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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata e difesa, per mandato in calce all'originale dell'atto di Parte_1 appello, dall'avv. Giulio Bonanno appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrico Gentile
PISANO GIUSEPPE con il patrocinio dell'avv. Iuppa Michele appellati
, Controparte_2 appellato contumace
1 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « PIACCIA ALL' ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA Respinte ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: -Dichiarare e confermare la responsabilita' totale del conducente la vettura FIAT “panda” tg. CY- 904-A per l'evento lesivo di cui in atti. -Condannare conseguentemente gli appellati -in solido tra loro- al pagamento in favore della SI.ra
di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro de quo delle seguenti voci:
1-a) Lesioni fisiche (I.P.+ Parte_1 I.T.T. + I.T.P. Danno morale) Per una somma complessiva di denaro pari ad € 110.000,00 o per la somma cosi' come determinata a seguito di disposta CTU medico legale o per la somma maggiore o minore che quest'ON. riterrà Pt_2 legittima oltre gli interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. -Con vittoria di compensi professionali -Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Per l'istruttoria: Si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1)Ammettersi C.T.U medico-legale sulla persona della SI.ra al fine di accertare e quantificare le Parte_1 lesioni ( presenti sulla propria persona.» CodiceFiscale_1
Conclusioni per l'appellato: «Voglia La Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dalla SI.ra poiché Parte_1 infondato e condannarla al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio. »
Conclusioni per l'appellato SA PE: « Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello proposto e per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate da parte appellante respinta ogni contraria istanza. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1 la compagnia SA PE e , chiedendo: Controparte_3 Controparte_2
1. Di dichiarare e confermare la totale responsabilità di SA PE, in qualità di conducente della vettura FIAT Panda, targa CY-904-AD, in relazione al sinistro descritto in narrativa verificatosi il 12.09.2015;
2. Di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da a seguito del sinistro, così articolati: lesioni fisiche (invalidità permanente, Parte_1
inabilità temporanea totale e parziale, danno morale), per un importo complessivo di
€110.000,00, ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia si Controparte_4 costituiva in giudizio, contestando l'atto introduttivo sia in fatto che in diritto.
2 I convenuti e PE SA rimanevano contumaci per l'intero corso del Controparte_2 processo.
Nel corso del giudizio, le parti avanzavano richieste istruttorie. Il Giudice di primo grado, esaminata la causa, ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 c.p.c.
All'esito delle conclusioni, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4665/18 pubblicata il
29/10/2018, rigettava la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1
PE SA, e e condannava l'attrice al Controparte_2 Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_4 liquidate in € 5.635,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie pari al
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Con successivo atto di citazione, la SI.ra proponeva appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, lamentando che il Tribunale avesse fondato la decisione su argomentazioni non supportate da adeguati riscontri probatori.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 condanna dell'appellante al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.
Si costituiva inoltre SA PE, il quale confermava la dinamica del sinistro per come descritta dall'appellante nel giudizio di primo grado chiedendo di accogliere l'appello.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
21/03/2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante ha contestato, con un unico motivo di appello, l'erronea valutazione del
Tribunale circa la mancata prova dei fatti a sostegno della domanda risarcitoria.
Tuttavia, tale censura risulta infondata.
In materia di responsabilità per sinistri stradali, l'onere della prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la condotta e il danno grava sull'attore (art. 2697 c.c.). Il Giudice,
3 pertanto, deve accertare che tale onere sia stato adempiuto prima che il convenuto sia chiamato a dimostrare l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 13390/2007).
Secondo il principio del libero convincimento, il Giudice valuta autonomamente l'efficacia probatoria degli elementi acquisiti, senza essere vincolato da una gerarchia delle prove (cfr.
Cass. n. 21356/2021).
Nel caso di specie, non essendo presente alcun verbale delle autorità (vigili urbani, polizia o carabinieri) e risultando come unica prova la testimonianza di parte attrice, il Tribunale ha correttamente valutato l'attendibilità del teste.
La teste, SI.ra , ha riferito di avere assistito all'accaduto e di avere fornito il Testimone_1 proprio recapito alla figlia della danneggiata, dichiarandosi disponibile a testimoniare.
Tuttavia, il suo nominativo è stato indicato dall'attrice solo nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., senza essere menzionato nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora o nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tale circostanza appare illogica e incide sulla credibilità della testimonianza, influenzando il giudizio sulla veridicità della dinamica del sinistro.
Ne consegue che il primo Giudice ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria per insufficienza probatoria.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, in favore di in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e Controparte_3
I.V.A., nella misura di legge.
Si compensano le spese tra l'appellante e SA PE.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4665/18 del Parte_1
Tribunale di Palermo, pubblicata il 29/10/2018;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di
[...]
, liquidate in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella Controparte_4 misura di legge;
3. compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 23.01.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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