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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 385/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 385 /2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] ( CS ), il Parte_1 C.F._1
15/07/1967, elettivamente domiciliato in Albenga Viale Martiri della Libertà 36, presso lo studio dell'Avvocato Vannucci Mauro (C.F. – PEC C.F._2
che lo difende e rappresenta per delega in calce Ema_1 Email_2 all'appello appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...]1, difesa e rappresentata dall'Avvocatessa Gallizia
Monica, con studio in Albenga (SV) Via Galileo Galilei n.45/4 (C.F.
– PEC che la rappresenta C.F._4 Email_3
e difende e presso la quale è elettivamente domiciliata per procura speciale unita alla comparsa di costituzione in appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 10/3/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 874/2022, emessa dal Tribunale di
Savona, Giudice Unico dr. Luigi Acquarone, R.G. 1383/2021, mai notificata, depositata in data 17.10.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sopra riportate esposti nel presente atto e, nonché quelle del presente grado e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per le ragioni e/o i motivi esposti nel presente atto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, IVAe c.p.a., nella denegata ipotesi di rigetto di tale istanza, provvedere alla compensazione integrale delle stesse tra le parti per le ragioni esposte nel secondo motivo d'impugnazione”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via preliminare
-respingere il proposto gravame essendo lo stesso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, non rivestendo i requisiti richiesti dal novellato disposto della Riforma
Cartabia; in via principale e nel merito,
-respingere l'appello proposto dal GN in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, come meglio dedotto ed eccepito in narrativa e per
l'effetto,
-confermare la sentenza n.874 del 2022 emessa dal Tribunale di Savona Dott. Luigi
Acquarone, con condanna del GN , al pagamento dell'importo di € Parte_1
4.597,86 oltre agli interessi decorrenti dal 30.04.2021 fino al saldo effettivo, o comunque in quell'altra somma così come richiesta in atto di precetto in reitera detratte le spese effettivamente sostenute dal GN debitamente provate in Pt_1 primo grado oltre a quanto già esborsato dallo stesso sino ad oggi, oltre al pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza oltre alla condanna delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello;
-condannare altresì l'appellante al risarcimento del danno in favore della GNa
per lite temeraria stante la palese pretestuosità ed inammissibilità del Controparte_1 proposto gravame.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura”.
* * *
pag. 2/7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 874/2022 pubblicata il 17/10/2022 così decideva: “…in parziale accoglimento dell'opposizione al precetto datato 14.4.2021 formulata da , il residuo importo dovuto da Parte_1 CP_2 Pt_1
ad in forza di tale titolo, nella minor somma di € 4.597,86= oltre
[...] Controparte_1 interessi legali decorrenti dal 30.4.2021 fino al saldo effettivo;
CONDANNA Pt_1
al pagamento a favore di del 50% delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1 giudizio che liquida, in tale misura, tenuto conto dell'effettivo valore della vertenza, in
€ 1.093,50= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella restante misura del 50%. Sentenza esecutiva”.
Risulta dagli atti e dai documenti prodotti in causa che il Tribunale di Imperia con sentenza n. 264/2017 pubblicata in data 1/6/2017 (cfr. doc. 3 , dichiarava la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
prevedendo a carico dell'ex marito l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 Per_ della figlia con il versamento alla ex moglie dell'importo mensile di 400,00 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie non coperte da tale assegno, come specificate e dettagliate nella pronuncia. notificava, quindi, a un primo atto di precetto Controparte_1 Parte_1
14/2/2019 (cfr. doc. 3 e un successivo atto di precetto in reitera 14/4/2021 CP_1
(cfr. doc. 2 per 10.826,62 euro. CP_1 formulava opposizione a precetto avanzando plurime difese e Parte_1 sostenendo di aver onorato buona parte del credito azionato, versando in atti una consistente quantità di documenti.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle difese di Controparte_1 controparte e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Savona, concessi i termini istruttori esaminava tutta la documentazione versata in atti e rideterminava il residuo importo dovuto da Pt_1
ad nella minor somma di € 4.597,86, oltre interessi legali
[...] Controparte_1 decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo.
* * *
pag. 3/7
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata: i) per il mancato riconoscimento di due versamenti effettuati nel 2015 per
300,00 euro;
ii) per il mancato calcolo della rinuncia a favore di Controparte_1 degli assegni familiari per 840,00 euro per tre anni, cioè per complessivi 2.520,00 euro;
iii) per il mancato calcolo dell'avvenuto versamento di diversi importi;
iv) per avere posto a carico dell'opponente le spese del primo precetto, perento, per 161, 76 euro. affermava, quindi, di dovere a al più 1.223,77 Parte_1 Controparte_1 euro e non 4.597,86 euro, come disposto dalla sentenza impugnata.
Si costituiva che contestava le difese di controparte e chiedeva la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione delle parti e formulava una proposta conciliativa che non andava a buon fine. Era, quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e il giudizio era poi rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello. afferma con le proprie doglianze di non dovere gli importi Parte_1 riconosciuti dal Tribunale di Savona.
Le censure sono solo in parte fondate.
Invero, quanto ai versamenti effettuati nel corso del 2015 il Tribunale di Savona non ha computato due importi versati per complessivi 300,00 euro (cfr. docc. 91 e 92
Il Tribunale di Savona ha inoltre ritenuto come dovuto l'importo di 161,76 Pt_1 euro relativo al primo precetto andato perento. Tali somme vanno scomputate dall'importo dovuto da a Il Tribunale di Savona Parte_1 Controparte_1 aveva indicato come dovuti 4.597,86 euro oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo mentre l'importo va rideterminato in 4.136,10 euro (cioè 4.597,86
a cui vanno sottratti sia 300,00 euro, sia 161,76 euro). ha chiesto di decurtare altri importi, ma come si vedrà oltre tutte le Parte_1 relative richieste sono infondate. Invero:
-quanto agli assegni familiari per 2.520,00 euro l'appellante nulla ha provato, giacché la asserita documentazione di rinuncia versata in atti è illeggibile, né si comprende a chi sia stata indirizzata, né vi è prova che tali emolumenti siano stati effettivamente pag. 4/7 incassati dall'ex moglie (prova che l'opponente avrebbe potuto fornire procedendo ai sensi dell'articolo 210 c.p.c.);
-quanto all'importo di 87,00 euro per eco-addome inferiore (fattura n. 193 Varazze radiologia del 21.01.2015) il bonifico prodotto (CRO 05102804011) ha una causale generica e non è provato il buon fine del pagamento;
-quanto agli importi di 43,00 euro per abbonamento Trenitalia mese settembre 2015 e di
43, 00 euro per abbonamento Trenitalia mese di ottobre 2015, i relativi bonifici (CRO
44221927504 e CRO 3789231612) hanno una diversa causale (“contributo scolastico”)
e non è provato il buon fine del pagamento;
-quanto all'importo di 200,00 euro per spese odontoiatriche non vi è prova che il bonifico di 100,00 euro (CRO 42559227706) sia effettivamente relativo a tali spese, né che sia andato a buon fine;
-quanto ai restanti importi di 60,00 euro (bonifico CRO 48428926909), di 175,00 euro (bonifico CRO 46128517803), di 100,00 euro (bonifico CRO 42593614902) di
44,60 euro (bonifico CRO 41273811800), di 137,00 euro (bonifico CRO 52982736212)
e 37,59 euro (bonifico CRO 42503302009), non risulta che i vari pagamenti non sempre con corretta imputazione siano andati a buon fine.
Si rileva, invero che “la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (Cass. 8046/2023).
Quanto poi ai rimborsi per le spese di 102,00 euro per sedute di igiene dentaria e di
200,00 euro per spese per pallacanestro stagione 2017/2018, nulla è stato dedotto o provato.
L'appello può, quindi, trovare accoglimento nei limiti di quanto sopra indicato, rideterminando l'importo dovuto in 4.136,10 euro.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque
pag. 5/7 valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese” (Cass. 2160/2013; Cass.
5515/2008; v. anche Cass. Ord. 24704/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto). Inoltre, “l'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 20238 /2024, Cass. 2160/2013; Cass.
5515/2008; Cass. 2938/1992)
Risulta precettato l'importo di 10.826,62 euro e, per le ragioni sopra esposte, risulta, invece, dovuta la somma di 4.136,10 euro. Va, quindi, dichiarata l'inefficacia del precetto limitatamente agli importi non dovuti di 6.690,52 euro (cioè, 10.826,62 euro meno 4.136,10 euro) e va accertato il diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per il complessivo residuo importo di 4.136,10 euro, oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo;
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Risulta necessario all'esito del giudizio di appello che ha visto la riforma della sentenza impugnata procedere alla rideterminazione delle spese di lite in virtù del principio di infrazionabilità della domanda (Cass. 23639/2024). Va poi applicato il principio della soccombenza (Cass. 9448/2023) e giacché sono state in parte accolte le domande dell'appellante e in parte della appellata, è possibile procedere alla integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli articoli 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 874/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Savona e pubblicata il 17/10/2022
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
pag. 6/7
2. DICHIARA
l'inefficacia del precetto limitatamente agli importi non dovuti di 6.690,52 euro e
3. ACCERTA il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il complessivo Controparte_1 residuo importo di 4.136,10 euro, oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo;
4. RIGETTA per il resto l'opposizione e l'appello,
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di primo grado e del presente grado;
6. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 385/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 385 /2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] ( CS ), il Parte_1 C.F._1
15/07/1967, elettivamente domiciliato in Albenga Viale Martiri della Libertà 36, presso lo studio dell'Avvocato Vannucci Mauro (C.F. – PEC C.F._2
che lo difende e rappresenta per delega in calce Ema_1 Email_2 all'appello appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...]1, difesa e rappresentata dall'Avvocatessa Gallizia
Monica, con studio in Albenga (SV) Via Galileo Galilei n.45/4 (C.F.
– PEC che la rappresenta C.F._4 Email_3
e difende e presso la quale è elettivamente domiciliata per procura speciale unita alla comparsa di costituzione in appello appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 10/3/2025 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 874/2022, emessa dal Tribunale di
Savona, Giudice Unico dr. Luigi Acquarone, R.G. 1383/2021, mai notificata, depositata in data 17.10.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sopra riportate esposti nel presente atto e, nonché quelle del presente grado e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per le ragioni e/o i motivi esposti nel presente atto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, IVAe c.p.a., nella denegata ipotesi di rigetto di tale istanza, provvedere alla compensazione integrale delle stesse tra le parti per le ragioni esposte nel secondo motivo d'impugnazione”.
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-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via preliminare
-respingere il proposto gravame essendo lo stesso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, non rivestendo i requisiti richiesti dal novellato disposto della Riforma
Cartabia; in via principale e nel merito,
-respingere l'appello proposto dal GN in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, come meglio dedotto ed eccepito in narrativa e per
l'effetto,
-confermare la sentenza n.874 del 2022 emessa dal Tribunale di Savona Dott. Luigi
Acquarone, con condanna del GN , al pagamento dell'importo di € Parte_1
4.597,86 oltre agli interessi decorrenti dal 30.04.2021 fino al saldo effettivo, o comunque in quell'altra somma così come richiesta in atto di precetto in reitera detratte le spese effettivamente sostenute dal GN debitamente provate in Pt_1 primo grado oltre a quanto già esborsato dallo stesso sino ad oggi, oltre al pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza oltre alla condanna delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello;
-condannare altresì l'appellante al risarcimento del danno in favore della GNa
per lite temeraria stante la palese pretestuosità ed inammissibilità del Controparte_1 proposto gravame.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura”.
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pag. 2/7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 874/2022 pubblicata il 17/10/2022 così decideva: “…in parziale accoglimento dell'opposizione al precetto datato 14.4.2021 formulata da , il residuo importo dovuto da Parte_1 CP_2 Pt_1
ad in forza di tale titolo, nella minor somma di € 4.597,86= oltre
[...] Controparte_1 interessi legali decorrenti dal 30.4.2021 fino al saldo effettivo;
CONDANNA Pt_1
al pagamento a favore di del 50% delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1 giudizio che liquida, in tale misura, tenuto conto dell'effettivo valore della vertenza, in
€ 1.093,50= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella restante misura del 50%. Sentenza esecutiva”.
Risulta dagli atti e dai documenti prodotti in causa che il Tribunale di Imperia con sentenza n. 264/2017 pubblicata in data 1/6/2017 (cfr. doc. 3 , dichiarava la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
prevedendo a carico dell'ex marito l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 Per_ della figlia con il versamento alla ex moglie dell'importo mensile di 400,00 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie non coperte da tale assegno, come specificate e dettagliate nella pronuncia. notificava, quindi, a un primo atto di precetto Controparte_1 Parte_1
14/2/2019 (cfr. doc. 3 e un successivo atto di precetto in reitera 14/4/2021 CP_1
(cfr. doc. 2 per 10.826,62 euro. CP_1 formulava opposizione a precetto avanzando plurime difese e Parte_1 sostenendo di aver onorato buona parte del credito azionato, versando in atti una consistente quantità di documenti.
Si costituiva che contestava la fondatezza delle difese di Controparte_1 controparte e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Savona, concessi i termini istruttori esaminava tutta la documentazione versata in atti e rideterminava il residuo importo dovuto da Pt_1
ad nella minor somma di € 4.597,86, oltre interessi legali
[...] Controparte_1 decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo.
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pag. 3/7
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata: i) per il mancato riconoscimento di due versamenti effettuati nel 2015 per
300,00 euro;
ii) per il mancato calcolo della rinuncia a favore di Controparte_1 degli assegni familiari per 840,00 euro per tre anni, cioè per complessivi 2.520,00 euro;
iii) per il mancato calcolo dell'avvenuto versamento di diversi importi;
iv) per avere posto a carico dell'opponente le spese del primo precetto, perento, per 161, 76 euro. affermava, quindi, di dovere a al più 1.223,77 Parte_1 Controparte_1 euro e non 4.597,86 euro, come disposto dalla sentenza impugnata.
Si costituiva che contestava le difese di controparte e chiedeva la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore fissava udienza di comparizione delle parti e formulava una proposta conciliativa che non andava a buon fine. Era, quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica e il giudizio era poi rimesso al Collegio per la decisione.
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3. Sulle censure di appello. afferma con le proprie doglianze di non dovere gli importi Parte_1 riconosciuti dal Tribunale di Savona.
Le censure sono solo in parte fondate.
Invero, quanto ai versamenti effettuati nel corso del 2015 il Tribunale di Savona non ha computato due importi versati per complessivi 300,00 euro (cfr. docc. 91 e 92
Il Tribunale di Savona ha inoltre ritenuto come dovuto l'importo di 161,76 Pt_1 euro relativo al primo precetto andato perento. Tali somme vanno scomputate dall'importo dovuto da a Il Tribunale di Savona Parte_1 Controparte_1 aveva indicato come dovuti 4.597,86 euro oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo mentre l'importo va rideterminato in 4.136,10 euro (cioè 4.597,86
a cui vanno sottratti sia 300,00 euro, sia 161,76 euro). ha chiesto di decurtare altri importi, ma come si vedrà oltre tutte le Parte_1 relative richieste sono infondate. Invero:
-quanto agli assegni familiari per 2.520,00 euro l'appellante nulla ha provato, giacché la asserita documentazione di rinuncia versata in atti è illeggibile, né si comprende a chi sia stata indirizzata, né vi è prova che tali emolumenti siano stati effettivamente pag. 4/7 incassati dall'ex moglie (prova che l'opponente avrebbe potuto fornire procedendo ai sensi dell'articolo 210 c.p.c.);
-quanto all'importo di 87,00 euro per eco-addome inferiore (fattura n. 193 Varazze radiologia del 21.01.2015) il bonifico prodotto (CRO 05102804011) ha una causale generica e non è provato il buon fine del pagamento;
-quanto agli importi di 43,00 euro per abbonamento Trenitalia mese settembre 2015 e di
43, 00 euro per abbonamento Trenitalia mese di ottobre 2015, i relativi bonifici (CRO
44221927504 e CRO 3789231612) hanno una diversa causale (“contributo scolastico”)
e non è provato il buon fine del pagamento;
-quanto all'importo di 200,00 euro per spese odontoiatriche non vi è prova che il bonifico di 100,00 euro (CRO 42559227706) sia effettivamente relativo a tali spese, né che sia andato a buon fine;
-quanto ai restanti importi di 60,00 euro (bonifico CRO 48428926909), di 175,00 euro (bonifico CRO 46128517803), di 100,00 euro (bonifico CRO 42593614902) di
44,60 euro (bonifico CRO 41273811800), di 137,00 euro (bonifico CRO 52982736212)
e 37,59 euro (bonifico CRO 42503302009), non risulta che i vari pagamenti non sempre con corretta imputazione siano andati a buon fine.
Si rileva, invero che “la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (Cass. 8046/2023).
Quanto poi ai rimborsi per le spese di 102,00 euro per sedute di igiene dentaria e di
200,00 euro per spese per pallacanestro stagione 2017/2018, nulla è stato dedotto o provato.
L'appello può, quindi, trovare accoglimento nei limiti di quanto sopra indicato, rideterminando l'importo dovuto in 4.136,10 euro.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque
pag. 5/7 valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese” (Cass. 2160/2013; Cass.
5515/2008; v. anche Cass. Ord. 24704/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto). Inoltre, “l'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 20238 /2024, Cass. 2160/2013; Cass.
5515/2008; Cass. 2938/1992)
Risulta precettato l'importo di 10.826,62 euro e, per le ragioni sopra esposte, risulta, invece, dovuta la somma di 4.136,10 euro. Va, quindi, dichiarata l'inefficacia del precetto limitatamente agli importi non dovuti di 6.690,52 euro (cioè, 10.826,62 euro meno 4.136,10 euro) e va accertato il diritto di di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per il complessivo residuo importo di 4.136,10 euro, oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo;
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4. Sulla pronuncia in punto spese.
Risulta necessario all'esito del giudizio di appello che ha visto la riforma della sentenza impugnata procedere alla rideterminazione delle spese di lite in virtù del principio di infrazionabilità della domanda (Cass. 23639/2024). Va poi applicato il principio della soccombenza (Cass. 9448/2023) e giacché sono state in parte accolte le domande dell'appellante e in parte della appellata, è possibile procedere alla integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli articoli 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 874/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Savona e pubblicata il 17/10/2022
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
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2. DICHIARA
l'inefficacia del precetto limitatamente agli importi non dovuti di 6.690,52 euro e
3. ACCERTA il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il complessivo Controparte_1 residuo importo di 4.136,10 euro, oltre interessi legali decorrenti dal 30/4/2021 fino al saldo effettivo;
4. RIGETTA per il resto l'opposizione e l'appello,
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di primo grado e del presente grado;
6. CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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