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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 9.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2635/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Fusinato n. 12. difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini (RN), Via Cufra n.
4/A, PEC Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 11.10.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 13.09.2024, notificatogli in data 2.10.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Persona_1 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6026/2014 mod. 21 – R.G.T. 5204/2018 e di aver proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta. In relazione al suddetto procedimento, pagina 1 di 6 l'Avv. ha rappresentato di avere ricevuto ed esaminato la pec di notifica dell'avviso di conclusione delle Pt_1 indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., di avere visionato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del
P.M. e di avere predisposto memoria difensiva, eccependo la nullità degli atti di parte inquirente. Più nel dettaglio il ricorrente ha esposto che gli inquirenti hanno formulato richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e alla successiva udienza del 6.07.2017, il GIP, Dott.ssa Sonia Pasini, ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dall'Avv. e ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., disponendo la Pt_1 trasmissione degli atti al PM. Ha proseguito il ricorrente evidenziando che all'udienza dell'8.11.2021 ha eccepito la nullità di tutti gli atti notificati al proprio assistito in quanto non tradotti in una lingua a lui comprensibile;
in tale circostanza, nonostante il Tribunale abbia rigettato tale eccezione, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato e ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale il Giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere. L'Avv. ha affermato di avere depositato l'istanza di Pt_1 liquidazione dei compensi dopo avere effettuato innumerevoli ricerche nei confronti del sig. il quale, Per_1 dapprima, è risultato essere irreperibile e, in un secondo momento, deceduto.
Parte ricorrente, quindi, in primo luogo, ha lamentato che il Tribunale adito, nell'accogliere parzialmente l'istanza, ha ridotto notevolmente il quantum dovuto, e, in secondo luogo, in merito al provvedimento impugnato ha osservato che:
- non ha indicato i valori base successivamente ridotti ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014;
- non ha motivato le ragioni di tale riduzione;
- la conclusione del procedimento con sentenza di prescrizione non incide sull'attività posta in essere dall'Avv. Pt_1
- non ha indicato le ragioni per le quali sia stata ridotto il quantum dovuto in relazione alla fase di studio e a quella introduttiva;
- l'importo complessivo, applicando i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e di discussione, ammonterebbe a euro 1.229,00, cui dovrebbero essere aggiunte le somme dovute per le attività svolte dinnanzi al GIP/GUP, importi non valutati e non liquidati dal Giudice penale;
- l'importo liquidato risulta, comunque, inferiore ai valori minimi e inadeguato all'importanza dell'incarico e al decoro della professione;
- è illegittima l'ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 in quanto la parte rappresentata non è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- ha omesso la liquidazione di euro 9,43 sostenuti da parte ricorrente per l'invio con raccomandata di comunicazione rivolta al sig. Per_1
L'Avv. ha concluso affermando che l'importo corretto da liquidare in suo favore ammonta a euro Pt_1
2.458,00 (con la sola omissione della somma richiesta in merito alla fase istruttoria e/o dibattimentale), oltre spese generali, IVA e cpa, ovvero la diversa somma ritenuta secondo giustizia, nonché euro 9,43 per spese pagina 2 di 6 postali.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, su istanza del ricorrente, ha Controparte_1 trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto il Giudice al quale è stata presentata la relativa istanza non ha indicato i valori base del compenso riconosciuto in suo favore, poi ridotti ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014; non ha motivato le ragioni della riduzione ex art. 12, comma 1, DM 55/2014; ha illegittimamente applicato la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis
DPR 115/2002; non ha indicato gli importi dovuti per l'attività svolta dinanzi al GIP/GUP.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame ritiene il presente Tribunale che, in contrasto con quanto argomentato dal ricorrente, pagina 3 di 6 ricorrano i presupposti per applicare la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014. L'Avv. infatti, Pt_1 ha prestato la propria attività professionale in un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata.
Infatti, si è trattato di un procedimento con un unico capo di imputazione relativo ad un fatto di gravità modesta, ovverosia l'omessa comunicazione, nell'ambito di una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “di una variazione rilevante del reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno 2010 pari ad €
13.385,00 e, nell'anno 2011 pari ad € 14.295,00, entro la definizione del procedimento” di cui all'art. 95 (in relazione all'art. 79) del D.P.R. 115/2002. Quindi, appare evidente che la riduzione operata dal Giudice penale sia congrua rispetto alla semplicità del caso, assai povero di spunti difensivi sia in fatto sia in diritto.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la riduzione dei valori medi ex art. 12, comma
1, del D.M 55/2014 è stata motivata dal Dott. in quanto è stata spuntata la casella del modello di Per_2 decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui si afferma che “nel caso in esame si debba procedere alla riduzione ex art. 12, comma 1, DM cit. in misura non superiore al
50% dei valori medi tabellari trattandosi di procedimento definito con sentenza di prescrizione”. Tale soluzione, la quale rientra comunque nel limite di legge di cui all'art. 12, comma 1, del D.M 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, si giustifica alla luce dell'esigua attività prestata dal difensore in un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con riferimento alla contestazione relativa all'inadeguatezza dell'importo in quanto inferiore ai minimi liquidabili e, qualificato come lesivo della dignità della categoria degli avvocati, se ne evidenzia la infondatezza poiché la somma liquidata dal Dott. risulta essere conforme ai valori minimi Per_2 tabellarmente previsti, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022. Infatti, in ossequio a quanto previsto dalle suddette tabelle, sono stati liquidati complessivi euro 1.230,00 in favore dell'Avv. di cui: Pt_1
- euro 237,00 per la fase di studio;
- euro 284,00 per la fase introduttiva;
- nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta;
- euro 709,00 per la fase decisoria.
Ciò posto, occorre evidenziare, in primo luogo che è pacifico, in quanto non contestato dall'Avv. Pt_1 che nulla è dovuto in ordine ai compensi relativi alla fase istruttoria. In secondo luogo, si rileva che l'importo totale di euro 1.230,00 è stato poi ulteriormente e correttamente ridotto di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, riconoscendo all'Avv. euro 820,00. Al riguardo giova sottolineare che, diversamente Pt_1 da quanto eccepito dal ricorrente, tale riduzione trova applicazione genericamente in relazione agli “importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato”. Ne consegue che è priva di fondamento l'eccezione sollevata dal ricorrente in quanto la disposizione normativa in esame non postula quale presupposto per l'applicazione della suddetta riduzione l'ammissione della parte pagina 4 di 6 al patrocinio a spese dello Stato.
Da ultimo, parte ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dinanzi al GIP/GUP. L'Avv. infatti, ha argomentato di aver prestato la propria attività anche nel Pt_1 corso delle indagini preliminari, studiando l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed eccependone la nullità in quanto redatto in lingua italiana e non in lingua cinese, il che ha reso il contenuto non comprensibile all'assistito.
Con riferimento a detto profilo si evidenzia che sul piano normativo, l'art. 83 D.M. 115/2002 prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Ciascuna fase, quindi, costituisce oggetto di autonoma liquidazione sulla base di quelli che sono i parametri individuati dalle tabelle forensi. Nel caso in esame, pertanto, l'Avv. avrebbe dovuto formulare una separata istanza per l'attività espletata nella Pt_1 fase relativa alle indagini preliminari, essendo questa suscettibile di autonoma liquidazione.
Fondata, invece, è l'eccezione sollevata da parte ricorrente con la quale ha lamentato l'omessa liquidazione della somma di euro 9,43, sostenuti per l'invio di lettera raccomandata al sig. Infatti, Per_1 dalla documentazione prodotta in giudizio, l'Avv. ha provato di avere effettivamente sostenuto tale Pt_1 spesa la quale, tuttavia, non risulta essere stata liquidata con il decreto impugnato.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui il Dott. non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma dovuta per Per_2 Pt_1 le spese postali sostenute (euro 9,43). Pertanto, tale ultimo importo deve essere corrisposto in aggiunta a quanto già riconosciuto con il decreto impugnato a favore di parte ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione (omessa liquidazione delle spese postali) e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1 pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 13.09.2024, depositato in data 17.09.2024, nella parte in cui non ha liquidato in favore del ricorrente le spese postali sostenute nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6026/2014 mod. 21 – R.G.T.
5204/2018 e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di euro 9,43;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi. pagina 5 di 6 Rimini, 15 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 9.04.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2635/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Fusinato n. 12. difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini (RN), Via Cufra n.
4/A, PEC Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 9 aprile 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 11.10.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 13.09.2024, notificatogli in data 2.10.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Persona_1 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6026/2014 mod. 21 – R.G.T. 5204/2018 e di aver proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta. In relazione al suddetto procedimento, pagina 1 di 6 l'Avv. ha rappresentato di avere ricevuto ed esaminato la pec di notifica dell'avviso di conclusione delle Pt_1 indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., di avere visionato gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del
P.M. e di avere predisposto memoria difensiva, eccependo la nullità degli atti di parte inquirente. Più nel dettaglio il ricorrente ha esposto che gli inquirenti hanno formulato richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e alla successiva udienza del 6.07.2017, il GIP, Dott.ssa Sonia Pasini, ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dall'Avv. e ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., disponendo la Pt_1 trasmissione degli atti al PM. Ha proseguito il ricorrente evidenziando che all'udienza dell'8.11.2021 ha eccepito la nullità di tutti gli atti notificati al proprio assistito in quanto non tradotti in una lingua a lui comprensibile;
in tale circostanza, nonostante il Tribunale abbia rigettato tale eccezione, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato e ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale il Giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere. L'Avv. ha affermato di avere depositato l'istanza di Pt_1 liquidazione dei compensi dopo avere effettuato innumerevoli ricerche nei confronti del sig. il quale, Per_1 dapprima, è risultato essere irreperibile e, in un secondo momento, deceduto.
Parte ricorrente, quindi, in primo luogo, ha lamentato che il Tribunale adito, nell'accogliere parzialmente l'istanza, ha ridotto notevolmente il quantum dovuto, e, in secondo luogo, in merito al provvedimento impugnato ha osservato che:
- non ha indicato i valori base successivamente ridotti ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014;
- non ha motivato le ragioni di tale riduzione;
- la conclusione del procedimento con sentenza di prescrizione non incide sull'attività posta in essere dall'Avv. Pt_1
- non ha indicato le ragioni per le quali sia stata ridotto il quantum dovuto in relazione alla fase di studio e a quella introduttiva;
- l'importo complessivo, applicando i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e di discussione, ammonterebbe a euro 1.229,00, cui dovrebbero essere aggiunte le somme dovute per le attività svolte dinnanzi al GIP/GUP, importi non valutati e non liquidati dal Giudice penale;
- l'importo liquidato risulta, comunque, inferiore ai valori minimi e inadeguato all'importanza dell'incarico e al decoro della professione;
- è illegittima l'ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 in quanto la parte rappresentata non è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- ha omesso la liquidazione di euro 9,43 sostenuti da parte ricorrente per l'invio con raccomandata di comunicazione rivolta al sig. Per_1
L'Avv. ha concluso affermando che l'importo corretto da liquidare in suo favore ammonta a euro Pt_1
2.458,00 (con la sola omissione della somma richiesta in merito alla fase istruttoria e/o dibattimentale), oltre spese generali, IVA e cpa, ovvero la diversa somma ritenuta secondo giustizia, nonché euro 9,43 per spese pagina 2 di 6 postali.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, su istanza del ricorrente, ha Controparte_1 trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto il Giudice al quale è stata presentata la relativa istanza non ha indicato i valori base del compenso riconosciuto in suo favore, poi ridotti ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014; non ha motivato le ragioni della riduzione ex art. 12, comma 1, DM 55/2014; ha illegittimamente applicato la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis
DPR 115/2002; non ha indicato gli importi dovuti per l'attività svolta dinanzi al GIP/GUP.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame ritiene il presente Tribunale che, in contrasto con quanto argomentato dal ricorrente, pagina 3 di 6 ricorrano i presupposti per applicare la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014. L'Avv. infatti, Pt_1 ha prestato la propria attività professionale in un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata.
Infatti, si è trattato di un procedimento con un unico capo di imputazione relativo ad un fatto di gravità modesta, ovverosia l'omessa comunicazione, nell'ambito di una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “di una variazione rilevante del reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno 2010 pari ad €
13.385,00 e, nell'anno 2011 pari ad € 14.295,00, entro la definizione del procedimento” di cui all'art. 95 (in relazione all'art. 79) del D.P.R. 115/2002. Quindi, appare evidente che la riduzione operata dal Giudice penale sia congrua rispetto alla semplicità del caso, assai povero di spunti difensivi sia in fatto sia in diritto.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la riduzione dei valori medi ex art. 12, comma
1, del D.M 55/2014 è stata motivata dal Dott. in quanto è stata spuntata la casella del modello di Per_2 decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui si afferma che “nel caso in esame si debba procedere alla riduzione ex art. 12, comma 1, DM cit. in misura non superiore al
50% dei valori medi tabellari trattandosi di procedimento definito con sentenza di prescrizione”. Tale soluzione, la quale rientra comunque nel limite di legge di cui all'art. 12, comma 1, del D.M 55/2014, così come aggiornato al
D.M. 147/2022, si giustifica alla luce dell'esigua attività prestata dal difensore in un procedimento che si è caratterizzato per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con riferimento alla contestazione relativa all'inadeguatezza dell'importo in quanto inferiore ai minimi liquidabili e, qualificato come lesivo della dignità della categoria degli avvocati, se ne evidenzia la infondatezza poiché la somma liquidata dal Dott. risulta essere conforme ai valori minimi Per_2 tabellarmente previsti, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022. Infatti, in ossequio a quanto previsto dalle suddette tabelle, sono stati liquidati complessivi euro 1.230,00 in favore dell'Avv. di cui: Pt_1
- euro 237,00 per la fase di studio;
- euro 284,00 per la fase introduttiva;
- nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta;
- euro 709,00 per la fase decisoria.
Ciò posto, occorre evidenziare, in primo luogo che è pacifico, in quanto non contestato dall'Avv. Pt_1 che nulla è dovuto in ordine ai compensi relativi alla fase istruttoria. In secondo luogo, si rileva che l'importo totale di euro 1.230,00 è stato poi ulteriormente e correttamente ridotto di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, riconoscendo all'Avv. euro 820,00. Al riguardo giova sottolineare che, diversamente Pt_1 da quanto eccepito dal ricorrente, tale riduzione trova applicazione genericamente in relazione agli “importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato”. Ne consegue che è priva di fondamento l'eccezione sollevata dal ricorrente in quanto la disposizione normativa in esame non postula quale presupposto per l'applicazione della suddetta riduzione l'ammissione della parte pagina 4 di 6 al patrocinio a spese dello Stato.
Da ultimo, parte ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dinanzi al GIP/GUP. L'Avv. infatti, ha argomentato di aver prestato la propria attività anche nel Pt_1 corso delle indagini preliminari, studiando l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed eccependone la nullità in quanto redatto in lingua italiana e non in lingua cinese, il che ha reso il contenuto non comprensibile all'assistito.
Con riferimento a detto profilo si evidenzia che sul piano normativo, l'art. 83 D.M. 115/2002 prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Ciascuna fase, quindi, costituisce oggetto di autonoma liquidazione sulla base di quelli che sono i parametri individuati dalle tabelle forensi. Nel caso in esame, pertanto, l'Avv. avrebbe dovuto formulare una separata istanza per l'attività espletata nella Pt_1 fase relativa alle indagini preliminari, essendo questa suscettibile di autonoma liquidazione.
Fondata, invece, è l'eccezione sollevata da parte ricorrente con la quale ha lamentato l'omessa liquidazione della somma di euro 9,43, sostenuti per l'invio di lettera raccomandata al sig. Infatti, Per_1 dalla documentazione prodotta in giudizio, l'Avv. ha provato di avere effettivamente sostenuto tale Pt_1 spesa la quale, tuttavia, non risulta essere stata liquidata con il decreto impugnato.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui il Dott. non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma dovuta per Per_2 Pt_1 le spese postali sostenute (euro 9,43). Pertanto, tale ultimo importo deve essere corrisposto in aggiunta a quanto già riconosciuto con il decreto impugnato a favore di parte ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione (omessa liquidazione delle spese postali) e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1 pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 13.09.2024, depositato in data 17.09.2024, nella parte in cui non ha liquidato in favore del ricorrente le spese postali sostenute nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 6026/2014 mod. 21 – R.G.T.
5204/2018 e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di euro 9,43;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi. pagina 5 di 6 Rimini, 15 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
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