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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 203 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA GRECO Pt_1
RICORRENTE
E
CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«1) in via preliminare, sussistendone giusti motivi a tutela degli interessi dell'opponente, nonché essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 114/2023, R.G.n
2273/2023, notificato alla in data 22.12.2023; 2) in via principale e nel merito, sempre previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo predetto, esaminare l'intera vicenda, con cognizione estesa all'esame del merito della pretesa fatta valere dal Sig. , onde accertarne, in parte, la infondatezza del medesimo atto, dichiarando che la CP_1 Pt_1 abbia già versato al lavoratore ed a titolo di acconto sulla retribuzione di settembre del 2023, euro 200,00, a mezzo
[...] bonifico bancario ed in data 24.10.2023, somma da scomputare dall'importo intimato, nonché accertare e dichiarare non dovuto al lavoratore l'importo di euro 219,15, a titolo di maggiorazione edili 18,50%, essendo dovuto al medesimo titolo, solo il minor importo pari ad euro 51,15, essendo detta somma di competenza della Cassa Edile, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 114/2023, R.G. n 2273/2023, notificato alla in data 22.12.2023, con Parte_1 compensazione delle spese e dei compensi di giudizio». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, nessuno è comparso né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione all'udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
IS LO
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 203 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA GRECO Pt_1
RICORRENTE
E
CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«1) in via preliminare, sussistendone giusti motivi a tutela degli interessi dell'opponente, nonché essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 114/2023, R.G.n
2273/2023, notificato alla in data 22.12.2023; 2) in via principale e nel merito, sempre previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo predetto, esaminare l'intera vicenda, con cognizione estesa all'esame del merito della pretesa fatta valere dal Sig. , onde accertarne, in parte, la infondatezza del medesimo atto, dichiarando che la CP_1 Pt_1 abbia già versato al lavoratore ed a titolo di acconto sulla retribuzione di settembre del 2023, euro 200,00, a mezzo
[...] bonifico bancario ed in data 24.10.2023, somma da scomputare dall'importo intimato, nonché accertare e dichiarare non dovuto al lavoratore l'importo di euro 219,15, a titolo di maggiorazione edili 18,50%, essendo dovuto al medesimo titolo, solo il minor importo pari ad euro 51,15, essendo detta somma di competenza della Cassa Edile, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 114/2023, R.G. n 2273/2023, notificato alla in data 22.12.2023, con Parte_1 compensazione delle spese e dei compensi di giudizio». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, nessuno è comparso né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione all'udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
IS LO
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