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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Canè e Altavilla - Ricorrente – contro
, in persona Controparte_1
del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: ordinanza ingiunzione per omissione contributiva
Fatto e diritto
Con atto depositato il 23.08.24, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Sicchè la notifica della sola ordinanza ingiunzione all'opponente sarebbe intempestiva. Viene comunque eccepita la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa attorea chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
L'atto di accertamento in questione risulta regolarmente notificato il 1.3.2019, come da documentazione prodotta dall' non solo alla società, CP_1 Controparte_2 oggi estinta, ma anche al legale rappresentante odierno opponente. Pertanto non vi è alcuna decadenza.
Tuttavia essendo stata la ordinanza ingiunzione notificata solo il 25 luglio 2024, il termine prescrizionale quinquennale è spirato, essendo l'ultimo atto interruttivo prodotto la notifica effettuata il 1.3.19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi richiesti con l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 20.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Canè e Altavilla - Ricorrente – contro
, in persona Controparte_1
del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: ordinanza ingiunzione per omissione contributiva
Fatto e diritto
Con atto depositato il 23.08.24, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Sicchè la notifica della sola ordinanza ingiunzione all'opponente sarebbe intempestiva. Viene comunque eccepita la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa attorea chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
L'atto di accertamento in questione risulta regolarmente notificato il 1.3.2019, come da documentazione prodotta dall' non solo alla società, CP_1 Controparte_2 oggi estinta, ma anche al legale rappresentante odierno opponente. Pertanto non vi è alcuna decadenza.
Tuttavia essendo stata la ordinanza ingiunzione notificata solo il 25 luglio 2024, il termine prescrizionale quinquennale è spirato, essendo l'ultimo atto interruttivo prodotto la notifica effettuata il 1.3.19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi richiesti con l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 20.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE