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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. REZZADORE MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_2
SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. REZZADORE MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 419/2024 pubblicata il 23/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 6 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore , Per_1
nata a [...] il [...], un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
BENTIVOGLIO (BO) il 15/02/1973, e nata a [...] il Parte_2
09/11/1976, celebrato a CASTENASO (BO) il 20/08/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTENASO (BO) al n. 23 parte 1, anno 2023;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_1
domiciliazione presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle sue esigenze di vita e di studio. Resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
2. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana della predetta.
3. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative pagina 2 di 6 alla tutela della salute della loro figlia minore.
4. La minore resterà residente e vivrà presso e con la madre Sig.ra nella Per_1 Parte_2
abitazione sita in Castenaso (BO), Via Foggianova n. 6/2, dove già abita.
5. Si dà atto che il Sig. ha trasferito i propri beni ed oggetti personali nella sua residenza sita Pt_1
in Bologna, Via Eleonora Duse n. 19, dove vive assieme alla di lui madre.
6. Il padre terrà con sé la figlia nei giorni di venerdì e sabato a settimane alterne. Più Per_1 precisamente, nel periodo scolastico, il padre attenderà la figlia all'uscita da scuola al venerdì e la terrà con sé fino al sabato sera, riaccompagnandola a casa della mamma entro le ore 21,00 circa. Il padre, inoltre, terrà con sé la figlia uno/due pomeriggi alla settimana Per_1
preferibilmente nel giorno in cui la figlia frequenta attività extra-scolastiche, e previ accordi con la madre.
7. I genitori stabiliscono concordemente che la figlia potrà pernottare assieme al padre in Per_1
Bologna, via Eleonora Duse n. 19 e presso la nonna paterna, nonché presso l'abitazione dei nonni materni ed in presenza di uno di essi.
8. I genitori stabiliscono concordemente che qualora la madre, per esigenze lavorative, non possa accompagnare o andare a prendere a scuola la figlia , il padre nei giorni infrasettimanali, si Per_1 recherà a prendere la figlia da scuola e la terrà con sé o l'accompagnerà a casa della nonna paterna, Sig.ra sita in Bologna. La madre si recherà all'abitazione della Testimone_1
nonna paterna a prendere la figlia per riportarla con sé a casa.
9. I genitori d'accordo stabiliscono che, durante le feste natalizie e pasquali, resterà alcuni Per_1
giorni con ciascuno dei genitori previ accordi tra i genitori stessi.
10. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con almeno quattordici giorni, comprendenti Per_1
sette giorni consecutivi di una delle due settimane. Per i restanti giorni il padre terrà la figlia tenendo conto dei propri impegni lavorativi ed eventualmente pernottando con la stessa presso l'abitazione della nonna paterna. Per i periodi delle vacanze estive che la figlia non trascorrerà con uno dei genitori, i genitori stessi concorderanno via via la collocazione della minore in strutture, campi sportivi ecc o altre soluzioni.
11. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno, unitamente alla figlia, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con la bimba durante i fine settimana, comunicandosi a tale fine recapiti, anche telefonici, e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni.
12. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il calendario delle vacanze pagina 3 di 6 estive entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con la figlia.
13. I genitori si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, nonché dei suoi desideri ed inclinazioni.
14. Il padre continuerà a concorrere, (come già fa dal 28 marzo 2024) al mantenimento della minore con un contributo mensile pari ad Euro 400,00. =(quattrocento/00) da aggiornarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e ciò fino a quando la figlia sarà economicamente indipendente e godrà di un reddito proprio all'uopo sufficiente. L'importo di Euro 400,00.= mensili verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra tramite bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 Parte_2
intestato a con IBAN [...] presso Banca di Parte_2
Bologna Filiale di Castenaso entro e non oltre il 30 di ogni mese (primo versamento 30 marzo
2024). Sono ricomprese nel contributo ordinario del mantenimento di le spese indicate Per_1
come tali nel Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia famigliare predisposto dal
Tribunale di Bologna e recante la data del 9.8.2017.
15. Le spese straordinarie inerenti alla minore verranno sostenute da entrambi i genitori in Per_1
ragione del 50% (cinquanta) ciascuno e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia famigliare predisposto dal Tribunale di Bologna e recante la data del
9.8.2017 come segue: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -
a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola, post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni etc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese pagina 4 di 6 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e non ricomprese nel punto precedente saranno da concordare Per_1
preventivamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (e-mail o sms o messaggio whatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto con le modalità di cui sopra, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario: avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
16. Le detrazioni fiscali per spese sostenute dai genitori per la figlia verranno godute dalla Per_1
madre Parte_2
17. I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
18. I coniugi hanno concordato che le autovetture già intestate a ciascuno di essi resteranno nella proprietà di ciascun intestatario (auto LANCIA Y targata FP276KD sig.ra - Parte_2
auto FORD KUGA targata GC094ZK sig. ). Parte_1
19. Tutti i mobili, gli arredi, le suppellettili in genere, attualmente conservati presso l'abitazione coniugale sita in Castenaso (Bo), Via Foggianova n. 6/2, resteranno di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_2
20. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ai fini patrimoniali per qualsiasi titolo o causa, dipendente anche dal pregresso rapporto di convivenza more uxorio e rapporti connessi.
21. Le parti concordano di sostenere al 50% ciascuna le spese legali attinenti al procedimento di separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di CASTENASO (BO) di procedere pagina 5 di 6 all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. REZZADORE MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_2
SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. REZZADORE MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 419/2024 pubblicata il 23/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 6 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore , Per_1
nata a [...] il [...], un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
BENTIVOGLIO (BO) il 15/02/1973, e nata a [...] il Parte_2
09/11/1976, celebrato a CASTENASO (BO) il 20/08/2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTENASO (BO) al n. 23 parte 1, anno 2023;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_1
domiciliazione presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle sue esigenze di vita e di studio. Resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
2. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana della predetta.
3. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative pagina 2 di 6 alla tutela della salute della loro figlia minore.
4. La minore resterà residente e vivrà presso e con la madre Sig.ra nella Per_1 Parte_2
abitazione sita in Castenaso (BO), Via Foggianova n. 6/2, dove già abita.
5. Si dà atto che il Sig. ha trasferito i propri beni ed oggetti personali nella sua residenza sita Pt_1
in Bologna, Via Eleonora Duse n. 19, dove vive assieme alla di lui madre.
6. Il padre terrà con sé la figlia nei giorni di venerdì e sabato a settimane alterne. Più Per_1 precisamente, nel periodo scolastico, il padre attenderà la figlia all'uscita da scuola al venerdì e la terrà con sé fino al sabato sera, riaccompagnandola a casa della mamma entro le ore 21,00 circa. Il padre, inoltre, terrà con sé la figlia uno/due pomeriggi alla settimana Per_1
preferibilmente nel giorno in cui la figlia frequenta attività extra-scolastiche, e previ accordi con la madre.
7. I genitori stabiliscono concordemente che la figlia potrà pernottare assieme al padre in Per_1
Bologna, via Eleonora Duse n. 19 e presso la nonna paterna, nonché presso l'abitazione dei nonni materni ed in presenza di uno di essi.
8. I genitori stabiliscono concordemente che qualora la madre, per esigenze lavorative, non possa accompagnare o andare a prendere a scuola la figlia , il padre nei giorni infrasettimanali, si Per_1 recherà a prendere la figlia da scuola e la terrà con sé o l'accompagnerà a casa della nonna paterna, Sig.ra sita in Bologna. La madre si recherà all'abitazione della Testimone_1
nonna paterna a prendere la figlia per riportarla con sé a casa.
9. I genitori d'accordo stabiliscono che, durante le feste natalizie e pasquali, resterà alcuni Per_1
giorni con ciascuno dei genitori previ accordi tra i genitori stessi.
10. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con almeno quattordici giorni, comprendenti Per_1
sette giorni consecutivi di una delle due settimane. Per i restanti giorni il padre terrà la figlia tenendo conto dei propri impegni lavorativi ed eventualmente pernottando con la stessa presso l'abitazione della nonna paterna. Per i periodi delle vacanze estive che la figlia non trascorrerà con uno dei genitori, i genitori stessi concorderanno via via la collocazione della minore in strutture, campi sportivi ecc o altre soluzioni.
11. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno, unitamente alla figlia, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con la bimba durante i fine settimana, comunicandosi a tale fine recapiti, anche telefonici, e comunque indicazioni circa il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni.
12. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il calendario delle vacanze pagina 3 di 6 estive entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con la figlia.
13. I genitori si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, nonché dei suoi desideri ed inclinazioni.
14. Il padre continuerà a concorrere, (come già fa dal 28 marzo 2024) al mantenimento della minore con un contributo mensile pari ad Euro 400,00. =(quattrocento/00) da aggiornarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e ciò fino a quando la figlia sarà economicamente indipendente e godrà di un reddito proprio all'uopo sufficiente. L'importo di Euro 400,00.= mensili verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra tramite bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 Parte_2
intestato a con IBAN [...] presso Banca di Parte_2
Bologna Filiale di Castenaso entro e non oltre il 30 di ogni mese (primo versamento 30 marzo
2024). Sono ricomprese nel contributo ordinario del mantenimento di le spese indicate Per_1
come tali nel Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia famigliare predisposto dal
Tribunale di Bologna e recante la data del 9.8.2017.
15. Le spese straordinarie inerenti alla minore verranno sostenute da entrambi i genitori in Per_1
ragione del 50% (cinquanta) ciascuno e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia famigliare predisposto dal Tribunale di Bologna e recante la data del
9.8.2017 come segue: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -
a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola, post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni etc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese pagina 4 di 6 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e non ricomprese nel punto precedente saranno da concordare Per_1
preventivamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (e-mail o sms o messaggio whatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto con le modalità di cui sopra, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario: avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
16. Le detrazioni fiscali per spese sostenute dai genitori per la figlia verranno godute dalla Per_1
madre Parte_2
17. I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
18. I coniugi hanno concordato che le autovetture già intestate a ciascuno di essi resteranno nella proprietà di ciascun intestatario (auto LANCIA Y targata FP276KD sig.ra - Parte_2
auto FORD KUGA targata GC094ZK sig. ). Parte_1
19. Tutti i mobili, gli arredi, le suppellettili in genere, attualmente conservati presso l'abitazione coniugale sita in Castenaso (Bo), Via Foggianova n. 6/2, resteranno di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_2
20. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ai fini patrimoniali per qualsiasi titolo o causa, dipendente anche dal pregresso rapporto di convivenza more uxorio e rapporti connessi.
21. Le parti concordano di sostenere al 50% ciascuna le spese legali attinenti al procedimento di separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di CASTENASO (BO) di procedere pagina 5 di 6 all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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