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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 7/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6971/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN LO;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Gianfranco Vittori;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2023, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente, relativamente al periodo attinente al ricorso (anni 2018, 2019, 2020), ha prestato, quale operaio agricolo a tempo determinato, attività lavorativa alle dipendenze della
Agrisicilia service coop. con sede in Paternò (CT), c.da Scirfi, P.Iva/C. F. 05433090874 per n. 120 giornate nel 2018, 144 nel 2019 e 110 nel 2020; che tale circostanza risulta dimostrata dalla documentazione allegata (buste paga: docc. 4, 5, 6; comunicazioni
: docc. 7, 8, 9; certificazione unica: docc. 10, 11, 12; dichiarazioni della Pt_2 manodopera occupata-DMAG: docc. 13, 14,15); che in particolare, relativamente ai periodi oggetto di disconoscimento, il ricorrente ha svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania e di
Siracusa di volta in volta indicati dai soci amministratori della Controparte_2 [...
[...] on orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di
[...] un'ora), recandosi sul luogo di lavoro, unitamente ad altri operai, su mezzi di trasporto
(furgone) messi a disposizione dal datore di lavoro;
che la predetta attività lavorativa, svolta dietro precise direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dai soci amministratori della Agrisicilia
e sotto il controllo di questi ultimi in ordine all'esecuzione delle Controparte_2 prestazioni lavorative, è stata effettuata con gli attrezzi di lavoro (scala, paniere, forbice, ecc.) forniti dal medesimo datore di lavoro;
che il ricorrente, in relazione alla predetta attività lavorativa, ha ricevuto dalla una paga giornaliera Controparte_2 pari a circa € 70,00; che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal regolare riconoscimento di tutte le predette giornate lavorative, la Direzione Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del CP_1 conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificando al ricorrente i seguenti provvedimenti: nota protocollo .2100.19/12/2022.0790158, ricevuta il 13/01/2023 CP_1 avente ad oggetto il disconoscimento delle predette 120 giornate di lavoro agricolo effettuate nell'anno 2018; nota protocollo .2100.19/12/2022.0790159, ricevuta il CP_1
13/01/2023, avente ad oggetto il disconoscimento delle predette 144 giornate di lavoro agricolo effettuate dal ricorrente nell'anno 2019; nota protocollo
.2100.19/12/2022.0790160, ricevuta il 13/01/2023, avente ad oggetto il CP_1 disconoscimento delle predette 110 giornate di lavoro agricolo effettuate dal ricorrente nell'anno 2020; che i predetti provvedimenti di disconoscimento sono del tutto ingiusti in quanto il ricorrente ha regolarmente effettuato, quale lavoratore agricolo subordinato alle dipendenze della Agrisicilia Service coop. le giornate lavorative immotivatamente annullate;
che il sig. si è visto negare il proprio diritto al mantenimento Parte_3 delle predette giornate lavorative regolarmente effettuate (e sino ad ora regolarmente riconosciute) senza essere stato in alcun modo reso edotto delle relative motivazioni e tale omissione, come detto, è da sola idonea a dimostrare l'illegittimità della cancellazione;
che il verbale ispettivo n. 2021002274/ddl del 27/5/2022 è viziato da illogicità, contraddittorietà e assoluto difetto di motivazione;
che la gravissima decisione della Direzione Provinciale dell' di disconoscere le giornate lavorative CP_1 oggetto del presente ricorso, non risulta supportata da alcun concreto elemento, pur ricadendo sull' resistente il pieno onere della prova in merito a tutti gli aspetti CP_1 indicati nel verbale impugnato;
che non ci si può esimere dal rilevare un ulteriore elemento di grave contraddittorietà tra quanto contenuto nel predetto verbale di 3
accertamento ed il successivo provvedimento di disconoscimento emesso dalla direzione provinciale dell' : considerato che persino gli ispettori verbalizzanti CP_1 hanno ritenuto che non tutti ma “alcuni soggetti hanno, in effetti, reso prestazioni lavorative”.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con il quale l' , a CP_1 modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 120 giornate nel 2018, 144 nel 2019 e 110 nel 2020, dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle medesime Parte_3 giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione CP_1 agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 7.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso, in primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Osserva il decidente che giova, poi, premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. 4
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975). 5
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione
(Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati. Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, 6
c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver “svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania
e di Siracusa di volta in volta indicati dai soci amministratori della Controparte_2 con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa
[...] pranzo di un'ora)”, aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai soci amministratori e di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, asserendone il pagamento a mezzo assegni bancari senza depositarne alcuna prova, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della provincia di Catania e della provincia di Siracusa, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione, sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto 7
rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
Inoltre, i capitoli di prova sono privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di allegazione e di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della 8
subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori.
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la ha registrato Controparte_2 nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno dei fondi di cui aveva disponibilità (cfr. pag. 6 del verbale). A tali dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi correlati alla forza lavoro che CP_1 appaiono antieconomici rispetto all'andamento dell'azienda e ai ricavi che sarebbero stati ottenuti dalle fatture (cfr. pagg. 8 – 10). È stata altresì riscontrata la sproporzione tra personale denunciato e mezzi a disposizione della società per il trasporto di cose e personale (pag. 16) il che, unitamente all'analisi della effettiva struttura societaria, ha indotto a ritenere che “la Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 9
verbale del 27.5.2022 cit.). In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risultava strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i 10
verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib.
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risultano del tutto insufficienti le allegazioni e la prova testimoniale offerta.
Sotto altro aspetto, come già osservato da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 1499/2025 resa nel procedimento 7744/2023) va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno CP_1 11
regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in
” non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate Controparte_3 lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della CP_2
.
[...]
Infatti, anche laddove da tale elenco si potesse trarre la conclusione che pure il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato a , ciò sarebbe irrilevante CP_3 ai fini del presente giudizio, nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Controparte_2
cui si riferiscono le giornate lavorative disconosciute oggetto del giudizio, mentre
[...] esula da quanto oggetto di causa e dal petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo ( ). Controparte_3
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022). Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto CP_1 precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. 12
cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass.
n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 7/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6971/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AN LO;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Gianfranco Vittori;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2023, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente, relativamente al periodo attinente al ricorso (anni 2018, 2019, 2020), ha prestato, quale operaio agricolo a tempo determinato, attività lavorativa alle dipendenze della
Agrisicilia service coop. con sede in Paternò (CT), c.da Scirfi, P.Iva/C. F. 05433090874 per n. 120 giornate nel 2018, 144 nel 2019 e 110 nel 2020; che tale circostanza risulta dimostrata dalla documentazione allegata (buste paga: docc. 4, 5, 6; comunicazioni
: docc. 7, 8, 9; certificazione unica: docc. 10, 11, 12; dichiarazioni della Pt_2 manodopera occupata-DMAG: docc. 13, 14,15); che in particolare, relativamente ai periodi oggetto di disconoscimento, il ricorrente ha svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania e di
Siracusa di volta in volta indicati dai soci amministratori della Controparte_2 [...
[...] on orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di
[...] un'ora), recandosi sul luogo di lavoro, unitamente ad altri operai, su mezzi di trasporto
(furgone) messi a disposizione dal datore di lavoro;
che la predetta attività lavorativa, svolta dietro precise direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dai soci amministratori della Agrisicilia
e sotto il controllo di questi ultimi in ordine all'esecuzione delle Controparte_2 prestazioni lavorative, è stata effettuata con gli attrezzi di lavoro (scala, paniere, forbice, ecc.) forniti dal medesimo datore di lavoro;
che il ricorrente, in relazione alla predetta attività lavorativa, ha ricevuto dalla una paga giornaliera Controparte_2 pari a circa € 70,00; che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal regolare riconoscimento di tutte le predette giornate lavorative, la Direzione Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del CP_1 conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificando al ricorrente i seguenti provvedimenti: nota protocollo .2100.19/12/2022.0790158, ricevuta il 13/01/2023 CP_1 avente ad oggetto il disconoscimento delle predette 120 giornate di lavoro agricolo effettuate nell'anno 2018; nota protocollo .2100.19/12/2022.0790159, ricevuta il CP_1
13/01/2023, avente ad oggetto il disconoscimento delle predette 144 giornate di lavoro agricolo effettuate dal ricorrente nell'anno 2019; nota protocollo
.2100.19/12/2022.0790160, ricevuta il 13/01/2023, avente ad oggetto il CP_1 disconoscimento delle predette 110 giornate di lavoro agricolo effettuate dal ricorrente nell'anno 2020; che i predetti provvedimenti di disconoscimento sono del tutto ingiusti in quanto il ricorrente ha regolarmente effettuato, quale lavoratore agricolo subordinato alle dipendenze della Agrisicilia Service coop. le giornate lavorative immotivatamente annullate;
che il sig. si è visto negare il proprio diritto al mantenimento Parte_3 delle predette giornate lavorative regolarmente effettuate (e sino ad ora regolarmente riconosciute) senza essere stato in alcun modo reso edotto delle relative motivazioni e tale omissione, come detto, è da sola idonea a dimostrare l'illegittimità della cancellazione;
che il verbale ispettivo n. 2021002274/ddl del 27/5/2022 è viziato da illogicità, contraddittorietà e assoluto difetto di motivazione;
che la gravissima decisione della Direzione Provinciale dell' di disconoscere le giornate lavorative CP_1 oggetto del presente ricorso, non risulta supportata da alcun concreto elemento, pur ricadendo sull' resistente il pieno onere della prova in merito a tutti gli aspetti CP_1 indicati nel verbale impugnato;
che non ci si può esimere dal rilevare un ulteriore elemento di grave contraddittorietà tra quanto contenuto nel predetto verbale di 3
accertamento ed il successivo provvedimento di disconoscimento emesso dalla direzione provinciale dell' : considerato che persino gli ispettori verbalizzanti CP_1 hanno ritenuto che non tutti ma “alcuni soggetti hanno, in effetti, reso prestazioni lavorative”.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con il quale l' , a CP_1 modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 120 giornate nel 2018, 144 nel 2019 e 110 nel 2020, dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle medesime Parte_3 giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione CP_1 agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 7.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso, in primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Osserva il decidente che giova, poi, premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. 4
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975). 5
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione
(Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati. Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, 6
c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver “svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania
e di Siracusa di volta in volta indicati dai soci amministratori della Controparte_2 con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa
[...] pranzo di un'ora)”, aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai soci amministratori e di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, asserendone il pagamento a mezzo assegni bancari senza depositarne alcuna prova, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della provincia di Catania e della provincia di Siracusa, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione, sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto 7
rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
Inoltre, i capitoli di prova sono privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di allegazione e di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della 8
subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori.
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la ha registrato Controparte_2 nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno dei fondi di cui aveva disponibilità (cfr. pag. 6 del verbale). A tali dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi correlati alla forza lavoro che CP_1 appaiono antieconomici rispetto all'andamento dell'azienda e ai ricavi che sarebbero stati ottenuti dalle fatture (cfr. pagg. 8 – 10). È stata altresì riscontrata la sproporzione tra personale denunciato e mezzi a disposizione della società per il trasporto di cose e personale (pag. 16) il che, unitamente all'analisi della effettiva struttura societaria, ha indotto a ritenere che “la Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 9
verbale del 27.5.2022 cit.). In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risultava strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i 10
verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib.
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risultano del tutto insufficienti le allegazioni e la prova testimoniale offerta.
Sotto altro aspetto, come già osservato da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 1499/2025 resa nel procedimento 7744/2023) va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno CP_1 11
regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in
” non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate Controparte_3 lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della CP_2
.
[...]
Infatti, anche laddove da tale elenco si potesse trarre la conclusione che pure il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato a , ciò sarebbe irrilevante CP_3 ai fini del presente giudizio, nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Controparte_2
cui si riferiscono le giornate lavorative disconosciute oggetto del giudizio, mentre
[...] esula da quanto oggetto di causa e dal petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo ( ). Controparte_3
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022). Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto CP_1 precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. 12
cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass.
n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta