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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RR DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 3116/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
C.F. , con l'Avv. Maria Gigliola Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. CP_1 C.F._2
***
In data 13.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2025, ha chiesto Parte_1
l'adozione della maggiorenne CP_1
2. All'udienza del 13.11.2025 davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha prestato il CP_1 consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, non è intervenuto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di CP_1 da parte di , essendo l'adottante di età s Parte_1 anni e sup nni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottanda non è figlia nata fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto la ricorrente ha allegato che il padre dell'adottanda è deceduto, mentre la madre biologica non ha effettuato il riconoscimento.
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che ha convissuto presso la famiglia ed è stata considerata alla stregua di una figlia.
6. Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottata verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero Pt_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Pt_1
e dispone che al cognome di nascita ( sia anteposto il
[...] CP_1 cognome Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 01 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. RR DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RR DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 3116/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
C.F. , con l'Avv. Maria Gigliola Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. CP_1 C.F._2
***
In data 13.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2025, ha chiesto Parte_1
l'adozione della maggiorenne CP_1
2. All'udienza del 13.11.2025 davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha prestato il CP_1 consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, non è intervenuto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di CP_1 da parte di , essendo l'adottante di età s Parte_1 anni e sup nni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottanda non è figlia nata fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto la ricorrente ha allegato che il padre dell'adottanda è deceduto, mentre la madre biologica non ha effettuato il riconoscimento.
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che ha convissuto presso la famiglia ed è stata considerata alla stregua di una figlia.
6. Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottata verrà anteposto quello dell'adottante, ovvero Pt_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Pt_1
e dispone che al cognome di nascita ( sia anteposto il
[...] CP_1 cognome Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 01 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. RR DR