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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2231/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI RO
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2231/ 2022 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. PAOLINI GERMANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
LA SPEZIA, 34 00182 RO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 RO;
APPELLATO
Oggetto appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 1514 del 16 Febbraio 2022
conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in oggetto riportata il tribunale di Roma respingeva la domanda formulata da 20 dipendenti dell' con inquadramento nella terza area professionale i quali Controparte_1 lamentavano di essere stati esclusi dalla procedura selettiva finalizzata all'attuazione dello sviluppo economico perché non possedevano il requisito della permanenza minima di “più di due anni “nella fascia retributiva inferiore a quella per la quale concorrevano
Il tribunale richiamava il contenuto dell'articolo 83 del contratto collettivo di lavoro il quale demandava la definizione della permanenza nella fascia di provenienza alla contrattazione integrativa;
rilevava che la contrattazione integrativa fissava una permanenza minima di due anni e la contrattazione aziendale richiedeva , per il passaggio da loro ambito, un peirodo superiore ai due anni . Siffatta anzianità non era posseduta dagli originari ricorrenti , con la conseguenza che erano stati tutti esclusi dalla procedura di progressione economica all'interno dell'area. Rilevava il tribunale come non fosse incompatibile con il principio di selettività l'introduzione di siffatto limite, salvo che, grazie ad esso , tutti i dipendenti in possesso dell'anzianità richiesta dalla previsione del bando fossero stati fatti transitare alla fascia economica ambita, senza selezione.
Avverso detta sentenza proponevano appello tre dei 20 ricorrenti e specificamente , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Con il primo motivo d'appello i dipendenti denunciavano la violazione dell'articolo 74 del decreto legislativo 150/2009 e degli articoli 83 e 27 al contratto collettivo nazionale integrativo CP_1 per aver l'amministrazione introdotto , con le determine impugnate, criteri diversi di selezione di candidati . In particolare assumevano che le determine dirigenziali che avevano imposto una permanenza nella medesima fascia retributiva per più di due anni alla data del 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della procedura selettiva , contrastavano con l'articolo 27 comma 9 del contratto integrativo dell' (che stabiliva la permanenza minima di due anni nella fascia) Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello nuovamente denunciavano le la medesima violazione dell'articolo
74 decreto legislativo 150/2009 e degli articoli 83 e 27 de contratto collettivo nazionale integrativo delle rappresentando come l'amministrazione si fosse adeguata al criterio dei due anni di CP_1 anzianità per i bandi pubblicati nel 2022 e come l'agenzia avesse sempre ritenuto eccellente il requisito del biennio , adottandolo anche in precedenti bandi. Censuravano il passaggio motivazionale in cui il tribunale riteneva che il principio di selettività avrebbe potuto ritenersi violato solo laddove il numero di posizioni messe a concorso fosse risultato coincidente con numero di aspiranti in possesso del requisito di anzianità maturata al 31 dicembre .
Si costituiva l'agenzia contestando specificamente le avverse deduzioni e la genericità e fumosità delle allegazioni defensionali degli appellanti.
L'appello è infondato .
Con il primo e con il secondo motivo di appello gli originari ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 74 del decreto legislativo 150 dal 2009. La censura non è comprensibile . L'articolo 74 decreto legislativo 150/2009 , rubricato “ambito di applicazione e norma di chiusura del decreto legislativo attuativo della legge 4 Marzo 2015 in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione nelle pubbliche e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni “ è nrma di chiusura del decreto e recita “
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma
1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e
2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della
Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti Controparte_2
e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”
La parte non ha chiarito le ragioni per le quali il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto a partecipare alla procedura selettiva per l'accesso alla fascia economica superiore sia violativa della menzionata norma primaria e dal testo della norma medesima non è dato comprendere la censura.
In ogni caso gli appellanti lamentano anche la violazione degli articoli 83 e 27 del contratto collettivo nazionale integrativo di settore. Le due disposizioni ( invero provenienti da contrattazioni diverse, ma verosimilmente entrambe applicabili) riguardano il termine di permanenza nella fascia economica di appartenenza.
L'articolo 83 definisce le procedure e i criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area : la norma rimette alla contrattazione integrativa di stabilire il tempo di permanenza nella fascia economica;
il successivo contratto integrativo nel 2008 ha fissato una permanenza “minima“ nella fascia retributiva inferiore nella misura di due anni;
con accordo sindacale a livello aziendale si è stabilito che la permanenza nella fascia per accedere alla selezione finalizzata alla crescita economica deve protrarsi per un tempo superiore ai due anni.
Gli appellanti censurano la determine dirigenziali che hanno adottato il requisito della permanenza superiore ai due anni (fissato nell'accordo aziendale quale requisito di ammissione alla procedura selettiva )reputando che tale previsione sia violativa di norme di legge e di norme contrattuali.
Tuttavia , premesso che l'articolo 74 del d.lgs 150/2009 menzionato ha oggetto tutt' affatto diverso , la norma dell'accordo collettivo nazionale rimette alla contrattazione integrativa di fissare il tempo di permanenza in fascia;
la contrattazione integrativa non indica , né potrebbe indicare un tempo massimo di permanenza in fascia , ma solo un tempo minimo di permanenza , in difetto del quale non
è ipotizzabile neppure prevedere una crescita economica del dipendente . L'accordo aziendale, nei limiti della previsione dell'accordo integrativo che fissava una permanenza minima in fascia di due anni , ha statuito di introdurre nel bando di selezione , quale requisito di partecipazione , un'anzianità superiore ai due anni nella fascia di appartenenza
La questione è dunque esclusivamente quella di verificare la legittimità di tale limite , definito a livello aziendale. Orbene la legittimità di tale limite aziendale non può contestarsi per violazione di norme contrattuali o legali posto che le norme legali non introducevano alcun termine e le norme contrattuali introducevano dei limiti minimi e non impedivano di stabilire la necessarietà di una permanenza maggiore in fascia per determinate procedure selettive. Non vi era dunque alcuna violazione di norma legale o di norma contrattuale nella determina dirigenziale che , avallando l'esito dell'accordo sindacale raggiunto con le parti sociali , individuava un'anzianità minima superiore ai due anni per l'ammissione alla procedura selettiva di riconoscimento della fascia economica più avanzata.
D'altronde parte appellante censura , con il secondo motivo , il passaggio della motivazione della sentenza in cui questa reputa - in una sorta di obiter dictum - che , solo laddove fosse stato allegato che i candidati che avevano accesso alle progressioni fossero stati in numero coincidente con le delle progressioni disponibili - si sarebbe potuto ritenere violato il principio di selettività.
Orbene la circostanza che il numero di passaggi di fascia in esito alla procedura selettiva fosse corrispondente al numero degli aspiranti - per effetto della riduzione della platea degli aspiranti in conseguenza dell'incremento dell'anzianità richiesta - non è stata mai allegata ( né in primo grado né in appello).
Ciò che viene rilevato nell'atto di appello è che nelle procedure concorsuali successive a quella di cui si controverte è stato nuovamente introdotto il limite biennale per l'ammissione alla procedura selettiva . Ma il fatto che l'amministrazione abbia ritenuto di modificare , nei bandi successivi , il tempo minimo di permanenza nella fascia inferiore , per consentire una più ampia partecipazione di candidati alla crescita economica , non pone in discussione la legittimità della scelta operata nella procedura concorsuale di cui si controverte , in cui il limite è stato comunque fissato nel rispetto dell'autonomia negoziale riconosciuta dalle parti contrattuali a livello aziendale .
L'appello deve essere respinto perché l'amministrazione ha agito correttamente , senza violare alcuna norma contrattuale o legale .
Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI RO
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR AN AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2231/ 2022 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. PAOLINI GERMANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA
LA SPEZIA, 34 00182 RO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 RO;
APPELLATO
Oggetto appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 1514 del 16 Febbraio 2022
conclusioni come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in oggetto riportata il tribunale di Roma respingeva la domanda formulata da 20 dipendenti dell' con inquadramento nella terza area professionale i quali Controparte_1 lamentavano di essere stati esclusi dalla procedura selettiva finalizzata all'attuazione dello sviluppo economico perché non possedevano il requisito della permanenza minima di “più di due anni “nella fascia retributiva inferiore a quella per la quale concorrevano
Il tribunale richiamava il contenuto dell'articolo 83 del contratto collettivo di lavoro il quale demandava la definizione della permanenza nella fascia di provenienza alla contrattazione integrativa;
rilevava che la contrattazione integrativa fissava una permanenza minima di due anni e la contrattazione aziendale richiedeva , per il passaggio da loro ambito, un peirodo superiore ai due anni . Siffatta anzianità non era posseduta dagli originari ricorrenti , con la conseguenza che erano stati tutti esclusi dalla procedura di progressione economica all'interno dell'area. Rilevava il tribunale come non fosse incompatibile con il principio di selettività l'introduzione di siffatto limite, salvo che, grazie ad esso , tutti i dipendenti in possesso dell'anzianità richiesta dalla previsione del bando fossero stati fatti transitare alla fascia economica ambita, senza selezione.
Avverso detta sentenza proponevano appello tre dei 20 ricorrenti e specificamente , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Con il primo motivo d'appello i dipendenti denunciavano la violazione dell'articolo 74 del decreto legislativo 150/2009 e degli articoli 83 e 27 al contratto collettivo nazionale integrativo CP_1 per aver l'amministrazione introdotto , con le determine impugnate, criteri diversi di selezione di candidati . In particolare assumevano che le determine dirigenziali che avevano imposto una permanenza nella medesima fascia retributiva per più di due anni alla data del 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della procedura selettiva , contrastavano con l'articolo 27 comma 9 del contratto integrativo dell' (che stabiliva la permanenza minima di due anni nella fascia) Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello nuovamente denunciavano le la medesima violazione dell'articolo
74 decreto legislativo 150/2009 e degli articoli 83 e 27 de contratto collettivo nazionale integrativo delle rappresentando come l'amministrazione si fosse adeguata al criterio dei due anni di CP_1 anzianità per i bandi pubblicati nel 2022 e come l'agenzia avesse sempre ritenuto eccellente il requisito del biennio , adottandolo anche in precedenti bandi. Censuravano il passaggio motivazionale in cui il tribunale riteneva che il principio di selettività avrebbe potuto ritenersi violato solo laddove il numero di posizioni messe a concorso fosse risultato coincidente con numero di aspiranti in possesso del requisito di anzianità maturata al 31 dicembre .
Si costituiva l'agenzia contestando specificamente le avverse deduzioni e la genericità e fumosità delle allegazioni defensionali degli appellanti.
L'appello è infondato .
Con il primo e con il secondo motivo di appello gli originari ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 74 del decreto legislativo 150 dal 2009. La censura non è comprensibile . L'articolo 74 decreto legislativo 150/2009 , rubricato “ambito di applicazione e norma di chiusura del decreto legislativo attuativo della legge 4 Marzo 2015 in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione nelle pubbliche e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni “ è nrma di chiusura del decreto e recita “
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma
1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e
2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della
Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti Controparte_2
e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”
La parte non ha chiarito le ragioni per le quali il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto a partecipare alla procedura selettiva per l'accesso alla fascia economica superiore sia violativa della menzionata norma primaria e dal testo della norma medesima non è dato comprendere la censura.
In ogni caso gli appellanti lamentano anche la violazione degli articoli 83 e 27 del contratto collettivo nazionale integrativo di settore. Le due disposizioni ( invero provenienti da contrattazioni diverse, ma verosimilmente entrambe applicabili) riguardano il termine di permanenza nella fascia economica di appartenenza.
L'articolo 83 definisce le procedure e i criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area : la norma rimette alla contrattazione integrativa di stabilire il tempo di permanenza nella fascia economica;
il successivo contratto integrativo nel 2008 ha fissato una permanenza “minima“ nella fascia retributiva inferiore nella misura di due anni;
con accordo sindacale a livello aziendale si è stabilito che la permanenza nella fascia per accedere alla selezione finalizzata alla crescita economica deve protrarsi per un tempo superiore ai due anni.
Gli appellanti censurano la determine dirigenziali che hanno adottato il requisito della permanenza superiore ai due anni (fissato nell'accordo aziendale quale requisito di ammissione alla procedura selettiva )reputando che tale previsione sia violativa di norme di legge e di norme contrattuali.
Tuttavia , premesso che l'articolo 74 del d.lgs 150/2009 menzionato ha oggetto tutt' affatto diverso , la norma dell'accordo collettivo nazionale rimette alla contrattazione integrativa di fissare il tempo di permanenza in fascia;
la contrattazione integrativa non indica , né potrebbe indicare un tempo massimo di permanenza in fascia , ma solo un tempo minimo di permanenza , in difetto del quale non
è ipotizzabile neppure prevedere una crescita economica del dipendente . L'accordo aziendale, nei limiti della previsione dell'accordo integrativo che fissava una permanenza minima in fascia di due anni , ha statuito di introdurre nel bando di selezione , quale requisito di partecipazione , un'anzianità superiore ai due anni nella fascia di appartenenza
La questione è dunque esclusivamente quella di verificare la legittimità di tale limite , definito a livello aziendale. Orbene la legittimità di tale limite aziendale non può contestarsi per violazione di norme contrattuali o legali posto che le norme legali non introducevano alcun termine e le norme contrattuali introducevano dei limiti minimi e non impedivano di stabilire la necessarietà di una permanenza maggiore in fascia per determinate procedure selettive. Non vi era dunque alcuna violazione di norma legale o di norma contrattuale nella determina dirigenziale che , avallando l'esito dell'accordo sindacale raggiunto con le parti sociali , individuava un'anzianità minima superiore ai due anni per l'ammissione alla procedura selettiva di riconoscimento della fascia economica più avanzata.
D'altronde parte appellante censura , con il secondo motivo , il passaggio della motivazione della sentenza in cui questa reputa - in una sorta di obiter dictum - che , solo laddove fosse stato allegato che i candidati che avevano accesso alle progressioni fossero stati in numero coincidente con le delle progressioni disponibili - si sarebbe potuto ritenere violato il principio di selettività.
Orbene la circostanza che il numero di passaggi di fascia in esito alla procedura selettiva fosse corrispondente al numero degli aspiranti - per effetto della riduzione della platea degli aspiranti in conseguenza dell'incremento dell'anzianità richiesta - non è stata mai allegata ( né in primo grado né in appello).
Ciò che viene rilevato nell'atto di appello è che nelle procedure concorsuali successive a quella di cui si controverte è stato nuovamente introdotto il limite biennale per l'ammissione alla procedura selettiva . Ma il fatto che l'amministrazione abbia ritenuto di modificare , nei bandi successivi , il tempo minimo di permanenza nella fascia inferiore , per consentire una più ampia partecipazione di candidati alla crescita economica , non pone in discussione la legittimità della scelta operata nella procedura concorsuale di cui si controverte , in cui il limite è stato comunque fissato nel rispetto dell'autonomia negoziale riconosciuta dalle parti contrattuali a livello aziendale .
L'appello deve essere respinto perché l'amministrazione ha agito correttamente , senza violare alcuna norma contrattuale o legale .
Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN AR