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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott. Stefano Buttà,
esaminati gli atti della causa iscritta al n.1487 R.G. 2024 , promossa da (nato il Parte_1
28/02/1976 a CROTONE (KR) ), rapp.to e difeso dall'avv. SPANO' RAFFAELLA come da mandato in atti, nei
CP_ confronti dell;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c., né risultano
osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art. 195, 3° coma, c.p.c.;
vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = Diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della
L.118/1971;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = NEGATIVO
COMPENSA
tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
PONE
CP_ definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto in atti.
Crotone,02/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Stefano Buttà
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott. Stefano Buttà,
esaminati gli atti della causa iscritta al n.1487 R.G. 2024 , promossa da (nato il Parte_1
28/02/1976 a CROTONE (KR) ), rapp.to e difeso dall'avv. SPANO' RAFFAELLA come da mandato in atti, nei
CP_ confronti dell;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c., né risultano
osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art. 195, 3° coma, c.p.c.;
vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = Diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della
L.118/1971;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = NEGATIVO
COMPENSA
tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
PONE
CP_ definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto in atti.
Crotone,02/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Stefano Buttà