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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALOSSI GIORDANO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI MARCO CP_1 C.F._1
ENRICO elettivamente domiciliato in R. PIOPPA N. 2 41121 MODENA presso il difensore avv.
SGARBI MARCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito:
- rigettare la domanda di nullità ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla Sig.ra ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto infondata sia CP_1 in fatto che in diritto oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
- condannare la Sig.ra a pagare all'attrice in riassunzione in relazione al contratto di leasing n. CP_1
1167601 la complessiva somma di Euro 58.300,58, oltre interessi come da domanda ed oltre spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
pagina 1 di 14 In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte nei confronti dell'attrice in riassunzione o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, siano esse preliminari, pregiudiziali e di merito, principali e subordinate, in quanto infondate, in fatto e in diritto, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla piena e concreta validità della fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla
Sig.ra ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta e disattesa così decidere
Nel merito ed in via principale:
rigettare la domanda proposta dalla nei confronti della convenuta in Controparte_2 riassunzione e fidejubente volta ad ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 58.300,58 oltre interessi in quanto completamente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
dichiararsi l'inammissibilità ed, in ogni caso, rigettarsi la domanda proposta dalla Controparte_2 CP nei confronti della fidejubente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle “spese legali
[...] liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri” in quanto l'opposto decreto ingiuntivo n. 402/2018 D.I. emesso dal Tribunale di Siena è stato dapprima revocato e, poi, dichiarato nullo con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2584/2023 notificata in data 4/1/2024 non impugnata e divenuta definitiva;
riconosciuta la qualità di consumatore in capo a come già consacrata nella sentenza CP_1
(definitiva) n. 2584/2023 della Corte d'Appello di Firenze, accertarsi, per l'effetto, il carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice Consumo) e, quindi, la non applicabilità e/o opponibilità nei confronti della convenuta delle seguenti clausole unilateralmente CP_1 predisposte nell'atto di fideiussione del 5/12/2008 e/o altre ritenute di giustizia:
- quella che non consente al ''consumatore'' di recedere dal contratto di fideiussione, trattandosi di clausola abusiva e vessatoria poiché posta in violazione della lettera g) dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005;
- per l'effetto, riconoscersi la validità e l'efficacia del recesso già esercitato dalla convenuta CP_1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuato a mezzo PEC in data 2/05/2018 disponendosi che dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la fideiussione rilasciata da
[...] non sia più valida ed efficace;
CP_1
pagina 2 di 14 - quella contemplata all'art. 1 dell'atto di fideiussione poiché posta in violazione della lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005;
- quella contemplata all'art. 3 dell'atto di fideiussione poiché posta in violazione della lettera l) dell'art. 33, oppure della lettera c) dell'art. 36 del d.lgs. n. 206/2005 cit.,
- quella contemplata all'ult. cpv del citato articolo 3 dell'atto di fideiussione perché posta in violazione della lettera r) del citato art. 33 d.lgs. n. 206/2005;
- quella contemplata all'art. 4 dell'atto di fidejussione perché posta in violazione della lettera f) dell'art. 33 d.lgs.
n. 206/2005 e/o in violazione della lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. cit.; per gli effetti, ed all'esito di quanto sopra, dichiararsi ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 206/2005 la nullità,
l'inefficacia e/o l'invalidità delle suddette clausole od altre che siano ritenute vessatorie ed abusive ai sensi del citato d.lgs. n. 206/2005;
darsi atto, per l'effetto, che il preteso creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti della presunta parte fidejubente stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
disporsi, per l'effetto, che sia liberata da ogni obbligo fideiussorio e/o di garanzia nei confronti CP_1 della originaria società Concedente MPS Leasing & Factoring S.p.A. ed ora Controparte_2 per le obbligazioni contratte dall'Utilizzatore nella sua qualità di titolare
[...] Controparte_3 dell'omonima ''Impresa Individuale Controparte_3
disporsi, altresì, che nulla sia più dovuto da alla originaria Concedente MPS Leasing & CP_1
Factoring S.p.A. ed ora per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo e/o Controparte_2 ragione relativamente al contratto di locazione finanziaria n. 1167601;
Nel merito ed in via subordinata:
darsi atto che le clausole contrattuali di cui all'art. 1, 2, e 5 dell'atto di fideiussione datato il 5/12/2008 realizzano un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge (''antitrust'') n. 287 del
1990;
per l'effetto, dichiararsi ex art. 1418 c.c. la nullità totale e/o parziale delle suddette clausole per contrarietà a norme imperative di legge dell'atto di fideiussione datato il 5/12/2008 dandosi atto che il contratto in questione è stato predisposto secondo lo schema contrattuale redatto dall'ABI che la Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 (c.d. legge antitrust);
darsi atto, per l'effetto, che il preteso creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti della presunta parte fidejubente stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
conseguentemente disporsi che la convenuta sia liberata da ogni obbligo in via fideiussoria e/o CP_1 di garanzia nei confronti della originaria Concedente MPS Leasing & Factoring S.p.A. ed ora Controparte_2
pagina 3 di 14 di per le obbligazioni contratte dall' nella sua qualità di titolare CP_2 Parte_2 dell'omonima ''Impresa Individuale Controparte_3 disporsi, altresì, che nulla sia dovuto dalla convenuta alla originaria Concedente MPS Leasing & CP_1
Factoring S.p.A. ed ora per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo e/o CP_2 Controparte_2 ragione;
In ogni caso
- con vittoria di spese e di compensi d'avvocato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti Controparte_2
MPS) ha riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Reggio Emilia dichiarato competente ex art. 50 c.p.c. dalla sentenza n. 2584/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze, a seguito di gravame proposto da avverso la sentenza n. 29/2020 del Tribunale di Siena con la quale CP_1 il predetto Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto e condannato l'opponente a pagare in favore dell'opposta MPS l'importo di € CP_1
58.300,58, oltre interessi. CP_ MPS nella presente sede ha chiesto la condanna della sig. al pagamento della somma di €
58.300,58 oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1167601 sottoscritto in data 5/12/2008 tra la società MPS Leasing & Factoring
S.p.a. in qualità di concedente e l'Impresa Individuale NF AE quale utilizzatore, con il rigetto di tutte le eccezioni svolte con riguardo alla garanzia prestata da , in quanto CP_1 infondate.
Si è costituita nel giudizio riassunto , chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda;
la CP_1 convenuta in particolare, affermata la propria qualità di consumatore, come riconosciuta dalla Corte di
Appello di Firenze, ha eccepito la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice Consumo) delle clausole abusive e/o vessatorie afferenti la fideiussione specifica del 5/12/2008 contro la stessa azionata, svolgendo in via subordinata eccezione di nullità totale e/o parziale delle clausole del predetto contratto di fideiussione contrarie alla normativa Antitrust, poiché riproduttive dello schema contrattuale ABI in quanto contrastanti con l'art. 2, co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
La causa è istruita documentalmente quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con la concessione dei termini di rito per il deposito pagina 4 di 14 di comparse conclusionali e repliche.
Giova ripercorrere brevemente la vicenda che ci occupa: 1) in data 5/12/2008 è stato sottoscritto tra
MPS Leasing & Factoring S.p.a. e l' il contratto di locazione RT finanziaria n. 1167601 (doc. 4 parte convenuta); nella medesima data, si è costituita CP_1 fideiussore solidale per le obbligazioni assunte dall'utilizzatore nei confronti della concedente (doc. 3 parte convenuta); 2) con decreto ingiuntivo n. 402/2018 emesso il 13/3/2018, il Tribunale di Siena, su
[.. ricorso di MPS Leasing & Factoring S.p.a. ha intimato all' RT
, quest'ultima nella sua qualità di garante-fideiussore, il pagamento dell'importo di € Parte_3
58.300,58, quale credito complessivo dovuto per capitale, interessi e spese, a titolo di canoni scaduti ed insoluti relativamente al sopra indicato contratto di locazione finanziaria, oltre agli interessi successivi al tasso moratorio convenzionale sino al saldo effettivo e spese di procedura, come liquidate nel decreto;
3) a seguito dell'opposizione proposta dagli intimati, il Tribunale di Siena, con sentenza n.
29/2020 pubblicata l'8/1/2020, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le eccezioni di incompetenza per territorio e nullità formulate da e condannato quest'ultima al CP_1 pagamento in favore dell'opposta di € 58.300,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) a seguito di gravame proposto da , con sentenza n. 2584/2023 del 22/12/2023, la Corte CP_1
d'Appello di Firenze ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e quindi la nullità, nei confronti di , del decreto ingiuntivo n. 402/2018 e della sentenza impugnata, CP_1 individuando quale Giudice competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Orbene va innanzitutto affermata la qualità di consumatore di in relazione alla garanzia CP_1 prestata in data 5/12/2008 (doc. 3 parte convenuta).
L'odierna convenuta ha dedotto di aver stipulato la fideiussione azionata da MPS non nell'ambito della sua attività professionale, o per finalità inerenti a tale attività, o strettamente funzionali al suo svolgimento, bensì come persona fisica che agiva in virtù del rapporto di coniugio con il legale rappresentante della impresa utilizzatrice.
Come noto, secondo l'orientamento in materia, ai fini della qualificazione del fideiussore quale consumatore non rileva l'attività del debitore principale bensì occorre valutare se il contratto di fideiussione, in sé, rientri o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Così infatti si è espressa la Corte di Giustizia “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una pagina 5 di 14 partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (ord.
19/11/2015, in C-74/15). La stessa Suprema Corte ha affermato che “l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina
'consumeristica' non con riferimento all'oggetto del contratto (tantomeno quello garantito), ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale
[…]; questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia e di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore”. Ciò in quanto detto contratto “si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito” (Cass. sent. n. 34515 del 16/11/2021; Cass. ord. n. 742 del 6/1/2020; Cass. ord n. 27618 del 3/12/2020).
Nel caso in esame innanzitutto emerge documentalmente l'estraneità della convenuta al contratto di locazione finanziaria;
ciò posto parte attrice ha omesso di fornire la prova di un qualsivoglia coinvolgimento di nell'attività di impresa del coniuge. All'esito del giudizio deve quindi CP_1 ritenersi che la convenuta non abbia sottoscritto, quale professionista, il contratto di fideiussione, ma semplicemente quale coniuge, circostanza questa non contestata, dell'utilizzatore al fine di apportare un aiuto familiare al proprio marito, dovendo quindi essere qualificata come consumatore.
Ciò posto, essendovi controversia tra le parti sul punto, va preliminarmente qualificata giuridicamente la garanzia prestata da in favore di MPS. CP_1
Ritiene il giudicante che il contratto in oggetto deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Cass. 19/2/2019, n. 4717). Pertanto al fine di distinguere le due figure contrattuali non è dirimente l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito (Cass. n. 4661/2007).
pagina 6 di 14 Orbene nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti e neppure specificatamente contestato dalla convenuta, ha sottoscritto un contratto di fideiussione in cui si prevede: CP_1
a) la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 1); b) la deroga all'art. 1939 c.c. (art. 2) con conseguente validità della fideiussione anche in caso di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale;
c) la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore in deroga all'art. 1945 c.c. (art. 3); d) l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione al debitore CP_2 principale (art. 4).
Ebbene, l'inserimento in un contratto di fideiussione di clausole del tenore di quelle richiamate, interpretate ex artt. 1362 ss c.c., induce a ritenere che la causa concreta del contratto in esame sia quella di trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tipico del negozio autonomo e dunque di vincolarsi in assenza del connotato di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
ciò è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. S.U. n. 3947/2010; Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 4717/2019).
Tanto chiarito, avendo parte convenuta dedotto l'abusività e vessatorietà in violazione del Codice del consumo delle clausole contenute nel negozio in parola, deve osservarsi che, come chiarito dalla
Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, quale figura contrattuale atipica espressione dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1322 c.c. è soggetto in generale alla disciplina consumeristica sui contratti del consumatore in generale e, particolarmente, su quella delle c.d. clausole vessatore, di cui all'art. 33 del Codice. La stessa Corte ha poi individuato l'esistenza di determinati limiti di tale applicazione, avuto riguardo al profilo della causa della figura di contratto atipico in discorso (“in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito. Nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo, ma la previsione dell'art. 33, lett. t), quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni è applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia e non quanto all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, atteso che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta” (Cassazione civile sez. III, 18/2/2022, n.
5423).
Ciò posto, inquadrato il rapporto negoziale intercorso fra le parti nell'ambito dei contratti del pagina 7 di 14 consumatore, con conseguente applicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 206/05, parte convenuta ha eccepito la nullità, inefficacia e/o l'invalidità di clausole vessatorie e abusive. In particolare, ha contestato la clausola che prevede che “il fideiussore non potrà recedere CP_1 nel corso dell'operazione dalla garanzia che rimane efficace sino a quando alla MPS Leasing &
Factoring S.p.a. non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita”, poiché posta in violazione della lettera g) dell'art. 33 Codice del Consumo, dando atto che, la stessa, con l'atto di opposizione, aveva esercitato formale recesso dal contratto di fideiussione del 5/12/2008. Parte convenuta ha altresì eccepito l'abusività delle clausole contemplate all'art. 1 dell'atto di fideiussione nella parte in cui prevede che “MPS Leasing & Factoring sia dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. intendendo il fideiussore rimanere obbligato in deroga a tale disposizione anche se
MPS Leasing & Factoring S.p.A. non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” poiché posta in violazione della lettera t) dell'art. 33 Codice del
Consumo; all'art. 3 nella parte in cui prevede che “Gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi anche al fideiussore. Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. ad opporre eccezioni spettanti al debitore” poiché in violazione della lettera l) o c) dell'art. 33 Codice del Consumo;
all'ultimo capoverso del citato articolo 3 nella parte in cui prevede “in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore”, poiché posta in violazione della lettera r) dell'art. 33
Codice del Consumo;
all'art. 4 nella parte in cui prevede che il fideiussore: “si obbliga a pagare immediatamente alla MPS Leasing & Factoring S.p.a. a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto ad essa dovuto in dipendenza del contratto di locazione finanziaria sopra citato per capitale, interessi ordinari e di mora, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, ed ogni altro accessorio (...) in caso di ritardato pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla MPS Leasing & Factoring S.p.A. gli interessi moratori al tasso contrattualmente convenuto fra MPS Leasing & Factoring S.p.A. e il proprio debitore” in quanto in violazione della lettera f) dell'art. 33 Codice del Consumo.
In punto di diritto, appare opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento:
- l'art. 33 Cod. Consumo ("Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore") al primo comma stabilisce il principio di ordine generale secondo il quale "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto";
- il secondo comma contiene un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria - gravante sul professionista - tra cui quelle che hanno per oggetto, o per effetto, quello di g) riconoscere pagina 8 di 14 al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Il successivo art. 34, ai commi 4 e 5, prevede che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Conseguenza della vessatorietà della clausola è la sua nullità, che non si estende all'intero contratto
(c.d. nullità relativa), opera a vantaggio del solo consumatore ed è rilevabile d'ufficio.
Posto che come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, con le precisazioni relative alla lettera t) ove il garante sia un consumatore come nel caso in esame, troveranno applicazione le altre ipotesi di clausole presuntivamente vessatorie previste dall'art. 33 le quali sono estranee al profilo causale dell'atipicità del contratto e, dunque, in relazione ad esse non vi è alcun ostacolo all'applicazione della disciplina degli artt. 33 e segg. del Codice, si passano ad esaminare le censure svolte dalla convenuta.
Per quanto riguarda il divieto per il garante di recedere dal contratto sino all'estinzione della obbligazione garantita, la convenuta ha lamentato la violazione lettera g) dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, affermando di aver esercitato formale recesso all'atto di fideiussione del 5/12/2008 mediante l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. La censura è infondata, dovendosi escludere che tale clausola sia vessatoria nella parte in cui inibisce il diritto di recesso. La clausola, infatti, non rientra tra quelle contemplate dalla norma citata, ove la vessatorietà è prevista in caso di impegno definitivo del pagina 9 di 14 consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte mentre l'esecuzione della prestazione è subordinata a condizioni dipendenti dalla volontà del professionista, ovvero di esclusioni o limitazioni delle azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista (Sez. 3, Sentenza
n. 14038 del 4/6/2013), ipotesi che esula dal caso in esame.
E' ora necessario esaminare la censura della convenuta in ordine alla vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., riportata all'art. 1 della garanzia prestata da . Osserva il Tribunale che CP_1 se in linea astratta tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, in quanto il contenuto della clausola di rinuncia ai termini impedisce al contraente di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale, tale vessatorietà ricade all'interno dell'art. 33 II co. lett.
t) del Codice di Consumo. Orbene, come già ricordato, la generale applicazione della disciplina consumeristica al contratto autonomo di garanzia trova un limite proprio con riguardo alla proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, essendo applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, posto che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta
(già richiamata Cass. n. 5423/2022). Sul punto, proprio con riferimento alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto autonomo di garanzia la Suprema Corte ha chiarito che "Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. n. 7883/2017).
E' pure infondata la doglianza di abusività dell'art. 4 per violazione della lettera f) dell'art. 33 Codice del Consumo, che pone una presunzione di vessatorietà in ordine alle clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Orbene nel caso in esame l'art. 4 del contratto si limita a prevedere il pagamento a prima richiesta scritta di quanto dovuto dal debitore principale in dipendenza del contratto di locazione finanziaria per capitale, interessi ordinari e di mora, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, ed ogni altro accessorio. Dalla lettura della clausola concordata fra le parti, in assenza di ulteriori pagina 10 di 14 specificazioni da parte del garante, non è dato ravvisarsi alcuno squilibrio o ingiustificato arricchimento di una parte rispetto all'altra, apparendo la norma astrattamente idonea al contemperamento degli opposti interessi, risultando l'eccezione in esame così come formulata del tutto generica rispetto al caso di specie.
Quanto alle censure relative alla clausola 3 del contratto la censura è infondata atteso che la deroga all'art. 1945 c.c. attiene strettamente al profilo causale del contratto concluso tra le parti, che come sopra ricordato ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. Il garante, quindi, cui sia richiesto il pagamento può eccepire esclusivamente la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione (Cass. n. 31956/2018; Cass.
n. 16345/2018), L'exceptio doli generalis quale limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito. Come chiarito dalla Suprema Corte infatti “l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' “exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass. n.
30509/2019).
Ebbene, nel caso di specie, nulla ha dedotto la convenuta sul punto atteso che non solo non è allegato e provato ma, al contrario, sembrerebbe pacifico che l'adempimento da parte del debitore o del garante non vi sia stato, non potendosi, pertanto, ravvisare nella richiesta di MPS al garante, alcuna richiesta fraudolenta.
Infine, parte convenuta ha eccepito la nullità totale e/o parziale ex art. 1418 c.c. delle clausole nn. 1, 2,
e 5 in quanto integranti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 co. 2 della legge n.
287/90 (c.d. legge antitrust).
A seguito di richiesta di precisazione di questo giudice, la censura è stata qualificata dalla convenuta quale eccezione riconvenzionale di nullità pertanto è soggetta allo scrutinio di questo Tribunale, perché
l'articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s'applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni.
pagina 11 di 14 Preliminarmente, quanto alla domanda di accertamento della nullità derivante dalla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a, L. 287/1990, si osserva quanto segue.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ha ritenuto che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
La giurisprudenza di legittimità ormai prevalente ha precisato come “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. 30/12/2021 n. 41194; Cass. 19/2/2020 n. 4175; Trib. Milano 23/1/2020).
Deve a questo punto ribadirsi che nella fattispecie in esame si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia (ma le considerazioni sarebbero le medesime qualora il contratto fosse sussumibile nella fattispecie negoziale della fideiussione specifica) peraltro stipulato in data 5/12/2008 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia 55/2005. Per tali ragioni quest'ultimo non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia, ovverosia ottobre 2002 - maggio 2005. A ciò consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. Più precisamente, il mancato assolvimento dell'onere probatorio attestante l'esistenza di un “accordo” con altri istituti di credito, che riprovi l'indistinta applicazione delle clausole di che trattasi, posteriormente all'emanazione del provvedimento del 2005 reca, quale effetto, il riconoscimento della validità delle clausole. Detto altrimenti, non basta che l'attore produca in giudizio il modello ABI, il provvedimento della Banca d'Italia e la corrispondenza delle clausole applicate nel caso concreto rispetto a quelle indicate nello schema ABI. All'opposto è necessario che si dia la dimostrazione della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate, ad esempio producendo contratti stipulati, nel medesimo periodo di tempo, da altri istituti di credito. A ciò si aggiunga, inoltre, che seppur non si disconosce che il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, prima della modifica dell'art. 19, co. 11, L. 262/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata “attitudine” a provare la condotta anticoncorrenziale cionondimeno, detta “attitudine”, deve comunque essere pagina 12 di 14 dimostrata (Cass. n. 29810/2017).
Peraltro con recente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cassazione civile sez. III,
27/2/2025, n. 5179).
Alla luce di quanto detto, posto che nel caso concreto non è stata raggiunta alcuna prova in merito,
l'eccezione di parte convenuta va rigettata.
Quanto alle ulteriori due clausole censurate dalla Banca d'Italia, ovvero la clausola n. 2 del modello
ABI c.d. di reviviscenza e n. 8 c.d. di sopravvivenza le stesse non vengono in rilievo nel caso in esame atteso che nella presente controversia non si verte in ipotesi di rimborso di somme incassate in pagamento di obbligazioni garantite e da restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, né di obbligazioni principali dichiarate invalide.
In ragione di quanto esposto, l'eccezione di nullità con riferimento a tali clausole risulta infondata.
Per quanto riguarda il credito azionato si rileva che, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità della contestazione sollevata da parte convenuta in ordine al quantum ex adverso richiesto e sugli effetti che da essa conseguirebbero ex art. 115 c.p.c., parte attrice ha prodotto in giudizio i documenti contrattuali nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché l'estratto conto completo dal 5/12/2008 al 4/9/2018 (doc. 3, 4, 7 e 11 parte attrice).
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che la documentazione superiormente indicata, prova, in ogni caso, l'esistenza del credito nella misura azionata.
Pertanto, e concludendo, la domanda nei confronti di deve quindi trovare accoglimento CP_1 con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 58.300,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di MPS volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 402/2018 (€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi) essendo il predetto decreto stato dichiarato nullo per incompetenza del giudice che aveva emesso il provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e pagina 13 di 14 decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 della somma di € 58.300,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna altresì a rimborsare a le spese CP_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 27 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BALOSSI GIORDANO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALOSSI GIORDANO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SGARBI MARCO CP_1 C.F._1
ENRICO elettivamente domiciliato in R. PIOPPA N. 2 41121 MODENA presso il difensore avv.
SGARBI MARCO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito:
- rigettare la domanda di nullità ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla Sig.ra ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto infondata sia CP_1 in fatto che in diritto oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
- condannare la Sig.ra a pagare all'attrice in riassunzione in relazione al contratto di leasing n. CP_1
1167601 la complessiva somma di Euro 58.300,58, oltre interessi come da domanda ed oltre spese legali liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
pagina 1 di 14 In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte nei confronti dell'attrice in riassunzione o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, siano esse preliminari, pregiudiziali e di merito, principali e subordinate, in quanto infondate, in fatto e in diritto, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla piena e concreta validità della fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dalla
Sig.ra ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande avversarie.
Per parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta e disattesa così decidere
Nel merito ed in via principale:
rigettare la domanda proposta dalla nei confronti della convenuta in Controparte_2 riassunzione e fidejubente volta ad ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 58.300,58 oltre interessi in quanto completamente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
dichiararsi l'inammissibilità ed, in ogni caso, rigettarsi la domanda proposta dalla Controparte_2 CP nei confronti della fidejubente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle “spese legali
[...] liquidate in Euro 2.135,00 per compenso ed Euro 406,50 per spese oltre oneri” in quanto l'opposto decreto ingiuntivo n. 402/2018 D.I. emesso dal Tribunale di Siena è stato dapprima revocato e, poi, dichiarato nullo con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2584/2023 notificata in data 4/1/2024 non impugnata e divenuta definitiva;
riconosciuta la qualità di consumatore in capo a come già consacrata nella sentenza CP_1
(definitiva) n. 2584/2023 della Corte d'Appello di Firenze, accertarsi, per l'effetto, il carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice Consumo) e, quindi, la non applicabilità e/o opponibilità nei confronti della convenuta delle seguenti clausole unilateralmente CP_1 predisposte nell'atto di fideiussione del 5/12/2008 e/o altre ritenute di giustizia:
- quella che non consente al ''consumatore'' di recedere dal contratto di fideiussione, trattandosi di clausola abusiva e vessatoria poiché posta in violazione della lettera g) dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005;
- per l'effetto, riconoscersi la validità e l'efficacia del recesso già esercitato dalla convenuta CP_1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuato a mezzo PEC in data 2/05/2018 disponendosi che dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la fideiussione rilasciata da
[...] non sia più valida ed efficace;
CP_1
pagina 2 di 14 - quella contemplata all'art. 1 dell'atto di fideiussione poiché posta in violazione della lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005;
- quella contemplata all'art. 3 dell'atto di fideiussione poiché posta in violazione della lettera l) dell'art. 33, oppure della lettera c) dell'art. 36 del d.lgs. n. 206/2005 cit.,
- quella contemplata all'ult. cpv del citato articolo 3 dell'atto di fideiussione perché posta in violazione della lettera r) del citato art. 33 d.lgs. n. 206/2005;
- quella contemplata all'art. 4 dell'atto di fidejussione perché posta in violazione della lettera f) dell'art. 33 d.lgs.
n. 206/2005 e/o in violazione della lettera t) dell'art. 33 del d.lgs. cit.; per gli effetti, ed all'esito di quanto sopra, dichiararsi ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 206/2005 la nullità,
l'inefficacia e/o l'invalidità delle suddette clausole od altre che siano ritenute vessatorie ed abusive ai sensi del citato d.lgs. n. 206/2005;
darsi atto, per l'effetto, che il preteso creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti della presunta parte fidejubente stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
disporsi, per l'effetto, che sia liberata da ogni obbligo fideiussorio e/o di garanzia nei confronti CP_1 della originaria società Concedente MPS Leasing & Factoring S.p.A. ed ora Controparte_2 per le obbligazioni contratte dall'Utilizzatore nella sua qualità di titolare
[...] Controparte_3 dell'omonima ''Impresa Individuale Controparte_3
disporsi, altresì, che nulla sia più dovuto da alla originaria Concedente MPS Leasing & CP_1
Factoring S.p.A. ed ora per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo e/o Controparte_2 ragione relativamente al contratto di locazione finanziaria n. 1167601;
Nel merito ed in via subordinata:
darsi atto che le clausole contrattuali di cui all'art. 1, 2, e 5 dell'atto di fideiussione datato il 5/12/2008 realizzano un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge (''antitrust'') n. 287 del
1990;
per l'effetto, dichiararsi ex art. 1418 c.c. la nullità totale e/o parziale delle suddette clausole per contrarietà a norme imperative di legge dell'atto di fideiussione datato il 5/12/2008 dandosi atto che il contratto in questione è stato predisposto secondo lo schema contrattuale redatto dall'ABI che la Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 (c.d. legge antitrust);
darsi atto, per l'effetto, che il preteso creditore è decaduto dal diritto di agire nei confronti della presunta parte fidejubente stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
conseguentemente disporsi che la convenuta sia liberata da ogni obbligo in via fideiussoria e/o CP_1 di garanzia nei confronti della originaria Concedente MPS Leasing & Factoring S.p.A. ed ora Controparte_2
pagina 3 di 14 di per le obbligazioni contratte dall' nella sua qualità di titolare CP_2 Parte_2 dell'omonima ''Impresa Individuale Controparte_3 disporsi, altresì, che nulla sia dovuto dalla convenuta alla originaria Concedente MPS Leasing & CP_1
Factoring S.p.A. ed ora per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo e/o CP_2 Controparte_2 ragione;
In ogni caso
- con vittoria di spese e di compensi d'avvocato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti Controparte_2
MPS) ha riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Reggio Emilia dichiarato competente ex art. 50 c.p.c. dalla sentenza n. 2584/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze, a seguito di gravame proposto da avverso la sentenza n. 29/2020 del Tribunale di Siena con la quale CP_1 il predetto Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto e condannato l'opponente a pagare in favore dell'opposta MPS l'importo di € CP_1
58.300,58, oltre interessi. CP_ MPS nella presente sede ha chiesto la condanna della sig. al pagamento della somma di €
58.300,58 oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio, in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1167601 sottoscritto in data 5/12/2008 tra la società MPS Leasing & Factoring
S.p.a. in qualità di concedente e l'Impresa Individuale NF AE quale utilizzatore, con il rigetto di tutte le eccezioni svolte con riguardo alla garanzia prestata da , in quanto CP_1 infondate.
Si è costituita nel giudizio riassunto , chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda;
la CP_1 convenuta in particolare, affermata la propria qualità di consumatore, come riconosciuta dalla Corte di
Appello di Firenze, ha eccepito la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice Consumo) delle clausole abusive e/o vessatorie afferenti la fideiussione specifica del 5/12/2008 contro la stessa azionata, svolgendo in via subordinata eccezione di nullità totale e/o parziale delle clausole del predetto contratto di fideiussione contrarie alla normativa Antitrust, poiché riproduttive dello schema contrattuale ABI in quanto contrastanti con l'art. 2, co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
La causa è istruita documentalmente quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con la concessione dei termini di rito per il deposito pagina 4 di 14 di comparse conclusionali e repliche.
Giova ripercorrere brevemente la vicenda che ci occupa: 1) in data 5/12/2008 è stato sottoscritto tra
MPS Leasing & Factoring S.p.a. e l' il contratto di locazione RT finanziaria n. 1167601 (doc. 4 parte convenuta); nella medesima data, si è costituita CP_1 fideiussore solidale per le obbligazioni assunte dall'utilizzatore nei confronti della concedente (doc. 3 parte convenuta); 2) con decreto ingiuntivo n. 402/2018 emesso il 13/3/2018, il Tribunale di Siena, su
[.. ricorso di MPS Leasing & Factoring S.p.a. ha intimato all' RT
, quest'ultima nella sua qualità di garante-fideiussore, il pagamento dell'importo di € Parte_3
58.300,58, quale credito complessivo dovuto per capitale, interessi e spese, a titolo di canoni scaduti ed insoluti relativamente al sopra indicato contratto di locazione finanziaria, oltre agli interessi successivi al tasso moratorio convenzionale sino al saldo effettivo e spese di procedura, come liquidate nel decreto;
3) a seguito dell'opposizione proposta dagli intimati, il Tribunale di Siena, con sentenza n.
29/2020 pubblicata l'8/1/2020, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le eccezioni di incompetenza per territorio e nullità formulate da e condannato quest'ultima al CP_1 pagamento in favore dell'opposta di € 58.300,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) a seguito di gravame proposto da , con sentenza n. 2584/2023 del 22/12/2023, la Corte CP_1
d'Appello di Firenze ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e quindi la nullità, nei confronti di , del decreto ingiuntivo n. 402/2018 e della sentenza impugnata, CP_1 individuando quale Giudice competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Orbene va innanzitutto affermata la qualità di consumatore di in relazione alla garanzia CP_1 prestata in data 5/12/2008 (doc. 3 parte convenuta).
L'odierna convenuta ha dedotto di aver stipulato la fideiussione azionata da MPS non nell'ambito della sua attività professionale, o per finalità inerenti a tale attività, o strettamente funzionali al suo svolgimento, bensì come persona fisica che agiva in virtù del rapporto di coniugio con il legale rappresentante della impresa utilizzatrice.
Come noto, secondo l'orientamento in materia, ai fini della qualificazione del fideiussore quale consumatore non rileva l'attività del debitore principale bensì occorre valutare se il contratto di fideiussione, in sé, rientri o meno nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Così infatti si è espressa la Corte di Giustizia “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una pagina 5 di 14 partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (ord.
19/11/2015, in C-74/15). La stessa Suprema Corte ha affermato che “l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina
'consumeristica' non con riferimento all'oggetto del contratto (tantomeno quello garantito), ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale
[…]; questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia e di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore”. Ciò in quanto detto contratto “si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito” (Cass. sent. n. 34515 del 16/11/2021; Cass. ord. n. 742 del 6/1/2020; Cass. ord n. 27618 del 3/12/2020).
Nel caso in esame innanzitutto emerge documentalmente l'estraneità della convenuta al contratto di locazione finanziaria;
ciò posto parte attrice ha omesso di fornire la prova di un qualsivoglia coinvolgimento di nell'attività di impresa del coniuge. All'esito del giudizio deve quindi CP_1 ritenersi che la convenuta non abbia sottoscritto, quale professionista, il contratto di fideiussione, ma semplicemente quale coniuge, circostanza questa non contestata, dell'utilizzatore al fine di apportare un aiuto familiare al proprio marito, dovendo quindi essere qualificata come consumatore.
Ciò posto, essendovi controversia tra le parti sul punto, va preliminarmente qualificata giuridicamente la garanzia prestata da in favore di MPS. CP_1
Ritiene il giudicante che il contratto in oggetto deve qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Cass. 19/2/2019, n. 4717). Pertanto al fine di distinguere le due figure contrattuali non è dirimente l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito (Cass. n. 4661/2007).
pagina 6 di 14 Orbene nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti e neppure specificatamente contestato dalla convenuta, ha sottoscritto un contratto di fideiussione in cui si prevede: CP_1
a) la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 1); b) la deroga all'art. 1939 c.c. (art. 2) con conseguente validità della fideiussione anche in caso di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale;
c) la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore in deroga all'art. 1945 c.c. (art. 3); d) l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione al debitore CP_2 principale (art. 4).
Ebbene, l'inserimento in un contratto di fideiussione di clausole del tenore di quelle richiamate, interpretate ex artt. 1362 ss c.c., induce a ritenere che la causa concreta del contratto in esame sia quella di trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tipico del negozio autonomo e dunque di vincolarsi in assenza del connotato di accessorietà che caratterizza la fideiussione;
ciò è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. S.U. n. 3947/2010; Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 4717/2019).
Tanto chiarito, avendo parte convenuta dedotto l'abusività e vessatorietà in violazione del Codice del consumo delle clausole contenute nel negozio in parola, deve osservarsi che, come chiarito dalla
Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, quale figura contrattuale atipica espressione dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1322 c.c. è soggetto in generale alla disciplina consumeristica sui contratti del consumatore in generale e, particolarmente, su quella delle c.d. clausole vessatore, di cui all'art. 33 del Codice. La stessa Corte ha poi individuato l'esistenza di determinati limiti di tale applicazione, avuto riguardo al profilo della causa della figura di contratto atipico in discorso (“in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito. Nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo, ma la previsione dell'art. 33, lett. t), quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni è applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia e non quanto all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, atteso che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta” (Cassazione civile sez. III, 18/2/2022, n.
5423).
Ciò posto, inquadrato il rapporto negoziale intercorso fra le parti nell'ambito dei contratti del pagina 7 di 14 consumatore, con conseguente applicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 206/05, parte convenuta ha eccepito la nullità, inefficacia e/o l'invalidità di clausole vessatorie e abusive. In particolare, ha contestato la clausola che prevede che “il fideiussore non potrà recedere CP_1 nel corso dell'operazione dalla garanzia che rimane efficace sino a quando alla MPS Leasing &
Factoring S.p.a. non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita”, poiché posta in violazione della lettera g) dell'art. 33 Codice del Consumo, dando atto che, la stessa, con l'atto di opposizione, aveva esercitato formale recesso dal contratto di fideiussione del 5/12/2008. Parte convenuta ha altresì eccepito l'abusività delle clausole contemplate all'art. 1 dell'atto di fideiussione nella parte in cui prevede che “MPS Leasing & Factoring sia dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. intendendo il fideiussore rimanere obbligato in deroga a tale disposizione anche se
MPS Leasing & Factoring S.p.A. non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate” poiché posta in violazione della lettera t) dell'art. 33 Codice del
Consumo; all'art. 3 nella parte in cui prevede che “Gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi anche al fideiussore. Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c. ad opporre eccezioni spettanti al debitore” poiché in violazione della lettera l) o c) dell'art. 33 Codice del Consumo;
all'ultimo capoverso del citato articolo 3 nella parte in cui prevede “in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore”, poiché posta in violazione della lettera r) dell'art. 33
Codice del Consumo;
all'art. 4 nella parte in cui prevede che il fideiussore: “si obbliga a pagare immediatamente alla MPS Leasing & Factoring S.p.a. a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto ad essa dovuto in dipendenza del contratto di locazione finanziaria sopra citato per capitale, interessi ordinari e di mora, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, ed ogni altro accessorio (...) in caso di ritardato pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla MPS Leasing & Factoring S.p.A. gli interessi moratori al tasso contrattualmente convenuto fra MPS Leasing & Factoring S.p.A. e il proprio debitore” in quanto in violazione della lettera f) dell'art. 33 Codice del Consumo.
In punto di diritto, appare opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento:
- l'art. 33 Cod. Consumo ("Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore") al primo comma stabilisce il principio di ordine generale secondo il quale "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto";
- il secondo comma contiene un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria - gravante sul professionista - tra cui quelle che hanno per oggetto, o per effetto, quello di g) riconoscere pagina 8 di 14 al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Il successivo art. 34, ai commi 4 e 5, prevede che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Conseguenza della vessatorietà della clausola è la sua nullità, che non si estende all'intero contratto
(c.d. nullità relativa), opera a vantaggio del solo consumatore ed è rilevabile d'ufficio.
Posto che come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, con le precisazioni relative alla lettera t) ove il garante sia un consumatore come nel caso in esame, troveranno applicazione le altre ipotesi di clausole presuntivamente vessatorie previste dall'art. 33 le quali sono estranee al profilo causale dell'atipicità del contratto e, dunque, in relazione ad esse non vi è alcun ostacolo all'applicazione della disciplina degli artt. 33 e segg. del Codice, si passano ad esaminare le censure svolte dalla convenuta.
Per quanto riguarda il divieto per il garante di recedere dal contratto sino all'estinzione della obbligazione garantita, la convenuta ha lamentato la violazione lettera g) dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, affermando di aver esercitato formale recesso all'atto di fideiussione del 5/12/2008 mediante l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. La censura è infondata, dovendosi escludere che tale clausola sia vessatoria nella parte in cui inibisce il diritto di recesso. La clausola, infatti, non rientra tra quelle contemplate dalla norma citata, ove la vessatorietà è prevista in caso di impegno definitivo del pagina 9 di 14 consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte mentre l'esecuzione della prestazione è subordinata a condizioni dipendenti dalla volontà del professionista, ovvero di esclusioni o limitazioni delle azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista (Sez. 3, Sentenza
n. 14038 del 4/6/2013), ipotesi che esula dal caso in esame.
E' ora necessario esaminare la censura della convenuta in ordine alla vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., riportata all'art. 1 della garanzia prestata da . Osserva il Tribunale che CP_1 se in linea astratta tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, in quanto il contenuto della clausola di rinuncia ai termini impedisce al contraente di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale, tale vessatorietà ricade all'interno dell'art. 33 II co. lett.
t) del Codice di Consumo. Orbene, come già ricordato, la generale applicazione della disciplina consumeristica al contratto autonomo di garanzia trova un limite proprio con riguardo alla proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, essendo applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, posto che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta
(già richiamata Cass. n. 5423/2022). Sul punto, proprio con riferimento alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto autonomo di garanzia la Suprema Corte ha chiarito che "Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. n. 7883/2017).
E' pure infondata la doglianza di abusività dell'art. 4 per violazione della lettera f) dell'art. 33 Codice del Consumo, che pone una presunzione di vessatorietà in ordine alle clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Orbene nel caso in esame l'art. 4 del contratto si limita a prevedere il pagamento a prima richiesta scritta di quanto dovuto dal debitore principale in dipendenza del contratto di locazione finanziaria per capitale, interessi ordinari e di mora, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari, ed ogni altro accessorio. Dalla lettura della clausola concordata fra le parti, in assenza di ulteriori pagina 10 di 14 specificazioni da parte del garante, non è dato ravvisarsi alcuno squilibrio o ingiustificato arricchimento di una parte rispetto all'altra, apparendo la norma astrattamente idonea al contemperamento degli opposti interessi, risultando l'eccezione in esame così come formulata del tutto generica rispetto al caso di specie.
Quanto alle censure relative alla clausola 3 del contratto la censura è infondata atteso che la deroga all'art. 1945 c.c. attiene strettamente al profilo causale del contratto concluso tra le parti, che come sopra ricordato ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. Il garante, quindi, cui sia richiesto il pagamento può eccepire esclusivamente la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione (Cass. n. 31956/2018; Cass.
n. 16345/2018), L'exceptio doli generalis quale limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito. Come chiarito dalla Suprema Corte infatti “l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell' “exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass. n.
30509/2019).
Ebbene, nel caso di specie, nulla ha dedotto la convenuta sul punto atteso che non solo non è allegato e provato ma, al contrario, sembrerebbe pacifico che l'adempimento da parte del debitore o del garante non vi sia stato, non potendosi, pertanto, ravvisare nella richiesta di MPS al garante, alcuna richiesta fraudolenta.
Infine, parte convenuta ha eccepito la nullità totale e/o parziale ex art. 1418 c.c. delle clausole nn. 1, 2,
e 5 in quanto integranti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 co. 2 della legge n.
287/90 (c.d. legge antitrust).
A seguito di richiesta di precisazione di questo giudice, la censura è stata qualificata dalla convenuta quale eccezione riconvenzionale di nullità pertanto è soggetta allo scrutinio di questo Tribunale, perché
l'articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s'applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni.
pagina 11 di 14 Preliminarmente, quanto alla domanda di accertamento della nullità derivante dalla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a, L. 287/1990, si osserva quanto segue.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ha ritenuto che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
La giurisprudenza di legittimità ormai prevalente ha precisato come “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. 30/12/2021 n. 41194; Cass. 19/2/2020 n. 4175; Trib. Milano 23/1/2020).
Deve a questo punto ribadirsi che nella fattispecie in esame si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia (ma le considerazioni sarebbero le medesime qualora il contratto fosse sussumibile nella fattispecie negoziale della fideiussione specifica) peraltro stipulato in data 5/12/2008 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia 55/2005. Per tali ragioni quest'ultimo non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia, ovverosia ottobre 2002 - maggio 2005. A ciò consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione. Più precisamente, il mancato assolvimento dell'onere probatorio attestante l'esistenza di un “accordo” con altri istituti di credito, che riprovi l'indistinta applicazione delle clausole di che trattasi, posteriormente all'emanazione del provvedimento del 2005 reca, quale effetto, il riconoscimento della validità delle clausole. Detto altrimenti, non basta che l'attore produca in giudizio il modello ABI, il provvedimento della Banca d'Italia e la corrispondenza delle clausole applicate nel caso concreto rispetto a quelle indicate nello schema ABI. All'opposto è necessario che si dia la dimostrazione della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate, ad esempio producendo contratti stipulati, nel medesimo periodo di tempo, da altri istituti di credito. A ciò si aggiunga, inoltre, che seppur non si disconosce che il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, prima della modifica dell'art. 19, co. 11, L. 262/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata “attitudine” a provare la condotta anticoncorrenziale cionondimeno, detta “attitudine”, deve comunque essere pagina 12 di 14 dimostrata (Cass. n. 29810/2017).
Peraltro con recente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cassazione civile sez. III,
27/2/2025, n. 5179).
Alla luce di quanto detto, posto che nel caso concreto non è stata raggiunta alcuna prova in merito,
l'eccezione di parte convenuta va rigettata.
Quanto alle ulteriori due clausole censurate dalla Banca d'Italia, ovvero la clausola n. 2 del modello
ABI c.d. di reviviscenza e n. 8 c.d. di sopravvivenza le stesse non vengono in rilievo nel caso in esame atteso che nella presente controversia non si verte in ipotesi di rimborso di somme incassate in pagamento di obbligazioni garantite e da restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, né di obbligazioni principali dichiarate invalide.
In ragione di quanto esposto, l'eccezione di nullità con riferimento a tali clausole risulta infondata.
Per quanto riguarda il credito azionato si rileva che, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità della contestazione sollevata da parte convenuta in ordine al quantum ex adverso richiesto e sugli effetti che da essa conseguirebbero ex art. 115 c.p.c., parte attrice ha prodotto in giudizio i documenti contrattuali nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché l'estratto conto completo dal 5/12/2008 al 4/9/2018 (doc. 3, 4, 7 e 11 parte attrice).
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che la documentazione superiormente indicata, prova, in ogni caso, l'esistenza del credito nella misura azionata.
Pertanto, e concludendo, la domanda nei confronti di deve quindi trovare accoglimento CP_1 con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 58.300,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di MPS volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 402/2018 (€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi) essendo il predetto decreto stato dichiarato nullo per incompetenza del giudice che aveva emesso il provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e pagina 13 di 14 decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 della somma di € 58.300,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna altresì a rimborsare a le spese CP_1 Controparte_2 di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 27 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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