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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1094/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Fogliano Redipuglia
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Fogliano Redipuglia entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARANGON GIULIA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
A) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, di sua
1 esclusiva proprietà, sita in Fogliano Redipuglia (GO), via Terra Rossa n. 34. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il signor sposterà la residenza anagrafica dalla casa familiare entro un mese dall'omologa Pt_2 della separazione. Attualmente, il IG convive con una compagna e i genitori ritengono Pt_2 ancora prematuro far pernottare i bambini presso l'abitazione del padre. Fino a diversa decisione assunta di comune accordo dai genitori, nell'interesse dei bambini, gli stessi saranno quindi riaccompagnati presso Per l'abitazione materna dopo cena. non potrà pernottare a casa della compagna del padre fino all'età di tre anni. Resta inteso che qualora il padre avesse la possibilità di tenerli con sé la notte, senza la compagna, i bambini potranno dormire entrambi presso di lui, a prescindere dall'età.
C) Nel caso in cui si inserisca un nuovo partner nella vita del genitore, quest'ultimo si impegna a far conoscere all'altro genitore il nuovo compagno e a comunicare ai figli l'esistenza della nuova relazione. Il nuovo partner sarà introdotto nella vita dei figli in maniera molto graduale, rispettando i tempi dei bambini e solo qualora la relazione possa considerarsi stabile e duratura, quindi non prima di un anno dall'instaurazione della nuova relazione, salvo diversa concorde valutazione dei genitori;
ciò per permettere ai bambini di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto famigliare ed evitare sovrapposizioni dei ruoli genitoriali.
D) Salvo quanto previsto ai punti precedenti, e salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i bimbi, con le seguenti modalità a settimane alterne. Settimana 1: il martedì dalle 17.30 fino alla mattina successiva;
il venerdì dalle 17.30 fino alla mattina successiva;
sabato: intera giornata più pernotto sino alla mattina successiva;
Settimana 2: il mercoledì dalle 17.30 sino alla mattina successiva;
la domenica per l'intera giornata sino alla mattina successiva.
E) Nel periodo estivo, tenendo conto delle esigenze dei minori, e salvo diverso accordo, entrambi i Per genitori potranno tenere con sé i figli per le vacanze per 10 giorni, anche non consecutivi. Il figlio , fino al compimento del suo terzo anno di età, non potrà trascorrere con il padre più di 5 giorni consecutivi comprensivi di pernotto. La permanenza estiva con l'uno e l'altro genitore dovrà essere reciprocamente comunicata con un congruo anticipo. Il periodo di ferie sarà scelto da ciascun genitore ad anni alterni, il primo anno 2024 dal padre.
2 F) I genitori si impegnano a comunicare il luogo in cui si troveranno i figli minori nei periodi in cui sono assegnati al genitore, in particolare nei periodi di vacanza, favorendo in ogni momento i contatti
(telefonate o videochiamate) con il genitore assente.
G) Nelle giornate di Natale e Pasqua, i bambini trascorreranno metà giornata con la madre e metà giornata con il padre. Nel 2024, la scelta spetterà al padre (mattina con uno e pomeriggio con l'altro ad anni alterni)
e tutte le altre giornate di festività, come da calendario nazionale, verranno suddivise tra il padre e la madre ad anni alterni.
H) Le giornate di affidamento subiranno variazioni nei giorni del compleanno dei nonni, sia paterni che materni, i quali avranno diritto di trascorrere il loro compleanno con i nipotini. CP_ I) L'assegno unico universale erogato dall' sarà riconosciuto per intero alla madre.
J) Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile pari a complessivi euro 200,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, per entrambi i figli, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, per i prossimi due anni. Con decorrenza dal 2026, l'assegno sarà di € 300,00.
K) Qualora il padre non potesse - per ragioni lavorative - tenere i bambini durante un intero mese,
l'assegno mensile di mantenimento sarà aumentato a complessivi euro 400,00 mensili per entrambi i bambini.
L) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Gorizia. CP_ M) Qualora dovesse venir meno l'assegno unico universale erogato dall' l'assegno di mantenimento sarà automaticamente aumentato a complessivi 400,00 euro mensili per entrambi i figli.
N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
O) I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze tra di loro, di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto ad ogni altra divisione di beni mobili e/o conti correnti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
P) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Ronchi dei Legionari in data 28.06.2014 (anno 2014, atto n. 2, parte 2, serie A). Per Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] in data [...]) e (nato a Per_2
Monfalcone in data 05.12.2022).
3 I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/03/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni poi omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 51 - RG 1094/2024 del 03/06/2024, pubblicata il
04/06/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi, all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 18/03/2024 e di ottenere pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/06/2014, in Ronchi dei Legionari, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari (anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
4 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Ponzin
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1094/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Fogliano Redipuglia
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Fogliano Redipuglia entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARANGON GIULIA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
A) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, di sua
1 esclusiva proprietà, sita in Fogliano Redipuglia (GO), via Terra Rossa n. 34. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il signor sposterà la residenza anagrafica dalla casa familiare entro un mese dall'omologa Pt_2 della separazione. Attualmente, il IG convive con una compagna e i genitori ritengono Pt_2 ancora prematuro far pernottare i bambini presso l'abitazione del padre. Fino a diversa decisione assunta di comune accordo dai genitori, nell'interesse dei bambini, gli stessi saranno quindi riaccompagnati presso Per l'abitazione materna dopo cena. non potrà pernottare a casa della compagna del padre fino all'età di tre anni. Resta inteso che qualora il padre avesse la possibilità di tenerli con sé la notte, senza la compagna, i bambini potranno dormire entrambi presso di lui, a prescindere dall'età.
C) Nel caso in cui si inserisca un nuovo partner nella vita del genitore, quest'ultimo si impegna a far conoscere all'altro genitore il nuovo compagno e a comunicare ai figli l'esistenza della nuova relazione. Il nuovo partner sarà introdotto nella vita dei figli in maniera molto graduale, rispettando i tempi dei bambini e solo qualora la relazione possa considerarsi stabile e duratura, quindi non prima di un anno dall'instaurazione della nuova relazione, salvo diversa concorde valutazione dei genitori;
ciò per permettere ai bambini di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto famigliare ed evitare sovrapposizioni dei ruoli genitoriali.
D) Salvo quanto previsto ai punti precedenti, e salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i bimbi, con le seguenti modalità a settimane alterne. Settimana 1: il martedì dalle 17.30 fino alla mattina successiva;
il venerdì dalle 17.30 fino alla mattina successiva;
sabato: intera giornata più pernotto sino alla mattina successiva;
Settimana 2: il mercoledì dalle 17.30 sino alla mattina successiva;
la domenica per l'intera giornata sino alla mattina successiva.
E) Nel periodo estivo, tenendo conto delle esigenze dei minori, e salvo diverso accordo, entrambi i Per genitori potranno tenere con sé i figli per le vacanze per 10 giorni, anche non consecutivi. Il figlio , fino al compimento del suo terzo anno di età, non potrà trascorrere con il padre più di 5 giorni consecutivi comprensivi di pernotto. La permanenza estiva con l'uno e l'altro genitore dovrà essere reciprocamente comunicata con un congruo anticipo. Il periodo di ferie sarà scelto da ciascun genitore ad anni alterni, il primo anno 2024 dal padre.
2 F) I genitori si impegnano a comunicare il luogo in cui si troveranno i figli minori nei periodi in cui sono assegnati al genitore, in particolare nei periodi di vacanza, favorendo in ogni momento i contatti
(telefonate o videochiamate) con il genitore assente.
G) Nelle giornate di Natale e Pasqua, i bambini trascorreranno metà giornata con la madre e metà giornata con il padre. Nel 2024, la scelta spetterà al padre (mattina con uno e pomeriggio con l'altro ad anni alterni)
e tutte le altre giornate di festività, come da calendario nazionale, verranno suddivise tra il padre e la madre ad anni alterni.
H) Le giornate di affidamento subiranno variazioni nei giorni del compleanno dei nonni, sia paterni che materni, i quali avranno diritto di trascorrere il loro compleanno con i nipotini. CP_ I) L'assegno unico universale erogato dall' sarà riconosciuto per intero alla madre.
J) Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile pari a complessivi euro 200,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, per entrambi i figli, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, per i prossimi due anni. Con decorrenza dal 2026, l'assegno sarà di € 300,00.
K) Qualora il padre non potesse - per ragioni lavorative - tenere i bambini durante un intero mese,
l'assegno mensile di mantenimento sarà aumentato a complessivi euro 400,00 mensili per entrambi i bambini.
L) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Gorizia. CP_ M) Qualora dovesse venir meno l'assegno unico universale erogato dall' l'assegno di mantenimento sarà automaticamente aumentato a complessivi 400,00 euro mensili per entrambi i figli.
N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
O) I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze tra di loro, di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto ad ogni altra divisione di beni mobili e/o conti correnti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
P) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Ronchi dei Legionari in data 28.06.2014 (anno 2014, atto n. 2, parte 2, serie A). Per Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] in data [...]) e (nato a Per_2
Monfalcone in data 05.12.2022).
3 I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/03/2024, hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Le parti, nell'ambito del presente giudizio, si sono separate consensualmente, come da conclusioni poi omologate con sentenza del Tribunale di Gorizia n. 51 - RG 1094/2024 del 03/06/2024, pubblicata il
04/06/2024, passata in giudicato.
Da allora non è mai ripresa la convivenza ed è venuta meno l'affectio coniugalis, avendo le parti manifestato la volontà di non riconciliarsi.
I coniugi, all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi, con la conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio depositato il 18/03/2024 e di ottenere pronuncia divorzile.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 28/06/2014, in Ronchi dei Legionari, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari (anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
4 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Ponzin
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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