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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Monica Tarchi Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.12404/2023 RG promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Carboncini Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Daini Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato conclusioni concordi come da allegato al verbale di udienza.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal
Tribunale di Firenze con sentenza n. 467/2018, essendo il figlio divenuto Per_1
indipendente dal punto di vista economico.
2. La resistente si è ritualmente costituita
3. All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni concordi riconoscendo che entrambi i figli e sono autonomi sotto il profilo Per_1 CP_2
economico e che sono quindi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento ordinario e straordinario già disposto a carico del padre, all'esito il Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi agli interessi dei figli e che le spese del giudizio debbano essere compensate come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Monica Tarchi
IL GIUDICE
Serena Alinari
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Monica Tarchi Presidente
2) dott. Daniela Garufi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n.12404/2023 RG promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Carboncini Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Daini Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato conclusioni concordi come da allegato al verbale di udienza.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal
Tribunale di Firenze con sentenza n. 467/2018, essendo il figlio divenuto Per_1
indipendente dal punto di vista economico.
2. La resistente si è ritualmente costituita
3. All'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni concordi riconoscendo che entrambi i figli e sono autonomi sotto il profilo Per_1 CP_2
economico e che sono quindi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento ordinario e straordinario già disposto a carico del padre, all'esito il Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le pattuizioni delle parti siano accoglibili, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi agli interessi dei figli e che le spese del giudizio debbano essere compensate come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità alle pattuizioni di detto accordo che devono qui intendersi integralmente richiamate;
2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Presidente
Monica Tarchi
IL GIUDICE
Serena Alinari
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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