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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A
nel procedimento iscritto al n. 175/2025 R.G. e vertente
TRA
, CF: nato Messina il 11/05/1966, residente in Parte_1 C.F._1
Messina (ME) Via Circuito n. 125, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Quinci giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – ex art. CP_1
417bis c.p.c. - dai funzionari , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 in attuazione dell'art.10
[...] Controparte_6
comma 6 L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026; 2010/4800/000027;
CP_ 2023/4800/0000023 e 2023/4800/0000037 emessi dal Direttore della Sede di Messina.
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 14/01/2025 Parte_1 chiedeva l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici previsti di cui all'art. 80, comma III, legge 23/12/2000, n. 388 ai fini della concessione dei benefici pensionistici a decorrere dalla domanda amministrativa del 19/05/2024.
1 L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 03/03/2025, eccepiva CP_1
in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti per essere il ricorrente un dipendente pubblico e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda per assenza del requisito sanitario.
/////////////
Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sollevata dall'Istituto previdenziale, e comunque rilevabile ex officio, alla quale ha peraltro aderito parte ricorrente.
Essa è fondata. Invero, l'art. 80 della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000,
n. 388) stabilisce, al comma 4, che a decorrere dal 2002 “agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Può dirsi ormai appurato che “la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del
"quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti” (Cass civ., Sez. Un., Sentenza n.12903 del 13/05/2021).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, essendo il ricorrente un pubblico dipendente, la domanda dallo stesso formulata è devoluta alla giurisdizione della
Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (v., in esatti termini, Cass. Sez. Un. 18573/2016, n.
26935/2014). Del resto la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di
2 merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (v. Cass. Sez. Un. n. 5329/1993), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità del ricorrente con la stessa pienezza del giudice ordinario.
Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa alla Corte della
Conti innanzi alla quale andrà riassunta nel termine di legge.
Le ragioni della decisione e il comportamento processuale del ricorrente giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art.445-bis comma 1 c.p.c. depositato in data 14/01/2025 nei confronti dell' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti;
- rimette la causa dinanzi alla Corte dei Conti dinnanzi alla quale il ricorso andrà riassunto nel termine di legge;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Messina, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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