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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SS NC, Presidente
BE NC, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Regione Siciliana
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200008101367000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 299 2020 0008101367 000 notificata in data 05/08/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa all'iscrizione a ruolo n. 2020/002235 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 per l'importo complessivo di € 553,87.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione. Con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva l'ADER, insistendo nel proprio operato. Con condanna alle spese di lite.
La Regione Sicilia - Ass. dell'Econ. Dip. Finanze e credito, ritualmente citata in giudizio, non risulta costituita.
All'udienza del 21.01.2026, la Corte pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
La cartella, adeguatamente motivata poiché contiene tutti i riferimenti e richiami necessari all'individuazione della pretesa tributaria.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che il ruolo n. 2020/002235 da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame è stato consegnato il 10 settembre 2020 nei termini di legge (si veda pag. 5 delle cartelle), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre
2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
In considerazione delle osservazioni di parte ricorrente deve distinguersi la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla sospensione dalla attività di riscossione. La prima è una possibilità riconosciuta dal Legislatore in favore dei cittadini a causa del periodo di generale difficoltà economica connesso all'epidemia da Covid-19, la seconda riguarda la proroga dei termini dell'attività di riscossione degli Uffici al 31.12.2023.
Nel caso di specie alla sospensione generale delle attività è subentrata la sospensione dell'attività di riscossione, per tale ragione, l'ADER non poteva procedere a riscossione prima del 31 dicembre 2021 e successivamente sino al 31.12.2023 ha potuto beneficiare della proroga dei termini.
Si aggiunga che non v'è alcuna prova del pagamento del Bollo.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto in quanto anche le eccezioni di decadenza e prescrizione, sono infondate.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta in data 05.08.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017. Deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato,
La Corte quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
AP, 21 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SS NC, Presidente
BE NC, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Regione Siciliana
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200008101367000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 299 2020 0008101367 000 notificata in data 05/08/2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa all'iscrizione a ruolo n. 2020/002235 per l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 per l'importo complessivo di € 553,87.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione. Con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva l'ADER, insistendo nel proprio operato. Con condanna alle spese di lite.
La Regione Sicilia - Ass. dell'Econ. Dip. Finanze e credito, ritualmente citata in giudizio, non risulta costituita.
All'udienza del 21.01.2026, la Corte pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
La cartella, adeguatamente motivata poiché contiene tutti i riferimenti e richiami necessari all'individuazione della pretesa tributaria.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che il ruolo n. 2020/002235 da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame è stato consegnato il 10 settembre 2020 nei termini di legge (si veda pag. 5 delle cartelle), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre
2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
In considerazione delle osservazioni di parte ricorrente deve distinguersi la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dalla sospensione dalla attività di riscossione. La prima è una possibilità riconosciuta dal Legislatore in favore dei cittadini a causa del periodo di generale difficoltà economica connesso all'epidemia da Covid-19, la seconda riguarda la proroga dei termini dell'attività di riscossione degli Uffici al 31.12.2023.
Nel caso di specie alla sospensione generale delle attività è subentrata la sospensione dell'attività di riscossione, per tale ragione, l'ADER non poteva procedere a riscossione prima del 31 dicembre 2021 e successivamente sino al 31.12.2023 ha potuto beneficiare della proroga dei termini.
Si aggiunga che non v'è alcuna prova del pagamento del Bollo.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto in quanto anche le eccezioni di decadenza e prescrizione, sono infondate.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta in data 05.08.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017. Deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Da quanto sopra, discende l'infondatezza del ricorso che va, pertanto, rigettato,
La Corte quanto alle spese ritiene equo disporre la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
AP, 21 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente