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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ada Lucca
A seguito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA - 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 7976/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, C.so Buenos Aires
36/7, presso e nello studio degli Avv.ti Giovanna Spada e William Coccetti, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice
1) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della sig.ra CP_1
dell'eredità del padre, , ricomprendente la quota di competenza Persona_1
dell'immobile sito in Genova Via del Piano 5 int. 22, contraddistinto dai seguenti dati catastali: sezione urbana GED, foglio 37, particella 125, sub. 54, zona censuaria 1, classe 4, categoria A/4, vani 7;
2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014”. FATTI DI CAUSA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive di parte ricorrente.
1.1. Il , con procedimento introdotto nelle forme Parte_1
del rito semplificato ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità dismessa dal padre, deceduto il 28.03.2017, ricomprendente la quota di Persona_1
competenza dell'immobile sopra menzionato e censito al Catasto degli immobili urbani del Comune di Genova, alla sezione urbana GED, foglio 37, particella 125, sub. 54, zona censuaria 1, classe 4, categoria A/4, vani 7.
1.2. A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto di Parte_1
essere creditore delle spese di amministrazione condominiale non pagate e che in data 11.06.2020 veniva notificato all'odierna resistente contumace e alla sorella decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, in quanto Parte_2 eredi del padre, e che lo stesso non è stato opposto.
1.3. Nel corso della procedura esecutiva, il GE sospendeva la stessa non risultando trascrizione della accettazione dell'eredità.
1.4. Con la presente domanda il Condominio agiva nei soli confronti di
[...]
, e non anche di in quanto su quest'ultima, ad oggi, non è CP_1 CP_2 stato in grado di provare per tabulas la qualità di erede.
2. Dichiarata la nullità della notifica, veniva disposta nuova notifica e all'udienza del
06.02.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e, vista la modifica dell'art 127 ter c.p.c. del correttivo , CP_1 Pt_3
rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Oggetto del presente giudizio è l'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 476 c.c.
3.2. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito che “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civ. sez.
6-2 del
1.03.2021 n. 5569). La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia realizzato una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, con la conseguenza che l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili.
3.3. Nel caso in esame, l'aver continuato ad abitare e a risiedere nell'immobile anche dopo la morte del padre si deve qualificare quale accettazione tacita dell'eredità in capo a Infatti, dal certificato storico di CP_1
residenza prodotto in atti (doc. 3) si evince che quest'ultima, a far data dal
26.07.2013 e sino al 02.11.2021, abbia risieduto nell'immobile di cui è causa,
e, pertanto, anche dopo la morte del padre avvenuta il 28.3.2017. Si tratta di un comportamento tipizzato dall'art. 485 c.c., secondo il quale il chiamato all'eredità che per qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari, se non forma l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della stessa, è considerato erede puro e semplice.
3.4. Alla luce di ciò, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, stante la sussistenza, alla luce della sopra descritta condotta posta da
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.. Per l'effetto, va dichiarato che CP_1
nata a [...] il [...], ha accettato tacitamente CP_1
l'eredità morendo dismessa dal padre deceduto in data Persona_1
28.03.2017, e, pertanto, è erede di quest'ultimo.
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con voci vicine ai minimi sulla base dei parametri di legge, esclusa la fase della istruttoria che non si è svolta, tenendo conto dell'entità del credito (doc. 1) che rappresenta l'interesse economico per il quale il
Condominio agisce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- DICHIARA l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità CP_1
dismessa dal padre defunto, Persona_1
- per l'effetto, ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Genova di provvedere alle relative trascrizioni, manlevandolo da ogni responsabilità;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, liquidate in complessivi 2000 euro per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, ed oltre alle spese vive che liquida in €
578,oo.
Genova, 05.03.2025
Il Giudice
Ada Lucca
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ada Lucca
A seguito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA - 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 7976/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, C.so Buenos Aires
36/7, presso e nello studio degli Avv.ti Giovanna Spada e William Coccetti, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice
1) accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte della sig.ra CP_1
dell'eredità del padre, , ricomprendente la quota di competenza Persona_1
dell'immobile sito in Genova Via del Piano 5 int. 22, contraddistinto dai seguenti dati catastali: sezione urbana GED, foglio 37, particella 125, sub. 54, zona censuaria 1, classe 4, categoria A/4, vani 7;
2) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014”. FATTI DI CAUSA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive di parte ricorrente.
1.1. Il , con procedimento introdotto nelle forme Parte_1
del rito semplificato ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità dismessa dal padre, deceduto il 28.03.2017, ricomprendente la quota di Persona_1
competenza dell'immobile sopra menzionato e censito al Catasto degli immobili urbani del Comune di Genova, alla sezione urbana GED, foglio 37, particella 125, sub. 54, zona censuaria 1, classe 4, categoria A/4, vani 7.
1.2. A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto di Parte_1
essere creditore delle spese di amministrazione condominiale non pagate e che in data 11.06.2020 veniva notificato all'odierna resistente contumace e alla sorella decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, in quanto Parte_2 eredi del padre, e che lo stesso non è stato opposto.
1.3. Nel corso della procedura esecutiva, il GE sospendeva la stessa non risultando trascrizione della accettazione dell'eredità.
1.4. Con la presente domanda il Condominio agiva nei soli confronti di
[...]
, e non anche di in quanto su quest'ultima, ad oggi, non è CP_1 CP_2 stato in grado di provare per tabulas la qualità di erede.
2. Dichiarata la nullità della notifica, veniva disposta nuova notifica e all'udienza del
06.02.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e, vista la modifica dell'art 127 ter c.p.c. del correttivo , CP_1 Pt_3
rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Oggetto del presente giudizio è l'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 476 c.c.
3.2. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito che “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civ. sez.
6-2 del
1.03.2021 n. 5569). La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia realizzato una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, con la conseguenza che l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili.
3.3. Nel caso in esame, l'aver continuato ad abitare e a risiedere nell'immobile anche dopo la morte del padre si deve qualificare quale accettazione tacita dell'eredità in capo a Infatti, dal certificato storico di CP_1
residenza prodotto in atti (doc. 3) si evince che quest'ultima, a far data dal
26.07.2013 e sino al 02.11.2021, abbia risieduto nell'immobile di cui è causa,
e, pertanto, anche dopo la morte del padre avvenuta il 28.3.2017. Si tratta di un comportamento tipizzato dall'art. 485 c.c., secondo il quale il chiamato all'eredità che per qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari, se non forma l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della stessa, è considerato erede puro e semplice.
3.4. Alla luce di ciò, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, stante la sussistenza, alla luce della sopra descritta condotta posta da
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.. Per l'effetto, va dichiarato che CP_1
nata a [...] il [...], ha accettato tacitamente CP_1
l'eredità morendo dismessa dal padre deceduto in data Persona_1
28.03.2017, e, pertanto, è erede di quest'ultimo.
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con voci vicine ai minimi sulla base dei parametri di legge, esclusa la fase della istruttoria che non si è svolta, tenendo conto dell'entità del credito (doc. 1) che rappresenta l'interesse economico per il quale il
Condominio agisce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- DICHIARA l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità CP_1
dismessa dal padre defunto, Persona_1
- per l'effetto, ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Genova di provvedere alle relative trascrizioni, manlevandolo da ogni responsabilità;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, liquidate in complessivi 2000 euro per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, ed oltre alle spese vive che liquida in €
578,oo.
Genova, 05.03.2025
Il Giudice
Ada Lucca