Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2352/2023 RG Lavoro vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F.:( ), rapp.to e difeso, giusta CodiceFiscale_1 procura versata in atti, dall'Avv. Vincenzo Falcone (C.F. ), CodiceFiscale_2 ed elett.te dom.to presso il suo Studio in Caserta alla via Maielli n.1 con indirizzo PEC: Fax 0823355748. Email_1
- Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, - rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._3 relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC t TUTTI con procura generale alle liti rep. Email_2
37875/7313 del 23.03.2024 a rogito notaio di Roma Per_1
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1
CP_1 pertanto non avendo il ricorrente documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata, la domanda presentata tramite posta elettronica certificata doveva reputarsi tamquam non esset.
L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una interpretazione non condivisibile della disciplina di trasmissione in via telematica delle istanze indirizzate all' ; ha CP_1 concluso per la liquidazione delle spese di primo grado secondo soccombenza per intero, con attribuzione. Vinte le spese di questo grado.
Notificato l'atto, l' si è costituito, resistendo al gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-
2 legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame la liquidazione della prestazione, come è pacifico, è stata effettuata in corso di causa (v. prospetto liquidazione del 28.3.2023), dopo la notifica (in data 18.1.2023) del ricorso;
risulta infatti documentata la trasmissione a mezzo PEC (v. ricevute di accettazione e consegna del decreto di omologa risalanti al precedente 6.9.2022), rimasta senza esito.
Secondo quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c. “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
3 La disciplina citata in sentenza (ex art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010) prevede che “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. …….”.
Il Giudice ha richiamato anche la Determinazione del Presidente del CP_1
24.6.2011 che statuisce che “L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all' ” : non appare tuttavia incompatibile con l'invio a mezzo PEC del decreto di CP_1 omologa, posto che la norma codicistica parla di notifica di tale atto.
La notifica telematica mediante PEC del decreto di omologa appare pertanto rispettosa del dettato dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'esclusività di utilizzo di canale telematico prevista dalla regolamentazione interna dell' . CP_1
Irrilevante è poi il mancato invio da parte dell'assistito del modello AP70 al fine di giustificare il ritardo nel pagamento, atteso che l' è stato in condizione di
CP_1 avviare l'iter per la liquidazione, a prescindere dall'invio del modello AP70 (non risultando peraltro allegata alcuna richiesta di dati da parte dell' all'assistito),
CP_1 sia pur concludendolo dopo il deposito del ricorso. Ed in ogni caso, come risulta dalle circolari , tale adempimento non è richiesto in via preventiva, ma solo
CP_1 successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio
CP_1
n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici
“non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta CP_1 ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” CP_1 per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche quindi devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell' – ove ritenuta necessaria – l'eventuale CP_1 collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (come l'indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via
4 provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto. L'operatore chiederà all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali (v. messaggio 4818 del 2015) per l'eventuale ripetizione di indebito”.
Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte ( , che solo tardivamente CP_1 ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte non ha allegato una nota spese.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014
- 147/2022; deve applicarsi lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e corrisposta al ricorrente, con conseguente liquidazione – a titolo di spese del primo grado - della somma complessiva di euro 1.775,00 da porsi a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado che CP_1 liquida per intero in complessivi € 1.775,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Vincenzo Falcone;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 350,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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