Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01817/2026REG.PROV.COLL.
N. 08808/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8808 del 2023, proposto dal Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente una sanzione disciplinare di giorni uno di “consegna”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere AN AB e udito per la parte appellata l’avvocato Corrado Valvo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 348 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Campania, il signor -OMISSIS-Carabiniere effettivo alla Legione Carabinieri Campania, Compagnia di Marano di Napoli, stazione di Mugnano, aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del 27 ottobre 2021 prot. 283/4-2021, notificato il 2 novembre 2021, con il quale il Comandante del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo della “ CONSEGNA di giorni 1 ” irrogatagli in data 14 agosto 2021 dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli;
b ) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. Occorre evidenziare, ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa, quanto segue.
3. Con il predetto ricorso, il signor-OMISSIS-impugnava il provvedimento del 2 novembre 2021 di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione di giorni uno di “consegna”, irrogata per il seguente motivo: “ Carabiniere, effettivo alla Stazione di Mugnano di Napoli, in qualità di militare di servizio alla caserma, riceveva un anziano di 89 anni, accompagnato dal nipote, il quale dopo aver riferito di aver subito un furto sulla propria autovettura nel Comune di Mugnano di Napoli e di essere stato già presso altri Comandi di “Polizia” senza riuscire a denunciare quanto accaduto, pur dimostrandosi cortese nei modi, di fatto si limitava ad agevolarlo nel formalizzare l'atto presso un altro reparto, aggravando ulteriormente il suo momento di disagio che, ripreso da una testata giornalistica locale, favoriva a creare nocumento all'immagine dell'Arma, in violazione degli artt. 713, 717, 729 e 732 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare ”.
4. I fatti che hanno determinato l’avvio del procedimento disciplinare e la irrogazione della sanzione impugnata riguardano una vicenda in cui un cittadino, che aveva subìto il furto di oggetti personali dalla propria autovettura, si era presentato nella immediatezza dei fatti presso la Stazione di Giugliano in Campania, dove riceveva l’indicazione di provvedere preliminarmente al blocco delle carte di credito e rinviava la ricezione della denuncia in attesa che il predetto, di età avanzata, reperisse gli estremi dei documenti; successivamente il medesimo soggetto si recava presso la Stazione Carabinieri di Marano di Napoli dove la denuncia non veniva ricevuta poiché veniva indicata come competente la Stazione di Mugnano di Napoli, luogo dove si era verificato il furto. Presso la stazione di Mugnano, il denunciante veniva accolto dal carabiniere-OMISSIS-il quale, al fine di chiarire la vicenda, contattava la prima, quella di Giugliano, ricevendo la disponibilità a ricevere la denuncia. All’esito della vicenda, il denunciante si determinava a rendere nota la sua disavventura dandone notizia alla stampa locale. Il risalto mediatico della vicenda ha determinato l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i militari coinvolti ed in particolare, per quanto rileva nel giudizio, la applicazione della sanzione della consegna di giorni 1.
5. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel contesto di quattro distinti motivi, che la sua condotta, “ comunque cortese ”, non poteva essere assimilata a quella degli altri carabinieri coinvolti nella vicenda, che la contestazione sarebbe generica e la sanzione non proporzionata.
5.1. In particolare, con il primo motivo ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di quanto rilevato dallo stesso denunciante e cioè che il ricorrente era stato cortese ed aveva indirizzato il denunciante presso la stazione dei Carabinieri dove avrebbe potuto depositare la propria denuncia. Quindi la posizione del ricorrente non poteva essere assimilata a quella degli altri carabinieri coinvolti nella vicenda.
5.2. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione degli artt. 713, 717, 729 e 732 del T.U.O.M. e del diritto di difesa, in quanto la contestazione sarebbe generica in ordine alla riconducibilità della condotta del carabiniere rispetto a quanto precisato nelle indicate norme. In particolare, nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico il Comandante di Gruppo si sarebbe limitato a elencare i predetti articoli citati senza però indicare la interconnessione tra i comportamenti tenuti dal ricorrente e le norme citate dal momento che non sarebbe prospettabile alcuna violazione relativa ai “ doveri attinenti al grado ”; nessuna mancanza del “ senso di responsabilità ”; nessuna mancata “ esecuzione di ordini ” e nessuna violazione del “ contegno del militare ”.
5.3. Con il terzo motivo è censurata la genericità della motivazione dell’atto impugnato.
Ha lamentato il ricorrente che, nell’ipotesi della irrogazione di una sanzione disciplinare, la contestazione dei relativi addebiti deve essere puntuale mediante la indicazione della possibile incidenza del fatto contestato sul servizio ed inoltre deve presentare due caratteristiche fondamentali: congruità e logicità. Nel caso in esame, la frase: “ favoriva a creare nocumento all’immagine dell’Arma ”, proprio perché stringata e generica, non potrebbe in alcun modo essere ritenuta sufficiente al fine di definire, come citato nel provvedimento reiettivo, lo spazio di intervento.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto, infine, il vizio di eccesso di potere per sproporzione.
6. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione VI) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;
- ha compensato le spese di lite.
7. In particolare, il Tribunale, dopo aver ripercorso la vicenda di causa, ha rilevato che:
- “ la decisione di avviare il procedimento disciplinare appare determinata dal fatto che la vicenda era stata narrata da un giornale locale. La lettura di tale articolo, allegato alle difese dell’Amministrazione, consente di verificare come la condotta del ricorrente non abbia determinato alcun nocumento all’immagine dei Carabinieri ”;
- “ il non aver considerato la possibilità di acquisire nell’immediato la denuncia sia stato determinato anche da una certa inesperienza. Va infatti dato rilievo alla circostanza che il ricorrente prestava servizio nell’Arma al primo incarico e solo con 6 mesi di servizio ”.
8. Avverso tale pronuncia il Comando Legione Carabinieri Campania ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 7 novembre 2023 e depositato il giorno successivo, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-7) così rubricato:
“ Eccesso di potere per sproporzione tra la sanzione applicata e le violazioni contestate. Disparità di trattamento ”.
8.1. Ritiene parte appellante che il T.a.r. non avrebbe percepito la obiettiva gravità della condotta avendo deciso di non formalizzare la denuncia ma di rinviare, piuttosto, lo stesso denunciante al Comando di Giugliano in Campania, soluzione che non troverebbe alcun appiglio nelle procedure previste per la raccolta e formalizzazione delle denunce. L’appellante richiama i “ Doveri del militare di servizio alla caserma ”, con riferimento alla “ Presentazione delle denunce ” e sottolinea che, diversamente da quanto opinato dal T.a.r., non può darsi alcun peso all’inesperienza del-OMISSIS-avendo frequentato un corso di formazione di ben 11 mesi, dall’11 novembre 2019 al 22 novembre 2020, ed essendo in servizio attivo già da sei mesi, in un’area qualificata come sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non vi sarebbe alcuna violazione del principio di proporzionalità ed obiettivo sarebbe il nocumento all’immagine e all’onore dell’Istituzione quale bene/valore coessenziale all’esercizio concreto dei poteri e delle funzioni pubbliche che l’ordinamento giuridico assegna all’Arma dei Carabinieri.
9. L’appellante ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello, che sia annullata l’impugnata sentenza. Con il favore delle spese e dei compensi legali.
10. In data 1° dicembre 2023 il signor-OMISSIS-si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
10.1. Parte appellata ha argomentato nel senso dell’infondatezza nel merito delle deduzioni di controparte stante il ridotto servizio di fatto espletato, tale da incidere sul coefficiente esperienziale, e la effettiva condotta posta in essere, comunque rispettosa e collaborativa.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota l’iniziativa impugnatoria di parte appellante si fonda sull’assunto secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell’esatta dinamica della vicenda di causa, avuto riguardo al significativo livello esperienziale raggiunto dall’appellato al momento della condotta contestatagli e la obiettiva rilevanza di questa a fini disciplinari.
Ritiene il Collegio che le considerazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno dell’impugnata pronuncia siano suscettibili di conferma in questa sede di giudizio avendo il T.a.r. correttamente valorizzato, nell’apprezzare la fondatezza del quarto motivo di gravame, le precise circostanze fattuali della vicenda.
Si deve così ribadire che:
- l’odierno appellato, a seguito dell’interlocuzione instaurata con la vittima del furto, aveva opportunamente contattato i colleghi che “ avevano rifiutato di ricevere la denuncia ” assumendo così una condotta collaborativa che lo stesso denunciante apprezzava;
- tale iniziativa era peraltro stata assunta opportunamente dal-OMISSIS-trattandosi, come evidenziato in sentenza, di “ militari competenti per territorio ”;
- lo stesso articolo di giornale che innescava l’iniziativa disciplina assunta dall’Ufficio prende atto del comportamento collaborativo assunto dal predetto tanto da attivarsi, a seguito delle lamentele del derubato, “ con molta disponibilità e comprensione ”;
- non ricorre, pertanto, l’“ indissolubile nesso di causa-effetto tra la condotta del resistente e il nocumento all’immagine e all’onore dell’Istituzione ”, evidenziato da parte appellante (cfr. pag. 7 dell’atto d’appello), con conseguente infondatezza di quanto al riguardo dedotto nell’intento di compromettere la sentenza impugnata;
- non può poi escludersi che la condotta del militare, nel non provvedere a formalizzare la denuncia del derubato, sia comunque associabile ad una certa inesperienza che si deve all’obiettivo ridotto lasso temporale in cui l’appellato ha prestato servizio al momento in cui si sono consumati i fatti contestatigli.
Deve, infine, rilevarsi che non si rinviene nel quadro censorio che connota il gravame in esame alcuno specifico riferimento al passaggio motivazionale della sentenza che si fonda sulla individuazione della normativa di riferimento al fine di scrutinare quanto dedotto da parte ricorrente a proposito del denunciato “ eccesso di potere per sproporzione ”.
E’ dato peraltro ribadire che tale disciplina (tra cui “ art.751 del Regolamento ”) depone nel senso della fondatezza di quanto sul punto osservato dal T.a.r. nel senso che la disciplina suscettibile di essere sanzionata deve raggiungere adeguati livelli di oggettiva gravità ed in particolare: la “ violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’art.751 del Regolamento ”, la “ recidiva nelle mancanze ” e le “ più gravi violazioni alle norme della disciplina e del servizio ”.
E’ di tutta evidenza che la condotta contestata all’odierno appellato con l’atto impugnato in prime cure non è tale da integrare qualsivoglia condotta di potenziale rilievo disciplinare.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8808/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
AN AB, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.