Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6509 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
avv. DE PASCALI A M Parte_1 ricorrente avv. M Controparte_1
GIAMPAOLO resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo: di accertare il diritto a conseguire l'indennità chilometrica ex art. 23 Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestali e idraulico - agraria della ed ex art. 15 e 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e CP_2 idraulico agraria del 7.12.2010 per le giornate lavorative svolte negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per l'importo complessivo di euro 3628,51 oltre accessori con la conseguente condanna del pagamento al pagamento delle relative differenze retributive per il predetto periodo temporale ed accessori nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio la parte intimata tardivamente, contestando la fondatezza delle domande anche nel merito. All'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato in limine che la fattispecie è analoga a quella già esaminata dalla Sezione nella sentenza della Sezione n.305/2022 – confermata in appello con la sentenza della locale Corte
n.2406/2023 - i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc. In particolare si legge in tale dictum: “costituirsi in entrambi i giudizi riuniti parte resistente ha contestato le avverse pretese prospettando, per un verso, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'ente datore di lavoro delle parti ricorrenti, in relazione agli anni di causa, sarebbe stato pur sempre la (che avrebbe dovuto essere CP_2 reputata obbligata alla relativa retribuzione) e, per altro verso, la non applicazione ai rapporti di lavoro in questione del
l' si sarebbe avvalsa, tra l'altro, “degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle CP_1 dipendenze della , già addetti alle attività forestali e irrigue” (e cioè delle parti ricorrenti) altresì CP_2 puntualizzando che siffatti operai sarebbero transitati alle dipendenze dell “ai sensi dell'articolo 31 del decreto CP_1 legislativo 31 marzo 2001, n. 165” (si veda la lett. a) della disposizione in argomento). L'art. 31 del d. lgs. 165/2001 dispone che nell'ipotesi di “trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati” al personale che passa alle dipendenze di tali ultimi soggetti si applichi l'art. 2112 c.c. che, appunto, al comma 1, dispone che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario” e quindi, nella fattispecie in argomento, con l' (da reputarsi quindi tenuta al pagamento della retribuzione e delle relative CP_1 indennità ai ricorrenti con riferimento agli anni oggetto di causa). Con riferimento alla seconda doglianza sollevata dalla parte resistente (relativa all'individuazione della disciplina collettiva applicabile) è sufficiente rilevare che i contratti di assunzione originari non individuano esplicitamente quale fosse il c.c.n.l. applicabile ai rapporti ma che una esplicita indicazione in favore della tesi dei ricorrenti è rinvenibile all'interno della deliberazione della Giunta della CP_2
4.12.2009 n. 2408 in cui testualmente di prevede che: “La impiega operai forestali … A questi operai si CP_2 applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori idraulico-forestale e idraulico-agraria, mentrealcuni istituti sono demandati alla contrattazione decentrata”. Ciò posto, in base a quanto stabilito dagli artt. 54 del c.c.n.l. del
2.08.2006 e del 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (i quali dispongono che il datore di lavoro provveda ai mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, nel caso in cui la distanza dal centro di raccolta sia superiore ai 2 km, fermo restando che, qualora l'azienda non provveda a tali mezzi, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro) e dall'art. 23 del c.i.r. del 5.10.2009 (il quale stabilisce che, se il datore di lavoro non provvede al mezzo di trasporto, all'operaio è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno), il rimborso spettante ai ricorrenti avrebbe dovuto essere pari ad 1/5 del prezzo di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno per il percorso effettuato dal centro di raccolta al centro lavorativo. Il verbale di accordo del 18.4.2011 ha identificato la nozione di
“centro di raccolta” nei termini che seguono: “i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per l'impiego
(ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò, si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di 1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa procederà ad effettuare i relativi conguagli, ritenendosi esauriti i Pt_2 relativi contenziosi”. Nel successivo verbale del 4.5.2011 le parti collettive hanno interpretato autenticamente la definizione di “centro di raccolta” in precedenza riportata: “Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in
2 tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori”.
2. A sostegno della fondatezza della pretesa azionata dall'istante, quale dipendente dell'ente intimato, militano anche rilievi [che si richiamano per brevità nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc.] svolti nella sentenza della Sezione nn. 2282/2021 resa inter partes e passata in giudicato (all.31 ricorso ed attestazione di cui all'all.1 note conclusive) con la quale è stato già riconosciuto il diritto dell'istante all'indennità di percorrenza. Invero, è noto che qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in termini Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/03/2024, n. 7834).
3.1. Inquadrata nei termini suddetti, la disciplina collettiva pertinente devono ritenersi circostanze pacifiche tra le parti (in quanto allegate dalle stesse negli atti introduttivi e non specificamente contestate dalla controparte) che: la residenza dell'istante è in CI GI (FG) alla via Forno 8 ; la distanza tra tale residenza ed il cantiere di lavoro Vivaio forestale sito in Biccari (FG) è di CP_3 km 21,20, distanza minore rispetto a quella maggiore corrente tra il centro di raccolta sito in Lucera ed predetto cantiere pari a 39,60 km;
l'ente convenuto non ha fornito al ricorrente i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento del luoghi di lavoro;
lo svolgimento di giornate lavorative pari a 35 nell'anno 2019, a 194 nell'anno 2020, a 211 nell'anno 2021, a 59 nell'anno 2022 fino al 30 giugno (cfr.all.2 ricorso).
3.2. Sulla base dei dati fattuali testè riferiti, non pare dubbia la fondatezza della pretesa attorea ove si ponga mente al disposto degli artt. 15 e 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 7.12.2010 e dei verbali di Accordo sindacale del 18.4.2011 e 4.5.2011 (cfr. in termini
Corte appello di Bari sez.lav. nn.763 e 1633/2022 e 243 e 2406/2023, 1603/2024 nonché ordinanze nn.5497, 5498, 6232 e 6229 Cass. Sez. lav. i cui rilievi si richiamano per brevità nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc.).
4. Venendo ora alla quantificazione delle spettanze rivendicate, si rimarca che l'importo indicato dall'istante in ricorso così come risultante dagli allegati conteggi può dirsi acclarato al presente giudizio.
Infatti, la parte resistente non ha contestato specificamente i conteggi formulati dal ricorrente. Orbene, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea
3 incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, ex plurimis, Cass. n. 945/2006). Ne deriva che, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi, essi vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa.
5. A fronte dell'omessa dimostrazione da parte dell dell'integrale pagamento della posta CP_1 in esame nell'importo come conteggiato dal ricorrente (da reputarsi, appunto, pacifico in quanto frutto di conteggi non oggetto di specifica contestazione da parte dell l resistente deve essere CP_1 CP_1 quindi condannata al pagamento - a titolo di indennità di percorrenza chilometrica per le giornate lavorative individuate in dettaglio al precedente punto 3.1 ed espletate nel periodo temporale 2019 - 2022
- in favore di costui dell'importo complessivo di Euro 3628,51 il tutto oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge e fino al soddisfo (cfr. in termini su fattispecie identica sentenze della Sezione nn.792 del
13 febbraio 2017, 932 del 16 febbraio 2017 e da ultimo 4436, 4499/2018, 682/2019 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza,
19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della
Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano
Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono l'integrale soccombenza dell' resistente in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa. CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
4 accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento del relativo diritto, condanna l CP_1 resistente a corrispondere a titolo di indennità chilometrica per il periodo 2019 - 2022 in favore del ricorrente l'importo complessivo di Euro 3628,51 il tutto oltre interessi e rivalutazione, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1 euro 2200,00, oltre rimborso spese anche forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 10.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
5