Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 222 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in [...], LE EA (ME), C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina via Dei Mille, is. 101, n. 243, presso lo studio dell'avv. Antonino Dalmazio C.F.: , CodiceFiscale_2
pec: tel./fax: 0902982335, mail: Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_2
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], Vill. cod. fisc.: Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato, in Messina, in Via San Filippo C.F._3
Bianchi, n. 54, presso lo studio dell'avv. Luciana Intilisano (cod. fisc.:
[...]
- fax 090 674488 – pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende Email_3
per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 22.01.2025, premesso che in data Parte_1
13.08.2011, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni con (atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 432 parte 2 serie
A anno 2011); che i coniugi avevano adottato nel marzo 2022 una bambina di nome nata a [...] il [...]; che i Persona_1
coniugi si erano separati consensualmente con sentenza emessa dal
Tribunale di Messina n. 921/2024 pubblicata il 12.04.2024; che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione ed era ormai impossibile una ricostituzione dell'unione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che gli accordi di separazione prevedevano che la figlia fosse affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, disciplinavano i tempi di permanenza del padre con la figlia, ponevano a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla deducente la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, tenendo conto che la madre avrebbe percepito per intero l'assegno unico, ripartivano tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese mediche, scolastiche e straordinarie nell'interesse della figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fossero confermate le statuizioni contenute negli accordi di separazione omologati con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/10.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.04.2025, si costituiva tempestivamente il quale non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma evidenziava che i tempi di permanenza del deducente con la figlia minore, stabiliti negli accordi di separazione, tenevano conto del fatto che la insieme alla figlia abitavano all'epoca a Pt_1
, a brevissima distanza dalla casa del deducente, mentre in seguito Pt_2
la si era trasferita dapprima a Roccalumera ed in seguito a Pt_1
LE EA, sicché egli, per potere recarsi a casa della ricorrente per incontrare la figlia, doveva percorrere circa 20 Km, impiegando oltre mezz'ora di tempo. Osservava che, per tale motivo, egli aveva chiesto alla controparte un aumento dei tempi di permanenza con la figlia minore, in modo che quest'ultima potesse cenare serenamente a casa del padre ed essere quindi riaccompagnata a casa della madre. Rilevava, poi, che la bambina, il successivo anno scolastico, avrebbe iniziato a frequentare la prima elementare, sicché anche per questo motivo appariva necessario modificare i tempi di permanenza della stessa con il padre, prevedendo il rientro a casa della madre alle ore 21,00 o in alcuni casi alle ore 22,00 anziché alle ore 20,00 e che fosse ampliata la permanenza della minore con il padre durante il week end, in cui era già previsto che stesse con lui.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni meglio specificate in comparsa.
Con memoria depositata il 16.04.2025, ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., rilevava che il trasferimento della Parte_1
propria residenza nella nuova abitazione non aveva pregiudicato in alcun modo l'esercizio del diritto di visita alla figlia del tanto che CP_1
3 gli incontri si erano sempre svolti in modo regolare, mentre le modifiche dei tempi di permanenza chieste dal resistente avrebbero alterato le abitudini della figlia. Sottolineava, poi, che non si comprendevano le ragioni per le quali i week end nei quali era previsto che la minore stesse con il padre dovessero iniziare il venerdì anziché il sabato, essendosi la minore già ben adattata alla routine esistente.
Con memoria depositata il 05.05.2025, ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c., ribadiva le proprie richieste e le Controparte_1
ragioni ad esse sottese. Lamentava, poi, che la aveva iscritto Pt_1
la figlia minore alla scuola primaria senza acquisire previamente il consenso del coniuge.
Con memoria depositata l'08.05.2025 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c., eccepiva la tardività delle ulteriori Parte_1
deduzioni difensive introdotte dalla controparte con la precedente memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. e, in ogni caso, con riferimento alla iscrizione della figlia a scuola, evidenziava che lei non aveva compiuto alcun mendacio, essendosi limitata a compilare un modulo prestampato, e che le parti avevano avuto modo di confrontarsi sul punto molto tempo prima della iscrizione.
All'udienza del 15.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede, le parti concordavano di mantenere la iscrizione della figlia presso l'istituto Salvo D'ACQUISTO di Mili San Marco, ma il chiedeva che nelle giornate in cui la figlia avrebbe dovuto CP_1
stare con lui, la stessa non dovesse permanere a scuola oltre il normale orario delle lezioni, anche ove fosse stato attivato il servizio “tempo pieno per 40 ore”; le parti concordavano, quindi, che ove non fosse possibile prendere la figlia a scuola nelle giornate in cui era previsto che permesse
4 con il padre, alla fine dell'ordinario orario scolastico, avrebbero rinunciato al servizio di “tempo pieno per 40 ore”.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c. nei termini seguenti: “ritenuto che la richiesta avanzata da di potere riaccompagnare la figlia un po' più tardi Controparte_1
rispetto all'orario stabilito in sede di accordi di separazione, anche al fine di consentire alla bambina di cenare con il padre ed essere quindi riaccompagnata a casa della madre, possa essere accolta, in quanto l'orario proposto, almeno per il periodo invernale, sembra compatibile con le esigenze di riposo della piccola e tale da favorire una più serena permanenza della figlia presso il padre, mentre non appare opportuno aderire alla richiesta di posticipare l'orario di rientro alle ore 22,00 nel periodo estivo, in considerazione della età della minore e delle sue abitudini di riposo;
ritenuto che
possa essere accolta anche la richiesta avanzata dal di estendere la durata dei week end in cui la CP_1
figlia minore starà con il padre, prevedendo che la minore pernotterà con il padre anche nella notte tra il venerdì ed il sabato e possa stare, di conseguenza, con lui dal venerdì, all'uscita dall'asilo o da scuola fino alla domenica alle ore 21,00;
P.Q.M.
conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], con le Persona_1
seguenti modifiche in ordine ai tempi di permanenza: a) tutte le volte in cui
è previsto negli accordi di separazione che la figlia minore debba tornare a casa della madre alle ore 19,00 o alle ore 20,00, l'orario di rientro viene posticipato nella fascia oraria dalle 20,00 alle 21,00; b) nei week end in cui
è previsto che la figlia minore starà con il padre, la stessa pernotterà con il padre anche nella notte tra il venerdì ed il sabato e, di conseguenza, il padre preleverà la figlia il venerdì, all'uscita dall'asilo o dalla scuola e la
5 riaccompagnerà a casa della madre la domenica nella fascia oraria dalle
20,00 alle 21,00”.
Il Giudice, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione;
occorre, inoltre che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con sentenza n. 921/2024 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il
12.04.2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi,
6 dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
13.08.2011 a Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Messina al n. 432 parte 2 serie A anno 2011.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia minore con Per_1
entrambi i genitori va osservato che quanto, come nel caso in esame, vi sia un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui emergano dei fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle precedenti statuizioni. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione normativa contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., la quale stabilisce che la modifica delle statuizioni relative alla prole minorenne è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
Nella fattispecie in esame ha chiesto una Controparte_1
modifica dei tempi di permanenza della figlia con lei, Per_1
evidenziando due circostanze a fondamento di tale richiesta: la maggiore lontananza dell'attuale casa di abitazione della rispetto a Pt_1
7 quella nella quale viveva al momento della separazione, e la crescita della figlia, tenuto conto del fatto che era trascorso circa un anno dal tempo della separazione. Tali circostanze non sono state sostanzialmente contestate dalla trattandosi di fatti oggettivi, mentre la stessa ha Pt_1
sottolineato che non potevano essere sufficienti per una modifica dei tempi di permanenza. Ritiene, viceversa, il collegio che le considerazioni svolte dal Giudice delegato e poste a base della ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. siano condivisibili, poiché occorre assicurare al padre maggior tempo per riaccompagnare la figlia a casa della madre, avendo la Pt_1
trasferito la residenza in una località più distante, costringendo il ad impiegare del tempo per raggiungere detta residenza, ed CP_1
occorre, altresì, consentire al padre di coltivare in modo più pregnante il rapporto con la figlia, consentendo la permanenza della minore presso di lui anche per più di un giorno consecutivo, tenuto conto del fatto che la minore ha acquisito ormai confidenza a stare a casa del padre anche in ore notturne. Ritiene, pertanto, il collegio che l'ordinanza provvisoria emessa dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. all'udienza del
15.05.2025 possa essere integralmente confermata, mentre non ritiene opportuno prolungare ulteriormente fino alle ore 22,00 la permanenza della minore con il padre nel periodo estivo, tenuto conto della tenera età della figlia e della necessità di non alterare i suoi ritmi di vita.
Infine, tenuto conto della soccombenza reciproca e della natura della causa che rendeva indispensabile un intervento giurisdizionale, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22.01.2025, provvede come segue:
8 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.08.2011 a Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 432 parte 2 serie A anno 2011 tra nata a [...] il Parte_1
29/07/1986 e nato a [...] il Controparte_1
10/04/1983;
2) Conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], con le seguenti Persona_1
modifiche in ordine ai tempi di permanenza: a) tutte le volte in cui è previsto negli accordi di separazione che la figlia minore debba tornare a casa della madre alle ore 19,00 o alle ore 20,00, l'orario di rientro viene posticipato nella fascia oraria dalle 20,00 alle 21,00; b) nei week end in cui è previsto che la figlia minore starà con il padre, la stessa pernotterà con il padre anche nella notte tra il venerdì ed il sabato e, di conseguenza, il padre preleverà la figlia il venerdì, all'uscita dall'asilo o dalla scuola e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica nella fascia oraria dalle 20,00 alle 21,00;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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