Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R ic REPUBBLICA ITALIANA o r IN NOME DEL POPOLO ITALIANO s TRIBUNALE DI CATANIA
o e Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito d dell'attività di cui all' art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente e SENTENZA c r nella causa di previdenza iscritta al n. 4449/24 R.G. e promossa da t o
s
Prof.ssa nata a [...] il [...] rappresentata e difesa o Parte_1 dall'Avv. Salvatore Montemagno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in n
Caltagirone via S. Maria di Gesù n. 35, giusta procura in atti;
o st CONTRO a ti
, con sede legale in Roma Via G. Grezar n. 14, in Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in o atti dall'Avv. Salvatore Liguori conferita dal Sig in qualita' di Persona_1 ti Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, CP_2 fi autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_2
c 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Controparte_3
a Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, con studio in Rose alla C.da Petraro, n. 55; ti CONTRO al l'
l' Controparte_4
e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Dott. n Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ponzo iscritto all'ordine degli ma – zi Elenco speciale Enti Pubblici ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247/2012 ed incardinato a presso l'Ufficio Legale dell presso il quale ha eletto domicilio giusta mandato in D CP_4 atti;
el le MOTIVAZIONE E Con ricorso depositato in data 5.05.2024 la Prof.ssa n Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90118645 29 tr 000 notificata il 15.4.2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 293 2022 00616665 74 a 000 notificata il 15.3.2023, per l'importo di € 3.615,12- relativa a contributi emessi t dall'
[...]
R Controparte_4
oltre sanzioni ed interessi, anno 2021 e 2022. is
In particolare eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella per la c mancata notifica della cartella e degli atti prodromici e nel merito per la non debenza dei o crediti sottesi, per avere l'Ente stesso accordato la riduzione contributiva nella misura del s 50% rispetto alla quota intera ai sensi dell'art. 21 bis del Regolamento di Previdenza si
Enpaf vigente all'epoca dei fatti. o
indi la causa viene decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza zi conformemente al citato disposto normativo. a ri Va esaminata preliminarmente e accolta in quanto fondata l'eccezione di inammissibilità p per tardività dell'opposizione posto che la ricorrente non ha impugnato la cartella di o pagamento regolarmente notificata nel termine perentorio di cui all'art 24, d. lg. N. s 46/1999 conseguentemente, deve ritenersi che la pretesa contributiva e le relative s somme ingiuntive ivi intimate sono divenute definitive per difetto di opposizione. o Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata n d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine o previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 p del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, r così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; o in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza c del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione e 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n. 3404/2004). d e In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. r 46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di e affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è al accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, la al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della n fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto o a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale ti in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione fi del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche c Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506). a La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi zi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della o materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di n ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo e accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di m un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. e z Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più z contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
o Nella fattispecie, è risultato smentito in base alla documentazione acquisita l'assunto p sostenuto dalla ricorrente della mancata o irrituale notifica della cartella di pagamento o n. 293 2022 00616665 74 000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata posto che st la stessa risulta regolarmente notificata in data 15.03.2023 ai sensi dell'art. 14 della a Legge n. 890/1982. A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 e della Legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della Legge n. 890 del 1982), gli d i n modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l'Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (Cassazione nn.
12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016).
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Risulta agli atti che parte ricorrente abbia effettuato un parziale pagamento della cartella di pagamento n. 293 2022 0061666574 000 gia in data 3 maggio 2023 mentre in ricorso sostiene di esserne venuta a conoscenza solamente nel mese di aprile 2024.
Tale atto è dunque incompatibile con l'eccezione di omessa notifica della cartella e di inconsapevolezza del debito contributivo.
Per quanto riguarda l'effetto del pagamento effettuato dalla ricorrente il 3 maggio 2023, per il quale non risulta essere stata formulata alcuna riserva di ripetizione, la Corte di cassazione, con propria ordinanza n. 19401 del 16 giugno 2022 ha affermato, richiamando copiosa giurisprudenza, che “il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore […] (Cass. Civ. ordinanza n. 19401/2022). Da ultimo, in maniera ancora più chiara, la recentissima sentenza n. 37389 del 21 dicembre
2022 della Corte di Cassazione ha statuito che “… la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo,”.
Pertanto il pagamento effettuato dalla ricorrente ha efficacia di ricognizione del debito e comunque mal si concilia con l'asserita omessa notifica della cartella.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per il principio della soccombenza condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore nella misura di euro 884,05 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge, nonchè nei confronti dell' Controparte_4 nella misura di euro 884,05 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4449/2024 RG, così statuisce:
dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
per il principio della soccombenza condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' e dell' Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore nella Controparte_4 misura liquidata in parte motiva di sentenza.
Catania, 29.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato