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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA RO NZ, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3792/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Ag. Dogane e Monopoli - Ufficio di Lombardia 2 il silenzio diniego formatosi sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, formulata in data 17/02/2025 da Ricorrente_1. ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 26/10/1995, n. 504.
Rappresenta che, a seguito delle note pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, è stata condannata alla restituzione della somma di € 12.823,10 (oltre ad euro 321,00 a titolo di interessi di condanna al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo) maturati a titolo di addizionale sulle accise sulla somministrazione di energia elettrica erogata a Società_1 S.r.l. (in qualità di consumatore finale): importo poi versato gravato di interessi per un totale di €13.144,10.
Da qui l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o
TUA) presentata entro i 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, come previsto dalla legge.
Lamenta quindi l'illegittimità del diniego tacito.
Conclude chiedendo per l'appunto dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto con condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme richieste, e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane UADM Lombardia 2, riconoscendo le ragioni della ricorrente, salvo in punto di interessi, che a parere dell'Ufficio vanno pagati dalla domanda di rimborso fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 14 del T.U.A., nella misura stabilita dall'articolo 1284 cod. civ., sulla sorte capitale di euro
12.823,10, ossia sull'importo dell'addizionale effettivamente versato all'Erario.
Chiede di rinviare l'udienza a nuova data per concedere termine all'Ufficio per reperire i fondi necessari al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica pari a euro 12.823,10 e, all'esito del pagamento, dichiarare estinto il giudizio per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con successiva memoria la ricorrente deduce: che i provvedimenti di accoglimento parziale sono intervenuti solo in corso di giudizio;
che nessuna somma è stata però versata;
che è infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui l'addizionale in questione risulta illegittima solo dal 1.4.2010, data di entrata in vigore dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, in quanto il contrasto tra l'art. 6 D.L. 511/1988 istitutivo dell'addizionale provinciale e la normativa europea già sussisteva (come da ordinanza della
Corte di Cassazione n. 12142 del 14 aprile 2022); che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Insiste sull'accoglimento della domanda originaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono valide ragioni per accogliere la domanda di rinvio formulata dall'Ufficio. Il reperimento materiale di fondi nessuna rilevanza può avere in ordine alla decisione della controversia.
Nel merito il ricorso è fondato.
Quanto alla sorte capitale richiesta con la domanda di rimborso, le ragioni della ricorrente non sono più contestate.
Quanto agli interessi, la tesi dell'Ufficio non può essere condivisa. Risulta priva di base giuridica, oltre che iniqua, la pretesa di addossare alla ricorrente oneri derivanti da un atto normativo dichiarato illegittimo, e sostenuti in conformità di una decisione giudiziale.
Questa Corte ritiene pertanto di uniformarsi alla giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente, secondo cui va osservato che l'articolo 14, comma 5, del Dlgs. n.504/1995, dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Pertanto, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato al cliente finale per somma capitale ed interessi sulla base della sentenza del Giudice ordinario, oltre a ulteriori interessi legali dal momento della domanda di ripetizione formulata all'Agenzia delle Dogane.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre oneri e accessori.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DA RO NZ, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3792/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di Ag. Dogane e Monopoli - Ufficio di Lombardia 2 il silenzio diniego formatosi sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, formulata in data 17/02/2025 da Ricorrente_1. ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 26/10/1995, n. 504.
Rappresenta che, a seguito delle note pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, è stata condannata alla restituzione della somma di € 12.823,10 (oltre ad euro 321,00 a titolo di interessi di condanna al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo) maturati a titolo di addizionale sulle accise sulla somministrazione di energia elettrica erogata a Società_1 S.r.l. (in qualità di consumatore finale): importo poi versato gravato di interessi per un totale di €13.144,10.
Da qui l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o
TUA) presentata entro i 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, come previsto dalla legge.
Lamenta quindi l'illegittimità del diniego tacito.
Conclude chiedendo per l'appunto dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto con condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme richieste, e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane UADM Lombardia 2, riconoscendo le ragioni della ricorrente, salvo in punto di interessi, che a parere dell'Ufficio vanno pagati dalla domanda di rimborso fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 14 del T.U.A., nella misura stabilita dall'articolo 1284 cod. civ., sulla sorte capitale di euro
12.823,10, ossia sull'importo dell'addizionale effettivamente versato all'Erario.
Chiede di rinviare l'udienza a nuova data per concedere termine all'Ufficio per reperire i fondi necessari al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica pari a euro 12.823,10 e, all'esito del pagamento, dichiarare estinto il giudizio per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con successiva memoria la ricorrente deduce: che i provvedimenti di accoglimento parziale sono intervenuti solo in corso di giudizio;
che nessuna somma è stata però versata;
che è infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui l'addizionale in questione risulta illegittima solo dal 1.4.2010, data di entrata in vigore dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, in quanto il contrasto tra l'art. 6 D.L. 511/1988 istitutivo dell'addizionale provinciale e la normativa europea già sussisteva (come da ordinanza della
Corte di Cassazione n. 12142 del 14 aprile 2022); che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Insiste sull'accoglimento della domanda originaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono valide ragioni per accogliere la domanda di rinvio formulata dall'Ufficio. Il reperimento materiale di fondi nessuna rilevanza può avere in ordine alla decisione della controversia.
Nel merito il ricorso è fondato.
Quanto alla sorte capitale richiesta con la domanda di rimborso, le ragioni della ricorrente non sono più contestate.
Quanto agli interessi, la tesi dell'Ufficio non può essere condivisa. Risulta priva di base giuridica, oltre che iniqua, la pretesa di addossare alla ricorrente oneri derivanti da un atto normativo dichiarato illegittimo, e sostenuti in conformità di una decisione giudiziale.
Questa Corte ritiene pertanto di uniformarsi alla giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente, secondo cui va osservato che l'articolo 14, comma 5, del Dlgs. n.504/1995, dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Pertanto, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato al cliente finale per somma capitale ed interessi sulla base della sentenza del Giudice ordinario, oltre a ulteriori interessi legali dal momento della domanda di ripetizione formulata all'Agenzia delle Dogane.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre oneri e accessori.