TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di OV Dott.ssa Maria Giovanna DITO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro NN 1502/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to M. Chieffallo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito Lamezia Terme, come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dal proprio Funzionario, dott. Calvi e domiciliato come da atti in OV, Via Assarotti 38 presso il relativo Ufficio e, , CP_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI
Dei controinteressati inseriti nella terza fascia della graduatoria di Istituto
OGGETTO: pubblico impiego
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI
e/o dell' di;
- per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, Controparte_4 CP_4
per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 20.02.2019 al 19.02.2020; - riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'
[...]
di , valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio Controparte_4 CP_4
complessivo di: 13,70 per il profilo di assistente amministrativo;
12,70 per il profilo di assistente tecnico;
12,70 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con
vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.. Salvis iuribus.
CONCLUSIONE PER IL MINISTERO RESISTENTE Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2024 , ha dedotto di aver presentato Parte_1
tramite portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, ottenendo l'assegnazione di un punteggio che prevedeva 0,60 punti per il servizio civile nazionale espletato dal 20.02.2019 al
19.02.2020 (0,05 x 12 mesi di servizio), valutazione ripetuta per il profilo di assistente tecnico e per quello di collaboratore scolastico, indicato come punteggio per “servizio aspecifico”, ma in realtà
attribuito come inferiore, in quanto non pari a 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg,
ma, come detto, pari a 0,05 punti ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) previsto non per il servizio aspecifico ma per quello prestato presso altre amministrazioni dello Stato Tale valutazione ridotta sarebbe avvenuta in quanto il servizio è stato espletato non in costanza di nomina, seguendo quanto disposto dal DM 50/21. Tale decreto prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” in contrasto con tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio in oggetto valido a tutti gli effetti, senza tale differenziazione.
Per tale ragione, la ricorrente ha ritenuto l'attribuzione del punteggio di 0,60 erronea e in violazione dei propri diritti, sostenendo di avere diritto all'assegnazione di 6 punti ( e cioè 0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) in quanto, premessa la giurisdizione del giudice ordinario in materia,
nel caso sarebbero state violate più norme di legge e della Costituzione creando, nel conflitto tra fonti del diritto, una disparità di trattamento tra personale supplente docente e ATA, al contempo rilevando la necessaria totale equiparazione del servizio civile a quello militare proprio in quanto, ormai sancita dalla legge e dagli interventi della Corte di Cassazione e ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il resistente anche per gli altri soggetti citati ( essendo comunque CP_1
l'unico soggetto legittimato passivamente in causa in quanto datore di lavoro) contestando radicalmente le argomentazioni ed istanze di parte ricorrente e concludendo conformemente.
La causa è stata trattata in più udienze senza ritenuta necessità di istruttoria orale e, all'udienza del
2.4.2025 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso proposto non si ritiene fondato e non va pertanto accolto.
Ciò si afferma tenendo conto dell'orientamento formatosi all'interno del Tribunale di OV con conferma da parte della Corte di Appello, richiamato anche da parte resistente nelle proprie difese, e,
per quanto non espressamente riportato, deve intendersi integralmente richiamato. In particolare, la Corte di Appello di OV, nella pronuncia resa in causa n 169/2022 alla quale questo giudice intende aderire, ha sostenuto, in una ipotesi del tutto analoga a quella di specie, una linea interpretativa, che tiene conto anche di quanto espresso dalla Corte di Cassazione sul punto,
secondo la quale il divario nell'attribuzione di punteggi, lamentato dalla parte, nel caso, ricorrente,
anche se ampio e significativo (discutendosi del decuplo) non è illegittimo e neppure introduce una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, trattandosi di ipotesi oggettivamente diverse.
La Corte ha, in primo luogo, specificato “Le fonti normative di riferimento sono l'art. 485, comma 7,
d.lgs. n. 297 del 1994 e l'art. 2050 del Codice dell' Ordinamento Militare, il cui combinato disposto
è stato oggetto di interpretazione della Corte di Cassazione con la decisione sopra richiamata
(ordinanza n. 5679/2020 ). L' art. 485 del T.U. scolastico, nell'ambito della disciplina relativa alla ricostruzione della carriera dei docenti, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto con d.lgs. n. 66 del 2010, a sua volta, così recita: «1. I
periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.» Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
5679/2020, “l'art. 2050 sopra richiamato riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.” La
Suprema Corte ha ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che “il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto)
ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., - continua l'
ordinanza - che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co.
2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).” Correttamente il appellante ha sottolineato come nel precedente deciso dalla Corte di Cassazione sia stato CP_1
disapplicato il D.M. n. 44 del 2001 ( art. 2 comma 6°) che – a differenza da quello oggetto di causa
– non aveva attribuito alcun punteggio al servizio militare svolto dal docente prima dell' assunzione.
Il principio di diritto che dev' essere applicato è dunque che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive e a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l' assunzione - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il D.M. n. 640/2017 ha, per l' appunto, assegnato al servizio militare prestato negli anni precedenti all' assunzione lo stesso punteggio previsto per il servizio reso presso altra pubblica amministrazione. La decisione del di attribuire al CP_1
servizio militare reso in costanza di rapporto un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato ( servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così
come la malattia, l' infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela ( v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. n. 303/46 che ha implicitamente abrogato l' art. 2111 comma
1 c.p.c.) - costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L' assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo. Tale trattamento di completa assimilazione delle due situazioni non trova giustificazione alcuna nel caso in cui il servizio militare non sia prestato in costanza di rapporto, come nella fattispecie in esame, in cui il chiamato alle armi non era ancora in servizio;
pare dunque senz' altro legittima l'attribuzione di un punteggio quale quello spettante in caso di precedenti rapporti di lavoro con la PA , anche perché neppure si saprebbe altrimenti a quale qualifica far riferimento quando il servizio militare venga reso in assenza di lavoro e quindi anche di qualifica”
Come osservato inoltre anche da Tribunale di OV (pronuncia 21.9.2023) quindi, la pretesa del ricorrente dell'attribuzione di 6 punti complessivi, si identifica con la richiesta che il servizio di leva,
anche non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con un punteggio identico a quello del servizio reso nella stessa qualifica. L'infondatezza della pretesa deriva dal fatto che un allineamento in tal senso potrebbe avere senso solo se l'interessato, per assolvere l'obbligo di leva, abbia necessariamente dovuto interrompere il servizio già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. La richiamata pronuncia osserva quindi “ Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,60 punti”
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorso proposto deve ritenersi complessivamente infondato, e, come premesso, va rigettato.
In merito alle spese del processo la presenza di pronunce non sempre conformi, si ritiene la sussistenza dei motivi normativamente richiesti per disporre la compensazione tra le parti.
PQM
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese tra le parti le spese del processo;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
OV, 02/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito