Ordinanza cautelare 19 luglio 2012
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2013
Ordinanza collegiale 5 giugno 2013
Sentenza 28 luglio 2016
Ordinanza cautelare 25 maggio 2017
Accoglimento
Sentenza 27 novembre 2017
Parere definitivo 4 gennaio 2018
Accoglimento
Sentenza 27 dicembre 2018
Parere definitivo 18 febbraio 2019
Ordinanza collegiale 23 agosto 2019
Ordinanza collegiale 17 aprile 2020
Accoglimento
Sentenza 9 agosto 2021
Decreto collegiale 16 agosto 2022
Improcedibile
Sentenza 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06075/2025REG.PROV.COLL.
N. 08288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8288 del 2024, proposto da Orizon Maritimas Italia S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
contro
Comune di Montebello Jonico, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 5794/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Natalia Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 5794 del 2021 che, in accoglimento della domanda risarcitoria da lei proposta, ha condannato il Comune di Montebello Jonico al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, quantificati “in complessivi € 397.777,00, a maggiorarsi degli interessi, al tasso legale, dal 27 novembre 2017 al di dell’effettivo soddisfo” .
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
con la sentenza n. 5542 del 9 novembre 2017, emessa nel ricorso n.1688/17, la Quinta sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza n.857/2016 del TAR Calabria, aveva annullato i provvedimenti del comune di Montebello Jonico che avevano sancito la sua decadenza dalla concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, da svolgersi in territorio comunale, di cui era titolare;
per mera svista, la ridetta sentenza non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento danni, pure riformulata dalla parte appellante, che pertanto aveva proposto ricorso per revocazione, ex artt.106 c.p.a. e 395 c.p.c. facendo al contempo valere, sul piano rescissorio, i danni conseguenti, sia al mancato guadagno derivato dall’impossibilità di realizzare ulteriori gabbie per espandere la propria attività di acquacoltura, e sia alla rescissione del contratto di fornitura stipulato con la Panittica Pugliese S.p.a.;
con la sentenza parziale n.7254 del 22 novembre del 2018 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso per revocazione, riconoscendo che l’omissione della delibazione dell’istanza risarcitoria era stata dovuta a mero errore di fatto;
a seguito di una verificazione, avente ad oggetto l’accertamento dei redditi conseguiti e degli utili potenzialmente conseguibili dalla società ricorrente, la causa veniva infine definitivamente decisa con sentenza n. 5794 del 2021 che, in accoglimento della domanda risarcitoria, condannava il Comune di Montebello Jonico al risarcimento dei danni in favore dell’appellante quantificati “in complessivi € 397.777,00, “a maggiorarsi degli interessi, al tasso legale, dal 27 novembre 2017 al di dell’effettivo soddisfo;”
la decisione era notificata al comune di Montebello il 10 agosto del 2021;
decorsi i 120 giorni previsti dall’art.14 del D.l. n.669/1996 per poter avviare azioni esecutive, la parte promuoveva un primo giudizio di ottemperanza, con ricorso notificato il 17 dicembre del 2021, avente R.G. n.10763/2021, dichiarato successivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché, nelle more, il 15 febbraio del 2022, il comune intimato aveva avviato le pratiche per il pagamento del dovuto, predisponendo un apposito piano di rateizzazione, che poi, nel prosieguo, iniziava ad attuare corrispondendo gli anticipi previsti alla parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione VII; sent. 6666/2023);
tuttavia, dopo aver ricevuto una notifica, il 30 novembre del 2023, di un pignoramento presso terzi, il comune deliberava la sospensione dei pagamenti;
nonostante detto pignoramento fosse stato dichiarato inefficace con conseguente estinzione della procedura esecutiva, con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 30 settembre del 2024, il comune non riprendeva il corso dei pagamenti, limitandosi a corrispondere, il 15 ottobre del 2024 il solo ammontare di euro 6.008,81 che ha imputato alla rata scaduta a dicembre del 2023;
malgrado i solleciti, l’ente locale restava inottemperante rimanendo debitore delle somme spettanti alla ricorrente per l’anno 2024, pari ad euro 5.600,00 mensili, oltre alla “maxi rata” finale a saldo del dovuto risarcimento, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale.
Tanto premesso, la parte ricorrente instava per l’ottemperanza per il residuo.
2. Benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di Montebello Ionico.
3. Ritenendo necessario verificare, anche alla luce di alcune circostanze emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale, se vi fossero – e in caso positivo, quali – ragioni, di fatto o di diritto che impedivano al Comune di corrispondere la parte residua del debito vantato dalla ricorrente, il cui ammontare anche era necessario precisamente conoscere, il Collegio, con ordinanza resa all’udienza del 14 gennaio del 2025, disponeva il suddetto approfondimento, onerando il comune, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità, di trasmettere una relazione in merito.
L’adempimento è stato eseguito con deposito di una nota a firma del Dirigente di detto ufficio avvenuto il 12 maggio del 2025.
4. All’odierna udienza, dunque, la causa è stata spedita in decisione dopo le conclusioni del difensore della parte costituita, come da verbale.
DIRITTO
5. Come esposto in narrativa, la sentenza ottemperanda è stata notificata al Comune di Montebello Ionico dalla parte ricorrente il 10 agosto del 2021.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, la ricorrente aveva, una prima volta, adìto il Consiglio di Stato in ottemperanza per ottenerne l’esecuzione della decisione, chiedendo altresì la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute.
Il suddetto procedimento, rubricato al RGNR n.10763/2021, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché, in pendenza del giudizio, la resistente amministrazione, dopo aver formalmente riconosciuto la sussistenza del debito, aveva avviato le pratiche per il pagamento di quanto dovuto, predisponendo un piano di rateizzazione ed iniziando anche a corrispondere le prime rate.
I pagamenti sono stati però successivamente interrotti perché il Comune, che, il 30 novembre del 2023, era stato destinatario di un atto di pignoramento presso terzi, azionato da un creditore della parte ricorrente, aveva ritenuto opportuno sospenderli nell’attesa di chiarire la posizione debitoria introdotta con detta iniziativa, in pendenza della procedura esecutiva.
Sempre dalla esposizione in fatto della parte ricorrente si è appreso che il procedimento di pignoramento venne successivamente dichiarato estinto il 30 settembre del 2024, ma che, ciò nonostante, il Comune non riprese a corrispondere le rate previste nel piano precedentemente concordato.
Il che ha reso necessario l’avvio di un nuovo procedimento di ottemperanza, da parte dell’odierno ricorrente.
6. Dopo aver preso atto dello svolgimento dei fatti per come riferito dalla parte ricorrente, per avere precisa contezza sia di quanto fosse la quota residua di debito ancora dovuto alla parte ricorrente, che in ordine alla circostanza del se tuttora sussistessero impedimenti, di fatto o di diritto, che precludevano al Comune di pagare, il Collegio ha ritenuto di emettere l’ordinanza istruttoria ricordata in fatto, con la quale ha chiesto all’ente locale, in persona del Responsabile dell’Ufficio Finanze e Contabilità, di relazionare in ordine ad entrambi questi aspetti.
Il dr. Davide Ricca, quale Responsabile del Settore II Finanziario del Comune di Montebello Ionico ha redatto, in data 8 maggio del 2025, un’esauriente relazione con la quale ha risposto ad entrambi i quesiti trasmettendola al Collegio in adempimento dell’ordinanza istruttoria.
7. Passando dunque all’analisi di questo documento, quanto al quesito relativo all’ammontare del debito residuo, si legge nella nota che, rispetto alla somma complessivamente liquidata in favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione della sentenza 1594/2025 del Consiglio di Stato - somma che ammontava ad euro 397.777,00 (eurotrecentonovantasettemilasettecentosettantasette,00) – che risultano fino ad ora pagati, per quota capitale, euro 324.005,46 (eurotrecentoventiquattromilazerozerocinque,46) e che dunque residuano ancora euro 73.771.54, (eurosettantatremilasettecentosettantuno,54), quale quota capitale, oltre interessi da calcolarsi dall’1 settembre del 2021 al dì dell’effettivo soddisfo.
8. Quanto al se il creditore della parte ricorrente, che aveva già attivato un pignoramento presso terzi, abbia intrapreso ulteriori e nuove iniziative processuali, il prefato funzionario, che, corrispondendo ad una precisa richiesta del Collegio, ha anche provveduto ad identificare costui nel dr. Giuseppe Maria Guarna, ha comunicato che quest’ultimo non ha riproposto una nuova richiesta di pignoramento, e dunque che non ostano, allo stato, preclusioni per riprendere il pagamento del dovuto.
7. Tanto premesso, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, è stato definitivamente accertato che vi è ancora una parte di debito residuo da saldare e che non esistono impedimenti, né di diritto né di fatto, alla definitiva e completa esecuzione della sentenza n.5794 del 2021.
Di conseguenza va ordinato al Comune di riprendere i pagamenti, inopinatamente interrotti.
Considerato che la somma residua da corrispondere non è esigua, può essere consentita all’ente un’ulteriore proroga, e dunque di procedere al pagamento con una rateazione che tuttavia non superi il numero di dieci rate, che dovranno comprendere il residuo di quota capitale restante sopra-indicato, oltre agli interessi al tasso legale dall’1 settembre del 2021 al soddisfo; le suddette rate dovranno essere corrisposte alla parte ricorrente con cadenza mensile, fino a portare al definitivo adempimento dell’obbligazione, che dovrà perfezionarsi entro e non oltre il decimo mese dalla data di pubblicazione della presente decisione, e con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, verrà nominato un Commissario ad acta che, sin d’ora, si individua nel Segretario Generale del Comune di Montebello Ionico, con spese della procedura a valere sul bilancio del Comune sostituito.
8. All’accoglimento del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della parte intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, condanna la parte intimata al pagamento delle somme ancora dovute alla parte ricorrente, nell’entità e con le modalità indicate in motivazione, avvertendo sin d’ora che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato un Commissario ad acta , individuato nel Segretario Generale del Comune di Montebello Ionico, con spese della procedura a carico del bilancio dell’ente sostituito.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO