TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2426
TAR
Sentenza 17 dicembre 2025

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso

    L'eccezione di irricevibilità viene esaminata ma non accolta in quanto il Collegio, pur dichiarando l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, non entra nel merito della tempestività dell'impugnazione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per gli anni 2022 e 2023, poiché la mancata presentazione dell'ISEE esclude l'obbligo di contribuzione del Comune e la relativa controversia verte sulla ripetizione di indebito, di competenza del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Inammissibilità per difetto di interesse

    L'eccezione di inammissibilità viene esaminata ma non accolta in quanto il Collegio, pur dichiarando l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, non entra nel merito della sussistenza dell'interesse.

  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla domanda di compartecipazione per l'anno 2024, a seguito dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati da parte del Comune.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa vigente

    Il Collegio non entra nel merito della censura relativa al Regolamento, in quanto le disposizioni dello stesso non presentano carattere immediatamente lesivo e l'impugnazione su questo punto viene assorbita dalle decisioni sulle singole domande.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa vigente

    Il Collegio non entra nel merito della censura relativa alla delibera, in quanto le disposizioni della stessa non presentano carattere immediatamente lesivo e l'impugnazione su questo punto viene assorbita dalle decisioni sulle singole domande.

  • Rigettato
    Contrasto con normativa vigente

    Il Collegio non entra nel merito della censura relativa alle determine, in quanto le disposizioni delle stesse non presentano carattere immediatamente lesivo e l'impugnazione su questo punto viene assorbita dalle decisioni sulle singole domande.

  • Rigettato
    Omessa presentazione ISEE per anni 2022 e 2023

    La domanda non può trovare accoglimento poiché l'omessa presentazione dell'ISEE per gli anni 2022 e 2023 impedisce di ritenere assolto l'onere della domanda gravante sul ricorrente e, quindi, non determina il sorgere dell'obbligo di compartecipazione da parte del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2426
    Data del deposito : 17 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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