Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del co-amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Gioncada e Annamaddalena Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Baldan e Marco Serena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-. -OMISSIS- s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’accordo sottoscritto in data 19 luglio 2022 tra il Comune di -OMISSIS- e l’amministratore di sostegno del ricorrente secondo cui i proventi della vendita di un immobile di quest’ultimo dovevano essere restituiti all’Amministrazione;
- della nota del 10 luglio 2023, con cui il Comune di -OMISSIS-comunicava un impegno di spesa limitato al periodo luglio - settembre 2023;
- della determinazione comunale n. -OMISSIS- del 25 settembre 2023 di integrazione dell’impegno di spesa per la parziale copertura del costo della retta di ospitalità in struttura per non autosufficienti privi di civilmente obbligati per il periodo ottobre - dicembre 2023 e gennaio - febbraio 2024;
- della nota del 27 settembre 2023, con cui il Comune di -OMISSIS-informava l’ente gestore e l’amministratore di sostegno del ricorrente del periodo di assunzione dei pagamenti a proprio carico quantificando il costo a carico del ricorrente in esecuzione di precedente accordo;
- della nota del Comune di -OMISSIS-del 1° febbraio 2024 e dell’accordo in essa citato, nella parte in cui suddivide la retta di ricovero tra il Comune di-OMISSIS- ed il precedente amministratore di sostegno;
- della nota dell’8 marzo 2024 del Comune di -OMISSIS-, indirizzata al precedente amministratore di sostegno, che quantificava i debiti del ricorrente nei confronti dell’Amministrazione;
- della nota del 13 marzo 2024 del Comune di -OMISSIS-, che evidenziava le nuove modalità di pagamento della quota a proprio carico per il periodo marzo - giugno 2024;
- della nota del’11 giugno 2024 del Comune di-OMISSIS-, che informava l’ente gestore dell’interruzione dell’integrazione comunale della retta;
- del provvedimento del 13 giugno 2024 del Comune di -OMISSIS-, inviato via PEC, di richiesta al co-amministratore di sostegno di procedere alla « restituzione delle somme anticipate da questo ente per la copertura della retta in struttura dello stesso dal 29/08/2022 al 30/06/2024 »;
- del provvedimento del 12 luglio 2024 del Comune di -OMISSIS-, inviato via PEC, che respingeva la richiesta di riesame;
della nota del 02 ottobre 2024 del Comune di -OMISSIS-e del relativo allegato;
- del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di-OMISSIS- e, in particolare, degli artt. 3, 33, 35, 36, 37, 38 e 39, nelle parti in cui stabiliscono una disciplina in contrasto con la normativa vigente;
- della delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- di approvazione del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-;
- di tutte le determine con le quali il Comune di -OMISSIS-ha assunto vari impegni di spesa a tempo determinato per l’integrazione della retta di ricovero del ricorrente, in applicazione o meno dell’accordo intercorso con l’amministratore di sostegno;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, e comunque le delibere o i provvedimenti con i quali il Comune di -OMISSIS- ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e/o disabili gravi/non gravi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. OL De PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In vista del ricovero del ricorrente - riconosciuto invalido al 100% - presso una struttura idonea a fornirgli l’assistenza necessaria, l’amministratore di sostegno (di seguito, breviter , a.d.s.) chiedeva al Comune di -OMISSIS-(di seguito, breviter , Comune), ove il ricorrente era residente, l’erogazione di un contributo economico a titolo di integrazione della quota socio-assistenziale della retta per il ricovero. A seguito dell’istanza, l’a.d.s. ed il Comune stipulavano il 19 luglio 2022 un accordo con cui il Comune si impegnava a contribuire al pagamento della retta, a titolo di mera anticipazione, « in attesa dei proventi derivanti dalla vendita delle proprietà immobiliari » del ricorrente.
Il 30 agosto 2022 il ricorrente entrava nella struttura prescelta, corrispondendo una parte della retta (pari a € 500,00 mensili), mentre la differenza veniva versata dal Comune. Nel corso del tempo, l’importo della predetta retta subiva aumenti, comportando l’innalzamento dell’impegno economico mensile sia del ricorrente (passato ad € 600,00), che del Comune.
2. Disposta – previo decreto di autorizzazione del giudice tutelare del 7 maggio 2024 – la vendita di un immobile di proprietà del ricorrente per il corrispettivo di € 80.000,00, versato sul conto corrente del ricorrente medesimo il 14 maggio 2024, interveniva la sostituzione dell’a.d.s. con nomina di due co-amministratori di sostegno (di seguito, breviter , co-a.d.s.), rispettivamente preposti alla cura della persona e del patrimonio del ricorrente.
Acquisita conoscenza dell’intervenuta alienazione immobiliare, il Comune con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 chiedeva al co-a.d.s. incaricato della gestione patrimoniale la restituzione delle somme anticipate per il pagamento della retta nel periodo dal 29 agosto 2022 al 30 giugno 2024, complessivamente ammontanti ad € 47.646,84. Precisava il Comune in tale nota che l’anticipazione degli importi delle rette – sulla base dell’accordo sottoscritto con l’a.d.s. – era avvenuta sul presupposto della restituzione degli importi stessi, poiché la situazione economica del ricorrente « non rispondeva ai requisiti di accesso ai Contributi per l’integrazione rette di ospitalità in struttura previsti dal regolamento Comunale » dei servizi sociali, essendo il ricorrente medesimo proprietario di immobili.
Il co-a.d.s. respingeva la richiesta osservando che: a) la pretesa restitutoria superava l’importo del cd. Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, breviter , ISEE) del ricorrente, che per l’anno 2024 era pari ad € 23.578,27; b) il Comune doveva quantificare l’importo da assumere a proprio carico, a titolo di integrazione della quota sociale della retta, in applicazione dell’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000 e del d.P.C.M. n. 159 del 2013; c) il ricorrente è tenuto a farsi carico di ulteriori e numerose passività, anche ereditarie.
Il Comune, a sua volta, confutava le osservazioni del co-a.d.s. con nota prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024, evidenziando che: a) la richiesta di integrazione della retta non poteva essere accolta essendo il valore dell’ISEE del ricorrente superiore alla soglia indicata dal regolamento comunale in materia di servizi sociali (di seguito, breviter , Regolamento); b) tale circostanza aveva comportato una verifica della situazione patrimoniale del ricorrente medesimo, risultato proprietario di alcuni immobili e titolare di disponibilità finanziarie tali da consentirgli di sostenere autonomamente l’intero importo della retta; c) dovevano essere rimborsate al Comune le somme anticipate.
Il co-a.d.s. in data 10 agosto 2024 replicava al Comune sostenendo che: a) il valore dell’attestazione ISEE (in cui risulta già computato il patrimonio immobiliare) rappresenta il limite massimo dell’impegno economico che può essere richiesto al soggetto assistito, e costituisce criterio inderogabile da eventuali difformi previsioni regolamentari; b) il corrispettivo dell’alienazione dell’immobile pervenuto al ricorrente in successione ereditaria era vincolato al previo soddisfacimento dei debiti ereditari; c) tali debiti presentavano un ammontare superiore al valore dell’attestazione ISEE. Sulla base di tali considerazioni, il co-a.d.s. chiedeva al Comune di ritirare in autotutela la richiesta di rimborso delle somme anticipate, domanda respinta dal Comune che però, in un secondo momento, sospendeva ogni operazione per conseguire il rimborso sino al 31 dicembre 2024.
Inoltre, con provvedimento prot. n. 13245 del 2 ottobre 2024 il Comune – ribadita la propria intenzione di non accogliere la domanda di compartecipazione al pagamento della retta – rappresentava la disponibilità ad anticipare nuovamente, in via provvisoria e d’urgenza, l’importo della retta, a fronte dell’assunzione di un « impegno formale a restituire le somme anticipate dal Comune quale contributo per l’integrazione retta di ospitalità in struttura » del ricorrente « una volta venduta l’abitazione » del medesimo.
3. Il ricorrente presentava quindi il presente ricorso con cui chiedeva l’annullamento degli atti comunali in epigrafe indicati.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente rappresentava di non possedere la capacità economica ascrittagli, in quanto a fronte di un ISEE pari ad € 23.578,27 egli è gravato da numerosi debiti da assolvere secondo criteri di gradualità.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente riteneva nullo l’accordo a suo tempo sottoscritto fra l’a.d.s. e il Comune in quanto contrastante con l’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000 (che impone ai Comuni, in caso di necessità, di assumere a proprio carico gli oneri di integrazione economica), nonché con l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013, che individua nell’ISEE lo strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati, stabilendo che la sua applicazione per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali costituisce livello essenziale delle prestazioni, non derogabile in peius da parte dei Comuni.
In particolare, a detta del ricorrente, il Comune non poteva qualificare come mera anticipazione il pagamento di una quota della retta sociale di degenza, imponendo la futura restituzione di quanto corrisposto, ma doveva modulare il proprio intervento sulla base del valore dell’attestazione ISEE senza considerare i proventi derivanti dall’alienazione di un immobile, già valorizzati quali elementi componenti dell’ISEE medesimo. Inoltre, il ricorrente evidenziava come fosse venuta meno la possibilità dei Comuni di rivalersi nei confronti dei ricoverati che non versano in stato di povertà per il recupero delle spese di degenza, in quanto la legge n. 1580 del 1931 che prevedeva tale potere era stata abrogata dall’art. 24 d.l. n. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133 del 2008). Infine, il ricorrente rilevava come molteplici disposizioni del Regolamento si ponessero in contrasto con le inderogabili previsioni del d.P.C.M. n. 159 del 2013.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’illegittimità delle note prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 e prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024 – contenenti il rifiuto di integrazione della retta e la richiesta di restituzione delle somme anticipate – ribadendo le considerazioni già svolte in ordine al contrasto con le disposizioni contenute nel d.P.C.M. n. 159 del 2013, nonché all’esigenza di valutare complessivamente l’ISEE senza poterne valorizzare i singoli elementi. Inoltre, il ricorrente ribadiva che la sua capacità economica è inferiore al valore dell’attestazione ISEE, attesi i debiti (ereditari e personali) gravanti sul ricorrente medesimo e le spese personali che egli deve annualmente sostenere (indicate in € 13.000,00), ragion per cui il Comune non poteva legittimamente negare il proprio contenuto economico.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamentava l’illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2024, sostenendo che il Comune: a) nel pretendere il trasferimento del ricorrente in altra struttura sanitaria viola il regolamento adottato dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 nonché il principio di libera scelta del luogo di cura (nell’ambito di strutture autorizzate/accreditate); b) impone – nel modulo di richiesta di integrazione retta – l’accettazione di condizioni illegittime perché in contrasto con il d.P.C.M. n. 159 del 2013.
3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamentava l’illegittimità – per i medesimi motivi già esposti – del regolamento, nonché della delibera n. -OMISSIS- del 12 aprile 2019.
Sulla base delle censure esposte il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati nonché la condanna del Comune a corrispondere, a titolo di compartecipazione, la quota della retta di degenza tenendo conto del valore dell’attestazione ISEE del ricorrente medesimo e delle spese personali che egli sostiene.
4. Si costituiva il Comune che con successiva memoria – premettendo che il ricorso investe due aspetti, uno relativo alla richiesta di restituzione delle somme anticipate per gli anni 2022 e 2023 (ridotta ad € 35.851,00 essendo stato scorporato quanto versato per l’anno 2024), e l’altro concernente il rifiuto di compartecipazione al pagamento della retta relativa all’anno 2024 – sollevava alcune eccezioni preliminari e contestava nel merito le affermazioni del ricorrente.
4.1. In particolare il Comune, con riferimento alle censure inerenti la richiesta di restituzione delle somme dallo stesso anticipate, eccepiva preliminarmente:
A) il difetto di giurisdizione, sostenendo che la compartecipazione del Comune al pagamento della retta ed il recupero del contributo anticipato rientrano fra i rapporti di utenza con i privati, i quali sono esclusi dall’ambito della materia dei pubblici servizi, devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Inoltre, poiché per gli anni 2022 e 2023 il ricorrente non aveva presentato l’attestazione ISEE e neppure aveva chiesto la compartecipazione nel pagamento della retta, il Comune riteneva che quanto corrisposto per tali periodi costituisse un indebito oggettivo, come tale devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario. Infine, il Comune fondava il dedotto difetto di giurisdizione anche sul rilievo che l’accordo del 19 luglio 2022 non sia ascrivibile alla categoria degli accordi sostitutivi di provvedimento, difettando i presupposti costitutivi di cui all’art. 11 legge n. 241 del 1990, quali l’interesse pubblico che l’Amministrazione deve perseguire nonché la previa determinazione dell’organo competente per l’adozione del provvedimento sostituito dall’accordo;
B) l’irricevibilità del ricorso, perché il ricorso è stato notificato in data 11 ottobre 2024, e quindi è tardiva la domanda di annullamento sia dell’accordo sottoscritto il 19 luglio 2022, sia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024, atto immediatamente lesivo poiché intimava la restituzione delle somme anticipate;
C) la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto l’inoppugnabilità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 impediva l’annullamento del successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024.
4.2. Per quanto riguarda il rifiuto di compartecipazione al costo della retta per l’anno 2024, il Comune eccepiva la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che – successivamente alla proposizione del ricorso – con determina n. 512 del 12 novembre 2024 aveva parzialmente annullato in autotutela i provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024 e prot. n. 13245 del 2 ottobre 2024, nella parte in cui respingevano la richiesta di compartecipazione.
4.3. Nel merito, in replica al secondo motivo, il Comune: a) respingeva la tesi di nullità dell’accordo del 19 luglio 2022 sostenendo che l’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000 non costituisce norma imperativa poiché l’obbligo di integrazione economica da esso previsto è espressamente definito eventuale, e nel momento della richiesta di compartecipazione inoltrata dall’a.d.s. non sussistevano i presupposti per l’intervento economico non essendo stato prodotto l’ISEE del ricorrente; b) rappresentava che l’eventuale nullità dell’accordo priverebbe di causa quanto versato dal Comune per le rette di degenza e legittimerebbe, quindi, la richiesta di restituzione dell’indebito.
Relativamente al terzo motivo, il Comune affermava che i provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 (di cui ribadiva la tardiva impugnazione) e prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024, non violavano il d.P.C.M. n. 159 del 2013 mancando una regolare istanza di compartecipazione corredata dalla produzione dell’ISEE. Inoltre, sosteneva il Comune che la detrazione dal valore dell’attestazione ISEE (per quantificare la quota di retta a carico del soggetto) deve intendersi limitata alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni personali del soggetto per esigenze fondamentali, e non può ricomprendere anche le spese legali, notarili ed i debiti ereditari.
Infine, relativamente al quarto ed al quinto motivo di ricorso il Comune ribadiva l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza dell’annullamento in autotutela disposto con la determina n. 512 del 12 novembre 2024.
5. Con successiva memoria il ricorrente replicava alle eccezioni preliminari ed alle difese del Comune, chiedendo inoltre – ai sensi dell’art. 89 c.p.c. – la cancellazione di una frase (contenuta a pag. 22 della memoria del Comune) ritenuta offensiva.
6. In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso, entrambe le parti depositavano memorie difensive e di replica ex art. 73, comma 1, c.p.a., ribadendo le rispettive tesi. In particolare il ricorrente, in sede di replica, eccepiva il tardivo deposito della memoria difensiva del Comune, in quanto depositata oltre le ore 12.00 del 6 febbraio 2025, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a..
7. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.
L’eccezione è fondata nei termini che seguono.
Il ricorrente, come visto, deduce innanzi tutto l’illegittimità – e chiede l’annullamento – degli atti con cui il Comune (oltre a negare la propria compartecipazione) richiede la restituzione delle somme corrisposte per il pagamento delle rette di degenza nel 2022 e nel 2023 (essendo stata scorporata la richiesta relativa al 2024).
Come affermato dal Comune, e non smentito dal ricorrente (che ha confermato la circostanza), quest’ultimo negli anni 2022 e 2023 non aveva presentato la relativa attestazione ISEE. Orbene, l’obbligo del Comune di ultima residenza di farsi carico (in tutto ovvero in parte) dell’integrazione economica mediante compartecipazione al pagamento della retta di ricovero postula – per espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000, secondo cui “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ” – un atto di impulso da parte dell’interessato, tenuto a presentare annualmente una domanda corredata di tutta la necessaria documentazione, ed in particolare dell’attestazione ISEE, la cui produzione annuale è necessaria per determinare l’ an ed il quantum dell’impegno economico del Comune, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. III, 5 marzo 2025, n. 320; id., 27 febbraio 2023, n. 268).
Poiché il ricorrente non ha presentato la suvvista attestazione per gli anni 2022 e 2023, difetta il presupposto che determina il sorgere dell’obbligo di contribuzione del Comune, e l’erogazione di somme in favore del ricorrente durante i due ricordati anni non è avvenuta in esecuzione della normativa in materia di ISEE invocata dal ricorrente medesimo. Pertanto, la pretesa del Comune di ripetere dal ricorrente le somme anticipate in suo favore si fonda di fatto sull’assenza delle condizioni legittimanti l’accesso alla compartecipazione comunale, e la relativa controversia rientra nel perimetro della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendosi in tema di ripetizione di indebito.
Sul punto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato soprattutto in funzione della causa petendi , e cioè dell’intrinseca natura della situazione dedotta in giudizio dalla parte ed individuata dal giudice con riferimento ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui i fatti medesimi costituiscono manifestazione (Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350), e ciò anche qualora la pretesa giudiziale venga prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo ritenuto illegittimo (Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 2020, n. 1869).
Il ricorrente potrà ovviamente riassumere il giudizio in ordine a tale profilo avanti l’a.g.o. secondo quanto prefigurato nell’art. 11 c.p.a. e nel rispetto dei termini ivi prefigurati.
2. Sempre in via preliminare, è infondata anche l’eccezione sollevata dal ricorrente di tardivo deposito della memoria difensiva del Comune.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. il deposito delle memorie difensive deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni liberi dalla data dell’udienza di merito. Poiché l’udienza era fissata al 12 marzo 2025, l’ultimo giorno utile per il deposito era il 9 febbraio 2025, che però cadeva di domenica, per cui il deposito andava effettuato entro sabato 8 febbraio 2025. Difatti, posto che l’estensione al sabato della preclusione dettata per i giorni festivi posta dall’art. 52, comma 5, c.p.a. non vale per i termini che si calcolano a ritroso come si ricava dal rinvio ivi contenuto al comma 3 della medesima norma (così Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2023, n. 1069). Di conseguenza, il deposito della memoria difensiva del Comune, avvenuto il 6 febbraio 2025, poteva essere effettuato in qualsiasi momento della giornata posto che il limite delle ore dodici è riferito dal citato art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. esclusivamente all’ultimo giorno utile consentito per il deposito.
3. Dev’essere, inoltre, esaminata l’eccezione di improcedibilità per difetto di interesse conseguente all’adozione della determina n. 512 del 12 novembre 2024. Con tale atto il Comune ha disposto l’annullamento dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 12 luglio 2024 e prot. n. 13245 del 2 ottobre 2024 nella parte in cui respingevano la richiesta di compartecipazione al pagamento della retta per l’anno 2024, e ciò all’espresso fine di « sottoporre a riesame e revisione la disciplina comunale in materia, la cui stesura si ritiene opportuno che venga effettuata come in precedenza con l’apporto di varie Amministrazioni Comunali e coinvolgendo anche con l’ATS -OMISSIS- di -OMISSIS-, per verificare ed assicurare la conformità ai principi e alla normativa nazionali e per perseguire la migliore realizzazione degli interessi pubblici e degli interessi dei beneficiari di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ».
L’eccezione è fondata. L’intervenuto annullamento in autotutela dei ricordati atti comporta il venir meno dell’interesse al ricorso relativamente alla domanda di compartecipazione per l’anno 2024. Il venire meno dell’interesse del ricorrente su tale punto emerge anche dal fatto che il Comune ha sostenuto (affermazione non smentita da ricorrente) di erogare per l’anno 2024 una quota di compartecipazione commisurata al valore dell’attestazione ISEE del ricorrente.
Né osta a una declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso il fatto che il Regolamento sia escluso dall’intervento in autotutela, perché le previsioni del Regolamento stesso censurate dal ricorrente non presentano carattere immediatamente lesivo.
4. Può invece prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di irricevibilità e di parziale inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune relativamente alla compartecipazione per gli anni 2022 e 2023, essendo il ricorso infondato sul punto.
5. Passando al merito, il ricorrente ha chiesto – unitamente all’annullamento degli atti impugnati – la condanna del Comune al pagamento della quota socio-assistenziale della retta di degenza, calcolandone la compartecipazione sulla base dell’ISEE del ricorrente medesimo ed a partire dal momento di ingresso nella struttura ove egli è ospitato, e cioè dal 2022 (con conseguente travolgimento della pretesa restitutoria esercitata dal Comune).
6. La domanda, relativamente agli anni 2022 e 2023, non può trovare accoglimento.
Si è già evidenziato che il ricorrente non ha presentato la relativa attestazione ISEE per gli anni 2022 e 2023, e si è ricordato che l’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000 stabilisce che “ Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica ”.
E parimenti si è già rilevato che l’obbligo del Comune di ultima residenza di farsi carico (in tutto ovvero in parte) dell’integrazione economica mediante compartecipazione alle spese di ricovero postula – per espressa previsione normativa – un atto di impulso da parte dell’interessato, con produzione in particolare dell’attestazione ISEE annualmente, necessaria per determinare l’ an ed il quantum dell’impegno economico del Comune.
Pertanto, l’omessa presentazione dell’ISEE per gli anni 2022 e 2023 impedisce di ritenere assolto l’onere della domanda gravante sul ricorrente e quindi non determina il sorgere dell’obbligo di compartecipazione da parte del Comune.
7. In definitiva, il ricorso dev’essere: A) dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente alle censure inerenti la richiesta di restituzione delle somme anticipate dal Comune; B) respinto relativamente alla domanda di annullamento degli atti relativi alla compartecipazione del Comune per gli anni 2022 e 2023; C) dichiarato improcedibile per quanto attiene alla domanda di annullamento degli atti relativi alla compartecipazione del Comune per l’anno 2024.
8. Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente con memoria del 16 novembre 2024 ai sensi dell’art. 89, primo comma, c.p.c., secondo il quale “ Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive ”. La giurisprudenza ha precisato che è possibile chiedere la cancellazione delle espressioni che manifestano un intento offensivo, intento che però non è riscontrabile nel caso in cui le espressioni siano finalizzate a sostenere la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, sia pure attraverso una valutazione negativa del suo comportamento (così Cass. civ. sez. II, 31 agosto 2015, n. 17325).
Così perimetrato l’ambito applicativo dell’art. 89 c.p.c., con la frase censurata (contenuta nella memoria del 15 novembre, in cui sostiene che una oculata gestione del patrimonio del soggetto che richiede assistenza consentirebbe al medesimo di affrontare autonomamente le spese inerenti le proprie necessità) il Comune si è limitato a sostenere che – a suo avviso – una gestione oculata del patrimonio immobiliare (di qualunque soggetto, ovviamente compreso il ricorrente) consentirebbe al richiedente di reperire risorse finanziarie sufficienti a sostenere autonomamente i costi della degenza, senza richiedere la compartecipazione dell’Amministrazione. Pertanto, trattandosi di una considerazione finalizzata – in chiave difensiva – a tutelare l’interesse vantato dal Comune, la frase non presenta quei caratteri di sconvenienza ed offensività che devono sussistere per ottenerne la cancellazione.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione dell’avvenuto annullamento in autotutela di provvedimenti, impugnati dal ricorrente, che il Comune resistente ha riconosciuto essere non coerenti con il dato normativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte relativa all’impugnazione della pretesa del Comune di -OMISSIS- di restituzione delle somme anticipate in favore del ricorrente;
2. respinge il ricorso nella parte relativa alla domanda di annullamento degli atti inerenti la compartecipazione del Comune di -OMISSIS- per gli anni 2022 e 2023;
3. dichiara il ricorso improcedibile nella parte relativa alla domanda di annullamento degli atti inerenti la compartecipazione del Comune di -OMISSIS- per l’anno 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De PI | AR OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.