrimonio residuo tale da poter soddisfare le ragioni creditorie ma, al contrario, risulta in atti che gli appellanti non hanno alcun patrimonio residuo, atteso che gli immobili di proprietà del MA già erano confluiti in altro fondo patrimoniale costituito nel 2008.
Risulta conseguentemente chiaro che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 15/5/2014 costituisca un pregiudizio alle ragioni creditorie tale da potersi confermare la sussistenza dell'eventus damni.
Relativamente poi all'elemento soggettivo della scientia damni si rileva che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. sez. III sentenza n. 27546/14).
6 Sussistono nel caso di specie elementi che inducono a ritenere che gli appellanti fossero pienamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con la costituzione del fondo patrimoniale del 15/5/2014 essendo dirimente il fatto che il fondo patrimoniale è stato costituito successivamente all'insorgenza del credito derivante dalla sentenza n. 5201/2013 della Corte di
Appello di Roma che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, condannando gli odierni appellanti alla restituzione alle società appellate delle somme versate in virtù della sentenza riformata, oltre le spese di lite.
Da ciò ne discende che anche il requisito soggettivo della scientia damni risulta provato e che, conseguentemente, l'azione revocatoria esperita dalle società appellate è stata correttamente accolta dal Tribunale di Velletri la cui decisione deve essere confermata.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ritiene infine la Corte che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata dalle appellate.
Difatti è manifesta l'inconsistenza giuridica delle censure formulate in sede di gravame con particolare riferimento al motivo di impugnazione relativo all'inesistente conflitto di interessi dei difensori delle società creditrici nel presente procedimento volto a creare il presupposto per il recupero forzoso dei rispettivi crediti già accertati in altra sede in via definitiva, nonché ai motivi inerenti la nullità della citazione e la carenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, su entrambi dei quali c'è copiosa e consolidata giurisprudenza di segno contrario alle tesi degli appellanti.
In proposito non può non tenersi conto della qualità personale degli appellanti (entrambi avvocati), i quali, proprio in ragione della professione esercitata, non possono non essere consapevoli della inconsistenza giuridica delle tesi sostenute e degli orientamenti giurisprudenziali contrari a ciò aggiungendosi che gli appellanti ben sanno che il compimento di atti dispositivi del patrimonio, in particolar modo a titolo gratuito come la costituzione di fondo patrimoniale nel quale è confluito tutto il loro patrimonio, successivamente all'insorgenza del credito, seppure litigioso, è assoggettabile a revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.1 n.1 c.c..
Quanto sopra evidenzia la palese pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli appellanti in quanto contraria al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ciò concretizzando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. con conseguente responsabilità aggravata degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.
1-3 c.p.c., per abuso dello strumento processuale in quanto utilizzato per fini diversi da quelli ai quali è preordinato che, in tal modo, hanno prodotto effetti pregiudizievoli
7 alle controparti per la condanna al cui ristoro non è richiesta né la domanda di parte, né la prova del danno (Cass. SS.UU n. 22405/2018).
In conseguenza di quanto sopra, ritiene la Corte che gli appellanti debbano essere condannati a risarcire il pregiudizio cagionato alle controparti a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.
1-3 c.p.c., pregiudizio che viene quantificato in € 7.158,50 pari al 50% delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 sulla base del valore della causa (€ 64.547,24) dichiarato all'atto dell'iscrizione.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da e MA BR HE Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1673 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle appellate e Controparte_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in Controparte_2
complessivi euro 14.317,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
c)condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle appellate e Controparte_1 della somma di € 7.158,50 a titolo di risarcimento per Controparte_2
responsabilità aggravata ex art.96 c.
1-3 c.p.c.
d)dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 21 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
8