Articolo 318 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 318.
(Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli) 1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) che e' valido solo se accompagnato dalla patente ((di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2)) del codice. I certificati di idoneita' rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validita'.
2. Il certificato di idoneita' abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all' articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 .
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996