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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 6486/2023 VG promosso da:
, nata a [...] Parte_1
(Repubblica Dominicana) il 18.08.1999, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Fusi
Ricorrente contro nato a [...] Controparte_1
il 22.11.2002
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024 il procuratore della ricorrente ha concluso come da ricorso chiedendo l'affido super esclusivo del minore.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.04.2023 , premesso Parte_1 che dall'unione more uxorio tra la medesima e è nato Controparte_1
a Firenze il figlio (02.12.2019), ha dichiarato che la relazione Persona_1
sentimentale sarebbe cessata, che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa, non contribuirebbe, e non avrebbe mai contribuito, in alcun modo al mantenimento del figlio ma si limiterebbe a vederlo sporadicamente. La ha dedotto, Parte_1
pertanto, che il figlio sarebbe completamente a carico della madre e che ella provvederebbe interamente alla sua cura, educazione oltre che al suo mantenimento.
Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni del figlio. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita del figlio, il disinteresse da quello dimostrato nei suoi confronti, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del considerato che la situazione, per come CP_1
prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello eminentemente amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo del minore a lei ricorrente con collocamento presso la medesima nell'abitazione posta a Scandicci (FI), in via Sandro Pertini, 27, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del CP_1 di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 300,00 per il figlio
[...] minore, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio ed al 50% delle spese voluttuarie, nonché l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall' . CP_2
2. Il resistente, pur notiziato, non si è costituito in giudizio ma è comparso personalmente alle udienze del 10.07.2024 e del 13.11.2024.
3. All'udienza del 06.03.2024 è comparsa la ricorrente la quale ha dichiarato di lavorare come operaia nel campo della pelletteria con contratto a tempo determinato e di guadagnare al mese € 1.300,00 -1.400,00 circa e di abitare con il figlio Per_1 assieme alla nonna materna e a due fratelli, in una casa in affitto al canone di circa €
pagina 2 di 6 900,00 mensili. La nonna materna lavora come cameriera e guadagna circa €
1.000,00-1.200,00 al mese. Il padre non ha mai contribuito al mantenimento del bambino e l'ultima volta che ha visto il minore risale al mese di agosto 2023. Ha confermato il ricorso.
4. Il Collegio, con ordinanza in pari data, ha ritenuto necessario, sotto il profilo istruttorio, che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuino un'indagine socio-familiare sulle condizioni socio-familiari del padre, sulla idoneità della abitazione paterna e sull'attività lavorativa dello stesso, nonché sulle relazioni tra i genitori e sulle relazioni tra il padre e il minore, eventualmente di concerto con i
Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore ed ha conferito il relativo incarico. Il Servizio Sociale, però non ha potuto poi dar corso alla richiesta poiché il risulterebbe sconosciuto, così come il CP_1
nucleo familiare di appartenenza.
5. All'udienza del 10.07.2024, sono comparsi la ricorrente ed il suo procuratore ed il resistente personalmente il quale, interrogato, ha dichiarato di voler trovare un accordo con la madre in riferimento all'affidamento ed al mantenimento di Per_1
e di preferire l'affidamento condiviso. Le parti hanno, quindi, sottoscritto un accordo provvisorio ed il Giudice ha rinviato alla successiva udienza del 13.11.2024 per verificarne il rispetto.
6. All'udienza del 13.11.2024 sono nuovamente comparsi la ricorrente ed il suo procuratore ed il resistente personalmente. Il procuratore della madre ha riferito che il padre non avrebbe rispettato l'accordo sottoscritto, né dal punto di vista economico né da quello della frequentazione con il figlio, dimostrando così ancora una volta il suo estremo disinteresse morale e materiale. Ha concluso riportandosi al ricorso. Il resistente ha dichiarato “Io ora sono disoccupato. Prima facevo il carrozziere. Abito a Arezzo in casa di mia madre che è in affitto. Mia madre paga euro 600,00 di affitto. Il contratto di locazione è intestato al compagno di mia madre che convive con noi. Mia madre lavora come cameriera e guadagna circa euro 1200-1300 al mese. Il compagno di mia madre ha un'autofficina. Non so quanto guadagna il compagno di mia madre. Io ho pagato due mensilità in un'unica soluzione a titolo di mantenimento del figlio. Poi ho pagato un'altra
pagina 3 di 6 mensilità a Settembre. Dopo ho perso il lavoro e non ho pagato la mensilità né di ottobre né di novembre 2024. Il bambino non lo vedo un mese perché non ne ho la possibilità economiche. Mia madre ha riniziato a lavorare da pochissimo”. Il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
1. Deve essere disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, unica figura Per_2
genitoriale di riferimento per il minore adatta ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità, in quanto il padre presenta una situazione di precarietà lavorativa, non partecipa al mantenimento del figlio ed ha dimostrato disinteresse, morale oltre che materiale, nei confronti del minore. La madre, pertanto, si fa interamente carico della cura, educazione e mantenimento del figlio, potendo anche fare affidamento sul supporto della sua famiglia di origine, e considerato quanto sopra riportato sulla figura paterna,
l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole;
2. Quanto al diritto di visita, ritenendo auspicabile che i rapporti tra il padre ed il figlio possano avere una certa regolarità, sebbene con le modalità più adeguate possibili all'interesse del minore, dispone che possa vedere e tenere il Controparte_1
figlio con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica sera, previo accordo con la madre sugli orari, con spostamenti a carico del padre;
3. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per il minore formulata dalla madre deve essere accolta ma il Tribunale ritiene che la somma di € 200,00 mensili sia adeguata ai bisogni del minore e proporzionale alla capacità lavorativa del resistente, persona molto giovane di età ed in grado di posizionarsi adeguatamente sul mercato del lavoro (prima faceva il carrozziere). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di pagina 4 di 6 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
4. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
(02.12.2019) alla madre autorizzandola a Parte_1
prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al figlio relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere il figlio Controparte_1
con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica sera, previo accordo con la madre sugli orari, con spostamenti a carico del padre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese alla madre della somma di €
200,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017;
4. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Serena Alinari
Il Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 6486/2023 VG promosso da:
, nata a [...] Parte_1
(Repubblica Dominicana) il 18.08.1999, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Fusi
Ricorrente contro nato a [...] Controparte_1
il 22.11.2002
Resistente contumace con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024 il procuratore della ricorrente ha concluso come da ricorso chiedendo l'affido super esclusivo del minore.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.04.2023 , premesso Parte_1 che dall'unione more uxorio tra la medesima e è nato Controparte_1
a Firenze il figlio (02.12.2019), ha dichiarato che la relazione Persona_1
sentimentale sarebbe cessata, che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa, non contribuirebbe, e non avrebbe mai contribuito, in alcun modo al mantenimento del figlio ma si limiterebbe a vederlo sporadicamente. La ha dedotto, Parte_1
pertanto, che il figlio sarebbe completamente a carico della madre e che ella provvederebbe interamente alla sua cura, educazione oltre che al suo mantenimento.
Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni del figlio. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita del figlio, il disinteresse da quello dimostrato nei suoi confronti, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del considerato che la situazione, per come CP_1
prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello eminentemente amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo del minore a lei ricorrente con collocamento presso la medesima nell'abitazione posta a Scandicci (FI), in via Sandro Pertini, 27, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del CP_1 di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 300,00 per il figlio
[...] minore, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio ed al 50% delle spese voluttuarie, nonché l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall' . CP_2
2. Il resistente, pur notiziato, non si è costituito in giudizio ma è comparso personalmente alle udienze del 10.07.2024 e del 13.11.2024.
3. All'udienza del 06.03.2024 è comparsa la ricorrente la quale ha dichiarato di lavorare come operaia nel campo della pelletteria con contratto a tempo determinato e di guadagnare al mese € 1.300,00 -1.400,00 circa e di abitare con il figlio Per_1 assieme alla nonna materna e a due fratelli, in una casa in affitto al canone di circa €
pagina 2 di 6 900,00 mensili. La nonna materna lavora come cameriera e guadagna circa €
1.000,00-1.200,00 al mese. Il padre non ha mai contribuito al mantenimento del bambino e l'ultima volta che ha visto il minore risale al mese di agosto 2023. Ha confermato il ricorso.
4. Il Collegio, con ordinanza in pari data, ha ritenuto necessario, sotto il profilo istruttorio, che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuino un'indagine socio-familiare sulle condizioni socio-familiari del padre, sulla idoneità della abitazione paterna e sull'attività lavorativa dello stesso, nonché sulle relazioni tra i genitori e sulle relazioni tra il padre e il minore, eventualmente di concerto con i
Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore ed ha conferito il relativo incarico. Il Servizio Sociale, però non ha potuto poi dar corso alla richiesta poiché il risulterebbe sconosciuto, così come il CP_1
nucleo familiare di appartenenza.
5. All'udienza del 10.07.2024, sono comparsi la ricorrente ed il suo procuratore ed il resistente personalmente il quale, interrogato, ha dichiarato di voler trovare un accordo con la madre in riferimento all'affidamento ed al mantenimento di Per_1
e di preferire l'affidamento condiviso. Le parti hanno, quindi, sottoscritto un accordo provvisorio ed il Giudice ha rinviato alla successiva udienza del 13.11.2024 per verificarne il rispetto.
6. All'udienza del 13.11.2024 sono nuovamente comparsi la ricorrente ed il suo procuratore ed il resistente personalmente. Il procuratore della madre ha riferito che il padre non avrebbe rispettato l'accordo sottoscritto, né dal punto di vista economico né da quello della frequentazione con il figlio, dimostrando così ancora una volta il suo estremo disinteresse morale e materiale. Ha concluso riportandosi al ricorso. Il resistente ha dichiarato “Io ora sono disoccupato. Prima facevo il carrozziere. Abito a Arezzo in casa di mia madre che è in affitto. Mia madre paga euro 600,00 di affitto. Il contratto di locazione è intestato al compagno di mia madre che convive con noi. Mia madre lavora come cameriera e guadagna circa euro 1200-1300 al mese. Il compagno di mia madre ha un'autofficina. Non so quanto guadagna il compagno di mia madre. Io ho pagato due mensilità in un'unica soluzione a titolo di mantenimento del figlio. Poi ho pagato un'altra
pagina 3 di 6 mensilità a Settembre. Dopo ho perso il lavoro e non ho pagato la mensilità né di ottobre né di novembre 2024. Il bambino non lo vedo un mese perché non ne ho la possibilità economiche. Mia madre ha riniziato a lavorare da pochissimo”. Il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
1. Deve essere disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, unica figura Per_2
genitoriale di riferimento per il minore adatta ad assicurare il migliore sviluppo della sua personalità, in quanto il padre presenta una situazione di precarietà lavorativa, non partecipa al mantenimento del figlio ed ha dimostrato disinteresse, morale oltre che materiale, nei confronti del minore. La madre, pertanto, si fa interamente carico della cura, educazione e mantenimento del figlio, potendo anche fare affidamento sul supporto della sua famiglia di origine, e considerato quanto sopra riportato sulla figura paterna,
l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole;
2. Quanto al diritto di visita, ritenendo auspicabile che i rapporti tra il padre ed il figlio possano avere una certa regolarità, sebbene con le modalità più adeguate possibili all'interesse del minore, dispone che possa vedere e tenere il Controparte_1
figlio con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica sera, previo accordo con la madre sugli orari, con spostamenti a carico del padre;
3. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per il minore formulata dalla madre deve essere accolta ma il Tribunale ritiene che la somma di € 200,00 mensili sia adeguata ai bisogni del minore e proporzionale alla capacità lavorativa del resistente, persona molto giovane di età ed in grado di posizionarsi adeguatamente sul mercato del lavoro (prima faceva il carrozziere). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di pagina 4 di 6 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
4. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
(02.12.2019) alla madre autorizzandola a Parte_1
prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti al figlio relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere il figlio Controparte_1
con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì alla domenica sera, previo accordo con la madre sugli orari, con spostamenti a carico del padre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione entro il giorno 20 di ogni mese alla madre della somma di €
200,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017;
4. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Serena Alinari
Il Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6