CA
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3780/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
24.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgia Malorni e Arturo
Cancrini ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di San Bernardo n. 101, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellante
E
(già C.F. CP_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Stefano Baccolini, Francesco Rizzo e Luca Beccarini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 23, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. con atto Controparte_3 notificato al Comune di in data 12.2.2015, introduceva Parte_1 giudizio arbitrale, lamentando il mancato pagamento da parte dell'Ente locale di n. 6 fatture emesse dall'appaltatrice tra novembre CP_3 2011 e marzo 2012, dell'importo complessivo di euro 1.055.197,75. A tal fine esponeva di aver sottoscritto con il l'atto denominato Pt_1
“Schema di convenzione per l'affidamento ad del servizio di CP_4 pubblico illuminazione” del 28.3.2000, formalizzato con il successivo atto denominato “Convenzione per la concessione della gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune nonché la Parte_1 progettazione e realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti” del 5.7.2001. Il servizio di gestione della pubblica illuminazione sul territorio comunale, affidato dal alla Pt_1 appaltatrice riguardava, precisamente, “
1. l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti;
2. la manutenzione straordinaria degli impianti;
3. l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni di legge;
4. la trasformazione degli impianti;
5. la progettazione degli interventi;
6. la realizzazione di nuovi impianti” (cfr. art. 2 schema di Convenzione) e prevedeva la durata di 25 anni. Nel corso del rapporto, in luogo della originaria appaltatrice erano subentrate: inizialmente, società controllata da Controparte_5 [...]
a seguito di conferimento di ramo d'azienda deliberato in data CP_4
20.6.2001 dal Consiglio di Amministrazione di in data CP_4 1.10.2008, a seguito dell'acquisizione da parte di CP_3
(di seguito, Controparte_2 Controparte_2 dell'intera partecipazione azionaria in con contestuale Controparte_5 modifica della ragione sociale di in Controparte_5 CP_3 Ciò premesso, l'appaltatrice si avvaleva della clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione del 2000 all'art. 20 (secondo il quale “Qualsiasi controversia di natura tecnica e/o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso od al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di
Arbitri, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo – con funzioni di Presidente – dai due Arbitri nominati, in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto e la presente clausola compromissoria, immediatamente operativa e non suscettibile di declinatoria, comporto l'applicazione delle norme dettate dal codice di procedura civile in tema di arbitrato”), chiedendo agli arbitri di accertare e dichiarare la violazione da parte del degli Parte_1 impegni assunti nel contratto di appalto, con riguardo all'obbligo di pagare il corrispettivo dovuto a nella misura di euro 1.055.197,75, CP_3
2 con vittoria delle spese di lite. Nominava quale proprio arbitro l'Avv.
Giovanni Giustiniani.
Il con deliberazione della Giunta n. 46 del Parte_1
30.3.2015, nominava quale proprio arbitro l'Arch. A Persona_1 completamento del Collegio, il Prof. Avv. Mario Stella Richter era nominato Presidente.
Successivamente, con atto del 16.12.2015, la veniva fusa Controparte_3 per incorporazione nella controllante Controparte_2
la quale ultima le subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e
[...] passivi. All'udienza del 19.2.2016, previa verifica della legittimità degli atti di nomina e dell'insussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio arbitrale si costituiva e concedeva alle parti termini per la precisazione dei quesiti, la produzione dei documenti, la formulazione delle istanze istruttorie e per il deposito di memorie illustrative ed eventuali domande riconvenzionali, nonché ulteriore termine per il deposito di memorie di replica, per eventuali integrazioni o modificazioni dei quesiti, per il completamento delle richieste istruttorie e delle produzioni documentali;
fissava quale proprio compenso quello di euro 60.000,00 oltre euro
5.000,00 al segretario. Con memoria difensiva depositata in data 2.5.2016, Controparte_2 chiedeva di: “I. accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del
agli impegni contrattualmente assunti nei Parte_1 confronti di (già Controparte_2 CP_3 e, in particolare, la violazione dell'obbligo di pagare il corrispettivo maturato dall'appaltatrice del servizio di pubblica illuminazione;
II. condannare conseguentemente l'Ente medesimo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di €1.055.197,75 o di quella diversa – maggiore o minore – che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, dal dovuto al saldo;
III. in ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri”. Con memoria depositata in data 2.5.2016, il Parte_1 eccepiva l'inammissibilità e la conseguente nullità della domanda di arbitrato, per assoluta incertezza della materia del contendere, avendo la società attrice instaurato il procedimento arbitrale non in forza della clausola compromissoria contenuta nell'unico vero contratto sottoscritto dalle parti in data 5.7.2001 (all'art. 19), bensì in base alla clausola compromissoria contenuta in un presunto contratto (all'art. 20) stipulato tra le stesse parti in data 28.3.2000. Eccepiva altresì l'esistenza di una precedente domanda di arbitrato inerente al medesimo rapporto giuridico,
3 nonché l'applicazione dell'art. 4, co. 32, del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011). Senza rinunciare a dette eccezioni il sul Pt_1 merito della pretesa, riconosceva di essere debitore della appaltatrice per l'importo di euro 218.771,09 ma, al contempo, deduceva di essere creditore della controparte a vario titolo (per rimborso iva su fatture emesse dall'appaltatrice; per lavori fatturati dall'appaltatrice ma di fatto mai eseguiti;
per lavori fuori convenzione o extra-contratto, cioè privi di documentazione progettuale, tecnica, normativa e contabile di collaudo) per l'importo complessivo pari a euro 836.381,65. Concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare la nullità della domanda della appaltatrice ovvero, subordinatamente, di accertare e dichiarare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, co. 32, d.l. n. 138/2011, il rapporto instaurato in virtù del contratto sottoscritto inter partes era cessato a far data dal 31.3.2012 e, per l'effetto, nessun indennizzo o compenso poteva essere preteso da di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di CP_3 alle obbligazioni assunte con il contratto e, per l'effetto, CP_3 condannare a pagare al la somma di euro Controparte_2 Pt_1
638.697,06 ovvero la diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; in via subordinata, di rideterminare il credito della nei confronti del in euro 218.771,09 ovvero Controparte_2 Pt_1 nella diversa maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria; con vittoria di spese e compensi professionali.
Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, Controparte_2 contestava quanto dedotto dal in sede di memoria difensiva e Pt_1 rimarcava il parziale riconoscimento del debito per la somma pari a euro 218.816,10. Precisava le proprie conclusioni chiedendo al Collegio di: “III. dichiarare prescritta l'azione ex art. 1667 c.c. e in ogni caso respingere le domande tutte formulate anche in via riconvenzionale dall'Ente convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IV. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta ex adverso, contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei confronti di operando le dovute Controparte_2 compensazioni;
V. In ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla totale refusione delle spese legali, delle eventuali spese di assistenza tecnica e del compenso degli arbitri”. Con memoria di replica depositata in data 13.6.2016, il
[...]
insisteva nelle proprie eccezioni preliminari e confermava le Parte_1 conclusioni già formulate in sede di memoria difensiva, insistendo -in particolare- per la nomina di un C.T.U. con il compito di individuare e quantificare i lavori asseritamente mai eseguiti dalla appaltatrice e quelli extra contratto. All'udienza del 4.7.2016, il Collegio procedeva all'esperimento del tentativo di conciliazione. Il legale rappresentante della società attrice
4 formulava una proposta di transazione che prevedeva il versamento da parte del della sola sorte capitale azionata, senza Parte_1 interessi, con compensazione delle spese legali e di funzionamento del
Collegio arbitrale. Entrambe le parti chiedevano al Collegio di formulare una proposta transattivo-conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Con ordinanza del 25.7.2016, il Collegio, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, formulava una proposta transattivo-conciliativa (“pagamento da parte del nei confronti della Parte_1 della somma complessiva di Controparte_2
€800.000,000 (ottocentomila/00), con le seguenti modalità: (…)”, proposta accettata in data 14.9.2016 da ma declinata in Controparte_2 data 15.9.2016 dal Comune di . Parte_1
Con ordinanza del 19.9.2016, il Collegio, preso atto della mancata accettazione della proposta da entrambe le parti e tenuto conto delle contestazioni sollevate dal nella memoria Parte_1 difensiva del 2.5.2016, disponeva C.T.U. per accertare la consistenza e l'esatta esecuzione dei lavori di cui alle fatture oggetto di contenzioso, verificando quelli asseritamente non eseguiti e /o fuori convenzione, operando altresì la quantificazione dell'importo eventualmente dovuto dalla appaltante per i lavori di cui alle fatture oggetto di giudizio. Nominava quale C.T.U. l'Ing. , il quale prestava giuramento Persona_2 alla successiva udienza del 4.10.2016. Concedeva alle parti termine fino all'udienza del 4.10.2016 per la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte;
la nominava quale C.T.P. il perito industriale Controparte_2
il nominava quale C.T.P. Persona_3 Parte_1 l'Ing. successivamente sostituito dall'Ing. Persona_4 Persona_5
Il C.T.U. depositava la perizia nel termine assegnato del 6.3.2017.
Con ordinanza del 8.3.2017, il Collegio, considerato che, in occasione del deposito delle osservazioni alla bozza di perizia, il
[...]
aveva allegato ulteriore documentazione e che, a seguito di Parte_1 tale deposito, il C.T.U. aveva proposto due diverse soluzioni, alternative tra loro, al quesito postogli, rimettendo al Collegio la valutazione sull'ammissibilità della suddetta produzione documentale da parte del fissava l'udienza del 30.3.2017 per discutere di tali questioni, Pt_1 occasione nella quale era assegnato alle parti il termine del 20.4.2017 per il deposito di note. Con memoria depositata in data 19.4.2017, il
[...]
insisteva per l'ammissione della documentazione Parte_1 integrativa depositata dal proprio C.T.P. unitamente all'invio delle controdeduzioni alla bozza di perizia nel febbraio 2017, trattandosi di documentazione che non avrebbe aperto nuovi temi di indagine e che, in parte, avendo natura pubblica, lo stesso C.T.U. avrebbe dovuto acquisire in autonomia. Con memoria depositata in data 20.4.2017, CP_2 insisteva per lo stralcio della documentazione depositata dal C.T.P.
[...]
5 del Comune di , eccependone la tardività e la novità delle Parte_1 questioni ivi introdotte.
Con ordinanza del 4.5.2017, il Collegio, preso atto delle deduzioni ed eccezioni rispettivamente articolate dalle parti, ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal C.T.U. in relazione alla cd. “ipotesi n. 1” di cui alla perizia del 6.3.2017, disponeva l'acquisizione di un supplemento di perizia, successivamente depositato nel termine assegnato del 16.6.2017. All'udienza del 22.6.2017, il Collegio confermava l'ordinanza del 4.5.2017 e, in particolare, i termini per le difese conclusionali e per le repliche ivi stabiliti. All'esito, il Collegio arbitrale, con il lodo sottoscritto in Roma in data 5.12.2017, preliminarmente, rigettava le eccezioni pregiudiziali e preliminari del (ovvero quelle di inammissibilità Pt_1 della domanda di arbitrato: per incertezza/assenza dell'oggetto; per ne bis in idem, stante la precedente domanda di arbitrato inerente il medesimo rapporto giuridico;
per cessazione del rapporto contrattuale ex art. 4, comma 32, d.l. n. 138/2011); rigettava la richiesta del di nuova Pt_1 istanza C.T.U. per l'accertamento dei profili di natura contabile e finanziaria di cui alla comparsa conclusionale, stante la natura esplorativa della richiesta;
dichiarava generiche e carenti di prova l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale di pagamento formulate dal convenuto. Nel merito della richiesta di pagamento delle 6 fatture Pt_1 oggetto di causa, il Collegio ridimensionava l'importo dovuto alla appaltatrice rappresentando che, in base alle risultanze contenute nella
C.T.U., dovevano esser detratti, dalla somma originariamente richiesta dalla appaltatrice (oltre un milione di euro), gli importi di euro 282.515, 84 per lavori non eseguiti (n.d.a. importo così rideterminato da questa
Corte a seguito della correzione di errore materiale apportata dal collegio arbitrale al lodo in data 2.2.2018, con rideterminazione dell'importo complessivamente dovuto dal in euro 663.827,21) e di euro Pt_1
101.854,70 per lavori fuori convenzione. Sulla scorta di quanto appena esposto, il Collegio arbitrale accoglieva, parzialmente, “la domanda della
poi fusa per Parte_2 incorporazione in e per l'effetto Controparte_2 condanna(va) il al pagamento, in favore di Parte_1
di complessivi euro 663.827,21 Controparte_2
653.820,21 (n.d.a. importo così individuato in luogo di quello originariamente indicato di euro 653.820, 21, a seguito della citata correzione dell'errore materiale effettuata dal collegio arbitrale in data
2.2.2018), oltre interessi di mora calcolati nella misura del tasso di riferimento maggiorato di due punti percentuali, dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, con la precisazione che, ai fini di detto computo degli interessi, l'importo di cui alla fattura n. 4112730026 del 31 marzo 2012 deve essere ridotto, in considerazione della minore somma riconosciuta, a euro 466.142,62” (n.d.a. così ricalcolato, in sede
6 di correzione dell'errore materiale, l'importo in luogo di quello originariamente indicato di euro 456.135,62). Condannava il
[...]
al pagamento dei due terzi delle spese e degli onorari di Parte_1 difesa di quantificati “nella misura complessiva di Controparte_2 euro 30.000,00, e quindi euro 20.000,00 dovuti, oltre spese generali (15%), cassa avvocati e i.v.a. come per legge”; poneva le spese della C.T.U., così come liquidate con separata ordinanza, per i due terzi a carico del e per un terzo a carico di Parte_1 Controparte_2 fermo il vincolo della solidarietà tra le parti;
poneva le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e il compenso del segretario, così come liquidate con separata ordinanza, per i due terzi a carico del e per un terzo a carico Parte_1 della , fermo il vincolo della solidarietà tra le parti. Il CP_2 suddetto lodo veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma in data
25.5.2018. 2. Con atto di appello ritualmente notificato, il Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale. In particolare, criticava:
2.a) la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. per violazione di disposizione di legge relativa all'inefficacia della clausola compromissoria;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 190/2012, comma 19 e 25, in tema di clausola compromissoria. Il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto, al momento dell'introduzione del giudizio, la clausola compromissoria non era più efficace e, di conseguenza, il collegio arbitrale non avrebbe potuto costituirsi. L'inefficacia sopravvenuta della clausola compromissoria troverebbe la sua fonte nell'art. 1 co, 19 della l. n. 190/2012, il quale modificava il co. 1 dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 in tema di arbitrato, in vigore al momento dell'introduzione del giudizio arbitrale (art. 241 co. 1 d.lgs. n. 163/2006: “
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,
o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”; a norma dell'art. 1 co. 25 della l. n. 190/2012, inoltre, “le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della entrata in vigore della presente legge”. La disciplina introdotta dalla l. n. 190/2012 si applicherebbe, quindi, anche alle clausole compromissorie inserite in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, come nel caso di specie. Pertanto, la mancanza della
7 preventiva autorizzazione da parte dell'ente committente avrebbe determinato la sopravvenuta invalidità della clausola compromissoria nel rapporto di appalto in esame (cfr. Corte Cost., sent. n. 108 del 9.6.2015);
2.b) la nullità del lodo per inesistenza e/o inefficacia della clausola compromissoria ex art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. Il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente deciso la controversia, nonostante l'inesistenza della clausola compromissoria in quanto aveva Controparte_2 invocato, a fondamento della domanda di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello schema di convenzione concluso tra il Comune di e l' in data 28.3.2000. Sulla base della Parte_1 CP_4 medesima clausola compromissoria si costituiva il Collegio arbitrale (“[gli arbitri nominati accettano] con la sottoscrizione del presente verbale l'incarico ad essi conferito per la risoluzione della suindicata controversia costituendosi in Collegio Arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto concluso tra il
e l' in data 28 marzo 2000”, cfr. Parte_1 CP_4 verbale del 19.2.2016). Tuttavia, il rapporto instauratosi tra il Comune di e l' sarebbe stato disciplinato non dal Parte_1 Controparte_4 suddetto schema di convenzione, bensì dal contratto stipulato tra le stesse parti in data 5.7.2001 (che prevedeva la clausola compromissoria all'art. 19). Ne conseguirebbe la nullità della costituzione del collegio, dell'intero procedimento arbitrale e, conseguentemente, del lodo arbitrale. Né potrebbe condividersi la conclusione sostenuta dal collegio arbitrale nella parte motiva del lodo, secondo cui, confrontando i due documenti, si tratterebbe di due versioni del medesimo atto giuridico, del tutto analoghe nel loro contenuto precettivo e dispositivo (cfr. pag. 21 del loro arbitrale impugnato);
2.c) nullità del lodo per violazione di regole di diritto ai sensi dell'art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione all'art. 4, comma 32, d.l. 138/ 2011. Il collegio arbitrale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dal Pt_1 convenuto di applicabilità al contratto del citato art. 4, co. 32, in virtù della sua sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità. Nello specifico, il collegio avrebbe errato nell'applicare in via retroattiva la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in esame, travolgendo così anche gli effetti già prodotti dalla stessa prima della pronuncia di incostituzionalità, in quanto le pronunce dichiarative dell'incostituzionalità di una norma regolano per il futuro, facendo salvi i diritti già acquisiti fintanto che la norma era ritenuta valida ed efficace. Quindi, gli arbitri avrebbero dovuto applicare la disposizione in esame – vigente all'epoca dei fatti – determinando, a decorrere dal 31.12.2012, l'intervenuta cessazione dell'affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica sulla base del quale la agiva in sede CP_3 arbitrale, senza il diritto ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. In definitiva, il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto il collegio,
8 esaminando le domande attoree, avrebbe dovuto rigettarle in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto;
2.d) nullità del lodo per omessa motivazione ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. e per contraddittorietà della stessa ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. Il collegio arbitrale, nella parte del lodo in cui erano quantificati gli importi di spettanza di (condannando il Controparte_2
a corrisponderli alla appaltatrice) sarebbe incorso Parte_1 in un vizio di omessa e contraddittoria motivazione. Il Comune rammenta,
a tal fine, che: dopo la trasmissione da parte dei C.T.P. delle proprie osservazioni alla bozza di perizia trasmessa dal C.T.U. (in occasione della quale il trasmetteva documentazione integrativa), Parte_1 nella versione definitiva della perizia il C.T.U. predisponeva due diverse soluzioni, alternative tra loro;
con ordinanza del 4.5.2017, il Collegio, ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal C.T.U. in relazione alla cd.
“ipotesi n. 1” di cui alla sua perizia (ovvero l'ipotesi che non teneva in considerazione la documentazione allegata dal , disponeva Pt_1 l'acquisizione di un supplemento di perizia;
tuttavia, la pronuncia emessa dal Collegio concludeva facendo propria la cd. “ipotesi n. 2” prospettata dal C.T.U., la quale si basava sulla documentazione integrativa depositata dal C.T.P. del Comune di . Ciò posto, il collegio arbitrale, pur Parte_1 utilizzando di fatto i documenti prodotti dal anche nel febbraio Pt_1
2017, non li aveva richiamati in modo puntuale, né aveva spiegato perché, in parte, non li aveva condivisi. Se il collegio arbitrale avesse integralmente apprezzato la documentazione prodotta dal avendo Pt_1 l'Ente dimostrato che le fatture su cui basava la Controparte_2 domanda di arbitrato erano state emesse senza il contraddittorio tra le parti e senza la possibilità per l'Ente convenuto di verificarne la correttezza, sarebbe giunto ad una decisione difforme rispetto al contenuto del lodo impugnato, con un'ulteriore riduzione degli importi quantificati nell'“ipotesi n. 2” articolata dal C.T.U. nella versione definitiva della propria relazione peritale e fatta propria dal Collegio. Il Comune insiste, quindi, sul rigetto integrale delle domande attoree e sul riconoscimento del proprio controcredito pari a euro 391.370,54.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, di sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'efficacia esecutiva del lodo impugnato;
in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, di dichiarare la nullità del lodo impugnato per l'inefficacia della clausola compromissoria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal appellante a Pt_1 per qualsiasi ragione o titolo;
in via rescissoria, in Controparte_2 accoglimento del quarto motivo di appello, di condannare CP_2 al pagamento in favore del della somma
[...] Parte_1
9 pari a euro 391.370,54; in ogni caso, di condannare al Controparte_2 pagamento delle spese e degli onorari di difesa relativi al giudizio arbitrale e di quelli del presente giudizio.
3. Si costituiva in giudizio (nuova denominazione assunta CP_1 da a seguito della modifica Controparte_2 della ragione sociale con decorrenza dal 2.7.2018), contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità della domanda formulata dall'appellante in via rescissoria, in quanto domanda nuova. Concludeva chiedendo: in via principale, di respingere l'impugnazione e, per l'effetto, confermare il lodo;
accertata e dichiarata la responsabilità aggravata del
, di condannare l'Ente medesimo al risarcimento Parte_1 dei danni in favore dell'odierna appellata ex art. 96, comma 1 e/o co. 3, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'appello con riferimento al quarto motivo di impugnazione e alla domanda svolta in via “rescissoria”, per assoluta indeterminatezza e genericità sia del contenuto sia delle conclusioni assunte nei confronti dell'odierna appellata;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, di contenere e limitare ogni statuizione sfavorevole nei confronti dell'odierna appellata, operando le dovute compensazioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e spettanze processuali.
4. Con istanza depositata in data 28.6.2018, il Parte_1 incardinava il sub-procedimento di inibitoria chiedendo alla Corte di sospendere, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, l'esecutorietà del lodo reso inter partes in data 5.12.2017 e corretto in data 2.2.2018. In data 24.7.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2018, rilevata la non adeguata dimostrazione della sussistenza dei requisiti del periculum e del fumus, la Corte rigettava l'istanza del di sospensione. Parte_1 All'udienza del 24.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. Giova premettere che entrambe le parti hanno allegato e documentato di aver concluso, prima tramite lo schema di convenzione del 28.3.2000, poi con la convenzione del 5.7.2001 (dal contenuto sovrapponibile al primo schema) un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto sia la gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune di che la Parte_1 progettazione, realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli già esistenti. Il corrispettivo della gestione, comprensivo dei costi dell'energia elettrica, veniva fissato in euro 232.405,60 anno, più I.V.A., da versarsi in rate bimestrali posticipate, con un aumento di euro 85,22,
10 più I.V.A., per ciascun punto luce nuovo rispetto a quelli indicati nella convenzione, oltre rivalutazione annuale, a partire dall' 1.01.2002, in base al tasso di inflazione programmata riferito all'anno precedente, salvo che per la spesa dell'energia elettrica. Il corrispettivo dell'attività di manutenzione straordinaria e dei lavori di progettazione, modifica, rifacimento e realizzazione di nuovi impianti, invece, si doveva determinare secondo i criteri stabiliti in apposito allegato alla convenzione.
Dopo circa dieci anni di prosecuzione del rapporto, le parti ritenevano di scioglierlo consensualmente (cfr. come da proposta di risoluzione consensuale di cui alla nota del del 7.3.2012, alla quale aderiva la Pt_1 appaltatrice con la nota di riscontro del 20.3.2012) e, nelle CP_3 interlocuzioni volte a definire le rispettive posizioni, la appaltatrice
(come detto, subentrata alla originaria contraente CP_3 CP_4 contestava al il mancato pagamento degli importi relativi a sei Pt_1 fatture, emesse tra novembre 2011 e marzo 2012, del complessivo valore di euro 1.055.197,75.
Lamentando l'inadempimento contrattuale da parte dell'Ente locale, si avvaleva della clausola compromissoria prevista all'art. 20 CP_3 dello schema di convenzione del 2000, introducendo il giudizio arbitrale in esame.
6.a) Il primo motivo di impugnativa in tema di clausola compromissoria
(mancata applicazione dell'art. 1 co. 19 e 25 della legge 190/2012) è inammissibile.
La questione in parola non risulta sollevata innanzi agli arbitri e, in base al disposto dell'art. 817, co. 2, c.p.c., “la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile”. In ogni caso, la censura non potrebbe condividersi in quanto il Pt_1 una volta introdotto il giudizio arbitrale dalla appaltatrice nel 2015, aveva accettato di parteciparvi nominando un proprio arbitro con delibera della
Giunta n. 46 del 30.3.2015 (che indicava quale proprio arbitro l'Arch.
[...]
, così implicitamente autorizzando il giudizio arbitrale. Per_1
6. b) Anche la seconda doglianza non è meritevole di accoglimento. Il Comune afferma che, in realtà, l'unico vero contratto di appalto concluso tra le parti sarebbe quello del luglio 2001 e non quello evocato dalla appaltatrice del marzo 2000. Come già chiarito dal collegio arbitrale, però,
i due contratti prodotti in giudizio ovvero lo schema di convenzione del
28.03.2000 e la convenzione del 5.07.2001 hanno contenuto identico;
in particolare, ciascun atto, nei rispettivi articoli 20 e 19, regola la clausola compromissoria negli stessi termini. Del tutto correttamente, quindi, il collegio arbitrale, per confutare analoga doglianza del affermava Pt_1 che le due convenzioni del 2000 e del 2001 sono “del tutto analoghe nel
11 loro contenuto precettivo e dispositivo” e che la clausola compromissoria in esse contenuta era la medesima.
L'eccezione del sulla inefficacia/inesistenza della clausola Pt_1 compromissoria invocata dalla appaltatrice con riguardo al (solo) contratto del 2000 non trova riscontro, pertanto, in quanto nell'atto CP_3 introduttivo del giudizio arbitrale rappresentava, inequivocabilmente, di volersi avvalere della clausola compromissoria relativa al rapporto di appalto della pubblica illuminazione comunale tra il
[...]
e (e successive subentranti), senza poter generare Parte_1 CP_4 dubbi sul punto.
6.c) Non può condividersi nemmeno la censura sull'erronea disapplicazione della norma invocata dal nel giudizio arbitrale Pt_1 ovvero l'art. 4 (“Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea”), co. 32, del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, a fronte di una declaratoria di incostituzionalità, ipotizzando il la perdurante Pt_1 vigenza di detta norma trattandosi di rapporti esauriti e di diritti quesiti.
Nel caso di specie, l'applicazione della norma è stata disattesa dal collegio arbitrale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del
17.07.2012 che l'ha espunta dall'ordinamento giuridico. Precisamente, la decisione del Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 in quanto tale disposizione viola il divieto desumibile dall'art. 75 della Costituzione di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare con il referendum del 12-13 giugno 2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112/2008). Giova rammentare che le decisioni con le quali una legge viene dichiarata in contrasto con la Costituzione producono non solo effetti erga omnes
(art. 136 Cost;
art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87), ma anche ex tunc, con efficacia retroattiva che si esplica anche ai rapporti pendenti, cioè suscettibili di essere azionati in un giudizio, ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso di specie. L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai soli rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
6.d) Maggiore approfondimento merita la quarta doglianza, in ordine alla quale la Corte ritiene di ripercorrere l'iter logico seguito dagli arbitri, pur ritenendo che l'analisi complessiva e non parcellizzata della motivazione del lodo consenta di comprenderne appieno le ragioni e di condividerle.
12 Come già esposto, l'appaltatrice introduceva il giudizio arbitrale contestando il mancato pagamento da parte del di 6 fatture per Pt_1 complessivi euro 1.055.197,75, emesse da tra novembre 2011 CP_3
e marzo 2012 e aventi ad oggetto adeguamenti del canone concordato oltre che spese sostenute dalla appaltatrice per la manutenzione e realizzazione di impianti della illuminazione comunale. A tale ultimo riguardo, la fattura avente n. 4112730026 del 31.3.2012, di maggiore importo (euro 857. 513,6), riguardava “lavori iniziali di adeguamento” ed è quella sulla quale si focalizzano, per lo più, le critiche del Comune.
Precisamente, nella prima memoria difensiva del giudizio arbitrale, il riconoscendo, in parte, il proprio debito a favore Pt_1 dell'appaltatrice nella misura di euro 218.771,09, per il residuo importo ne contestava la debenza, concentrandosi, nelle successive memorie, su due profili, rappresentati: da importi relativi a servizi e opere asseritamente
“mai eseguiti in concreto dalla appaltatrice”; da importi relativi a lavori asseritamente eseguiti “fuori convenzione o extra-contratto” ovvero privi della documentazione contabile e progettuale (cfr. tabelle alle pagg. 16 e
17 della memoria del del 2.5.2016). Pt_1
Per verificare tali criticità lamentate dal il collegio arbitrale dava Pt_1 incarico al CTU ing. il cui operato, apprezzato in buona parte anche Per_6 dalla difesa del (cfr. memorie conclusive pag. 6 e memorie di Pt_1 replica pag. 5 del giudizio arbitrale), è stato ritenuto dagli arbitri immune da vizi, logico e ben documentato, conclusioni che questa Corte conferma. Nell'espletare il suo incarico, l'ing. redigeva due diversi prospetti in Per_6 ordine alle problematiche segnalate dal e il collegio arbitrale, nel Pt_1 lodo, aderiva alle conclusioni del perito in ordine al secondo prospetto (n.
2), che teneva conto anche dei documenti prodotti dal nel febbraio Pt_1
2017. Tale decisione del collegio -che implicitamente rigettava l'eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte del sollevata dall'appaltatrice che ne aveva chiesto lo stralcio- non è Pt_1 stata oggetto di gravame da parte di e, quindi, va ritenuta Controparte_2 incontrovertibile.
Con specifico riguardo alla prima delle voci sui cui si focalizzavano le doglianze del come detto, relativa ai lavori asseritamente “mai Pt_1 eseguiti” dalla appaltatrice, il quantificava gli importi a tale titolo Pt_1 non dovuti alla in euro 345.094,65 (cfr. tabella a pag. Controparte_2
16 della memoria del 2.5.2016); si tratterebbe della installazione di oltre un centinaio di pali con relativi punti luce, distribuiti su otto strade nel territorio di a grande percorrenza, interventi fatturati dalla Parte_1 appaltatrice e qui in contestazione. Sulla scorta di quanto ritenuto dal CTU nel prospetto n. 2, la portata effettiva degli interventi sull'illuminazione comunale realizzati dalla appaltatrice era largamente ridimensionata. Ciò in quanto, pur risultando la presenza di impianti di illuminazione nelle strade oggetto degli
13 interventi (v. il sopralluogo effettuato il 20.01.2017 dal CTU e dai CTP, richiamato nella relazione CTU che, sul punto, rappresentava che gli impianti d'illuminazione pubblica risultavano “ di recente realizzazione, conformi alle vigenti normative e disposizione di legge e in buono stato di manutenzione”, come da documentazione fotografica allegata), il Pt_1 nel corso della consulenza, documentava che una parte dei pali/punti luce era stata realizzata, in concreto, da soggetti diversi dall'appaltatrice (come la società , specie con riguardo all'illuminazione di Controparte_6 parte di Viale S. IL. Precisamente, messe a raffronto la documentazione prodotta dall'appaltatrice e quella depositata dal il 13.2.2017, Pt_1 l'ing. concludeva affermando che gli interventi sugli impianti di Per_6 illuminazione di via Gramsci, di Largo Don Minzoni, di via IV Novembre
e di una parte di Viale S. IL, pur essendo stati fatturati da CP_3 erano stati eseguiti da altre imprese.
Il CTU confermava, invece, l'effettiva realizzazione da parte della appaltatrice degli impianti di illuminazione delle strade di via Roma, via
IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi, via Senni e, per un tratto, di Viale S. IL, stante la documentazione prodotta da Controparte_2
Si ribadisce, sul punto, la correttezza delle conclusioni del CTU -condivise dal collegio arbitrale- relativamente alla ipotesi “n. 2)” della consulenza tecnica che, come chiarito, aveva incluso nella verifica l'esame dei documenti prodotti dal solo nel febbraio 2017. Il CTU limitava le Pt_1 pretese dell'appaltatrice ai soli interventi al sistema di illuminazione citati, quantificandone i costi nella misura complessiva di euro 64.839,78, con detrazione dall'importo originariamente preteso da di Controparte_2 complessivi euro 280.254,86 (importo calcolato sommando i costi degli interventi fatturati da ma risultati realizzati da altre Controparte_2 ditte).
Quindi, le contestazioni del che chiedeva di defalcare da quanto Pt_1 preteso dall'appaltatrice la somma di euro 345.094, 64 (cfr. osservazioni del CTP del erano, in gran parte, apprezzate dal CTU. Per la Pt_1 parte residua degli interventi il cui costo, invece, era confermato come a carico del (l'importo di euro 64.839,78, riconosciuto dall'Ing. Pt_1
a favore della appaltatrice), questa Corte rimarca come Per_6 ha comprovato (sul piano progettuale e, per buona parte Controparte_2 degli interventi, anche con la documentazione esecutiva) di avere effettivamente realizzato gli impianti di illuminazione di via Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi via Senni e, per un tratto, di Viale S. IL (cfr. CTU pag. 27 e ss.), opere che, come preme evidenziare, rientrano nell'oggetto dell'appalto (cfr. schema di convenzione del 2000 e convenzione del 2001). In aggiunta, il non ha dimostrato né di Pt_1 averli appaltati a terzi, né la loro mancata realizzazione, in quanto all'esito di sopralluogo i consulenti potevano riscontrare la presenza di impianti di
14 illuminazione compatibili con il periodo di realizzazione indicato dalla appaltatrice.
Quanto alla doglianza dell'Ente locale sulla mancata specificazione, da parte degli arbitri, dei documenti depositati dal e di quelli scartati, Pt_1 si rileva che il Giudice è libero, al di là dei vincoli derivanti da prove legali, di apprezzare, di valutare e di scegliere le fonti probatorie del suo convincimento, da lui reputate più attendibili e quindi decisive, non essendo tenuto a confutare in modo espresso ed analitico ogni altra prova ritenuta non attendibile od altre deduzioni istruttorie eventualmente non accolte, potendosi limitare -come avvenuto nel caso di specie- ad indicare nella motivazione le sole prove da lui apprezzate come decisive e dotate di piena autosufficienza decisoria, sì da far comunque ritenere o supporre che egli, per implicito, abbia necessariamente disatteso tutte le altre, in quanto superflue o, meglio ancora, logicamente incompatibili con la ratio decidendi in concreto adottata (Cass. sentenze n. 3525/2015). Peraltro, la mera lettura della (copiosa) documentazione agli atti fa emergere che una parte delle produzioni del è priva di interesse in quanto attinente Pt_1
a lavori al sistema di illuminazione comunale estranei a quelli interessati dalle fatture.
Per altro profilo, è emersa la piena consapevolezza del degli Pt_1 interventi effettuati dalla appaltatrice (cfr. le comunicazioni del Pt_1 con la richiesta degli interventi al sistema di illuminazione, come ad esempio la nota prot.1174 del 3.1.2003 del per gli Parte_1 interventi a via Roma;
le relazioni tecniche, i preventivi di spesa, le norme tecniche Uni, la documentazione tecnica, il calcolo elettrico e fotometrico degli impianti forniti dall'appaltatrice all'Ente locale;
per alcuni degli interventi sono stati prodotti anche i nulla osta del e i verbali di Pt_1 collaudo, come per i lavori a via IV Novembre). Al riguardo, si richiamano i documenti da 24 a 82 prodotti nel giudizio arbitrale da Controparte_2 (e richiamati da quest'ultima nella memoria del 28.11.2016), senza che possa condividersi la censura di parte appellante “sul difetto di contraddittorio tra le parti in ordine alla realizzazione dei lavori di illuminazione” e in ordine “alla impossibilità del di verificare la Pt_1 correttezza della documentazione prodotta”. A ulteriore conferma della correttezza della decisione arbitrale, non può sottacersi che il tempo decorso dalla realizzazione delle opere in questione (circa dieci anni prima l'introduzione del giudizio arbitrale) rende contrario a buona fede il comportamento del (come affermato già Pt_1 dagli arbitri, a pag. 30 e ss. del lodo) che, per sottrarsi all'obbligo di pagamento, richiama genericamente la necessità di ulteriore documentazione a riprova della effettiva realizzazione al sistema di illuminazione comunale degli interventi nelle strade indicate (interventi, peraltro, già largamente ridimensionati dal CTU); richiesta che non risulta fondata nelle previsioni contrattuali delle due convenzioni del 2000 e del
15 2001 che prevedevano, piuttosto, il mandato del per 25 anni (cfr. Pt_1 art. 4 dello schema di convenzione, il cui contenuto è trasfuso nella convenzione del 2001), alla appaltatrice affinchè provvedesse, in esclusiva (art. 3 dello schema di convenzione), all' “l'esercizio e (al)la manutenzione ordinaria degli impianti;
2. (al)la manutenzione straordinaria degli impianti;
3. (al)l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove disposizioni di legge;
4. (al)la trasformazione degli impianti;
5.
(al)la progettazione degli interventi;
6. (al)la realizzazione di nuovi impianti” (cfr. art. 2 schema di convenzione e Allegato C dove sono specificati gli interventi a carico della concessionaria, sul piano tecnico). Pertanto, stante l'accertata realizzazione di una parte degli interventi fatturati (la appaltatrice produceva, per gli interventi di via Roma, via IV Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi, via Senni e, per un tratto, di Viale S. IL, dettagliata documentazione progettuale arricchita, per alcuni interventi, da quella esecutiva), su richiesta del , Parte_1 in modo conforme all'oggetto dell'appalto sottoscritto dalle parti, era onere del dimostrare di essersi rivolto ad altri operatori Pt_1 economici, pur in pendenza del rapporto negoziale, per affidare la gestione del sistema di illuminazione di alcune strade comunali;
onere soddisfatto dal solo per il sistema di illuminazione delle vie Roma, via IV Pt_1 Novembre traversa, via S. Francesco d'Assisi via Senni e, per un tratto, di Viale S. IL, risultato realizzato da imprese diverse dall'appaltatrice.
D'altro canto, a riscontro della mancanza di riscontri documentali forniti dal per negare il diritto di credito dell'appaltatore anche per Pt_1 l'importo di euro 64.839,78 (così ridimensionata l'originaria pretesa dell'appaltatrice), la Corte segnala che l'odierna appellante chiedeva al collegio arbitrale (con le memorie del 2.5.2016) un'ulteriore consulenza, di natura contabile, per accertare e quantificare le residue somme dovute alla appaltatrice e, contestualmente, richiedeva il censimento di tutti gli impianti di illuminazione comunale: istanze correttamente rigettate dagli arbitri, stante la loro evidente natura esplorativa.
Passando al secondo profilo critico evocato dal inerente ai lavori Pt_1 extra contratto, la relazione peritale finalizzata a verificarne la
“consistenza” e l'“esatta esecuzione” -proprio per dare risposta alle contestazioni sollevate dal ppurava, in gran parte, la fondatezza Pt_1 delle contestazioni dell'Ente locale, escludendo dagli addebiti in fattura la realizzazione della illuminazione dell' per euro 101.854, Parte_3
70 (CTU del 7.3.2017 pag. 35), importo che, quindi, risulta anch'esso detratto dall'importo richiesto dalla appaltatrice.
Il lodo riportava l'esito della verifica del CTU condividendolo anche in parte qua (cfr. lodo arbitrale pag. 30), valorizzando la documentazione prodotta dal Anche in tal caso, si rimarca che le conclusioni del Pt_1
CTU erano in massima parte convergenti con quelle del il quale Pt_1 ultimo aveva individuato un importo di lavori extracontratto di poco
16 superiore (circa euro 108.000,00) a quello stimato dal CTU, come riportato nella tabella a pag. 35 della relazione peritale. Sulla scorta di quanto appena esposto, in assenza di prova da parte del sull'esistenza di Pt_1 lavori conteggiati nelle fatture ma extra contratto e/oprivi di documentazione per l'importo di euro 7000,00 (somma data dalla differenza tra l'importo di lavori extra contratto già conteggiato dagli arbitri e la richiesta del , quanto statuito dagli arbitri va Pt_1 confermato.
Del tutto priva di rilievo, infine, la censura sul mancato riconoscimento, nel lodo arbitrale, della somma di euro 391.370,54 (riportata nel lodo a pag. 31) a favore del Pt_1
Come già riportato, gli arbitri rigettavano la domanda riconvenzionale avanzata dal e volta a far accertare un controcredito dell'Ente Pt_1 locale, rilevando il collegio arbitrale l'estrema genericità di detta richiesta e l'assenza di documenti a riscontro. Sul punto, la Corte ritiene di dover chiarire (stante l'assenza di una chiara esposizione nell'impugnativa, che si presenta ambigua sul punto), richiamata la memoria del prodotta nel giudizio arbitrale e datata Pt_1
2.5.2016 (a pag. 12), che il preteso controcredito vantato dal in Pt_1 gran parte, si fonda proprio sui lavori fatturati ma “non eseguiti” (già riconosciuti dal collegio arbitrale, in adesione alla quantificazione del
CTU, per l'importo già citato di euro 280.000, a fronte della richiesta del di detrarre euro 345.094, 65 a tale titolo); anche in ordine al Pt_1
“controcredito” vantato dal per i lavori di illuminazione Pt_1 dell'Abbazia di san IL (per euro 103. 291,38: cfr, memorie del Comune del 2.5.2016), questa Corte rileva che detta voce, in buona parte, è stata già inclusa tra i lavori “non eseguiti” in quanto effettuati da soggetti diversi dall'appaltatrice (venendo così scomputato, nel lodo, il relativo importo dalle somme fatturate da . Per il resto (circa euro 220.000,00), CP_3 il controcredito vantato dal riguardava: presunti esborsi Iva, da Pt_1 recuperare su “fatture emesse ma l'Ente locale non forniva, CP_3 in merito, alcuna ulteriore specificazione (non erano indicati nemmeno i dati indentificativi delle fatture), dovendosi rigettare la richiesta anche in questa sede;
le altre voci oggetto del vantato diritto di credito del Pt_1 nei confronti dell'appaltatrice riguardavano la mancata sostituzione di punti luce e installazione di 36 regolatori di flusso, richieste anche esse non accoglibili per genericità.
In sostanza, il vantato diritto di credito del risulta già riconosciuto Pt_1 in misura significativa, a titolo di lavori non eseguiti ed extracontratto, risultando detratto il relativo importo dalla pretesa originariamente azionata dalla appaltatrice, mentre, per il resto, la relativa domanda del va rigettata per difetto di allegazione e produzioni a sostegno Pt_1 della sua asserita sussistenza.
17 In ogni caso, l'importo citato nell'impugnativa di euro 391.370,54 è erroneamente quantificato in quanto, stando a quanto rilevato nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale (che non risulta oggetto di critiche), va conteggiato il diverso importo di euro 384.370,54 quale valore complessivo dei lavori non eseguiti e di quelli extracontratto. In conclusione, l'appaltatrice ha prodotto un corredo probatorio adeguato, consentendo di ritenere provata l'effettiva realizzazione, per il ridotto importo di euro 663. 827,21, di una parte degli interventi di illuminazione fatturati, i cui costi, insieme alle pretese relative all'adeguamento del canone (non contestate dal , giustificano il diritto di credito di Pt_1
(oggi indicato nel lodo. A fronte della Controparte_2 CP_1 progettazione fornita in giudizio dalla appaltatrice relativamente agli impianti di illuminazione fatturati e realizzati e nelle citate strade comunali, in modo del tutto conforme alle previsioni dell'appalto sottoscritto dalle parti, l'Ente locale non può sollevare, dopo molti anni dalla realizzazione degli interventi (che risalgono agli inizi degli anni
2000), censure volte, genericamente, a negare la completezza della documentazione a corredo degli interventi effettuati dall'appaltatore, peraltro, senza muovere alcuna contestazione sulla realizzazione delle opere a regola d'arte. Eventualità quest'ultima che, in ogni caso, è da escludere in quanto il CTU e i CTP hanno verificato, con apposito sopralluogo, l'esistenza di impianti adeguati nelle strade interessate dai lavori fatturati da (all'esito del sopralluogo effettuato Controparte_2 il 20.01.2017 dal CTU e dai CTP, il CTU concludeva ritenendo che gli impianti d'illuminazione pubblica risultavano “conformi alle vigenti normative e disposizione di legge e in buono stato di manutenzione”, come da documentazione fotografica allegata).
Pertanto, l'appaltatore ha dato prova idonea sul proprio corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto (e alle regole dell'arte), con conferma anche in questa sede giudiziale del diritto di credito dell'odierna appellata nei limiti della quantificazione degli arbitri. CP_1
7. La Corte ritiene di rigettare la domanda della resistente di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della complessità della vicenda, tale da escludere una condotta del Comune oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sent. n. 3830 del 15/2/2021).
8. Per le spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante, in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 520.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
18 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'impugnativa proposta dal , nei confronti Parte_1 della (già , CP_1 Controparte_2 avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 5.12.2017. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore della parte appellata in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 6.2.2025
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
19