Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
L'apprensione di un fondo privato da parte della Pubblica Amministrazione, ove successiva alla scadenza del termine di efficacia del decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza per la realizzazione di un'opera pubblica, integra attività materiale "iure privatorum" denunciabile davanti al giudice ordinario anche con l'azione possessoria, senza che possa valere in contrario l'intervenuta irreversibile trasformazione del bene nelle more del giudizio e perciò l'impossibilità di un provvedimento di reintegrazione, giacché tale deduzione attiene al contenuto concreto del provvedimento richiesto dalla parte a tutela del possesso e perciò al merito, implicando soltanto l'individuazione di un limite interno alle attribuzioni del giudice che non rileva ai fini della giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RONCONE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO NICCOLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI DE FINIS, PAOLO DEVIGILI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
ZZ LO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 296/97 del Tribunale di TRENTO, depositata il 01/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli avvocati Enrico ROMANELLI, per il ricorrente, Paolo STELLA RICHTER, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e restituzione degli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8.5.1993, il Comune di Roncone, in persona del sindaco, proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Tione n. 3/93, con la quale, in accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso proposta da NA AD nei confronti del Comune e di LO AZ, era stata ordinata la sospensione dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico su terreno della AD ed il ripristino del manufatto ivi già sorgente, demolito nel corso dei lavori.
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 1^.4.1997, rigettava l'appello. Considerava che l'occupazione del terreno della AD era avvenuta dopo il decorso del termine di efficacia del decreto della Provincia di Trento emesso il 5.3.1991, che autorizzava il Comune ad occupare l'area per realizzare un parcheggio pubblico, e che pertanto il comportamento della P.A., in quanto costituente attività materiale non sorretta da un provvedimento amministrativo valido ed efficace, integrava spoglio, suscettivo di tutela davanti al giudice ordinario mediante l'azione possessoria. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Comune di Roncone sulla base di sei motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la AD.
Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alle Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel confronti della pubblica amministrazione. Sostiene il Comune ricorrente che, essendo stato successivamente emesso, in data 4.6.1992 il decreto di espropriazione del terreno, non impugnato, ed essendo comunque intervenuta l'irreversibile trasformazione del bene, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, sarebbe configurabile il difetto sopravvenuto della giurisdizione del giudice ordinario, il quale non poteva disporre, come invece ha fatto, la rintegrazione nel possesso ed il ripristino del manufatto (un rudere distrutto da un incendio), non essendogli consentito di sovrapporsi alla volontà dell'amministrazione legittimamente manifestata.
2. Il motivo non è fondato.
È incontroverso, in fatto, che l'occupazione del terreno della AD, con demolizione del manufatto ivi esistente, è avvenuta successivamente al decorso del termine di efficacia del decreto di occupazione di urgenza (stabilito dall'art. 27 della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 in mesi tre dalla data di emanazione).
Ora, per costante giurisprudenza di queste sezioni unite, l'apprensione di un fondo da parte della P.A., quando sia successiva alla scadenza del termine di efficacia del decreto autorizzativo dell'occupazione di urgenza per la realizzazione di un'opera pubblica, integra attività materiale "iure privatorum", denunciabile davanti al giudice ordinano anche con l'azione possessoria (sent. n. 1492/88; n. 1136/89; sull'esperibilità dell'azione possessoria nel caso di mera attività materiale della P.A., v. anche sent. n. 9206/94; n. 891/95). Nè vale dedurre che sarebbe preclusa per il giudice adito con l'azione possessoria di spoglio, ai sensi dell'art. 4 della legge n.2248 del 1865, all.E, l'adozione del richiesto provvedimento di reintegrazione, atteso che sarebbe sopravvenuto nelle more del giudizio il decreto di espropriazione del terreno e che l'opera pubblica sarebbe stata realizzata, con conseguente irreversibile trasformazione del bene.
Siffatta deduzione attiene infatti al contenuto concreto del provvedimento richiesto dalla parte a tutela del possesso, e la questione relativa al contenuto concreto del provvedimento giudiziale attiene al mento, poiché implica soltanto l'individuazione di un l'unite interno alle attribuzioni del giudice, che non rileva ai fini della giurisdizione (sent. n. 9005/93; n. 3269/90; n. 2914/88).
3. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Va disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999