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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
La Corte così composta: Dott. ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera Rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA Parte_1
(Avv. Benedetto Gargani) PARTE APPELLANTE E
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
(Avv. Luigi Mazza) PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9028/18 emessa dal Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9028/2018 in parziale accoglimento della domanda delle odierne appellate/appellanti incidentali ha dichiarato la nullità del contratto Interest Rate Swap n° 705160936 sottoscritto con l' ; ha Controparte_9 rigettato ogni domanda restitutoria e risarcitoria dell'attrice ha CP_1 dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori , Controparte_2 Controparte_3
(in proprio e nella qualifica), , CP_4 CP_8 Controparte_6 [...]
e in ordine alle predette superiori CP_10 Controparte_5 domande;
ha rigettato la domanda di questi ultimi attori, quali pretesi fideiussori di di liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c.; ha rigettato la domanda CP_1 riconvenzionale spiegata dalla convenuta ha compensato per Controparte_9 intero le spese di lite fra tutte le parti e ha posto definitivamente a carico della parte attrice (in solido fra gli attori) e della parte convenuta, per metà ciascuna, le spese di ctu. L'intera vicenda, così come esposto nella sentenza di primo grado, ha tratto origine dalla sottoscrizione -da parte di - di un contratto di mutuo ipotecario a CP_11 tasso variabile, per euro 3.300.000,00, con la Banca del Fucino S.p.a.; detto istituto, tenuto conto dell'entità del mutuo, aveva richiesto a una 'copertura' con altro CP_1 prodotto finanziario;
quest'ultima, poco avvezza alle questioni bancarie e da non ritenere operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob 11522/1998, si era così rivolta alla (Banca convenuta) con la quale stipulava, in data 16/5/2007, il Controparte_9 contratto IRS n. n° 705160936, con garanzia prestata dagli altri attori, odierni appellati;
a seguito di apposito accertamento tecnico, erano emerse rilevanti criticità, con esclusione di qualsiasi funzione di copertura contro l'aumento dei tassi e con rilevata natura esclusivamente speculativa. ed i garanti (ovvero gli attori odierni appellati), hanno pertanto convenuto in CP_1 giudizio la Banca e hanno chiesto che il contratto fosse dichiarato nullo per difetto di forma scritta, essendo stato sottoscritto dal solo cliente, e comunque per inadeguatezza dell'operazione ovvero per mancanza di causa ovvero ancora per assenza della clausola di recesso o era annullabile per vizio del consenso, con conseguente condanna alle restituzioni delle somme percepite. Inoltre, poiché era emersa la responsabilità contrattuale, la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, anche a seguito della segnalazione in Centrale Rischi da parte della banca convenuta. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di Controparte_12 legittimazione attiva dei garanti, in quanto mancava la prova che avessero rilasciato fideiussioni a favore di e comunque l'infondatezza di ogni domanda ad CP_1 esclusione della richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. ed ha contestato ogni profilo della domanda attrice;
in via riconvenzionale, accertata l'esposizione debitoria di risolto il contratto stipulato con la comunicazione inviata, che la CP_1 CP_1 fosse condannata alla restituzione della somma dovuta. La causa, istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile ed integrazione, è stata definita con la sentenza impugnata.
nella qualità di successore a titolo particolare di Parte_1 [...] nel credito derivante dal contratto di cui sopra, ha proposto appello CP_13 avverso la suddetta sentenza denunciandone la nullità, illegittimità e erroneità per i seguenti motivi (come in sintesi riportati anche nella comparsa conclusionale del 26 agosto 2024) :
-nullità del contratto di swap per mancanza della cd. “causa concreta. Sulla mancata correlazione tra i nozionali
-nullità del contratto di swap per mancanza della cd. “causa concreta”. Sul "test prospettico”
-nullità del contratto di swap. "Valutazione ex ante del derivato";
- nullità del contratto di swap. "Trasparenza del contratto";
- sulla "conoscibilità della discesa dei tassi";
- contestazione della teoria della cd. “causa concreta”. Sulla “causa astratta”.
Ha insistito, altresì, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, ovvero per il pagamento dell'importo, già dovuto e non pagato, di euro 932.586,84 a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto, nonché nella richiesta di rinnovazione della TU eseguita affinché venisse accertata la funzione di copertura e non di speculazione del contratto. Si sono costituiti in giudizio gli appellati/appellanti incidentali i quali hanno chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, il suo rigetto, nonché, in via incidentale l'accoglimento delle domande restitutorie (delle somme indebitamente versate ed addebitate pari ad € 1.271.637,00) e risarcitorie (“accertare e dichiarare che il comportamento della banca, quale la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale Rischi, ha integrato un illecito civile con conseguente obbligo al risarcimento dei danni in favore degli attori (appellati) quantificati in € 4.780.000,00 ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia”) formulate in primo grado e, ritenuta la legittimazione attiva degli attori per avere prestato garanzia fideiussoria in favore di dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c.. In CP_1 via istruttoria hanno, poi, domandato di -“disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 2711 c.c. dei documenti contabili ancora mancanti e necessari per lo svolgimento integrativo della consulenza tecnica”; nonché - “disporre integrazione della relazione contabile già disposta in primo grado al fine di quantificare gli interessi addebitati illecitamente ed al fine di quantificare il danno derivante dalla illecita segnalazione nella Centrale Rischi, per i motivi esposti in narrativa”, con vittoria di spese. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17). Passando ai motivi di impugnazione, è da premettere che l'appellante (cfr. note di trattazione scritta del 30.5.24), “in via principale”, ha insistito affinché venisse
“disposta una nuova TU che verifichi, alla luce delle osservazioni spese con il proprio atto di appello, la ricorrenza della funzione di copertura propria del contratto derivato in discussione ma disconosciuta dal Tribunale”.
Necessario, in tale sede, è accertare – innanzitutto - quale è stata la reale funzione (di
“copertura” o speculativa) del contratto intercorso tra le parti. Dagli atti di causa è emerso che, con il contratto IRS n° 705160936, la aveva CP_1 intesto perseguire la finalità di copertura del contratto di mutuo ipotecario a sua volta concluso con la Banca del Fucino. Ciò posto, è da dire che la “Consob, nella sua Determinazione 26 febbraio 1999, DI/99013791, è andata appunto a indicare le caratteristiche che un'«operazione in strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura"». Tali caratteristiche sono state individuate nel concorso delle seguenti condizioni: .- a) “che le operazioni «siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente»; .- b) che «sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziare (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;” c) “che «siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente. Ora, posto che la detta determinazione Consob si inquadra nell'ambito delle misure di attuazione del TUF e del Regolamento Consob, si deve ritenere che la necessaria cura dell'interesse oggettivo del cliente - che la normativa dei citati artt. 21 e 26 va a inserire nell'ambito della generale valutazione di meritevolezza degli interessi prescritta dall'art. 1322 cod. civ. - si traduca, in relazione alle operazioni in derivati IRS con funzioni di copertura, nel rispetto delle sopra elencate condizioni. Con la conseguenza ulteriore che l'interesse oggettivo del cliente, come sussistente per il compimento di operazioni di effettiva copertura, non potrà ritenersi soddisfatto quando l'operazione in concreto intervenuta non rispetti realmente le condizioni sopra richiamate” (cfr. parte motiva Cass. 19013/17). Deduce la Banca che il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi due somme di denaro, determinate applicando ad un importo di riferimento (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti) due diversi tassi di interessi, per tutta la durata del contratto. Invero, con tale contratto, le parti si impegnano a versare ed a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile). Nel caso di specie, il tasso fisso dovuto dal cliente era pari al 4,68%, mentre CP_1 quello dovuto dalla Banca era pari al tasso variabile, ovvero al parametro di indicizzazione relativo alle scadenze di riferimento che era l'Euribor a 6 mesi (cfr. relazione ctu). Nel contratto era previsto che se il tasso parametro Banca fosse stato maggiore del tasso parametro cliente, il cliente avrebbe incassato il differenziale;
se – invece – il tasso parametro banca fosse stato inferiore al tasso parametro cliente, il cliente avrebbe pagato il differenziale. C'è da premettere che l'IRS (o swap) è un contratto intrinsecamente aleatorio (così
Corte Cost. n. 5/2010) e, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 8770/20), è un derivato c.d. over the counter, ossia non standardizzato e non destinato alla circolazione come gli altri derivati;
gli aspetti sono costruiti dalle parti (id est banca) e il contenuto non è eteroregolamentato. La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite “trattando la natura aleatoria dei contratti di swap ed i limiti entro i quali l'ordinamento ne ammette la meritevolezza - e quindi la validità - sotto il profilo causale, richiama, al riguardo, il principio della necessaria sussistenza di alea "razionale", intesa come "misurabile", in quanto funzionale alla finalità di "gestione del rischio" ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: "razionalità" ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la "misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi", tramite l'esplicitazione dei costi impliciti - che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea - del mark to market e, soprattutto, dei cd. "scenari probabilistici”….. In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto. Non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili - investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. artt. 1321 e 1325, n. 1, cod. civ.), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità). (si veda anche Cass. 21830/21 che richiama le Sezioni Unite n. 8770/20).
Nella fattispecie, in sede di TU (pag.22 relazione Dott.ssa ) Persona_1 si è accertato “che il contratto IRS in atti, inoltre, non (ha previsto) prevede commissioni né margini di intermediazione. Pertanto, all'apparenza sembra stipulato in condizioni di equilibrio economico finanziario che si realizza quando risulta indifferente stipulare un contratto a tasso fisso o un contratto a tasso variabile al fine di evitare che uno dei due contraenti parta da una posizione di svantaggio e quindi quando il mark to market, ossia il costo del contratto alla stipula è uguale a zero. Invero le verifiche eseguite mostrano come invece esso contenga in sé la previsione di perdite future per il cliente, non comunicate allo stesso e quindi un valore negativo del contratto per . CP_1
In merito alla finalità del contratto swap il TU ha, poi, concluso: “che, non risultando riscontrate positivamente tutte le condizioni previste dalla Consob con DI/99013791 del 26/02/1999, non si ritiene possibile considerare di copertura l'operazione in oggetto. Inoltre, tenuto conto che ex ante, cioè già al momento della stipula del derivato, la banca poteva prevedere che le possibili perdite per sarebbero CP_1 state superiori ai probabili guadagni, cioè che si stava impegnando a CP_1 effettuare pagamenti di valore superiore a quelli della banca e ciò in base ai dati finanziari dei maggiori provider (Reuters, Bloomerg), di fatto l'intermediario finanziario è motivato a concludere contratti in derivati in primis proprio per il vantaggio economico immediato che ritiene di conseguire al momento della stipula, essendo invece in grado, più degli operatori economici non finanziari come di CP_1 bilanciare nel medio-lungo periodo eventuali perdite future causate da differenziali negativi sfavorevoli mediante scommesse/operazioni di segno opposto poste in essere con altri operatori economici finanziari o non finanziari, si ritiene di concludere per la natura speculativa del derivato oggetto di causa”. Il perito, dopo avere ribadito la correttezza dei test prospettici effettuati e confutato le note critiche della Banca, in sede di integrazione della TU (pag. 20, 21) ha evidenziato, in merito alla valutazione ex ante del derivato e alla trasparenza del contratto, “che non risulta fornita alcuna informativa né sui valori attesi dal mercato relativi al mark to market né sui valori attesi dalla banca in base a proprie previsioni, e che ex ante non risulta fornita nemmeno un'informativa precisa sui costi a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del derivato. L'indagine svolta ha dimostrato che ex ante e fino al 2015 era prevedibile che l'effetto combinato sul c.d. debito sintetico (debito oggetto di hedge + strumento finanziario del derivato) avrebbe aggravato la posizione debitoria di ispetto a quella CP_1 risultante dal mutuo stipulato (cfr. tab. 2 presente ctu integrativa). L'espressione "no free lunch in finance" non è conosciuta da un operatore non qualificato che invece ha diritto di essere informato in merito a qualsiasi costo dell'operazione. Se si condivide l'assunto che i contratti swap sono scommesse diventa fondamentale partire da posizioni di parità o per lo meno informare l'altra parte circa l'esistenza e la misura del vantaggio della controparte”. Lo stesso ha concluso che: “il contratto IRS in atti, benchè formalmente stipulato con finalità di copertura, non può considerarsi tale per l'accertata assenza di correlazione, alla data di stipula del derivato, fra i nozionali semestrali dell'IRS e i debiti residui semestrali del mutuo, per la diversa data di decorrenza dei due contratti e per la differente periodicità delle scadenze delle rispettive rate ..e quindi per mancata osservanza del requisito 2 del regolamento Consob del 26.2.1999..”…ex ante, e tenuto conto dell'andamento del mercato all'epoca della stipulazione del contratto IRS, sussisteva un effettivo rischio di discesa dei tassi di interesse (da ottobre 2008) e che il contratto IRS in atti non è apparso strutturato in modo tale da permettere a parte attrice di conseguire risultati vantaggiosi se non a decorrere dal 2015 quando cioè si prevedevano tassi variabili crescenti superiori al tasso fisso del 4,68% che tuttavia, in quanto applicati su nozionali divenuti nel tempo notevolmente inferiori, apparivano di modesta entità e quindi inidonei a compensare gli effetti, sfavorevoli per dei differenziali negativi CP_1
(cfr. tab. l, pag. 14 prima ctu, colonna tassi forward) del periodo antecedente. In sintesi il derivato è apparso congegnato in modo da non consentire un concreto vantaggio per CP_1
A fronte di un up front iniziale di euro 24.692,72 nella realtà dei fatti si è poi verificato che il contratto IRS ha assunto un valore ancor più negativo per il cliente che si è trovato impegnato con rate semestrali di circa 50.000,00 euro senza che l'istituto bancario facesse nulla per proteggerlo e chiedendo anzi, in sede di risoluzione anticipata, un ammontare aggiuntivo rispetto alle rate scadute di 705.800,00 euro senza indicare i criteri di calcolo e senza illustrare i conteggi eseguiti per quantificare tale importo Si chiarisce inoltre che a decorrere dall'ottobre del 2008, come nelle previsioni, si è effettivamente realizzata una discesa dei tassi di interesse, ma anche che essa nella realtà dei fatti si è rivelata più drastica di quella prevista, incidendo in misura superiore al 94% sull'onere complessivo di alla data di risoluzione CP_1 del contratto. Sul punto diventa cruciale il problema della C.d. asimmetria informativa ritenendosi che, mentre un operatore non qualificato, cioè privo di un bagaglio di conoscenze economiche, econometriche e finanziarie e di profonda conoscenza del funzionamento del mondo finanziario, non possa a priori prevedere né la riduzione dei tassi di interesse né l'entità della stessa, un operatore finanziario di rilevanza internazionale e dotato di un proprio centro studi, quale parte convenuta, non possa non conoscere le previsioni di mercato sull'andamento dei tassi di interesse e le tesi scientifiche discordanti circa gli effetti sul vecchio continente (Europa) degli squilibri finanziari esistenti a livello mondiale al momento della stipula del contratto (crollo delle borse asiatiche e crisi dei sub prime avviatasi in America nel 2006), salvo poi decidere di aderire all'orientamento più ottimistico per svariate ragioni, quali ad esempio l'incremento nel volume delle vendite dei derivati o la fiducia in interventi governativi a salvataggio delle banche in crisi”. Per concludere sul punto, tenuto conto delle conclusioni del perito, che meritano condivisione perché frutto di un lavoro puntuale e accurato, svolto con metodo analitico sulla base della documentazione fornita dalle parti, il contratto di cui si controverte non risponde affatto ai requisiti di cui innanzi, poichè “esso appare congegnato in modo tale da non neutralizzare gli effetti economici negativi prevedibili ex ante a carico di n base ai dati finanziari dei maggiori providers (Reuters CP_1
e Bloomerg). Già alla stipula si poteva, cioè, prevedere che le possibili perdite per arebbero state più alte dei probabili guadagni e che in sostanza CP_1 CP_1 si stava impegnando ad effettuare, nel complesso, pagamenti di valore superiore
[...] rispetto a quelli della banca” (cfr. pag. 10 relazione). Era, infatti, necessario, che la specificità dell'oggetto del contratto fosse vagliata per tutto il suo corso e durata, secondo tutti gli eventuali scenari possibili. Nel contratto stipulato, non sono stati “esplicitati gli elementi che consentivano di conoscere la misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”. Le ragioni dette portano a ritenere condivisibile quanto motivato dal Giudice di primo grado in merito alla dichiarazione di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1321, 1322 e 1418 c.c., del contratto IRS n. . P.IVA_1
L'accertamento della radicale nullità del rapporto garantito consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di appello con conseguente loro rigetto. Come sopra detto, anche gli appellati hanno proposto gravame contro la sentenza del Tribunale di Roma. Con il primo motivo di appello incidentale “Sulla carenza di legittimazione attiva dei garanti” gli appellati hanno censurato l'impugnata sentenza che ha dichiarato “il difetto di legittimazione attiva degli attori , (in proprio Controparte_2 Controparte_3
e nella qualifica), , e CP_4 CP_8 Controparte_6 Controparte_10 in ordine alle predette superiori domande ed ha Controparte_5
"rigetta(to) la domanda di questi ultimi attori, quali pretesi fideiussori di CP_1 di liberazione della garanzia ex art. 1956 c.c. Per gli appellanti incidentali il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere non provata la loro legittimazione attiva in quanto gli stessi, con la richiesta ex art. 119 TUB, hanno posto in essere l'unica condotta possibile ai fine dell'ottenimento del contratto di fidejussione da parte dell'istituto di credito. Innanzitutto, l'accertamento della radicale nullità del rapporto garantito consentirebbe di ritenere assorbita la questione della sussistenza del rapporto di garanzia in capo ai fideiussori attori ora appellati. Tuttavia, essendo state proposte e ribadite le domande di restituzione e di risarcimento, anche se valutata nel merito non poteva trovare accoglimento. Per la giurisprudenza più recente (Cass. Sentenza n. 24641/21) “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”. Ebbene, nel giudizio di primo grado, il TU ha accertato (cfr. pag. 5) – ed il punto non è stato oggetto di contestazione – che “risulta assente in atti la richiesta ex art. 119 TUB indicata come documento n. 3 alla pagina 17 della citazione così come risultano, altresì, “assenti i documenti giustificativi delle fideiussioni indicate a pag. 1 e 2 della citazione”. Dal principio sopra richiamato consegue l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc richiesto dagli appellanti incidentali per non avere dimostrato di avere, precedentemente all'istaurazione del giudizio, avanzato – nei confronti della Banca – istanza ex art. 119 TUB. In sostanza resta sfornita di prova la legittimazione processuale di (in proprio e nella qualifica), Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_8 Controparte_6 Controparte_10 Controparte_5 così come la loro pretesa qualità di fideiussori.
[...]
L'applicazione di tale principio risulta, altresì, dirimente anche per ciò che riguarda la richiesta restitutoria (oggetto del secondo motivo di appello) avanzata dagli appellanti incidentali. Infatti, ribadita l'inammissibilità – per i motivi di cui sopra – dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, non è possibile accertare – perché documentalmente non provato (si legga pag. 21 della TU “l'assenza di giustificativi di pagamento o incasso non consente di verificare le cedole pagate e/o incassate nonché le corresponsioni a titolo di commissioni implicite”) i rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti. Con riferimento alla richiesta risarcitoria, seppure in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il soggetto danneggiato può agire per ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, nella specie è mancata la prova del pregiudizio subito. Infatti, tale danno non sussiste però “in re ipsa”- come sostenuto dagli appellanti incidentali - ma deve essere adeguatamente provato dal danneggiato (Cass. sent. 6589/23 e ordinanza n. 29252 del 13/11/2024 -“Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni”-); del pari il danno all'immagine e alla reputazione “non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023). Il Collegio, pertanto, alla luce di tali principi, ritiene condivisibile la motivazione del Giudice di primo grado che ha escluso l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa ribadendo che la domanda risarcitoria è risultata sfornita di prova. Né del resto, come ritenuto, la lacuna in ordine all'allegazione e alla prova, può (e poteva) essere colmata pronunciando secondo equità, perché comunque la liquidazione presuppone la prova degli elementi costitutivi del danno. La richiesta, infine, degli appellanti incidentali di ottenere la condanna della società al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio può Parte_1 essere accolta nei limiti di cui appresso. Invero, le spese di lite, liquidate come in dispositivo nella misura media, in ragione del complessivo esito della lite (accoglimento parziale della domanda di parte attrice e rigetto di quella riconvenzionale, oltre che rigetto dell'appello principale e accoglimento di una sola censura incidentale proposta) e della natura e valore della controversia, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio – così accogliendo la censura sul punto – nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellante nella restante misura. Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti – appellante e appellata-appellante incidentale - nella stessa misura. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale
P.Q.M
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza gravata emessa dal Tribunale di Roma n. 9028/18, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 29.193,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna in favore della parte convenuta come Parte_1 costituita, alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; liquida le spese di lite del presente grado in € 18.511,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna in favore della parte appellata come Parte_1 costituita, alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; pone le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico della parte appellata costituita e nella restante misura a carico della parte appellante. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 La Consigliera rel. La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
QUINTA SEZIONE CIVILE
La Corte così composta: Dott. ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera Rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA Parte_1
(Avv. Benedetto Gargani) PARTE APPELLANTE E
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
(Avv. Luigi Mazza) PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9028/18 emessa dal Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9028/2018 in parziale accoglimento della domanda delle odierne appellate/appellanti incidentali ha dichiarato la nullità del contratto Interest Rate Swap n° 705160936 sottoscritto con l' ; ha Controparte_9 rigettato ogni domanda restitutoria e risarcitoria dell'attrice ha CP_1 dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori , Controparte_2 Controparte_3
(in proprio e nella qualifica), , CP_4 CP_8 Controparte_6 [...]
e in ordine alle predette superiori CP_10 Controparte_5 domande;
ha rigettato la domanda di questi ultimi attori, quali pretesi fideiussori di di liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c.; ha rigettato la domanda CP_1 riconvenzionale spiegata dalla convenuta ha compensato per Controparte_9 intero le spese di lite fra tutte le parti e ha posto definitivamente a carico della parte attrice (in solido fra gli attori) e della parte convenuta, per metà ciascuna, le spese di ctu. L'intera vicenda, così come esposto nella sentenza di primo grado, ha tratto origine dalla sottoscrizione -da parte di - di un contratto di mutuo ipotecario a CP_11 tasso variabile, per euro 3.300.000,00, con la Banca del Fucino S.p.a.; detto istituto, tenuto conto dell'entità del mutuo, aveva richiesto a una 'copertura' con altro CP_1 prodotto finanziario;
quest'ultima, poco avvezza alle questioni bancarie e da non ritenere operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob 11522/1998, si era così rivolta alla (Banca convenuta) con la quale stipulava, in data 16/5/2007, il Controparte_9 contratto IRS n. n° 705160936, con garanzia prestata dagli altri attori, odierni appellati;
a seguito di apposito accertamento tecnico, erano emerse rilevanti criticità, con esclusione di qualsiasi funzione di copertura contro l'aumento dei tassi e con rilevata natura esclusivamente speculativa. ed i garanti (ovvero gli attori odierni appellati), hanno pertanto convenuto in CP_1 giudizio la Banca e hanno chiesto che il contratto fosse dichiarato nullo per difetto di forma scritta, essendo stato sottoscritto dal solo cliente, e comunque per inadeguatezza dell'operazione ovvero per mancanza di causa ovvero ancora per assenza della clausola di recesso o era annullabile per vizio del consenso, con conseguente condanna alle restituzioni delle somme percepite. Inoltre, poiché era emersa la responsabilità contrattuale, la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, anche a seguito della segnalazione in Centrale Rischi da parte della banca convenuta. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di Controparte_12 legittimazione attiva dei garanti, in quanto mancava la prova che avessero rilasciato fideiussioni a favore di e comunque l'infondatezza di ogni domanda ad CP_1 esclusione della richiesta di liberazione ex art. 1956 c.c. ed ha contestato ogni profilo della domanda attrice;
in via riconvenzionale, accertata l'esposizione debitoria di risolto il contratto stipulato con la comunicazione inviata, che la CP_1 CP_1 fosse condannata alla restituzione della somma dovuta. La causa, istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile ed integrazione, è stata definita con la sentenza impugnata.
nella qualità di successore a titolo particolare di Parte_1 [...] nel credito derivante dal contratto di cui sopra, ha proposto appello CP_13 avverso la suddetta sentenza denunciandone la nullità, illegittimità e erroneità per i seguenti motivi (come in sintesi riportati anche nella comparsa conclusionale del 26 agosto 2024) :
-nullità del contratto di swap per mancanza della cd. “causa concreta. Sulla mancata correlazione tra i nozionali
-nullità del contratto di swap per mancanza della cd. “causa concreta”. Sul "test prospettico”
-nullità del contratto di swap. "Valutazione ex ante del derivato";
- nullità del contratto di swap. "Trasparenza del contratto";
- sulla "conoscibilità della discesa dei tassi";
- contestazione della teoria della cd. “causa concreta”. Sulla “causa astratta”.
Ha insistito, altresì, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, ovvero per il pagamento dell'importo, già dovuto e non pagato, di euro 932.586,84 a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto, nonché nella richiesta di rinnovazione della TU eseguita affinché venisse accertata la funzione di copertura e non di speculazione del contratto. Si sono costituiti in giudizio gli appellati/appellanti incidentali i quali hanno chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, il suo rigetto, nonché, in via incidentale l'accoglimento delle domande restitutorie (delle somme indebitamente versate ed addebitate pari ad € 1.271.637,00) e risarcitorie (“accertare e dichiarare che il comportamento della banca, quale la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale Rischi, ha integrato un illecito civile con conseguente obbligo al risarcimento dei danni in favore degli attori (appellati) quantificati in € 4.780.000,00 ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia”) formulate in primo grado e, ritenuta la legittimazione attiva degli attori per avere prestato garanzia fideiussoria in favore di dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c.. In CP_1 via istruttoria hanno, poi, domandato di -“disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 2711 c.c. dei documenti contabili ancora mancanti e necessari per lo svolgimento integrativo della consulenza tecnica”; nonché - “disporre integrazione della relazione contabile già disposta in primo grado al fine di quantificare gli interessi addebitati illecitamente ed al fine di quantificare il danno derivante dalla illecita segnalazione nella Centrale Rischi, per i motivi esposti in narrativa”, con vittoria di spese. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17). Passando ai motivi di impugnazione, è da premettere che l'appellante (cfr. note di trattazione scritta del 30.5.24), “in via principale”, ha insistito affinché venisse
“disposta una nuova TU che verifichi, alla luce delle osservazioni spese con il proprio atto di appello, la ricorrenza della funzione di copertura propria del contratto derivato in discussione ma disconosciuta dal Tribunale”.
Necessario, in tale sede, è accertare – innanzitutto - quale è stata la reale funzione (di
“copertura” o speculativa) del contratto intercorso tra le parti. Dagli atti di causa è emerso che, con il contratto IRS n° 705160936, la aveva CP_1 intesto perseguire la finalità di copertura del contratto di mutuo ipotecario a sua volta concluso con la Banca del Fucino. Ciò posto, è da dire che la “Consob, nella sua Determinazione 26 febbraio 1999, DI/99013791, è andata appunto a indicare le caratteristiche che un'«operazione in strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura"». Tali caratteristiche sono state individuate nel concorso delle seguenti condizioni: .- a) “che le operazioni «siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente»; .- b) che «sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziare (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;” c) “che «siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente. Ora, posto che la detta determinazione Consob si inquadra nell'ambito delle misure di attuazione del TUF e del Regolamento Consob, si deve ritenere che la necessaria cura dell'interesse oggettivo del cliente - che la normativa dei citati artt. 21 e 26 va a inserire nell'ambito della generale valutazione di meritevolezza degli interessi prescritta dall'art. 1322 cod. civ. - si traduca, in relazione alle operazioni in derivati IRS con funzioni di copertura, nel rispetto delle sopra elencate condizioni. Con la conseguenza ulteriore che l'interesse oggettivo del cliente, come sussistente per il compimento di operazioni di effettiva copertura, non potrà ritenersi soddisfatto quando l'operazione in concreto intervenuta non rispetti realmente le condizioni sopra richiamate” (cfr. parte motiva Cass. 19013/17). Deduce la Banca che il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi due somme di denaro, determinate applicando ad un importo di riferimento (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti) due diversi tassi di interessi, per tutta la durata del contratto. Invero, con tale contratto, le parti si impegnano a versare ed a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile). Nel caso di specie, il tasso fisso dovuto dal cliente era pari al 4,68%, mentre CP_1 quello dovuto dalla Banca era pari al tasso variabile, ovvero al parametro di indicizzazione relativo alle scadenze di riferimento che era l'Euribor a 6 mesi (cfr. relazione ctu). Nel contratto era previsto che se il tasso parametro Banca fosse stato maggiore del tasso parametro cliente, il cliente avrebbe incassato il differenziale;
se – invece – il tasso parametro banca fosse stato inferiore al tasso parametro cliente, il cliente avrebbe pagato il differenziale. C'è da premettere che l'IRS (o swap) è un contratto intrinsecamente aleatorio (così
Corte Cost. n. 5/2010) e, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 8770/20), è un derivato c.d. over the counter, ossia non standardizzato e non destinato alla circolazione come gli altri derivati;
gli aspetti sono costruiti dalle parti (id est banca) e il contenuto non è eteroregolamentato. La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite “trattando la natura aleatoria dei contratti di swap ed i limiti entro i quali l'ordinamento ne ammette la meritevolezza - e quindi la validità - sotto il profilo causale, richiama, al riguardo, il principio della necessaria sussistenza di alea "razionale", intesa come "misurabile", in quanto funzionale alla finalità di "gestione del rischio" ritenuta sottesa a tali strumenti finanziari: "razionalità" ravvisabile, in concreto, laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la "misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi", tramite l'esplicitazione dei costi impliciti - che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea - del mark to market e, soprattutto, dei cd. "scenari probabilistici”….. In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto. Non si tratta, allora, di semplice violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014), ma di una carenza che - tenuto conto delle descritte peculiarità caratterizzanti la causa e l'oggetto dello strumento in esame, nonché delle innegabili interazioni tra essi configurabili - investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo (quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. artt. 1321 e 1325, n. 1, cod. civ.), così da cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera obbligazione di una delle parti, sanzionata come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e non con la nullità). (si veda anche Cass. 21830/21 che richiama le Sezioni Unite n. 8770/20).
Nella fattispecie, in sede di TU (pag.22 relazione Dott.ssa ) Persona_1 si è accertato “che il contratto IRS in atti, inoltre, non (ha previsto) prevede commissioni né margini di intermediazione. Pertanto, all'apparenza sembra stipulato in condizioni di equilibrio economico finanziario che si realizza quando risulta indifferente stipulare un contratto a tasso fisso o un contratto a tasso variabile al fine di evitare che uno dei due contraenti parta da una posizione di svantaggio e quindi quando il mark to market, ossia il costo del contratto alla stipula è uguale a zero. Invero le verifiche eseguite mostrano come invece esso contenga in sé la previsione di perdite future per il cliente, non comunicate allo stesso e quindi un valore negativo del contratto per . CP_1
In merito alla finalità del contratto swap il TU ha, poi, concluso: “che, non risultando riscontrate positivamente tutte le condizioni previste dalla Consob con DI/99013791 del 26/02/1999, non si ritiene possibile considerare di copertura l'operazione in oggetto. Inoltre, tenuto conto che ex ante, cioè già al momento della stipula del derivato, la banca poteva prevedere che le possibili perdite per sarebbero CP_1 state superiori ai probabili guadagni, cioè che si stava impegnando a CP_1 effettuare pagamenti di valore superiore a quelli della banca e ciò in base ai dati finanziari dei maggiori provider (Reuters, Bloomerg), di fatto l'intermediario finanziario è motivato a concludere contratti in derivati in primis proprio per il vantaggio economico immediato che ritiene di conseguire al momento della stipula, essendo invece in grado, più degli operatori economici non finanziari come di CP_1 bilanciare nel medio-lungo periodo eventuali perdite future causate da differenziali negativi sfavorevoli mediante scommesse/operazioni di segno opposto poste in essere con altri operatori economici finanziari o non finanziari, si ritiene di concludere per la natura speculativa del derivato oggetto di causa”. Il perito, dopo avere ribadito la correttezza dei test prospettici effettuati e confutato le note critiche della Banca, in sede di integrazione della TU (pag. 20, 21) ha evidenziato, in merito alla valutazione ex ante del derivato e alla trasparenza del contratto, “che non risulta fornita alcuna informativa né sui valori attesi dal mercato relativi al mark to market né sui valori attesi dalla banca in base a proprie previsioni, e che ex ante non risulta fornita nemmeno un'informativa precisa sui costi a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del derivato. L'indagine svolta ha dimostrato che ex ante e fino al 2015 era prevedibile che l'effetto combinato sul c.d. debito sintetico (debito oggetto di hedge + strumento finanziario del derivato) avrebbe aggravato la posizione debitoria di ispetto a quella CP_1 risultante dal mutuo stipulato (cfr. tab. 2 presente ctu integrativa). L'espressione "no free lunch in finance" non è conosciuta da un operatore non qualificato che invece ha diritto di essere informato in merito a qualsiasi costo dell'operazione. Se si condivide l'assunto che i contratti swap sono scommesse diventa fondamentale partire da posizioni di parità o per lo meno informare l'altra parte circa l'esistenza e la misura del vantaggio della controparte”. Lo stesso ha concluso che: “il contratto IRS in atti, benchè formalmente stipulato con finalità di copertura, non può considerarsi tale per l'accertata assenza di correlazione, alla data di stipula del derivato, fra i nozionali semestrali dell'IRS e i debiti residui semestrali del mutuo, per la diversa data di decorrenza dei due contratti e per la differente periodicità delle scadenze delle rispettive rate ..e quindi per mancata osservanza del requisito 2 del regolamento Consob del 26.2.1999..”…ex ante, e tenuto conto dell'andamento del mercato all'epoca della stipulazione del contratto IRS, sussisteva un effettivo rischio di discesa dei tassi di interesse (da ottobre 2008) e che il contratto IRS in atti non è apparso strutturato in modo tale da permettere a parte attrice di conseguire risultati vantaggiosi se non a decorrere dal 2015 quando cioè si prevedevano tassi variabili crescenti superiori al tasso fisso del 4,68% che tuttavia, in quanto applicati su nozionali divenuti nel tempo notevolmente inferiori, apparivano di modesta entità e quindi inidonei a compensare gli effetti, sfavorevoli per dei differenziali negativi CP_1
(cfr. tab. l, pag. 14 prima ctu, colonna tassi forward) del periodo antecedente. In sintesi il derivato è apparso congegnato in modo da non consentire un concreto vantaggio per CP_1
A fronte di un up front iniziale di euro 24.692,72 nella realtà dei fatti si è poi verificato che il contratto IRS ha assunto un valore ancor più negativo per il cliente che si è trovato impegnato con rate semestrali di circa 50.000,00 euro senza che l'istituto bancario facesse nulla per proteggerlo e chiedendo anzi, in sede di risoluzione anticipata, un ammontare aggiuntivo rispetto alle rate scadute di 705.800,00 euro senza indicare i criteri di calcolo e senza illustrare i conteggi eseguiti per quantificare tale importo Si chiarisce inoltre che a decorrere dall'ottobre del 2008, come nelle previsioni, si è effettivamente realizzata una discesa dei tassi di interesse, ma anche che essa nella realtà dei fatti si è rivelata più drastica di quella prevista, incidendo in misura superiore al 94% sull'onere complessivo di alla data di risoluzione CP_1 del contratto. Sul punto diventa cruciale il problema della C.d. asimmetria informativa ritenendosi che, mentre un operatore non qualificato, cioè privo di un bagaglio di conoscenze economiche, econometriche e finanziarie e di profonda conoscenza del funzionamento del mondo finanziario, non possa a priori prevedere né la riduzione dei tassi di interesse né l'entità della stessa, un operatore finanziario di rilevanza internazionale e dotato di un proprio centro studi, quale parte convenuta, non possa non conoscere le previsioni di mercato sull'andamento dei tassi di interesse e le tesi scientifiche discordanti circa gli effetti sul vecchio continente (Europa) degli squilibri finanziari esistenti a livello mondiale al momento della stipula del contratto (crollo delle borse asiatiche e crisi dei sub prime avviatasi in America nel 2006), salvo poi decidere di aderire all'orientamento più ottimistico per svariate ragioni, quali ad esempio l'incremento nel volume delle vendite dei derivati o la fiducia in interventi governativi a salvataggio delle banche in crisi”. Per concludere sul punto, tenuto conto delle conclusioni del perito, che meritano condivisione perché frutto di un lavoro puntuale e accurato, svolto con metodo analitico sulla base della documentazione fornita dalle parti, il contratto di cui si controverte non risponde affatto ai requisiti di cui innanzi, poichè “esso appare congegnato in modo tale da non neutralizzare gli effetti economici negativi prevedibili ex ante a carico di n base ai dati finanziari dei maggiori providers (Reuters CP_1
e Bloomerg). Già alla stipula si poteva, cioè, prevedere che le possibili perdite per arebbero state più alte dei probabili guadagni e che in sostanza CP_1 CP_1 si stava impegnando ad effettuare, nel complesso, pagamenti di valore superiore
[...] rispetto a quelli della banca” (cfr. pag. 10 relazione). Era, infatti, necessario, che la specificità dell'oggetto del contratto fosse vagliata per tutto il suo corso e durata, secondo tutti gli eventuali scenari possibili. Nel contratto stipulato, non sono stati “esplicitati gli elementi che consentivano di conoscere la misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”. Le ragioni dette portano a ritenere condivisibile quanto motivato dal Giudice di primo grado in merito alla dichiarazione di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1321, 1322 e 1418 c.c., del contratto IRS n. . P.IVA_1
L'accertamento della radicale nullità del rapporto garantito consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di appello con conseguente loro rigetto. Come sopra detto, anche gli appellati hanno proposto gravame contro la sentenza del Tribunale di Roma. Con il primo motivo di appello incidentale “Sulla carenza di legittimazione attiva dei garanti” gli appellati hanno censurato l'impugnata sentenza che ha dichiarato “il difetto di legittimazione attiva degli attori , (in proprio Controparte_2 Controparte_3
e nella qualifica), , e CP_4 CP_8 Controparte_6 Controparte_10 in ordine alle predette superiori domande ed ha Controparte_5
"rigetta(to) la domanda di questi ultimi attori, quali pretesi fideiussori di CP_1 di liberazione della garanzia ex art. 1956 c.c. Per gli appellanti incidentali il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere non provata la loro legittimazione attiva in quanto gli stessi, con la richiesta ex art. 119 TUB, hanno posto in essere l'unica condotta possibile ai fine dell'ottenimento del contratto di fidejussione da parte dell'istituto di credito. Innanzitutto, l'accertamento della radicale nullità del rapporto garantito consentirebbe di ritenere assorbita la questione della sussistenza del rapporto di garanzia in capo ai fideiussori attori ora appellati. Tuttavia, essendo state proposte e ribadite le domande di restituzione e di risarcimento, anche se valutata nel merito non poteva trovare accoglimento. Per la giurisprudenza più recente (Cass. Sentenza n. 24641/21) “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”. Ebbene, nel giudizio di primo grado, il TU ha accertato (cfr. pag. 5) – ed il punto non è stato oggetto di contestazione – che “risulta assente in atti la richiesta ex art. 119 TUB indicata come documento n. 3 alla pagina 17 della citazione così come risultano, altresì, “assenti i documenti giustificativi delle fideiussioni indicate a pag. 1 e 2 della citazione”. Dal principio sopra richiamato consegue l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc richiesto dagli appellanti incidentali per non avere dimostrato di avere, precedentemente all'istaurazione del giudizio, avanzato – nei confronti della Banca – istanza ex art. 119 TUB. In sostanza resta sfornita di prova la legittimazione processuale di (in proprio e nella qualifica), Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_8 Controparte_6 Controparte_10 Controparte_5 così come la loro pretesa qualità di fideiussori.
[...]
L'applicazione di tale principio risulta, altresì, dirimente anche per ciò che riguarda la richiesta restitutoria (oggetto del secondo motivo di appello) avanzata dagli appellanti incidentali. Infatti, ribadita l'inammissibilità – per i motivi di cui sopra – dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, non è possibile accertare – perché documentalmente non provato (si legga pag. 21 della TU “l'assenza di giustificativi di pagamento o incasso non consente di verificare le cedole pagate e/o incassate nonché le corresponsioni a titolo di commissioni implicite”) i rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti. Con riferimento alla richiesta risarcitoria, seppure in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, il soggetto danneggiato può agire per ottenere il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, nella specie è mancata la prova del pregiudizio subito. Infatti, tale danno non sussiste però “in re ipsa”- come sostenuto dagli appellanti incidentali - ma deve essere adeguatamente provato dal danneggiato (Cass. sent. 6589/23 e ordinanza n. 29252 del 13/11/2024 -“Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni”-); del pari il danno all'immagine e alla reputazione “non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023). Il Collegio, pertanto, alla luce di tali principi, ritiene condivisibile la motivazione del Giudice di primo grado che ha escluso l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa ribadendo che la domanda risarcitoria è risultata sfornita di prova. Né del resto, come ritenuto, la lacuna in ordine all'allegazione e alla prova, può (e poteva) essere colmata pronunciando secondo equità, perché comunque la liquidazione presuppone la prova degli elementi costitutivi del danno. La richiesta, infine, degli appellanti incidentali di ottenere la condanna della società al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio può Parte_1 essere accolta nei limiti di cui appresso. Invero, le spese di lite, liquidate come in dispositivo nella misura media, in ragione del complessivo esito della lite (accoglimento parziale della domanda di parte attrice e rigetto di quella riconvenzionale, oltre che rigetto dell'appello principale e accoglimento di una sola censura incidentale proposta) e della natura e valore della controversia, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio – così accogliendo la censura sul punto – nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellante nella restante misura. Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti – appellante e appellata-appellante incidentale - nella stessa misura. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale
P.Q.M
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza gravata emessa dal Tribunale di Roma n. 9028/18, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 29.193,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna in favore della parte convenuta come Parte_1 costituita, alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; liquida le spese di lite del presente grado in € 18.511,00 e, compensandole nella misura di 1/3, condanna in favore della parte appellata come Parte_1 costituita, alla rifusione della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; pone le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico della parte appellata costituita e nella restante misura a carico della parte appellante. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 La Consigliera rel. La Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino