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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dall'avv.to Giovanni PA
OV per parte opponente e dall'Avv. BI IN per parte opposta
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5380/2021 del R.G. dell'anno 2021 all'esito dell'udienza dell'11/12/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., vertente t r a in persona del legale rappresentante p.t., p.iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Albanella (Sa) alla via Cappasanta n. 5, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni
PA OV con studio in Battipaglia (Sa) alla via Serroni n. 11, presso cui elettivamente domicilia;
- Opponente-
e in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Battipaglia (SA) alla via CP_2
P. Baratta n. 24, p.iva , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
BI IN, c.f. ( con studio in Eboli (SA) alla via Matteotti n. C.F._1
77, presso cui elettivamente domicilia;
-
Opposta- OGGETTO: opposizione a D.I. n.1165/2021 (r.g. 4044/2021), emesso il
18/05/2021 e notificato in data 19/05/2021,
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2021, la società otteneva dal CP_2
Tribunale di Salerno il Decreto Ingiuntivo n. 1165/2021 (R.G. 4044/2021), con cui veniva ingiunto alla società il pagamento della somma complessiva di € 11.746,64, Controparte_1 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e spese legali.
Il credito ingiunto si riferiva al mancato pagamento delle fatture relative al servizio di vettoriamento e distribuzione del gas naturale erogato da a favore di CP_2 [...]
per l'utilizzo degli impianti di distribuzione nei Comuni di Buccino, San CP_1
RE AG e Colliano;
fatture analiticamente dettate ed allegate in atti e da intendersi integralmente richiamate per relationem
La società proponeva opposizione con atto notificato il 25/06/2021, Controparte_1 contestando la prova del credito, ritenuto inesistente, eccependo l'inadempimento della ex art. 1460 c.c., e proponendo domanda riconvenzionale per danni, CP_2 quantificati in € 59.392,00, derivanti dai disservizi imputabili a CP_2
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della CP_2 domanda riconvenzionale, evidenziando che il credito era provato e non contestato tempestivamente, e che le contestazioni relative ai disservizi erano irrilevanti ai fini del pagamento del servizio di distribuzione effettivamente usufruito dall'opponente. ha inoltre evidenziato che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata CP_2 per la prima volta solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con prova testi e rinviata dallo scrivente, divenuto assegnatario della causa, all'udienza odierna del 11.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc con concessione di termine di giorni 15 prima per il deposito di memorie conclusionali.
L'opposizione proposta dalla società avverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
1165/2021 è infondata e va rigettata.
Il credito azionato da ammontante a € 11.746,64, è stato ampiamente CP_2 provato mediante la produzione delle fatture elettroniche, corredate delle relative attestazioni di invio e ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Tali documenti pag. 2/5 sono considerati idonei a comprovare il credito in quanto equipollenti agli estratti autentici delle scritture contabili, in conformità all'art. 634, comma 2, c.p.c.
Si osserva che le fatture in questione, relative ai servizi di distribuzione del gas naturale resi da sono state emesse tra il 01/02/2019 e il 01/03/2021. L'opponente CP_2 non ha mai formalmente contestato l'importo delle fatture, né la loro ricezione, nei termini regolatori previsti (20 giorni dal ricevimento, ex art. 24.1 bis della Delibera ER
138/04).
Sebbene sia notorio il principio giurisprudenziale secondo cui le fatture sono atti negoziali unilaterali idonei a fondare un ricorso monitorio per ottenere un'ingiunzione di pagamento ex art 633 c.p.c., ma non possono da solo comprovare la pretesa creditoria nel giudizio a cognizione piena di opposizione a D.I. (ex multis Cass Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023), nel caso di specie la non contestazione delle fatture e del loro importo comprova ex art 115 c.p.c. che la società opponente abbia beneficiato della distribuzione di gas naturale per cui il credito della opposta può dirsi provato;
ed in tal senso va anche evidenziato che le difese svolte da parte opponente presuppongono la esistenza del rapporto e le forniture da parte della CP_2
Ci si riferisce in particolare alla eccezione di Inadempimento ex art 1460 c.c. formalmente sollevata dalla fondata sull'asserito inadempimento di Controparte_1 relativo ad una serie di disservizi, in particolare la mancata tempestiva messa a CP_2 disposizione del SII dei dati di misura per lo switching e la mancata adozione di uno strumento di comunicazione evoluto, come accertato da ER con la Deliberazione
333/2020/E/GAS del 15 settembre 2020 da intendersi integralmente richiamata per relationem.
Occorre tuttavia evidenziare che la maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria (le 15 fatture del 2020 e le 3 del 2021) si riferiscono a un periodo successivo alla presentazione del reclamo ad ER (20 dicembre 2019) e che, nonostante i disservizi lamentati, ha continuato ad utilizzare la rete di distribuzione gestita da Controparte_1 per fornire gas naturale ai propri clienti, traendone il conseguente guadagno e CP_2 senza mai eccepire l'inadempimento se non con l'atto di opposizione a D.I.
Inoltre, in tema di eccezione di inadempimento, si richiamano i principi stabiliti dalla
Suprema Corte con sentenza n. 36295 del 28/12/2023 “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della pag. 3/5 parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
Applicando tale principio al caso in esame, si rileva che l'inadempimento di CP_2
pur accertato dall'Autorità di settore (ritardi nei dati di switching e mancanza di
[...] strumento di comunicazione evoluto), non ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto nella misura tale da giustificare il totale rifiuto di pagamento del canone di distribuzione da parte di L'obbligazione principale di (la messa a Controparte_1 CP_2 disposizione della rete per la veicolazione del gas) è stata di fatto adempiuta, consentendo a di operare commercialmente. Il mancato pagamento appare dunque Controparte_1 strumentale e sproporzionato rispetto al godimento continuativo della prestazione essenziale offerta dall'opposta.
I presunti danni subiti da a causa dei disservizi (lucro cessante Controparte_1 quantificato in € 59.392,00) costituiscono una questione distinta dal debito per l'uso della rete. Sebbene ER abbia riconosciuto il diritto per il reclamante di adire la tutela giurisdizionale per richiedere il risarcimento del danno derivante dalla condotta inadeguata del gestore, tali contestazioni non neutralizzano l'obbligo di pagamento del servizio di distribuzione effettivamente goduto.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni (€ 59.392,00) è infondata, non essendo stato dimostrato né dimostrabile che i disservizi della società di distribuzione abbiano impedito alla di l'acquisizione di ulteriore clientela nei Comuni di CP_3 riferimento;
le asserzioni di parte opponente sul punto, relativamente al lucro cessante, sono meramente ipotetiche, astratte, ed apodittiche.
Conseguentemente, l'istanza di compensazione tra il credito e il presunto CP_2 controcredito per danni deve essere rigettata, in quanto la compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia di pronta e facile liquidazione, condizione che non sussiste data l'indeterminatezza e la mancata prova del danno riconvenzionalmente richiesto.
L'intervenuto pagamento dell'importo ingiunto da parte di nel corso Controparte_1 del giudizio, se da un lato rende superflua la conferma del decreto ingiuntivo, dall'altro lato conferma l'esistenza del credito portato in monitorio, rendendo comunque infondata l'opposizione che mirava a negare tale credito e a ottenerne la restituzione.
pag. 4/5 Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
5380/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da vverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
1165/2021 (R.G. 4044/2021) del Tribunale di Salerno e lo dichiara esecutivo ex art. 653 cpc
2. Rigetta la domanda riconvenzionale per risarcimento danni avanzata da CP_1
[...]
3. Rigetta l'istanza di compensazione tra i reciproci crediti.
4. Condanna l pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1 di liquidate in € 2540,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come CP_2 per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. BI IN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno
11.12.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 5/5
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dall'avv.to Giovanni PA
OV per parte opponente e dall'Avv. BI IN per parte opposta
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5380/2021 del R.G. dell'anno 2021 all'esito dell'udienza dell'11/12/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., vertente t r a in persona del legale rappresentante p.t., p.iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Albanella (Sa) alla via Cappasanta n. 5, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni
PA OV con studio in Battipaglia (Sa) alla via Serroni n. 11, presso cui elettivamente domicilia;
- Opponente-
e in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Battipaglia (SA) alla via CP_2
P. Baratta n. 24, p.iva , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
BI IN, c.f. ( con studio in Eboli (SA) alla via Matteotti n. C.F._1
77, presso cui elettivamente domicilia;
-
Opposta- OGGETTO: opposizione a D.I. n.1165/2021 (r.g. 4044/2021), emesso il
18/05/2021 e notificato in data 19/05/2021,
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2021, la società otteneva dal CP_2
Tribunale di Salerno il Decreto Ingiuntivo n. 1165/2021 (R.G. 4044/2021), con cui veniva ingiunto alla società il pagamento della somma complessiva di € 11.746,64, Controparte_1 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e spese legali.
Il credito ingiunto si riferiva al mancato pagamento delle fatture relative al servizio di vettoriamento e distribuzione del gas naturale erogato da a favore di CP_2 [...]
per l'utilizzo degli impianti di distribuzione nei Comuni di Buccino, San CP_1
RE AG e Colliano;
fatture analiticamente dettate ed allegate in atti e da intendersi integralmente richiamate per relationem
La società proponeva opposizione con atto notificato il 25/06/2021, Controparte_1 contestando la prova del credito, ritenuto inesistente, eccependo l'inadempimento della ex art. 1460 c.c., e proponendo domanda riconvenzionale per danni, CP_2 quantificati in € 59.392,00, derivanti dai disservizi imputabili a CP_2
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della CP_2 domanda riconvenzionale, evidenziando che il credito era provato e non contestato tempestivamente, e che le contestazioni relative ai disservizi erano irrilevanti ai fini del pagamento del servizio di distribuzione effettivamente usufruito dall'opponente. ha inoltre evidenziato che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata CP_2 per la prima volta solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita con prova testi e rinviata dallo scrivente, divenuto assegnatario della causa, all'udienza odierna del 11.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc con concessione di termine di giorni 15 prima per il deposito di memorie conclusionali.
L'opposizione proposta dalla società avverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
1165/2021 è infondata e va rigettata.
Il credito azionato da ammontante a € 11.746,64, è stato ampiamente CP_2 provato mediante la produzione delle fatture elettroniche, corredate delle relative attestazioni di invio e ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Tali documenti pag. 2/5 sono considerati idonei a comprovare il credito in quanto equipollenti agli estratti autentici delle scritture contabili, in conformità all'art. 634, comma 2, c.p.c.
Si osserva che le fatture in questione, relative ai servizi di distribuzione del gas naturale resi da sono state emesse tra il 01/02/2019 e il 01/03/2021. L'opponente CP_2 non ha mai formalmente contestato l'importo delle fatture, né la loro ricezione, nei termini regolatori previsti (20 giorni dal ricevimento, ex art. 24.1 bis della Delibera ER
138/04).
Sebbene sia notorio il principio giurisprudenziale secondo cui le fatture sono atti negoziali unilaterali idonei a fondare un ricorso monitorio per ottenere un'ingiunzione di pagamento ex art 633 c.p.c., ma non possono da solo comprovare la pretesa creditoria nel giudizio a cognizione piena di opposizione a D.I. (ex multis Cass Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023), nel caso di specie la non contestazione delle fatture e del loro importo comprova ex art 115 c.p.c. che la società opponente abbia beneficiato della distribuzione di gas naturale per cui il credito della opposta può dirsi provato;
ed in tal senso va anche evidenziato che le difese svolte da parte opponente presuppongono la esistenza del rapporto e le forniture da parte della CP_2
Ci si riferisce in particolare alla eccezione di Inadempimento ex art 1460 c.c. formalmente sollevata dalla fondata sull'asserito inadempimento di Controparte_1 relativo ad una serie di disservizi, in particolare la mancata tempestiva messa a CP_2 disposizione del SII dei dati di misura per lo switching e la mancata adozione di uno strumento di comunicazione evoluto, come accertato da ER con la Deliberazione
333/2020/E/GAS del 15 settembre 2020 da intendersi integralmente richiamata per relationem.
Occorre tuttavia evidenziare che la maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria (le 15 fatture del 2020 e le 3 del 2021) si riferiscono a un periodo successivo alla presentazione del reclamo ad ER (20 dicembre 2019) e che, nonostante i disservizi lamentati, ha continuato ad utilizzare la rete di distribuzione gestita da Controparte_1 per fornire gas naturale ai propri clienti, traendone il conseguente guadagno e CP_2 senza mai eccepire l'inadempimento se non con l'atto di opposizione a D.I.
Inoltre, in tema di eccezione di inadempimento, si richiamano i principi stabiliti dalla
Suprema Corte con sentenza n. 36295 del 28/12/2023 “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della pag. 3/5 parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
Applicando tale principio al caso in esame, si rileva che l'inadempimento di CP_2
pur accertato dall'Autorità di settore (ritardi nei dati di switching e mancanza di
[...] strumento di comunicazione evoluto), non ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto nella misura tale da giustificare il totale rifiuto di pagamento del canone di distribuzione da parte di L'obbligazione principale di (la messa a Controparte_1 CP_2 disposizione della rete per la veicolazione del gas) è stata di fatto adempiuta, consentendo a di operare commercialmente. Il mancato pagamento appare dunque Controparte_1 strumentale e sproporzionato rispetto al godimento continuativo della prestazione essenziale offerta dall'opposta.
I presunti danni subiti da a causa dei disservizi (lucro cessante Controparte_1 quantificato in € 59.392,00) costituiscono una questione distinta dal debito per l'uso della rete. Sebbene ER abbia riconosciuto il diritto per il reclamante di adire la tutela giurisdizionale per richiedere il risarcimento del danno derivante dalla condotta inadeguata del gestore, tali contestazioni non neutralizzano l'obbligo di pagamento del servizio di distribuzione effettivamente goduto.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni (€ 59.392,00) è infondata, non essendo stato dimostrato né dimostrabile che i disservizi della società di distribuzione abbiano impedito alla di l'acquisizione di ulteriore clientela nei Comuni di CP_3 riferimento;
le asserzioni di parte opponente sul punto, relativamente al lucro cessante, sono meramente ipotetiche, astratte, ed apodittiche.
Conseguentemente, l'istanza di compensazione tra il credito e il presunto CP_2 controcredito per danni deve essere rigettata, in quanto la compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia di pronta e facile liquidazione, condizione che non sussiste data l'indeterminatezza e la mancata prova del danno riconvenzionalmente richiesto.
L'intervenuto pagamento dell'importo ingiunto da parte di nel corso Controparte_1 del giudizio, se da un lato rende superflua la conferma del decreto ingiuntivo, dall'altro lato conferma l'esistenza del credito portato in monitorio, rendendo comunque infondata l'opposizione che mirava a negare tale credito e a ottenerne la restituzione.
pag. 4/5 Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
5380/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da vverso il Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
1165/2021 (R.G. 4044/2021) del Tribunale di Salerno e lo dichiara esecutivo ex art. 653 cpc
2. Rigetta la domanda riconvenzionale per risarcimento danni avanzata da CP_1
[...]
3. Rigetta l'istanza di compensazione tra i reciproci crediti.
4. Condanna l pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1 di liquidate in € 2540,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come CP_2 per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. BI IN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno
11.12.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 5/5