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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg2653 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MESSERE MARGHERITA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. NASTI VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato il 12/02/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
[...]
1 matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 30/07/2002 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano che dalla loro unione nascevano i figli Per_1
nato il [...] e nata il [...], maggiorenni non Per_2
economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 29/05/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Filumena Marturano n.34, di proprietà esclusiva della IG.ra , continuerà ad essere abitata dalla stessa, Parte_1
unitamente ai suoi figli e , e si rileva, a tal proposito, che il IG. Per_1 Per_2
sin dalla data del 30.12.2023 ha trasferito il suo domicilio in Controparte_1
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Alcide De Gasperi n.50 e ha provveduto dall'abitazione i suoi oggetti ed effetti personali;
2) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 600,00(euro seicento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli.
Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'Istat. Inoltre, il IG. si obbliga a contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie in favore dei figli e , nel Per_1 Per_2
rispetto del Protocollo d'intesa favore dei figli e , nel rispetto del Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli n.1593 del 7.3.2018.
3) Gli istanti coniugi dichiarano di avere conoscenza reciproca della loro situazione patrimoniale e pertanto dichiarano che i rapporti economici tra essi coniugi sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e ciascuno dei coniugi dichiara
2 di essere economicamente autosufficiente e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
4) I coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti.
5) I sottoscritti coniugi dichiarano l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
6) Per quanto riguarda la situazione economica-patrimoniale dei coniugi istanti, gli stessi si riportano a quanto allegato ed in particolare alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022), nonché alla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
ed infine agli importi risultanti dalla documentazione finanziaria relativi agli ultimi tre anni (2021, 2022
e 2023).”
Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n°543/2024 pubblicata in data 08/11/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 30/07/2002 (atto n.105, parte II, s. A, sez. O, reg.
Atti Matrimonio anno 2002);
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MESSERE MARGHERITA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. NASTI VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c., depositato il 12/02/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
[...]
1 matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 30/07/2002 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano che dalla loro unione nascevano i figli Per_1
nato il [...] e nata il [...], maggiorenni non Per_2
economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 29/05/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“1) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Filumena Marturano n.34, di proprietà esclusiva della IG.ra , continuerà ad essere abitata dalla stessa, Parte_1
unitamente ai suoi figli e , e si rileva, a tal proposito, che il IG. Per_1 Per_2
sin dalla data del 30.12.2023 ha trasferito il suo domicilio in Controparte_1
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Alcide De Gasperi n.50 e ha provveduto dall'abitazione i suoi oggetti ed effetti personali;
2) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 4 di ogni mese, la somma di euro 600,00(euro seicento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli.
Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'Istat. Inoltre, il IG. si obbliga a contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie in favore dei figli e , nel Per_1 Per_2
rispetto del Protocollo d'intesa favore dei figli e , nel rispetto del Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli n.1593 del 7.3.2018.
3) Gli istanti coniugi dichiarano di avere conoscenza reciproca della loro situazione patrimoniale e pertanto dichiarano che i rapporti economici tra essi coniugi sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e ciascuno dei coniugi dichiara
2 di essere economicamente autosufficiente e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
4) I coniugi si prestano sin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti.
5) I sottoscritti coniugi dichiarano l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
6) Per quanto riguarda la situazione economica-patrimoniale dei coniugi istanti, gli stessi si riportano a quanto allegato ed in particolare alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022), nonché alla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
ed infine agli importi risultanti dalla documentazione finanziaria relativi agli ultimi tre anni (2021, 2022
e 2023).”
Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n°543/2024 pubblicata in data 08/11/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 30/07/2002 (atto n.105, parte II, s. A, sez. O, reg.
Atti Matrimonio anno 2002);
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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