Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 10.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1996/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.1.2025 la ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento (cat. IN IV ) a decorrere dal P.IVA_1 settembre 2010, ha dedotto:
- che dal settembre 2024 l'erogazione di tali prestazioni è stata sospesa senza alcuna comunicazione;
CP_
- che, con comunicazione datata 18.11.2024 “l' confermava l'azzeramento delle prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di settembre 2024 “sulla base della comunicazione dei redditi 2022”, compresa l'indennità di accompagnamento che, come noto, non è vincolata ad alcun requisito reddituale”; CP_
- che “verosimilmente l' ha sospeso i pagamenti della prestazione nel mese di settembre 2024 per la scadenza del permesso di soggiorno prevista per il mese di agosto
2024, senza dar seguito alla domanda di ricostituzione prontamente inviata dalla ricorrente in data 5/9/2024, ed alla pec inviata in pari data, ove veniva allegato il nuovo permesso di soggiorno, circostanza già verificatesi in precedenza ben due volte nel 2016
e nel 2023, per cui era stata costretta ad adire la magistratura competente (cfr sentenze allegate – All 17 e 18)”;
- di possedere “tutti i requisiti sanitari, socioeconomici e reddituali per il godimento della pensione d'invalidità totale, comprensiva della maggiorazione sociale in misura massima, e dell'indennità di accompagnamento”. Ha, pertanto, concluso per l'accertamento del proprio diritto “al ripristino della pensione d'invalidità civile da invalido totale al 100% cat. IN IV n. 07845032, comprensiva della maggiorazione sociale in misura massima e dell'indennità di accompagnamento con CP_ decorrenza dal 01/09/2024, oltre interessi legali”, con condanna dell' all'erogazione dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione:
Si è costituito l' che, rappresentando che “la sospensione della prestazione, oggetto del CP_1 presente contenzioso, è originata da verifiche attinenti la scadenza di permesso di soggiorno della ricorrente” e che “all'esito di verifiche da parte dell'ufficio competente, si è
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All'udienza di discussione, su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per consentire alla stessa di verificare l'effettivo pagamento dei ratei delle prestazioni oggetto di domanda.
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Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Come, infatti, confermato da parte ricorrente all'udienza odierna, nel corso del giudizio CP_ l' ha ripristinato l'erogazione delle prestazioni oggetto di domanda erogando alla ricorrente i relativi ratei.
L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa del diritto vantato rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto, infine, alle spese di lite, ritenuto che, in considerazione della “riliquidazione” delle prestazioni oggetto di causa, con elevato grado di verosimiglianza anche in sede giurisdizionale la domanda sarebbe stata accolta, le stesse seguono la soccombenza (virtuale).
I compensi di lite, pertanto, seguono la sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 10.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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