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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10136/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
INGUSCIO ANNA COSIMA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha fatto presente che in data 25.11.22 ha presentato domanda per la fruizione della indennità di accompagnamento. A seguito di visita in sede amministrativa non veniva riconosciuto il relativo beneficio. Da ciò conseguiva la presentazione del ricorso per atpo n. 7541/2023 rg. Anche all'esito di tale fase non veniva riconosciuto lo stato sanitario rilevante. E' stata quindi presentata la corrente opposizione.
nel costituirsi, ha rilevato la correttezza del proprio operato. CP_1
Si ritiene che il ricorso non possa essere accolto e che non vi sia altresì necessità di disporre una nuova consulenza.
1 In tal senso le argomentazioni in ricorso così si compendiano:
Si ritiene che tale argomentare si sostanzi in un mero dissenso diagnostico come tale inidoneo a determinare una rivalutazione degli elementi già presenti in atti (ossia la ctu del precedente procedimento sommario).
In quella fase - pp.gg. 6,7,8 dell'elaborato – viene analizzata la situazione clinica del ricorrente e motivata l'assenza dei requisiti per l'ottenimento della prestazione.
Le stesse note del 7.4.25 si limitano a un dissenso diagnostico.
Da ciò discende il rigetto del ricorso con conseguente conferma delle statuizioni sanitarie di cui alla ctu depositata nel procedimento per atpo n. 7541/2023 rg.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10136/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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