Articolo 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 462
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 settembre 1978
Art. 3.
A favore delle istituzioni scolastiche la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978