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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2495/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9,49 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. CARPANELLI CARLO. , oggi sostituito dall'avv. Claudi Parte_1
Osti Per 'avv. CRAPANZANO ALDO*, oggi sostituito dall'avv. Francesco Pangalo Controparte_1
Il G ichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Osti precisa le conclusioni come da memoria conclusiva.
L'avv. Pangallo precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Osti si riporta integralmente agli atti di causa.
L'avv. Pangallo si riporta agli atti ai verbale di causa e ai documenti di causa evidenzia che l'ulteriore produzione documentale a seguito dell'ordine di esibizione conferma il credito vantato dalla CP_1 poiché vengono inseriti all'interno dei registri Iva e quindi nella contabilità i periodi di locazione quindi le fattura azionate ricevute e mai contestate. CP_2
sul punto si riporta alla nota di deposito documenti. A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensor dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 13,55, il Giudice decide la causa mediante la seguente sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPANELLI Parte_1 P.IVA_1
CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pogliano Milanese MI, Via G.B. Morgagni
40,. Giusta delega in atti;
ricorrente/opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRAPANZANO ALDOed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Segrate in via G. Falcone e P. Borsellino 3 giusta delega in atti;
resistente/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni di parte ricorrente/opponente: Per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e qui integralmente richiamate, si insiste per l'accoglimento delle prese conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare ▪ accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto, in assenza di un contratto di locazione validamente registrato, e comunque accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di detto decreto quantomeno in ordine alla domanda di rimborso delle spese per utenze inerenti alla locazione, non certe, non liquide e non esigibili, in quanto non documentate;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n.800/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 23/9/2022; nel merito ▪ accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di locazione ovvero accertata e dichiarata la nullità di un contratto di locazione in assenza di sua registrazione;
▪ accertata e dichiarata, per l'effetto, la nullità di una eventuale pattuizione contrattuale relativa alle spese per utenze asseritamente utilizzate e pagate dalla richiedente;
▪ dichiarare la nullità del rapporto pagina 2 di 9 contrattuale dedotto e riferito in fattura;
▪ accertata la mancata allegazione delle spese per utenze asseritamente sostenute e della relativa prova di pagamento;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n.800/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 23/9/2022; in via meramente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti;
▪ disporre la riduzione del canone di locazione in misura percentuale in rapporto all'ampiezza dell'area effettivamente messa a disposizione ovvero nella misura ritenuta di giustizia (anche in via equitativa); in ogni caso ▪ condannare la parte opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa, nonché delle spese di mediazione sostenute (doc.2).”
Conclusioni di parte resistente/opposta :affinché l'adito Tribunale di Novara voglia così provvedere: Co a) ordinare ex art. 210 cpc., alla società L.T. (P.IVA ) - in Controparte_4 P.IVA_1 persona della l.r. l'esibizione del registro IVA sezionale acquisti relativi al periodo CP_5 maggio 2021 a febbraio 2022, richiesta non rinunciata e nella quale si insiste, salvo che, il G.I. ritenga superflua la stessa;
b) rigettare l'opposizione in quanto infondata e, confermato il decreto ingiuntivo opposto, n. 800/2022, emesso dal Tribunale di Novara, il 23 settembre 2022, notificato il 24 marzo 2022, nel procedimento monitorio n. 158/2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 13194,00, oltre interessi come da domanda, spese legali liquidate in €. 145,00 per spese ed €. 540.00, per compensi oltre r.f. 15%, iva e cpa;
c) condannare l'opponente, al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione a favore del procuratore anticipatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. d) In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Fatto e motivi della decisione
La L.T.E. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.800/2022 Controparte_4 emesso, in data 23/9/2022, nel procedimento n.1768/22 R.G. Tribunale di Novara, per il pagamento della somma complessiva di € 13.194,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo ed oltre ai compensi e alle spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era stato pronunciato su ricorso di , che, in forza di un dedotto contratto di “sosta automezzi”, CP_1 aveva emesso n. 8 fatture per il pagamento del complessivo corrispettivo di € 13.194,00, deducendo la morosità del conduttore nel pagamento delle fatture nn.1/251, 1/349, 1/394, 1/442, 1/496, 1/557,
pagina 3 di 9 1/65 dell'anno 2021 e n.1/2 dell'anno 2022, inclusive del canone di locazione e spese, asseritamente dovute in forza del dedotto rapporto locatizio non allegato in atti.
L'opponente deduceva che il contratto di “sosta automezzi” (rectius di parcheggio automezzi), siccome riferito nel ricorso, era sussumibile fuori da ogni dubbio alla categoria del contratto di locazione.
Ciò era confermato dalla Agenzia delle Entrate che, nel suo modello RLI, lo cataloga sotto il codice T4
“Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio”. Se questa era la tipizzazione fiscale del sinallagma, era evidente che lo stesso non poteva sfuggire alla sanzione legale di nullità in caso di mancata registrazione dello stesso. Invero era la stessa controparte che , nella premessa del ricorso per ingiunzione, deduceva l'inadempimento di chi veniva indicato come “conduttore”, pur non allegando all'atto introduttivo del procedimento monitorio alcun contratto sottoscritto dalle parti.
Infatti, nessun contratto di locazione risultava essere mai stato sottoscritto tra le parti;
tanto meno -e soprattutto- non risultava mai stato sottoposto a registrazione un contratto con conseguente nullità. La sola evidenza documentale era data da una “proposta area esterna” che doveva “prevedere due anni di contratto di locazione” , formalizzazione che non aveva poi avuto seguito.
Il credito fatto valere nel monitorio era pertanto documentato unicamente dalle allegate n. 8 fatture, emesse da con la specifica di ben due voci: canone di “locazione di porzione di area Controparte_1 esterna all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Novara, Via Martino della Torre 14/B”; -
“addebito delle utenze degli spazi locati e l'area di parcheggio de quo era stata messa dall'opposta (che
NON era nemmeno proprietaria dell'area in questione) nella -parziale, precaria e condivisa con terzi- disponibilità di L.T.E. T. Euroservice S.r.l., sebbene in assenza di un valido contratto di locazione, per un periodo di tempo limitato inferiore a quello dedotto e non certo mai per i 500 mq. riportati nella fattura n.1/2 del 2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando che la Società opponente aveva richiesto la concessione di uno spazio da adibire a parcheggio per una superficie complessiva di 1000 mq., ed a tal fine la aveva proposto di riservare 1000 mq. al prezzo di €. 1,5° al metro quadrato, con CP_1 possibilità di stipulare un contratto di locazione per un minimo di due anni, condizione che avrebbe consentito alla Società opponente di poter fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di cui alle condizioni generali pari ad €. 3 al mq.- Tale proposta veniva accettata dall'amministratore della
L.T.E. T. Euroservice S.r.l. come risultava dal documento sub 2 e, sin da subito, la società iniziava ad utilizzare la superficie di cui aveva richiesto la disponibilità, tant'è che a fronte di un prezzo di €. 3 euro al mq. si era applicata la tariffa minore concordata.
pagina 4 di 9 La circostanza che, saltuariamente, venisse utilizzata una superficie minore, ove anche provata, era del tutto irrilevante, poiché la riservava 1000 mq., a prescindere dall'occupazione o meno, CP_1 senza poter consentire ad altri la sosta.
La mancata stipulazione del contratto non era imputabile alla opposta ed in ogni caso era del tutto ininfluente, poiché la fattispecie contrattuale in cui rientrava il rapporto in oggetto, non era quella della locazione bensì del parcheggio. Dall'assimilazione del contratto atipico di parcheggio al contratto di locazione ovvero al contratto di deposito derivano importanti ripercussioni sul piano del modello di responsabilità in caso di inadempimento e, quindi, sul piano della prova liberatoria. Laddove si inquadrasse il contratto di parcheggio nell'ambito del contratto del contratto di deposito, potrebbe ravvisarsi la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo mentre se lo si inquadrasse il contratto di parcheggio nel contratto di locazione, sarebbe da escludere la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli in essa parcheggiati e la responsabilità del gestore sarebbe in ogni caso riconducibile al modello della responsabilità ex art. 1218 c.c. Ulteriore elemento atto a inquadrare la fattispecie contrattuale nel contratto di parcheggio, era la fondamentale circostanza che la CP_1
[...
gestiva un sito di logistica di circa 36000,00 mq., di cui 24000,00 scoperti, all'interno dei quali vi era un continuo interscambio di mezzi e container. La dicitura sulle fatture “locazione”, costituiva un semplice errore imputabile al gestionale della società, ma che non mutava la natura contrattuale del rapporto
Orbene così ripercorsi sommariamente i termini della questione deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio
(Cass. n. 5844 del 16.03.2006).
Passando all'esame della questione deve rammentarsi che , ex art. 1571 c.c., locazione è il contratto mediante il quale taluno (il locatore) si obbliga a far godere ad altri (il conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, contro la corresponsione di un corrispettivo. Oggetto del contratto, quindi, è la disponibilità – nel caso di un immobile o porzione di esso – da parte del conduttore in via esclusiva, con il diritto di escludere chiunque altro, il locatore incluso, dal godimento del bene considerato. Sicché il conduttore mantiene la esclusiva disponibilità dei beni mobili immessi in quello immobile, unitamente ad esso, condotto in locazione, durante il contratto.
pagina 5 di 9 Deposito, ex art. 1766 c.c., invece è quel contratto reale con cui una parte consegna ad un'altra un bene mobile – quindi ad esclusione di un immobile – la quale si assume l'obbligazione di custodia e restituzione. Il che è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, ad onta della terminologia impropriamente utilizzata dalle parti – locazione-.
Invero, è dato di fatto pacifico, in quanto il documentato versato in atti sub doc. 1( condizioni generali di parcheggio) non espressamente contestato dall'opponente la quale incentra le proprie difese esclusivamente sull'inciso “locazione” contenuto nella proposta dalla medesima sottoscritta, quello per Cont cui la società L.T.E. T. Euroservice S.r.l. consegnava alla , in persona del dipendente di turno, i propri motomezzi unitamente alle chiavi di avviamento, per il ricovero durante il tempo necessario, ritirandoli a proprio piacimento e secondo le proprie necessità. Ovviamente, nell'aspettativa, giuridicamente sanzionata, di ritrovarli conservati ed intatti, nello stesso stato di avvenuta consegna.
Ora, proprio la consegna delle chiavi è il dato di fatto significante, poiché ciò comportava il trasferimento della disponibilità del mezzo alla società ingiungente sia pure solo per le manovre necessarie al ricovero del mezzo entro un'area definita. Ciò che non sarebbe mai avvenuto in ipotesi di locazione, per la chiara ragione che l'opponente avrebbe disposto di un'area di suo esclusivo godimento, con il mantenimento della esclusiva, propria disponibilità del mezzo. Donde l'esclusione della consegna delle chiavi a chicchessia. Chiavi, invece, necessarie per la movimentazione del mezzo al fine di collocarlo laddove il depositario avesse ritenuto di ospitarlo entro l'area identificata dalle parti come luogo di esecuzione del contratto, al fine di adempiere all'obbligazione di custodia. Ciò in quanto
– a differenza della locazione – nel caso di specie non vi era alcuna area di esclusivo godimento della società L.T.E. T. Euroservice S.r.l.. Infatti, la copertura o scopertura pattuita atteneva alle modalità di esercizio dell'obbligazione di custodia. E' semplicemente irrilevante il fatto che, a fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate qualifichi tal vicenda come locazione, ciò rilevando esclusivamente sul piano impositivo tributario, senza alcuna incidenza sulla natura reale del contratto vertito fra le parti. Così come è del pari irrilevante il fatto che le parti si riferissero alla medesima vicenda contrattuale in termini di locazione, non potendosi di certo esigere da esse una conoscenza tecnico-giuridica di qualche rilievo. Soprattutto considerata la qualità delle parti, certamente sul piano tecnico bene informate sulla logistica non certo sulla qualificazione giuridica di un contratto.
Da quanto precede consegue che il contratto di deposito è negozio a forma libera, che ben può esser stipulato per fatti concludenti, cioè mediante la consegna della res dal depositante al depositario per la custodia e riconsegna, con il patto aggiunto, nel caso, della corresponsione di un prezzo per il servizio reso. Senza alcuna forma scritta obbligatoria. D'altro canto, le stesse formali difese di parte attrice in pagina 6 di 9 opposizione presuppongono tutte, univocamente che la consegna dei motomezzi sia effettivamente avvenuta e ne siano seguite la custodia e la riconsegna, il che vale a provare – quale dato di fatto pacifico – l'adempimento da parte dell'ingiungente della propria obbligazione. Ma quelle difese confermano e presuppongono anche che la depositante non abbia ottemperato al patto aggiunto della corresponsione del prezzo del servizio, che nel caso non fu gratuito, come presume l'art. 1767 c.c., ma concretamente oneroso, com'è anche nella consuetudine commerciale.
Quanto, poi, alle spese esposte deve evidenziarsi che le prove orali hanno evidenziato che la società
L.T.E. T. Euroservice S.r.l., manteneva un container fisso ( o meglio una casetta come definita dal teste
) sull'area, utilizzato quale ufficio, il quale era alimentato dalla rete elettrica della società Tes_1 [...]
e che all'interno dello stesso erano presenti stufe e condizionatori, oltre computer e CP_1 stampanti.
Infine, in ordine al quantum la documentazione versata in atti, a seguito di ordine di esibizione, evidenzia che le fatture azionate sono state regolarmente annotate nei registri contabili.
Sul punto il Supremo Consesso con una recente sentenza ( cfr. Cass. Civ. 3581/2024) ha avuto modo di affermare che “ la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
Quanto stabilito dal Supremo Consesso non pare scalfito dal principio, con il quale va coordinato, dell'impossibilità, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, di rifiutare il ricevimento della fattura elettronica indi la sua annotazione nei registri contabili attesa la carenza, nel caso de quo, di qualsivoglia contestazione stragiudiziale, all'atto del loro ricevimento, di tali documenti, a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo, regolarmente inviati. Infatti, parte pagina 7 di 9 opponente non ha provato ma ancor prima allegato né l'invio di comunicazioni con la quale contestava le fatture in oggetto e ne intimava lo storno con emissione di nota di variazione a credito né l'annotazione nelle scritture contabili di contestazioni - al fine di evitare l'effetto confessorio ritenuto dalla corte di legittimità-.
Di conseguenza l'opposizione proposta dalla società L.T.E. T. Euroservice S.r.l. è del tutto infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/14 di cui non si hanno ragioni per discostarsene. Devono, altresì, riconoscersi le spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012;
Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nello specifico, parte opposta ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
Deve essere, quindi, liquidato in favore dell'opposta la somma di euro 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 800/2022 emesso dal
Tribunale di Novara;
Condanna la L.T.E. T. Euroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre euro pagina 8 di 9 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e I.v.a. di legge, se dovuta.
Novara, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2495/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9,49 innanzi al dott. Monica Bellini, sono comparsi:
Per l'avv. CARPANELLI CARLO. , oggi sostituito dall'avv. Claudi Parte_1
Osti Per 'avv. CRAPANZANO ALDO*, oggi sostituito dall'avv. Francesco Pangalo Controparte_1
Il G ichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Osti precisa le conclusioni come da memoria conclusiva.
L'avv. Pangallo precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Osti si riporta integralmente agli atti di causa.
L'avv. Pangallo si riporta agli atti ai verbale di causa e ai documenti di causa evidenzia che l'ulteriore produzione documentale a seguito dell'ordine di esibizione conferma il credito vantato dalla CP_1 poiché vengono inseriti all'interno dei registri Iva e quindi nella contabilità i periodi di locazione quindi le fattura azionate ricevute e mai contestate. CP_2
sul punto si riporta alla nota di deposito documenti. A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio esonerando le parti dal ricomparire per la lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensor dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 13,55, il Giudice decide la causa mediante la seguente sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Monica Bellini
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPANELLI Parte_1 P.IVA_1
CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pogliano Milanese MI, Via G.B. Morgagni
40,. Giusta delega in atti;
ricorrente/opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRAPANZANO ALDOed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Segrate in via G. Falcone e P. Borsellino 3 giusta delega in atti;
resistente/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni di parte ricorrente/opponente: Per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e qui integralmente richiamate, si insiste per l'accoglimento delle prese conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare ▪ accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto, in assenza di un contratto di locazione validamente registrato, e comunque accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di detto decreto quantomeno in ordine alla domanda di rimborso delle spese per utenze inerenti alla locazione, non certe, non liquide e non esigibili, in quanto non documentate;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n.800/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 23/9/2022; nel merito ▪ accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di locazione ovvero accertata e dichiarata la nullità di un contratto di locazione in assenza di sua registrazione;
▪ accertata e dichiarata, per l'effetto, la nullità di una eventuale pattuizione contrattuale relativa alle spese per utenze asseritamente utilizzate e pagate dalla richiedente;
▪ dichiarare la nullità del rapporto pagina 2 di 9 contrattuale dedotto e riferito in fattura;
▪ accertata la mancata allegazione delle spese per utenze asseritamente sostenute e della relativa prova di pagamento;
▪ revocare il decreto ingiuntivo n.800/2022 emesso dal Tribunale di Novara in data 23/9/2022; in via meramente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti;
▪ disporre la riduzione del canone di locazione in misura percentuale in rapporto all'ampiezza dell'area effettivamente messa a disposizione ovvero nella misura ritenuta di giustizia (anche in via equitativa); in ogni caso ▪ condannare la parte opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa, nonché delle spese di mediazione sostenute (doc.2).”
Conclusioni di parte resistente/opposta :affinché l'adito Tribunale di Novara voglia così provvedere: Co a) ordinare ex art. 210 cpc., alla società L.T. (P.IVA ) - in Controparte_4 P.IVA_1 persona della l.r. l'esibizione del registro IVA sezionale acquisti relativi al periodo CP_5 maggio 2021 a febbraio 2022, richiesta non rinunciata e nella quale si insiste, salvo che, il G.I. ritenga superflua la stessa;
b) rigettare l'opposizione in quanto infondata e, confermato il decreto ingiuntivo opposto, n. 800/2022, emesso dal Tribunale di Novara, il 23 settembre 2022, notificato il 24 marzo 2022, nel procedimento monitorio n. 158/2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 13194,00, oltre interessi come da domanda, spese legali liquidate in €. 145,00 per spese ed €. 540.00, per compensi oltre r.f. 15%, iva e cpa;
c) condannare l'opponente, al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione a favore del procuratore anticipatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. d) In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Fatto e motivi della decisione
La L.T.E. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.800/2022 Controparte_4 emesso, in data 23/9/2022, nel procedimento n.1768/22 R.G. Tribunale di Novara, per il pagamento della somma complessiva di € 13.194,00, oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo ed oltre ai compensi e alle spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era stato pronunciato su ricorso di , che, in forza di un dedotto contratto di “sosta automezzi”, CP_1 aveva emesso n. 8 fatture per il pagamento del complessivo corrispettivo di € 13.194,00, deducendo la morosità del conduttore nel pagamento delle fatture nn.1/251, 1/349, 1/394, 1/442, 1/496, 1/557,
pagina 3 di 9 1/65 dell'anno 2021 e n.1/2 dell'anno 2022, inclusive del canone di locazione e spese, asseritamente dovute in forza del dedotto rapporto locatizio non allegato in atti.
L'opponente deduceva che il contratto di “sosta automezzi” (rectius di parcheggio automezzi), siccome riferito nel ricorso, era sussumibile fuori da ogni dubbio alla categoria del contratto di locazione.
Ciò era confermato dalla Agenzia delle Entrate che, nel suo modello RLI, lo cataloga sotto il codice T4
“Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio”. Se questa era la tipizzazione fiscale del sinallagma, era evidente che lo stesso non poteva sfuggire alla sanzione legale di nullità in caso di mancata registrazione dello stesso. Invero era la stessa controparte che , nella premessa del ricorso per ingiunzione, deduceva l'inadempimento di chi veniva indicato come “conduttore”, pur non allegando all'atto introduttivo del procedimento monitorio alcun contratto sottoscritto dalle parti.
Infatti, nessun contratto di locazione risultava essere mai stato sottoscritto tra le parti;
tanto meno -e soprattutto- non risultava mai stato sottoposto a registrazione un contratto con conseguente nullità. La sola evidenza documentale era data da una “proposta area esterna” che doveva “prevedere due anni di contratto di locazione” , formalizzazione che non aveva poi avuto seguito.
Il credito fatto valere nel monitorio era pertanto documentato unicamente dalle allegate n. 8 fatture, emesse da con la specifica di ben due voci: canone di “locazione di porzione di area Controparte_1 esterna all'unità immobiliare ubicata nel Comune di Novara, Via Martino della Torre 14/B”; -
“addebito delle utenze degli spazi locati e l'area di parcheggio de quo era stata messa dall'opposta (che
NON era nemmeno proprietaria dell'area in questione) nella -parziale, precaria e condivisa con terzi- disponibilità di L.T.E. T. Euroservice S.r.l., sebbene in assenza di un valido contratto di locazione, per un periodo di tempo limitato inferiore a quello dedotto e non certo mai per i 500 mq. riportati nella fattura n.1/2 del 2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando che la Società opponente aveva richiesto la concessione di uno spazio da adibire a parcheggio per una superficie complessiva di 1000 mq., ed a tal fine la aveva proposto di riservare 1000 mq. al prezzo di €. 1,5° al metro quadrato, con CP_1 possibilità di stipulare un contratto di locazione per un minimo di due anni, condizione che avrebbe consentito alla Società opponente di poter fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di cui alle condizioni generali pari ad €. 3 al mq.- Tale proposta veniva accettata dall'amministratore della
L.T.E. T. Euroservice S.r.l. come risultava dal documento sub 2 e, sin da subito, la società iniziava ad utilizzare la superficie di cui aveva richiesto la disponibilità, tant'è che a fronte di un prezzo di €. 3 euro al mq. si era applicata la tariffa minore concordata.
pagina 4 di 9 La circostanza che, saltuariamente, venisse utilizzata una superficie minore, ove anche provata, era del tutto irrilevante, poiché la riservava 1000 mq., a prescindere dall'occupazione o meno, CP_1 senza poter consentire ad altri la sosta.
La mancata stipulazione del contratto non era imputabile alla opposta ed in ogni caso era del tutto ininfluente, poiché la fattispecie contrattuale in cui rientrava il rapporto in oggetto, non era quella della locazione bensì del parcheggio. Dall'assimilazione del contratto atipico di parcheggio al contratto di locazione ovvero al contratto di deposito derivano importanti ripercussioni sul piano del modello di responsabilità in caso di inadempimento e, quindi, sul piano della prova liberatoria. Laddove si inquadrasse il contratto di parcheggio nell'ambito del contratto del contratto di deposito, potrebbe ravvisarsi la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo mentre se lo si inquadrasse il contratto di parcheggio nel contratto di locazione, sarebbe da escludere la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli in essa parcheggiati e la responsabilità del gestore sarebbe in ogni caso riconducibile al modello della responsabilità ex art. 1218 c.c. Ulteriore elemento atto a inquadrare la fattispecie contrattuale nel contratto di parcheggio, era la fondamentale circostanza che la CP_1
[...
gestiva un sito di logistica di circa 36000,00 mq., di cui 24000,00 scoperti, all'interno dei quali vi era un continuo interscambio di mezzi e container. La dicitura sulle fatture “locazione”, costituiva un semplice errore imputabile al gestionale della società, ma che non mutava la natura contrattuale del rapporto
Orbene così ripercorsi sommariamente i termini della questione deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio
(Cass. n. 5844 del 16.03.2006).
Passando all'esame della questione deve rammentarsi che , ex art. 1571 c.c., locazione è il contratto mediante il quale taluno (il locatore) si obbliga a far godere ad altri (il conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, contro la corresponsione di un corrispettivo. Oggetto del contratto, quindi, è la disponibilità – nel caso di un immobile o porzione di esso – da parte del conduttore in via esclusiva, con il diritto di escludere chiunque altro, il locatore incluso, dal godimento del bene considerato. Sicché il conduttore mantiene la esclusiva disponibilità dei beni mobili immessi in quello immobile, unitamente ad esso, condotto in locazione, durante il contratto.
pagina 5 di 9 Deposito, ex art. 1766 c.c., invece è quel contratto reale con cui una parte consegna ad un'altra un bene mobile – quindi ad esclusione di un immobile – la quale si assume l'obbligazione di custodia e restituzione. Il che è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, ad onta della terminologia impropriamente utilizzata dalle parti – locazione-.
Invero, è dato di fatto pacifico, in quanto il documentato versato in atti sub doc. 1( condizioni generali di parcheggio) non espressamente contestato dall'opponente la quale incentra le proprie difese esclusivamente sull'inciso “locazione” contenuto nella proposta dalla medesima sottoscritta, quello per Cont cui la società L.T.E. T. Euroservice S.r.l. consegnava alla , in persona del dipendente di turno, i propri motomezzi unitamente alle chiavi di avviamento, per il ricovero durante il tempo necessario, ritirandoli a proprio piacimento e secondo le proprie necessità. Ovviamente, nell'aspettativa, giuridicamente sanzionata, di ritrovarli conservati ed intatti, nello stesso stato di avvenuta consegna.
Ora, proprio la consegna delle chiavi è il dato di fatto significante, poiché ciò comportava il trasferimento della disponibilità del mezzo alla società ingiungente sia pure solo per le manovre necessarie al ricovero del mezzo entro un'area definita. Ciò che non sarebbe mai avvenuto in ipotesi di locazione, per la chiara ragione che l'opponente avrebbe disposto di un'area di suo esclusivo godimento, con il mantenimento della esclusiva, propria disponibilità del mezzo. Donde l'esclusione della consegna delle chiavi a chicchessia. Chiavi, invece, necessarie per la movimentazione del mezzo al fine di collocarlo laddove il depositario avesse ritenuto di ospitarlo entro l'area identificata dalle parti come luogo di esecuzione del contratto, al fine di adempiere all'obbligazione di custodia. Ciò in quanto
– a differenza della locazione – nel caso di specie non vi era alcuna area di esclusivo godimento della società L.T.E. T. Euroservice S.r.l.. Infatti, la copertura o scopertura pattuita atteneva alle modalità di esercizio dell'obbligazione di custodia. E' semplicemente irrilevante il fatto che, a fini fiscali, l'Agenzia delle Entrate qualifichi tal vicenda come locazione, ciò rilevando esclusivamente sul piano impositivo tributario, senza alcuna incidenza sulla natura reale del contratto vertito fra le parti. Così come è del pari irrilevante il fatto che le parti si riferissero alla medesima vicenda contrattuale in termini di locazione, non potendosi di certo esigere da esse una conoscenza tecnico-giuridica di qualche rilievo. Soprattutto considerata la qualità delle parti, certamente sul piano tecnico bene informate sulla logistica non certo sulla qualificazione giuridica di un contratto.
Da quanto precede consegue che il contratto di deposito è negozio a forma libera, che ben può esser stipulato per fatti concludenti, cioè mediante la consegna della res dal depositante al depositario per la custodia e riconsegna, con il patto aggiunto, nel caso, della corresponsione di un prezzo per il servizio reso. Senza alcuna forma scritta obbligatoria. D'altro canto, le stesse formali difese di parte attrice in pagina 6 di 9 opposizione presuppongono tutte, univocamente che la consegna dei motomezzi sia effettivamente avvenuta e ne siano seguite la custodia e la riconsegna, il che vale a provare – quale dato di fatto pacifico – l'adempimento da parte dell'ingiungente della propria obbligazione. Ma quelle difese confermano e presuppongono anche che la depositante non abbia ottemperato al patto aggiunto della corresponsione del prezzo del servizio, che nel caso non fu gratuito, come presume l'art. 1767 c.c., ma concretamente oneroso, com'è anche nella consuetudine commerciale.
Quanto, poi, alle spese esposte deve evidenziarsi che le prove orali hanno evidenziato che la società
L.T.E. T. Euroservice S.r.l., manteneva un container fisso ( o meglio una casetta come definita dal teste
) sull'area, utilizzato quale ufficio, il quale era alimentato dalla rete elettrica della società Tes_1 [...]
e che all'interno dello stesso erano presenti stufe e condizionatori, oltre computer e CP_1 stampanti.
Infine, in ordine al quantum la documentazione versata in atti, a seguito di ordine di esibizione, evidenzia che le fatture azionate sono state regolarmente annotate nei registri contabili.
Sul punto il Supremo Consesso con una recente sentenza ( cfr. Cass. Civ. 3581/2024) ha avuto modo di affermare che “ la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019;
Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
Quanto stabilito dal Supremo Consesso non pare scalfito dal principio, con il quale va coordinato, dell'impossibilità, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, di rifiutare il ricevimento della fattura elettronica indi la sua annotazione nei registri contabili attesa la carenza, nel caso de quo, di qualsivoglia contestazione stragiudiziale, all'atto del loro ricevimento, di tali documenti, a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo, regolarmente inviati. Infatti, parte pagina 7 di 9 opponente non ha provato ma ancor prima allegato né l'invio di comunicazioni con la quale contestava le fatture in oggetto e ne intimava lo storno con emissione di nota di variazione a credito né l'annotazione nelle scritture contabili di contestazioni - al fine di evitare l'effetto confessorio ritenuto dalla corte di legittimità-.
Di conseguenza l'opposizione proposta dalla società L.T.E. T. Euroservice S.r.l. è del tutto infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/14 di cui non si hanno ragioni per discostarsene. Devono, altresì, riconoscersi le spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012;
Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nello specifico, parte opposta ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
Deve essere, quindi, liquidato in favore dell'opposta la somma di euro 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 800/2022 emesso dal
Tribunale di Novara;
Condanna la L.T.E. T. Euroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre euro pagina 8 di 9 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e I.v.a. di legge, se dovuta.
Novara, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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