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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 212 dell'anno
2025 e vertente
TRA
, (CF ), nata A Cosenza il 03.02.1994, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Francesca Colistra;
ricorrente
E
, (CF , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Federico Sirimarco;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
5.8.2018 nel Comune di Roggiano Gravina, dalla cui unione non nascevano figli, che con sentenza del 31.5.2024 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, deduceva che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ricorrendo, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 21.5.2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano la pronuncia sullo status senza alcuna ulteriore statuizione e il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione collegiale.
***********
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 1261/2024 depositata il 31.5.2024 il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
; CP_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roggiano Gravina per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 212 dell'anno
2025 e vertente
TRA
, (CF ), nata A Cosenza il 03.02.1994, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Francesca Colistra;
ricorrente
E
, (CF , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Federico Sirimarco;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
5.8.2018 nel Comune di Roggiano Gravina, dalla cui unione non nascevano figli, che con sentenza del 31.5.2024 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, deduceva che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ricorrendo, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 21.5.2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano la pronuncia sullo status senza alcuna ulteriore statuizione e il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione collegiale.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 1261/2024 depositata il 31.5.2024 il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
; CP_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roggiano Gravina per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma