Art. 3.
A favore delle istituzioni scolastiche la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
A favore delle istituzioni scolastiche la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.