Decreto presidenziale 14 ottobre 2020
Decreto presidenziale 17 ottobre 2020
Ordinanza presidenziale 22 ottobre 2020
Dispositivo di sentenza 16 dicembre 2020
Dispositivo di sentenza 16 dicembre 2020
Sentenza 21 dicembre 2020
Sentenza 21 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Decreto collegiale 6 aprile 2021
Parere definitivo 16 aprile 2021
Ordinanza collegiale 21 maggio 2021
Parere definitivo 27 maggio 2021
Ordinanza collegiale 11 giugno 2021
Inammissibile
Sentenza 19 luglio 2021
Decreto collegiale 30 giugno 2022
Decreto presidenziale 25 luglio 2024
Decreto presidenziale 14 agosto 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentario • 1
- 1. TAR Basilicata, sentenza 5 marzo 2026, n. 97https://www.eius.it/articoli/ · 25 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2025REG.PROV.COLL.
N. 08208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2024, proposto dal signor LU BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Guzzetta e Alberto Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Guzzetta in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
contro
il Comune di Montecatini Terme, non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor DI EL RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Viscusi e Giuseppe Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Viscusi in Firenze, lungarno Vespucci, n. 18;
dei signori IA AG, LU NI, EN DALI, BI GL, JE ON e RI HE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, n. 1146/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del signor DI EL RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Guzzetta e Alfonso Viscusi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor BA impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso la mancata elezione a Sindaco di Montecatini Terme, laddove a seguito del ballottaggio svoltosi il 23 e 24 giugno 2024 veniva eletto il signor EL RO con 3.499 voti mentre l’appellante ne conseguiva 3.491, con uno scarto, quindi, di 8 preferenze.
2. Secondo quanto lamentato dall’appellante, nel corso delle relative operazioni di scrutinio sarebbero state poste in essere delle “ gravi illegittimità ” attestate dalle dichiarazioni sostitutive prodotte nel giudizio di primo grado, relativamente:
- alla mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome del candidato suddetto, in particolare nelle sezioni nn. 1, 12, 14, 15 e 16, per un totale di schede dichiarate non valide n. 9;
- alla mancata assegnazione, a favore del signor BA, di schede asseritamente compilate in maniera irregolare, in particolare nelle sezioni nn. 2, 6, 7, 12, 15 e 16, per un totale di schede dichiarate non valide n. 13;
- alla mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome di un candidato al Consiglio comunale per una lista collegata, in particolare nelle sezioni nn. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14 e 18, per un totale di schede dichiarate non valide n. 18;
- all’erroneo computo delle schede bianche, in particolare nella sezione n. 1, per un totale di schede dichiarate non valide n. 2;
- alla discrepanza nel conteggio finale dei voti, in particolare nelle sezioni nn. 6 e 7, per un totale di voti assegnati al candidato EL RO pari a n. 173 anziché a n. 172 (quanto alla sezione n. 6), e a n. 186 anziché a n. 184 (quanto alla sezione n. 7);
- alla diversa composizione dell’Ufficio elettorale della sezione n. 17, quanto a uno scrutatore e al segretario, nel primo turno e in quello di ballottaggio.
2.1. Conseguentemente l’odierno appellante proponeva ricorso giurisdizionale avverso l’esito della consultazione elettorale, articolando i seguenti motivi:
I. Illegittimità per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome del candidato suddetto, in particolare nelle sezioni nn. 1, 12, 14, 15, 16 ;
II. Illegittimità per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione, a favore del signor BA, di schede asseritamente compilate in maniera irregolare, in particolare nelle sezioni nn. 2, 6, 7, 12, 15, 16 ;
III. Illegittimità per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome di un candidato al consiglio comunale per una lista collegata, in particolare nelle sezioni nn. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 18 ;
IV. Illegittimità per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza dell’erroneo computo delle schede bianche, in particolare nella sezione n. 1 ;
V. Illegittimità per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della discrepanza nel conteggio finale dei voti, in particolare nelle sezioni nn. 6 e 7 ;
VI. Illegittimità per violazione dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 2, l. 21 marzo 1990, n. 53; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e arbitrarietà, in relazione alla diversa composizione dell’Ufficio elettorale della sezione n. 17, quanto a uno scrutatore e al segretario, nel primo turno e in quello di ballottaggio .
2.2. Il controinteressato signor DI EL RO depositava in primo grado memoria difensiva con contestuale ricorso incidentale subordinato alla ritenuta fondatezza del gravame principale, a sua volta lamentando, in estrema sintesi, violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, carenza di motivazione, disparità di trattamento.
2.3. Sempre in primo grado proponevano intervento ad opponendum e a loro volta contestuale ricorso incidentale, anche in questo caso subordinato alla ritenuta fondatezza del gravame principale, i signori IA AG, RI HE, EN DALI, BI GL, JE ON e LU NI, a loro volta deducendo, in estrema sintesi: violazione e falsa applicazione dell’artt. 72, comma 8, del d.lgs n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 570/1960; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, carenza di motivazione, disparità di trattamento.
3. Con la pronuncia qui gravata il T.a.r. per la Toscana rigettava il ricorso principale e dichiarava conseguentemente improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i citati ricorsi incidentali.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello il signor BA, affidandosi ai motivi di seguito riepilogati:
I. sul capo della sentenza relativo al primo motivo di ricorso, “Error in iudicando per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome del candidato suddetto, in particolare nelle sezioni nn. 1, 12, 14, 15, 16 ”: il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto le dichiarazioni sostitutive prodotte dal ricorrente generiche ed inidonee a costituire principio di prova atto ad indurre a disporre la richiesta attività istruttoria in quanto di identico e indifferenziato contenuto, non riferite alla medesima sezione e non recanti una sufficiente descrizione del fatto “ che consenta di apprezzare, quantomeno, le modalità di apposizione del presunto segno di riconoscimento (che sarebbe dato dalla ripetizione del cognome ‘BA’) sulle schede ”; sul punto l’appellante, richiamando la sentenza n. 316/2024 di questa Sezione, sostiene che le dichiarazioni non potrebbero essere considerate inattendibili per il solo fatto di essere identiche nella forma ed inoltre non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che le stesse si riferiscano alla medesima sezione o a sezioni diverse; al contrario, dette dichiarazioni sostitutive sarebbero conformi a quanto sancito dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 32/2014, e ciò rileverebbe a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, lo scarto dei voti tra i candidati risulti particolarmente esiguo; la trascrizione del nome del candidato sindaco sulla scheda in sede di ballottaggio non invaliderebbe di per sé il voto espresso, dal momento che, anche secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ivi richiamata (in particolare, Cons. Stato, sez. V, n. 142/2016 e sez. II, n. 5428/2021) la circostanza andrebbe interpretata quale “ innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio ” e non sarebbe idonea ad invalidare il voto ritenendola idonea ad identificare l’elettore; né sarebbero conferenti i richiami contenuti nella pronuncia gravata alla sentenza n. 731/2024 del C.G.A.R.S., in quanto in quel caso si dubitava che dalle dichiarazioni, peraltro generiche, potesse con certezza dedursi la “ percezione diretta ” dei dichiaranti dei fatti esposti; lo stesso C.G.A.RS., peraltro, in un precedente caso aveva affermato (con la sent. n. 557/2023) il diverso principio secondo il quale deve ritenersi valido qualunque segno grafico sulla scheda purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore, da individuarsi in “ ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto ”; non sarebbe comunque necessaria nella fattispecie la presentazione di una querela di falso in quanto nei verbali redatti in esito alle operazioni elettorali viene dato atto, per quanto di interesse, di “ valutazioni ” e non già di “ fatti ” propriamente detti; la stessa giurisprudenza (in particolare, Cons. Stato, sez. II, n. 5166/2024 e C.G.A.R.S., n. 731/2024), quanto all’attendibilità delle dichiarazioni sostitutive, valorizzerebbe, per un verso, la rilevanza dell’assunzione di responsabilità penale da parte del dichiarante e, per altro verso, l’irrilevanza della ragione per la quale il dichiarante medesimo maturi il convincimento dell’errata condotta valutativa del seggio elettorale dopo lo scrutinio; ed ancora, in un caso, secondo una delle dichiarazioni depositate, sarebbe stata ritenuta valida a favore del candidato risultato vincitore una scheda recante a sua volta l’indicazione del nome del candidato medesimo, di talché ciò dovrebbe incidere in ordine alla “ prova di resistenza ”, sulla quale il primo giudice si sarebbe soffermato nel valutare gli altri motivi di ricorso;
II. sul capo della sentenza relativo al II motivo di ricorso, “Error in iudicando per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione, a favore del signor BA, di schede asseritamente compilate in maniera irregolare, in particolare nelle sezioni nn. 2, 6, 7, 12, 15, 16 ”: in ordine a detta censura, concernente la mancata assegnazione al ricorrente di schede ritenute nulle per la presenza di segni di riconoscimento, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto le relative dichiarazioni sostitutive, asseritamente in via “ congetturale ”, come riferite alle medesime schede; al contrario, in base all’art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, dovrebbero essere annullate (solo) le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere “ in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ” e la stessa giurisprudenza, in base al principio del favor voti , avrebbe ritenuto la circostanza come eccezionale rispetto alla salvaguardia dell’espressione della volontà popolare, dovendosi valutare caso per caso se l’anomalia possa essere ricondotta a circostanze diverse dalla volontà di far identificare il proprio consenso (vengono citate a supporto Cons. Stato, sez. II, n. 5428/2021 e sez. V, n. 142/2016); in base al principio di strumentalità delle forme, inoltre, nel giudizio elettorale non tutte le irregolarità formali sarebbero rilevanti, ma soltanto quelle che comportano effetti “ sostanziali ”, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto (Cons. Stato, sez. V, n. 5187/2005); l’errore asseritamente commesso dal giudice di prime cure – che non avrebbe, inoltre, tenuto conto della asserita “ limitatezza ” di alcuni segni riportati nelle schede in questione che avrebbero potuto essere ascrivibili a condizioni di disagio dell’elettore piuttosto che a segni di riconoscimento – avrebbe avuto l’effetto di far ritenere ininfluente l’esame di alcune doglianze, il che avrebbe asseritamente consentito di superare la prova di resistenza; e ciò a maggior ragione con riferimento al turno di ballottaggio, laddove la struttura stessa della scheda non farebbe dubitare della validità di una simile espressione del voto; l’appellante riproduce, quindi, gli argomenti relativi a talune dichiarazioni sostitutive dedotti in primo grado e non esaminati dal T.a.r., che li avrebbe ritenuti comunque non idonei al superamento della prova di resistenza, facendo riferimento a specifiche dichiarazioni sostitutive riferite a preferenze espresse nelle sezioni ivi indicate e richiamando taluni precedenti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi;
III. sul capo della sentenza relativo al III motivo di ricorso, “Error in iudicando per violazione degli artt. 69, comma 2, n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 72, comma 8, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno per il signor BA, corredato dalla trascrizione del nome di un candidato al consiglio comunale per una lista collegata, in particolare nelle sezioni nn. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 18 ”: diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, in base al principio del favor voti avrebbero dovuto essere assegnate al ricorrente talune schede recanti il crocesegno per l’interessato e la trascrizione del nome di un candidato consigliere in una lista collegata; e ciò anche in considerazione del fatto che la contemporaneità del primo turno elettorale con le consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo avrebbe ingenerato una “ situazione di confusione ” in ordine alle modalità da seguire nel turno di ballottaggio;
IV. sul capo della sentenza relativo al IV motivo di ricorso, “Error in iudicando: illegittimità per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza dell’erroneo computo di 2 schede bianche, in particolare nella sezione n. 1 ”: il giudice di prime cure avrebbe, altresì, errato nel ritenere inattendibile – in quanto meramente espressiva di una “ netta percezione ” da parte del dichiarante – la dichiarazione sostitutiva relativa alla sezione 1, laddove si espone che una scheda apparentemente “ bianca ” sarebbe stata attribuita al ricorrente recando una lieve crocesegno sul simbolo di lista mentre lo stesso non sarebbe accaduto con riferimento ad altre due schede asseritamente analoghe nella medesima sezione elettorale; e ciò anche con riferimento alla richiamata giurisprudenza, che a tal proposito farebbe, per l’appunto, riferimento alla “ percezione diretta ” del dichiarante quale requisito idoneo a validare una dichiarazione sostitutiva;
V. sul capo della sentenza relativo al V motivo di ricorso, “Error in iudicando per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà, in conseguenza della discrepanza nel conteggio finale dei voti, in particolare nelle sezioni nn. 6 e 7 ”: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non idonea a costituire sufficiente principio di prova la contestazione in parola, afferente asseriti errori di conteggio delle preferenze espresse a favore dei due candidati, pur trattandosi di circostanza oggetto di due diverse e convergenti dichiarazioni sostitutive; la questione non riguarderebbe, poi, “ fatti ” – il che renderebbe necessaria la proposizione di querela di falso –, ma piuttosto meri errori materiali nel computo delle preferenze.
In conclusione l’appellante chiede: in via principale, di accertare le illegittimità dedotte in ordine alle asserite erronee o mancate assegnazioni di voti a suo favore annullando le relative operazioni elettorali, ovvero di correggere nei sensi indicati il risultato medesimo, e di annullare le operazioni elettorali esperite nella sezione n. 17; in via subordinata, di disporre la sospensione del giudizio ai fini della proposizione “ in corso di causa ” della querela di falso con riferimento al conteggio dei voti nelle sezioni 6 e 7; in via istruttoria, di disporre apposita verificazione e di ammettere una serie di prove testimoniali, da assumere nelle forme e nei termini di cui agli artt. 63, comma 3, c.p.c., 257- bis c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c., indicando le persone a tal fine proposte come testi ed i relativi quesiti da porre loro.
5. Il controinteressato signor DI EL RO, proclamato sindaco a seguito del citato turno di ballottaggio, ha proposto appello incidentale, riproponendo le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado e rimaste non esaminate dal T.a.r. ed impugnando la sentenza qui gravata: in via principale, con esclusivo riguardo al capo con il quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti delle parti costituite; in via condizionata, in relazione all’attribuzione all’odierno appellante principale, nella sezione 17, di una scheda che avrebbe dovuto asseritamente essere considerata nulla.
5.1. In maggior dettaglio, l’appellante incidentale, ripercorsa la vicenda, deduce preliminarmente l’inammissibilità dei motivi proposti in primo grado dal signor BA, ed in estrema sintesi:
I. del primo motivo, secondo il quale non gli sarebbero state assegnate n. 9 schede nelle sezioni 1, 12, 14, 15 e 16 in quanto oltre al crocesegno ne riportavano anche la trascrizione del nome, sarebbero generiche le dichiarazioni sostitutive depositate dal medesimo a supporto delle proprie tesi, analiticamente confutate, secondo gli orientamenti espressi in talune pronunce di questo Consiglio di Stato ivi compiutamente indicate; non sarebbe di conseguenza superata la prova di resistenza in quanto le ulteriori doglianze riguarderebbero un numero di schede comunque insufficiente a modificare il risultato elettorale;
II. del secondo motivo del ricorso in primo grado, con il quale il ricorrente aveva lamentato la mancata assegnazione di talune schede ritenute nulle nelle sezioni 2, 6, 7, 12, 15 e 16 per la presenza di “ segni di riconoscimento ”, per diversi motivi ed in particolare: per la parziale sovrapponibilità delle dichiarazioni sostitutive rese da più rappresentanti di lista presso le medesime sezioni nn. 6 e 7; per la ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni rese con riferimento alla sezione n. 2; per la ritenuta genericità della dichiarazione resa dal rappresentante di lista con riferimento alla sezione n. 6; per la ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni afferenti la sezione n. 7;
III. di parte delle doglianze svolte con il terzo motivo di ricorso in primo grado, relativo alla mancata assegnazione di schede recanti il crocesegno in favore del signor BA e la trascrizione del nome di un candidato al Consiglio comunale nelle sezioni 1, 4, 6, 7, 11, 14 e 18, e ciò sia in ragione della parziale sovrapponibilità delle relative dichiarazioni sostitutive prodotte da diversi rappresentanti di lista presso le medesime sezioni nn. 6 e 7, sia per l’inattendibilità delle dichiarazioni in parola che deriverebbe dall’indicazione dello stesso candidato I” in n. 4 schede nelle sezioni 1, 6 e 7; non troverebbero, inoltre, riscontro a verbale le dichiarazioni relative a n. 5 schede riferite alle sezioni nn. 8, 11 e 14 rese dai rispettivi rappresentanti di lista, laddove sarebbe stata genericamente indicata la presenza di un candidato al Consiglio comunale in una lista collegata senza ulteriori precisazioni;
IV. del quarto motivo di ricorso, in quanto la dichiarazione resa dal rappresentante di lista nella sezione n. 1 sarebbe generica ed esplorativa e attesterebbe una “ netta percezione ”, non altrimenti suffragata e non contestata a verbale, della mancata assegnazione al ricorrente principale di ulteriori n. 2 schede ritenute bianche pur in presenza di un “ lieve crocesegno sul simbolo della lista ” di riferimento;
V. del quinto motivo di ricorso, relativo all’asserita discrepanza nel conteggio finale dei voti delle sezioni nn. 6 e 7, per l’inidoneità delle relative doglianze ai fini del superamento della prova di resistenza, essendo in quella sede lamentata la mancata trascrizione di n. 3 preferenze a fronte di un distacco complessivo di n. 8 voti – peraltro senza contestazioni a verbale – e per l’assenza di una querela di falso in ordine al contenuto dei relativi verbali; nel merito, la censura sarebbe comunque smentita dalla corrispondenza dei dati numerici di dette sezioni relativi a numero dei votanti e numero delle schede bianche e nulle;
VI. del sesto motivo di ricorso, relativo alla composizione dell’Ufficio elettorale della sezione n. 17, peraltro non oggetto di specifica doglianza in sede di appello nonostante la richiesta ivi formulata di annullamento delle relative operazioni elettorali, per difetto di specificità;
VII. delle richieste istruttorie, riproposte in sede di appello, ritenendosi inutile un’eventuale verificazione ed inammissibili le prove testimoniali in quanto in caso afferenti un giudizio valutativo.
In via condizionata, come innanzi anticipato, il signor EL RO contesta, sulla base della dichiarazione di un rappresentante di lista (doc. 4 depositato in sede di appello incidentale), l’attribuzione all’odierno appellante principale, nella sezione 17, di una scheda che avrebbe dovuto asseritamente essere considerata nulla in quanto recante due parole manoscritte che il dichiarante “ non ricorda con esattezza, anche perché erano poco leggibili, che erano esattamente il nome ed il cognome del candidato BA ”.
6. L’appellante, con memoria del 13 dicembre 2024, confuta l’appello incidentale, ritenendolo in parte inammissibile e comunque infondato; in particolare, sostiene l’inammissibilità della doglianza di parte ricorrente incidentale riferita alla compensazione delle spese di lite disposta in primo grado – sostenendone la tardività, essendo stata tale doglianza formalizzata il 14 novembre 2024 e quindi oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della sentenza, avvenuta il 10 ottobre 2024 –, ritenendo la censura comunque infondata nel merito secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale il giudice di primo grado esercita al riguardo ampi poteri discrezionali non sindacabili se non in situazioni eccezionali, da individuarsi nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa ovvero nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna medesima.
6.1. In data 27 dicembre 2024 sia l’appellante principale sia quello incidentale hanno depositato ulteriori memorie, sostanzialmente ribadendo le proprie tesi ed insistendo per le rispettive conclusioni.
In detto contesto il signor EL RO, richiamando la recente sentenza n. 316/2024 della Sezione, ha, tra l’altro, dedotto l’inammissibilità delle dichiarazioni sostitutive rese dai signori “ IN, ET, TA, HI, CA, CA EL e CC, poiché candidati non eletti, rispettivamente, i primi due nella Lista 2, dal terzo al sesto nella Lista 3 e l’ultimo nella Lista 4 (…) e, in quanto tali, portatori di un interesse personale, concreto e attuale alla modifica del risultato elettorale che li rende ex art. 246 c.p.c. finanche incapaci di testimoniare ”.
6.2. Il 3 gennaio entrambe le parti hanno depositato memorie di replica, ribadendo ulteriormente le rispettive tesi.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Sul piano generale giova premettere che, in base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato le dichiarazioni sostitutive sono ammesse nel contenzioso elettorale a determinate condizioni.
8.1. Vanno, a tal fine, in primo luogo ricordati gli insegnamenti sanciti nella fondamentale sentenza n. 32/2014 dall’Adunanza plenaria, chiamata ad esprimersi sulle condizioni di ammissibilità di un ricorso volto a conseguire l’annullamento dell’esito di una consultazione elettorale comunale, in tema di onere di specificità dei motivi di ricorso e di indicazione dei mezzi di prova.
Secondo quanto in tale sede rilevato, il predetto onere “ si intende osservato quando (…) l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (…) 3.3. In argomento, tuttavia, meritano di essere condivise le proposizioni con la quali la giurisprudenza ha puntualizzato, per un verso, che l’osservanza dell’onere di specificità del motivo non assorbe l’onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; e, per altro verso, che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo (in particolare C.G.A. 13 giugno 2013, n. 581). A questo ultimo riguardo è stato correttamente osservato che un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa delle schede contestate, il numero delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale, potendo darsi il caso che la contestazione, in giudizio, di alcune migliaia di schede non evidenzi finalità esplorativa di sorta (laddove, ad esempio, l’elezione abbia coinvolto un’ampia platea di elettori) e che, per contro, lo stesso ammontare di voti implichi, in altri contesti, una rinnovazione pressoché integrale di uno scrutinio (quando il voto abbia riguardato un ente di modesta dimensione demografica) ”.
Quanto al diverso tema delle modalità con le quali l’onere della prova, imposto dall’art. 40 comma 1, lett. c), c.p.a., deve ritenersi validamente assolto in sede di ricorso elettorale, nel medesimo contesto è stato osservato che “ accade frequentemente che il soggetto interessato non disponga di elementi documentali idonei a provare le illegittimità in cui sia incorso il seggio elettorale, e che la prova della fondatezza della doglianza non possa essere raggiunta se non mediante l’esercizio dei poteri istruttori di cui dispone il giudice. Ove l’onere della prova dovesse applicarsi con il rigore ordinariamente imposto dalle norme processuali generali, che sanzionano con l’inammissibilità il ricorso non sorretto dalla prova delle censure dedotte, l’indisponibilità degli atti da parte del ricorrente finirebbe per privarlo del diritto di difesa (Sez. V, n. 2197 del 2014, cit., 9 settembre 2013, n. 4474). Non a caso l’art. 64, comma 1, c.p.a., pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova ‘che siano nella loro disponibilità’, prevedendo coerentemente, al successivo comma 3, il potere del giudice amministrativo di disporre anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione. Si tratta, come è generalmente riconosciuto, della consacrazione in norme di diritto positivo della acquisizione dottrinaria e giurisprudenziale che ha qualificato il modello processuale proprio del giudizio amministrativo come dispositivo con metodo acquisitivo (Cons. St., Sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7343), generato dall’esigenza di correggere l’istituzionale disuguaglianza tra le parti al di fuori del processo: la pubblica amministrazione che possiede il provvedimento e gli atti del procedimento, il privato che potrebbe incontrare difficoltà e subire ritardi per venirne a conoscenza ”.
Prosegue la fondamentale pronuncia rilevando, ancora, che “ 4.2. Consegue da quanto detto che, nelle ipotesi ora accennate, secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, (…) l’onere gravante sul ricorrente debba considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice. In particolare, si considerano sufficienti principi di prova le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista, in epoca successiva alla proclamazione dell’esito della consultazione, anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede ”.
Sull’ulteriore questione della necessarietà o meno della presentazione di una querela di falso in caso di contestazione del contenuto dei verbali redatti in relazione alle operazioni di voto, la medesima pronuncia precisa che con riferimento alle “ doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti (…) merita condivisione e conferma l’avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza. 5.3. La stessa conclusione non può estendersi, invece, alle ipotesi (…) nelle quali, come detto, si sottopone al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio ”.
Ed ancora, con riferimento all’ammissibilità della prova testimoniale, ora utilizzabile nel processo amministrativo in base all’art. 63, comma 3, c.p.a. ed in precedenza non ammessa per incontrastato insegnamento giurisprudenziale, la pronuncia in parola dell’Adunanza plenaria osserva che “ Va tenuto presente che, per la peculiarità del contenzioso elettorale, quando, come nella specie, si richieda l’accertamento giudiziale delle illegittimità eventualmente commesse dalla sezione elettorale nella attribuzione dei suffragi o nella valutazione di validità o invalidità dei voti espressi, non potrà mai compiersi attribuendo valore dirimente alla prova testimoniale, senza procedere alla acquisizione e verifica diretta del materiale in contestazione da parte del giudice. Ove, infatti, sia materialmente possibile l’accesso del giudice al fatto, ossia al documento che contiene la vera prova dell’errore, non è consentito al giudice pervenire ad un legittimo convincimento sulla base di una rappresentazione indiretta del fatto medesimo. Ne consegue che, nei casi anzidetti, la testimonianza scritta, acquisita nelle forme prescritte dal c.p.c., non può assolvere al ruolo, che le sarebbe proprio, di mezzo di prova, sulla base del quale definire il giudizio sulla fondatezza della doglianza, ma regredisce a mero principio di prova idoneo soltanto a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice (…) ammesso, quindi, che le dichiarazioni di soggetti terzi a conoscenza di fatti rilevanti possono trovare ingresso nel processo costituendo principio di prova, la testimonianza e la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, entrambe garantite, sia pure nella diversa entità della pena, dalla eventuale responsabilità per reati di falso, non possano non assumere una rilevanza probatoria sostanzialmente equivalente ”.
Con riferimento, poi, al ruolo dei rappresentanti di lista nel procedimento elettorale ed alla valenza della mancata verbalizzazione di contestazioni nel corso delle operazioni, la fondamentale sentenza in parola rileva, ancora, che se “ al rappresentante di lista si riconosce una sorta di jus poenitendi rispetto al preteso assenso tacitamente manifestato, in vista di una postuma prova testimoniale, sarebbe illogico non ammettere la stessa facoltà quando il ricorrente si avvalga del diverso principio di prova costituito dalla dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà. Né va trascurato, incidentalmente, che il rappresentante di lista, che avverta la erroneità di una determinata decisione del seggio in merito alla attribuzione di suffragi, può non percepire nell’immediatezza la rilevanza determinante dell’errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni. Deve pertanto essergli consentito, assumendo le responsabilità penali previste dall’art. 76, comma 1 e 3, d. P.R. n. 445 del 2000, fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla proclamazione degli eletti ”.
8.3. La giurisprudenza successiva di questo Consiglio di Stato si è uniformata ai richiamati orientamenti, ribadendo e consolidando alcuni principi che vale qui del pari preliminarmente ricordare in ragione della rilevanza che assumono in relazione alla presente controversia.
In tal senso giova in primo luogo richiamare la sentenza n. 5428/2021 della Sezione, laddove è stato rilevato che “ i ricorsi in materia di operazioni elettorali presentano peculiarità proprie, in quanto non di rado vengono proposti ‘al buio’, sulla base di sospetti, ma non di certezze, in ordine ad irregolarità commesse durante le operazioni elettorali circa il conteggio o la attribuzione dei voti; certezze che possono essere acquisite solo dopo un’adeguata e accurata istruttoria in giudizio. La giurisprudenza ha pertanto tentato una mediazione tra esigenza di specificità dei motivi di ricorso (che deriva dai principi generali) e esigenza di non vanificare la tutela giurisdizionale in situazioni in cui i vizi sono oggettivamente inconoscibili. ELla prima esigenza sono manifestazione il divieto di ricorso c.d. esplorativo e quello di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obiettivo destinata ad accertare l’effettivo responso delle urne. ELla seconda esigenza è espressione il rigore attenuato nella valutazione del requisito della specificità, sicché a fini di ammissibilità del ricorso si richiede che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento (v. Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7037), onde evitare che il ricorso si trasformi, come detto, in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. 35.4. Per le peculiarità del contenzioso elettorale, dunque, può affermarsi la specificità dell’appello ove le schede censurate siano state compiutamente individuate in atti, seppure nel relativo ricorso non sia stata riproposta la elencazione di dettaglio del luogo esatto del relativo scrutinio, inoppugnabilmente delineato nel primo grado di giudizio ” (su tali profili cfr. anche, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 5166/2024).
Nel medesimo contesto si è pure condivisibilmente osservato che “ Se da un lato (…) non può escludersi in maniera aprioristica la validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale, dall’altro non si può nemmeno, altrettanto aprioristicamente, ritenerle ammissibili ‘sempre e comunque’, dovendo anche essere salvaguardato il libero apprezzamento del giudice circa la loro attendibilità al fine dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. 3, 10 luglio 2020, n. 4463; in termini, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 266; id., 27 marzo 2015, n. 1598) 36.3. L’esame della attendibilità e/o intrinseca verosimiglianza delle dichiarazioni sostitutive prodotte nel giudizio elettorale, basata sulla portata esauriente o meno del relativo contenuto, e sulla rappresentazione di fatti percepiti direttamente, costituirebbe quindi una pregiudiziale valutativa onde poter accedere agli ulteriori incombenti istruttori. E’ stato perciò richiesto, ad esempio, che il dichiarante abbia rappresentato cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione: ciò anche al fine di responsabilizzarlo, richiamandolo alle conseguenze della non veridicità delle proprie affermazioni (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727). (…) 37. Il rappresentante di lista, dunque, che può non avvertire nell’immediatezza la rilevanza determinante dell’errore che segnala, deve avere la possibilità, come avvenuto nel caso di specie, assumendosi le responsabilità di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, di fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla proclamazione degli eletti. La rilevanza probatoria, nei limiti fin qui tratteggiati, della sua dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non può infatti essere esclusa ipotizzando un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna norma e risulta anzi incompatibile con la facoltatività sia della loro presenza (art. 32, comma 9, n. 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo Testo unico). Come, tuttavia, è possibile dare rilievo quale principio di prova alle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi, in particolare proprio perché soggetti ‘esperti’ dei meccanismi elettorali e delle questioni giuridiche ad essi connessi e in grado di formulare le loro obiezioni con immediatezza, già durante lo svolgimento dello scrutinio, così la presenza di tali rilievi non impone un contraddittorio formale necessario sul punto con il Presidente di seggio ”.
8.4. Come pure è stato rilevato dalla giurisprudenza della Sezione, “ Con specifico riferimento alle condizioni di attendibilità o intrinseca verosimiglianza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio necessarie perché essa possa costituisca principio di prova al fine dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi nel rito speciale elettorale, in giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. II, 15 giugno 2022, n. 4870; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727; sez. III, 27 giugno 2017, n. 3142) si è affermato che:
«- occorre che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente almeno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e che ritiene di aver riscontrato (non si richiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma solo che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente);
- qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch’essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace;
- in particolare, non basta che la dichiarazione abbia ad oggetto l’esistenza di voti contenenti preferenze, ma non conteggiati, senza indicare anche la specifica ragione del mancato conteggio (omessa verbalizzazione tout court; erronea attribuzione ad altro candidato, ecc.), le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso l’ammontare finale dei voti di preferenza (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio), le valutazioni espresse al riguardo nei rispettivi seggi elettorali, pur in difetto di verbalizzazione, l’aver adoperato proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro). Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte sono prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità ai fini del (…) giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, non può ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso (C.d.S., sez. III, n. 727/2019 cit.)» (C.d.S., sez. II, n. 4870/2022 cit.) ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 316/2024).
8.5. Secondo l’orientamento recentemente espresso dalla Sezione, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, non possono, inoltre, essere considerate idonee a soddisfare le condizioni minime per costituire indizio di prova le dichiarazioni rese dai candidati nella medesima competizione elettorale non eletti, “ in quanto portatori di un interesse concreto e attuale alla modifica del risultato elettorale (arg. ex art. 246 c.p.c. sull’incapacità a testimoniare) ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 316/2024, cit.).
8.6. In ordine, ancora, ai principi generali che governano la valutazione della correttezza delle espressioni di voto, rinvenibili per quanto qui di specifico interesse negli artt. 57 e 69 del d.P.R. n. 570 del 1960, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha rilevato che “ l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ‘ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore’, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (Cons. Stato, sez. V, n. 7241/2009). In altri termini, ‘La regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, cioè, sostanzialmente, un limite legale al principio del favor voti. 39.2. Invero, l’espressione «in modo inoppugnabile», utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, dunque, «deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento «solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato» (Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523) ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 5428/2021, cit.).
9. Così riepilogati i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, vale preliminarmente rilevare che l’infondatezza dell’appello principale consente di prescindere dalle eccezioni in rito formulate dal controinteressato.
9.1. Venendo al primo dei motivi dedotti con l’appello principale, si deve innanzi tutto convenire con il giudice di prime cure in ordine alla non considerabilità della dichiarazione prodotta da uno scrutatore della sezione 1, non potendo egli “ venire contra factum proprium” avendo sottoscritto il verbale le cui operazioni vengono in parte contestate dall’appellante.
Devono al contempo formularsi alcune considerazioni in ordine a quanto ritenuto dal primo giudice in ordine alla ritenuta mancanza, in tali dichiarazioni, di “ una descrizione dei fatti che consenta di apprezzare, quantomeno, le modalità di apposizione del presunto segno di riconoscimento (che sarebbe dato dalla ripetizione del cognome ‘BA’) sulle schede, considerato anche che le dichiarazioni si riferiscono non già all’operato della medesima Sezione (cosa che potrebbe deporre per la rappresentazione di un medesimo fatto), ma ciascuna a una diversa Sezione ”, con l’ulteriore precisazione secondo cui “ c) ad esempio, non si precisa, in nessuna di tali dichiarazioni, in che parte la scritta ulteriore (‘BA’) sia stata posizionata (se a margine, se su tutta la scheda, se a ridosso dei riquadri, se di lato); d) in altri termini, le dichiarazioni allegate sono redatte secondo un unico formato, che non consente di apprezzare il quadro fattuale di partenza sul quale dovrebbe poi innestarsi il potere istruttorio del Giudice ”.
Ebbene, le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista possono – vale rilevare, astrattamente – ritenersi idonee a fornire un sufficiente principio di prova atto a consentire l’esercizio dei poteri istruttori del giudice indipendentemente dall’assenza di ulteriori precisazioni sulla esatta collocazione nelle singole schede (anche) del nome del candidato sindaco, il che è evidentemente ultroneo ma non necessariamente sufficiente, di per sé solo, ad invalidare il voto.
Al riguardo si deve, peraltro, rilevare che, come sostenuto dall’appellante principale, le stesse istruzioni ministeriali ricordano (a pag. 133) che secondo l’orientamento a suo tempo espresso dalla sez. V di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 374/2005, “ la trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato sindaco può essere interpretata come conferma, per quanto superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco, in quanto innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio ”.
Giova, peraltro, rilevare che il medesimo orientamento è stato ribadito più di recente da questo Consiglio di Stato con l’ulteriore sentenza n. 142/2016 della medesima sezione, laddove in un caso analogo è stato rilevato che “ mentre non v’è dubbio che in sede di ballottaggio la trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato sindaco possa e debba essere interpretata come conferma, per quanto superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco, in quanto innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio (C.d.S., V, 28 settembre 2005, n. 5187), diversa è l’ipotesi in cui l’elettore nella stessa sede abbia apposto sulla scheda il nominativo di un candidato consigliere, che in quanto tale è un elemento estraneo alla fase dello stesso ballottaggio ”.
Né sul piano generale vale a stabilire l’inattendibilità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista la sostanziale identità della loro forma, dal momento che, secondo l’orientamento recentemente affermato dalla Sezione in un caso analogo – e dal quale non si ha ragione di discostarsi –, tale circostanza non inficia il contenuto dichiarativo e la connessa assunzione di responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 316/2024, cit.).
Allo stesso modo, non appare condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui l’inattendibilità delle dichiarazioni sostitutive discenderebbe dalla sostanziale identità del loro contenuto, nel caso di specie riferito all’apposizione del crocesegno sul nome del candidato BA oltre alla indicazione del cognome del medesimo, e/o dal fatto che esse si riferiscano a diverse sezioni, dal momento che si tratta di circostanze a loro volta non idonee ad inficiare l’essenza delle dichiarazioni medesime; e ciò anche in quanto da dette dichiarazioni – va ricordato – può astrattamente discendere una responsabilità penale in capo ai dichiaranti a mente dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, norma correttamente richiamata in ciascuno dei documenti innanzi richiamati.
9.2. Sul punto deve tuttavia rilevarsi che – secondo quanto eccepito dal signor EL RO e non oggetto di specifica contestazione – alcuni dei rappresentanti di lista che hanno sottoscritto le dichiarazioni sostitutive evocate a sostegno della doglianza erano a loro volta candidati nella medesima competizione elettorale e, come tali, devono ritenersi portatori di un interesse concreto e attuale alla modifica del risultato elettorale, il che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati (in particolare, Cons Stato, sez. II, n. 316/2024, cit.), rende le dichiarazioni sostitutive medesime non idonee a costituire principio di prova sufficiente ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori del giudice.
Si tratta, in particolare, per quanto qui di specifico interesse, delle dichiarazioni rese dai signori IN, ET, TA, HI, CA, EL e CC (docc. rispettivamente nn. 16, 25, 26, 24, 19, 22 e 18 depositati in primo grado), secondo le quali non sarebbero state attribuite all’odierno appellante complessivamente n. 4 schede recanti ulteriori segni o freghi di varia natura oltre al crocesegno sul candidato BA nelle sezioni 12, 15 e 16.
Ciò posto, sarebbe per contro a tali fini astrattamente ammissibile la (sola) dichiarazione sostitutiva prodotta dal signor GR relativa alla sezione 14, nella quale il dichiarante afferma di aver constatato che non sarebbero state assegnate tre schede recanti, oltre al crocesegno in favore del candidato BA, il nome del medesimo.
La circostanza non appare, tuttavia, di per sé sola idonea a superare la prova di resistenza, dal momento che anche nel caso in cui dette 3 schede venissero, in ipotesi, attribuite al candidato BA non muterebbe l’esito della consultazione elettorale in parola, conclusasi, come ricordato in premessa, con una differenza di 8 preferenze a favore dell’altro candidato.
Per inciso, sulla questione del superamento della prova di resistenza si tornerà anche in seguito ai fini di una più complessiva valutazione della vicenda alla luce anche degli ulteriori motivi dedotti dall’appellante principale.
A nulla, poi, rileva, non essendo stato formulato al riguardo uno specifico motivo, il fatto che secondo l’ulteriore dichiarazione del rappresentante di lista nella sezione 11 (doc. 20 depositato in primo grado) una scheda sarebbe stata ritenuta valida a favore del controinteressato EL RO pur recando, oltre al corretto crocesegno, l’indicazione del cognome del candidato in questione.
Da tali complessive considerazioni deriva l’infondatezza del primo motivo dell’appello principale.
10. Col secondo motivo di ricorso in primo grado l’appellante principale aveva lamentato la mancata assegnazione di 12 schede ritenute nulle per la presenza di ritenuti segni di riconoscimento ed in particolare, come osservato nella sentenza gravata:
- nella sezione 2 una scheda recante il crocesegno per l’appellante principale ed un segno circolare all’interno del riquadro di pertinenza di quest’ultimo (doc. 22 depositato in primo grado);
- nella sezione 6 complessivamente due schede recanti il crocesegno per l’appellante principale e un segno accanto al nome del medesimo (docc. 23 e 24 depositati in primo grado);
- nella sezione 7 complessivamente sei schede, rispettivamente recanti: in un caso, oltre al crocesegno in favore dell’appellante principale, un “frego” nel riquadro riservato all’altro candidato (doc. 25 depositato in primo grado); in ulteriori due casi un segno (e non un crocesegno) a favore del predetto (doc. 25 depositato in primo grado, cit.); il crocesegno a favore dell’appellante principale e in un caso un lieve frego nel riquadro destinato all’altro candidato, nonché in ulteriori due casi un segno a favore dell’appellante principale (doc. 26 depositato in primo grado);
- nella sezione 12 una scheda recante il crocesegno per l’appellante principale ed un segno per l’altro candidato (doc. 16 depositato in primo grado);
- nella sezione 15 una scheda recante il crocesegno per l’appellante principale ed un frego per l’altro candidato (doc. 18 depositato in primo grado);
- nella sezione 16 una scheda recante il crocesegno a favore dell’appellante principale in basso a destra e non nell’apposito riquadro (doc. 19 depositato in primo grado).
Al riguardo il T.a.r. ha in primo luogo ritenuto che le contestazioni in parola “ possono riguardare al massimo 8 voti e non 12 ”, dal momento che: con riferimento alla sezione 6 le dichiarazioni dei rappresentanti di lista “ sono ampiamente sovrapponibili tra loro (…) potendosi ragionevolmente ritenere che le due dichiarazioni sostitutive si riferiscano alla medesima scheda ”; le medesime considerazioni varrebbero con riferimento alla sezione 7, in relazione alla quale le dichiarazioni dei rappresentanti di lista “ sono del tutto sovrapponibili ” nella parte in cui fanno riferimento a segni in un caso nel riquadro riservato al candidato EL RO e in altri due casi ad un “ segno circolare ” oltre al crocesegno sul nome “ BA ”, di talché la contestazione per tale sezione riguarderebbe tre (e non sei) schede non assegnate.
Nel merito, il T.a.r. ha ritenuto che correttamente erano state ritenute nulle le cinque schede (una per ciascuna delle sezioni 2, 6, 7, 12 e 15) nelle quali oltre al crocesegno in favore dell’appellante principale erano stati apposti anche dei segni sul riquadro dell’altro candidato, nonché l’ulteriore scheda (nella sezione 16) nella quale il crocesegno era stato posto al di fuori dei riquadri previsti “ senza elementi di riferibilità all’uno o all’altro candidato ”.
Il primo giudice ha, infine, ritenuto superfluo l’eventuale scrutinio delle due ulteriori schede contestate nella sezione 7 nel presupposto che in ogni caso permarrebbe una differenza (di 6 voti anziché 8) a favore del candidato EL RO, di talché comunque “ non cambierebbe il risultato elettorale ”.
Sul punto, il Collegio condivide quanto osservato dal T.a.r. con riferimento all’annullamento delle cinque schede delle sezioni 2, 6, 7, 12 e 15, nelle quali oltre al crocesegno in favore dell’appellante principale erano stati apposti anche dei segni sul riquadro dell’altro candidato, nonché l’ulteriore scheda (nella sezione 16) nella quale il crocesegno era stato posto al di fuori dei riquadri previsti senza che ciò consentisse di riferire inequivocabilmente la preferenza ad uno dei due candidati.
A ciò devono tuttavia aggiungersi due ulteriori considerazioni.
In primo luogo, anche in questo caso le dichiarazioni sostitutive relative alle sezioni 2 (dichiarante CC – doc. 18 depositato in primo grado), 6 (dichiarante HI – doc. 24 depositato in primo grado), 7 (dichiaranti ET e TA – docc. 25 e 26 depositati in primo grado), 12 (dichiarante IN – doc. 16 depositato in primo grado), 15 (dichiarante CC – doc. 18 depositato in primo grado) e 16 (dichiarante CA – doc. 19 depositato in primo grado) sono state prodotte da persone candidate nella medesima competizione elettorale, per le quali valgono le considerazioni innanzi formulate in ordine alla non idoneità di tali documenti a costituire adeguato principio di prova ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori di questo giudice.
Né, alla luce di quanto sin qui rilevato, conduce a conclusioni diverse il fatto che un’ulteriore dichiarazione sostitutiva relativa alla sezione 6 sia stata prodotta da un rappresentante di lista non candidato (dichiarante LUrelli – doc. 23 depositato in primo grado), dal momento che a tutto voler concedere si tratterebbe di una sola preferenza, come tale non idonea a superare la prova di resistenza, dal momento che anche sommando a detta scheda le tre preferenze oggetto di contestazione nella sezione 14, innanzi richiamate, permarrebbe comunque una differenza di 4 voti a favore del candidato EL RO.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che correttamente siano state ritenute nulle anche le due ulteriori schede nella sezione 7 recanti un segno circolare oltre al crocesegno sul nome del candidato BA, dal momento che ciò eccede il modo normale di esprimere la volontà di voto e, al contrario, può costituire un segno di riconoscimento dell’elettore e non può, per converso, essere interpretato alla stregua di un segno superfluo irrilevante o comunque sintomo di una incertezza grafica dovuta a difficoltà di movimento o di vista dell’elettore (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 9636/2022, n. 5428/2021 e n. 5751/2022, nonché Cons. Stato, sez. III, n. 4523/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.
11. Deve parimenti ritenersi infondato anche il terzo motivo dell’appello principale.
Sul punto non può, infatti, che condividersi quanto rilevato dal giudice di prime cure, secondo cui “ trattandosi di turno di ballottaggio, l’apposizione del nome di soggetto diverso da quello dei due candidati a Sindaco trascende le normali modalità di espressione del voto e assurge a segno di riconoscimento ”.
E del resto lo stesso Consiglio di Stato ha espresso il medesimo orientamento – che il Collegio, vale rilevare, condivide e dal quale non ha comunque ragione alcuna di discostarsi –, secondo il quale conduce alla nullità della scheda “ l’ipotesi in cui l’elettore nella stessa sede abbia apposto sulla scheda il nominativo di un candidato consigliere, che in quanto tale è un elemento estraneo alla fase dello stesso ballottaggio ” (così Cons. Stato, sez, V, n. 142/2016, cit.).
Né può condurre a conclusioni di segno diverso quanto affermato dall’interessato, secondo cui ciò sarebbe dovuto all’asserita “ confusione ” creata dalla contemporaneità del primo turno elettorale con le consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, dal momento che l’indicazione di nomi diversi dai candidati in sede di ballottaggio – e quindi, in disparte ogni altra considerazione, in un momento ben distinto dal primo turno medesimo – ben può costituire inequivocabile segno di riconoscimento dell’elettore.
A ciò, peraltro, deve aggiungersi che anche in questo caso diverse dichiarazioni sostitutive invocate a sostegno dall’appellante principale sono state prodotte – come sostenuto dal controinteressato EL RO e non oggetto di contestazione – da persone a loro volta candidate nella medesima consultazione, con riferimento in particolare – oltre a quanto già innanzi precisato – ai signori EL (doc. 28 depositato in primo grado), AR (doc. 29 depositato in primo grado) e CH (doc. 32 depositato in primo grado).
12. Infondato deve ritenersi anche il quarto motivo dell’appello principale, concernente l’asserita erroneità delle conclusioni del T.a.r. in ordine alla mancata assegnazione di due schede nella sezione 1, ritenute “ bianche ” benché recanti un lieve crocesegno sul simbolo di lista del ricorrente, e ciò diversamente da quanto valutato nel medesimo seggio con riferimento ad una ulteriore scheda.
Sul punto il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto la relativa censura non meritevole di accoglimento in quanto il rappresentante di lista (doc. 27 depositato in primo grado) aveva riferito “ non già di una constatazione ma di una ‘netta percezione’ del fatto che le due schede sono state considerate bianche ”, precisando che “ in ogni caso, anche volendosi ammettere che le due schede bianche andavano attribuite al candidato ricorrente, il risultato elettorale non cambierebbe perché EL RO conserverebbe almeno un vantaggio di 4 voti, derivante dalla sottrazione delle due predette schede bianche – eventualmente da attribuire al BA – ai 6 residui voti di vantaggio a EL RO nell’ipotesi in cui si ritenessero valide, in favore di BA, le 2 residue schede di cui al secondo motivo di ricorso ”.
Ebbene, quanto alle dichiarazioni prodotte in questo caso dal rappresentante di lista vale richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova non può ritenersi assolto nel caso in cui le dichiarazioni siano prive di riferimenti circostanziati, necessari sia a suffragarne l’attendibilità, sia a consentirne il riscontro in punto di veridicità; di talché la mera “ percezione ” non appare a tal fine sufficiente, essendo piuttosto necessario che il dichiarante attesti sotto la propria responsabilità ciò che ha potuto effettivamente e concretamente riscontrare (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 316/2024, cit., e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ed in ogni caso risulta dirimente il fatto che anche in questo caso la dichiarazione sostitutiva invocata dall’appellante principale è stata prodotta da un rappresentante di lista che, secondo quanto sostenuto dal controinteressato e non oggetto di contestazione, era a sua volta candidato nella medesima competizione elettorale (dichiarante Careri – doc. 27 depositato in primo grado).
13. Con riferimento al quinto ed ultimo motivo dell’appello principale il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la censura secondo la quale, sulla scorta delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista nelle sezioni 6 (docc. 23 e 24 depositati in primo grado) e 7 (docc. 25 e 26 depositati in primo grado), vi sarebbero stati degli errori nei conteggi delle schede che avrebbero comportato l’erronea assegnazione, rispettivamente di 1 (173 anziché 172) e di 2 (186 anziché 184) preferenze in più per il candidato EL RO.
Sul punto il T.a.r. ha, in particolare, ritenuto che “ le suddette contestazioni si affidano, in definitiva, a un mero diverso conteggio, di per sé non in grado di alterare la forza fidefacente dei verbali né, comunque, le risultanze degli stessi, non essendovi, al di là del riferito conteggio, ulteriori circostanziati elementi tali da indurre a ritenere che vi siano stati errori del Seggio ”, con l’ulteriore precisazione, anche in questo caso, che “ anche volendo ammettere che dovevano essere sottratti 1 voto al candidato EL RO e 2 voi allo stesso candidato nella Sezione 7, il vantaggio di EL RO sarebbe comunque di almeno 1 voto (derivante dalla sottrazione dei predetti 3 voti ai 4 derivanti dall’ipotetica attribuzione a BA delle due schede bianche di cui al quarto motivo di ricorso) ” e che, di conseguenza, non vi sarebbe stato motivo di sospendere il giudizio per la proposizione della querela di falso come richiesto in via subordinata dal ricorrente.
Si deve in primo luogo rilevare ancora una volta che le dichiarazioni di cui ai documenti 24, 25 e 26 depositati in primo grado sono state prodotte da rappresentanti di lista a loro volta candidati nella medesima competizione elettorale, già innanzi indicati, per le quali si rimanda alle considerazioni già espresse in ordine alla non idoneità di tali documenti ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori di questo giudice.
Residua sul punto, dunque, la sola dichiarazione sostitutiva redatta dal signor LUrelli (doc. 23 depositato in primo grado), riferita alla sezione n. 6, per la quale si contesta l’erronea attribuzione al candidato EL RO di 173 preferenze anziché 172.
Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe superata la prova di resistenza, dal momento che si tratterebbe di una sola preferenza in ipotesi da sottrarre al candidato EL RO.
14. Ne consegue che, considerando tutte le dichiarazioni sostitutive astrattamente idonee a costituire valido principio di prova, come innanzi richiamate, sarebbero in astratto oggetto di possibile rettifica – ove fossero riscontrate in punto di fatto le doglianze formulate dall’appellante principale – complessivamente 5 schede, il che non consentirebbe in ogni caso di superare la prova di resistenza, posto che il ballottaggio oggetto della controversia si è concluso, come detto, con uno scarto di 8 preferenze.
14.1. Alla luce delle complessive considerazioni sin qui riportate l’appello principale è, dunque, infondato e come tale deve essere respinto.
14.2. Da ciò consegue anche l’inaccoglibilità delle richieste formulate dall’appellante principale in via subordinata.
15. Venendo ora all’appello incidentale, giova ricordare che il signor EL RO si è limitato a contestare in via principale la decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite adottata con la sentenza gravata, deducendo in via condizionata e subordinata l’erronea assegnazione di una scheda all’appellante principale di una scheda nella sezione 17.
15.1. Anche in questo caso l’infondatezza della doglianza formulata in via principale dal signor EL RO consente di prescindere da un maggior approfondimento dell’eccezione di inammissibilità ( recte : irricevibilità) pregiudizialmente dedotta dal signor BA.
15.2. Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, anche recentemente ribadito e dal quale non v’è comunque ragione alcuna di discostarsi, “ Il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell'abnormità o della manifesta ingiustizia, con la conseguenza che, nel giudizio di appello la sindacabilità sulle spese liquidate all’esito del giudizio di primo grado è limitata all'ipotesi in cui venga modificata la decisione impugnata, fatta eccezione per le ipotesi di manifesta abnormità. Come è stato recentemente affermato infatti ‘il giudice di primo grado, relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio, è titolare di un proprio potere discrezionale, potendo valutare ogni elemento al fine di emettere la statuizione relativa, senza peraltro essere tenuto a indicarne le specifiche ragioni, purché siano fondamentalmente rispettate le regole della soccombenza’ (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 16/05/2024, n. 4343) ” (Cons. Stato, sez. III, n. 10217/2024; in termini cfr. anche, ex multis e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 9102/2024; sez. V, n. 8025/2024; sez. IV, n. 6425/2024; sez. VII, n. 6363/2024).
Ed ancora, “ ‘la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2018, n. 1127) che ricorre, solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (C.d.S., IV, 14 marzo 2016, n. 1012; CGA, n. 127 del 2016; C.d.S., V, 30 novembre 2015, n. 5400)’, rientrando nella discrezionalità del giudice la definizione delle spese processuali (Consiglio di Stato, Sezione III, 8 aprile 2024, n. 3179) ” (Cons. Stato, sez. III, n. 10138/2024), circostanze queste che con ogni evidenza non ricorrono nella fattispecie all’esame.
15.3. La doglianza formulata in via principale con l’appello incidentale non merita, quindi, accoglimento.
15.4. Al mancato accoglimento dell’appello principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della doglianza formulata dal signor EL RO in via condizionata.
16. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato:
- l’appello principale deve essere respinto;
- l’appello incidentale deve essere in parte respinto – con riferimento alla doglianza formulata in via principale – e in parte dichiarato improcedibile – con riferimento alla doglianza proposta in via subordinata, stante la sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della reiezione dell’appello principale.
16.1. Per l’effetto, deve essere quindi confermata la sentenza di primo grado, con le precisazioni e le integrazioni innanzi riportate in punto di motivazione.
17. Sussistono valide ragioni, stante la reciproca soccombenza ed anche in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- respinge l’appello principale;
- in parte respinge e in parte dichiara improcedibile l’appello incidentale, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti costituite, al Sindaco di Montecatini e al Prefetto di Pistoia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO